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Document 31994R3257

    Regolamento (CE) n. 3257/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/92 relativo ad una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili

    GU L 339 del 29.12.1994, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3257/oj

    31994R3257

    Regolamento (CE) n. 3257/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/92 relativo ad una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili

    Gazzetta ufficiale n. L 339 del 29/12/1994 pag. 0008 - 0008
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 37 pag. 0222
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 37 pag. 0222


    REGOLAMENTO (CE) N. 3257/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/92 relativo ad una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1602/92 (2) ha instaurato un regime specifico di riscossione dei dazi antidumping all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili; che detto regime si prefigge di garantire condizioni ottimali per l'approvvigionamento di tali prodotti; che, onde evitare qualsiasi deviazione di traffico, il regime si applica nei limiti di quantitativi fissi annuali corrispondenti al consumo locale;

    considerando che spetta alle autorità spagnole competenti provvedere alla gestione e al controllo dei quantitativi fissi previsti dal regolamento (CEE) n. 1602/92; che tale obbligo implica la riscossione, all'atto della rispedizione, dei dazi antidumping applicabili ai prodotti inizialmente importati in esenzione da detti dazi;

    considerando che la clausola relativa al controllo della destinazione particolare non figurare esplicitamente nel dispositivo del regolamento (CEE) n. 1602/92; che, ai fini di chiarezza e di sicurezza giuridica, è opportuno prevedere specificamente che il beneficio dell'esenzione dai dazi antidumping sia ripristinata all'atto della spedizione dei prodotti in questione nel resto della Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1602/92 del Consiglio, il paragrafo 3 è sostituito dai paragrafi 3 e 4 seguenti:

    « 3. Il beneficiario del regime specifico di cui ai paragrafi 1 e 2 è concesso esclusivamente ai prodotti destinati al mercato interno delle Canarie.

    4. Le autorità spagnole competenti prendono le misure necessarie alla gestione e al controllo dei quantitativi fissi previsti al paragrafo 1 e in particolare al rispetto del paragrafo 3, garantendo la riscossione dei dazi antidumping quando i prodotti in questione sono spediti in altre parti del territorio doganale della Comunità.

    Le autorità spagnole competenti informano quanto prima la Commissione di tali misure. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. SEEHOFER

    (1) Parere reso il 16 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 24.

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