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Document 31994R3009

Regolamento (CE) n. 3009/94 del Consiglio dell'8 dicembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 830/92 abrogando il dazio antidumping sulle importazioni dei filati di poliesteri originari dell'India

GU L 320 del 13.12.1994, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/04/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3009/oj

31994R3009

Regolamento (CE) n. 3009/94 del Consiglio dell'8 dicembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 830/92 abrogando il dazio antidumping sulle importazioni dei filati di poliesteri originari dell'India

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 13/12/1994 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 33 pag. 0097
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 33 pag. 0097


REGOLAMENTO (CE) N. 3009/94 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 830/92 abrogando il dazio antidumping sulle importazioni dei filati di poliesteri originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE (1) Con il regolamento (CEE) n. 830/92 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri di cui ai codici NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 51 00 e 5509 53 00 originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia.

(2) Nel punto 60 del regolamento (CEE) n. 830/92 il Consiglio ha precisato che la Commissione era disposta ad avviare senza indugio una procedura di riesame nei confronti degli esportatori che potessero dimostrare alla Commissione, fornendo sufficienti elementi di prova, di non aver esportato i prodotti in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta (1o gennaio - 31 dicembre 1989), di aver iniziato ad esportare tali prodotti soltanto dopo detto periodo o di avere la ferma intenzione di farlo e di non essere collegati o associati ad alcuna società soggetta a dazi antidumping (i cosiddetti nuovi esportatori).

B. RIESAME (3) Trenta società indiane si sono rivolte alla Commissione sostenendo di non aver esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta e di aver iniziato ad esportatore soltanto dopo tale periodo. Tali società hanno inoltre affermato di non essere collegate agli esportatori nei cui confronti, in seguito all'inchiesta originale, sono stati istituiti i dazi antidumping e hanno chiesto l'apertura di una procedura di riesame.

(4) Le società hanno fornito gli elementi di prova richiesti relativi ai fatti addotti. Gli elementi presentati da diciassette produttori interessati sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame ai sensi degli articoli 7 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (nel prosieguo: « il regolamento di base ») e la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, ha avviato un riesame (3) del regolamento (CEE) n. 830/92 per quanto riguarda detti produttori.

(5) Nell'avviso di apertura è stato inoltre precisato che l'inchiesta poteva essere estesa anche ad altre società che rispondessero ai requisiti richiesti.

(6) Non è stato chiesto il riesame delle risultanze originali in materia di pregiudizio e non sono stati comunicati elementi relativi ad eventuali modifiche delle circostanze del pregiudizio accertate nella prima inchiesta.

(7) Nel corso dell'inchiesta sono stati accertati i seguenti fatti:

i) Le importazioni nella Comunità dei prodotti in questione hanno registrato un aumento sostanziale (da 3 000 tonnellate nel periodo della prima inchiesta a 11 000 tonnellate nel 1992), che può essere attribuito unicamente ai produttori soggetti all'inchiesta originale oppure ad altre società non note.

ii) Dal 1989 i prezzi all'esportazione hanno avuto una diminuzione media superiore al 25 %.

iii) Nello stesso periodo la rupia è stata svalutata di oltre il 70 %.

iv) L'economia indiana è stata progressivamente liberalizzata, con l'eliminazione di numerosi ostacoli interni agli scambi, di imposte e di sistemi di rimborsi.

(8) Data l'incidenza potenziale degli ultimi due elementi sui prezzi del prodotto simile sul mercato interno (aumento del prezzo delle materie prime importate e parziale riduzione dei dazi d'importazione) e visto l'andamento generale dei prezzi all'esportazione, si può dubitare che le risultanze originali in materia di dumping, che sono state elaborate in base alla situazione del 1989, siano ancora valide. A causa dell'aumento del volume delle esportazioni, inoltre, il campione allora utilizzato per stabilire il valore normale e il prezzo all'esportazione probabilmente non è più rappresentativo.

(9) In tali circostanze la Commissione ha ritenuto che fosse giustificato un riesame del dumping accertato per tutti i produttori indiani.

C. PROCEDURA ATTUALE (10) In considerazione dei numerosi esportatori interessati (43 dell'inchiesta originale e 17 nuove società), è stato ritenuto opportuno, come era stato deciso nell'inchiesta originale, stabilire il valore normale e il prezzo all'esportazione in base ad un campione di società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 13 del regolamento di base.

(11) Per fare in modo che i risultati ottenuti con l'utilizzazione del campione non siano sensibilmente diversi da quelli di un'inchiesta relativa a tutti i produttori indiani, la selezione del campione, secondo la prassi normalmente seguita, è stata effettuata in base a criteri quali il volume delle esportazioni e delle vendite del prodotto simile sul mercato interno, l'insieme dei prodotti offerti in India e nella Comunità, le dimensioni delle società e la rispettiva localizzazione. Sono stati così scelti cinque produttori che complessivamente effettuano il 33 % delle esportazioni del prodotto in questione dall'India nella Comunità.

(12) Come è stato fatto nell'inchiesta originale, il Synthetic and Rayon Textile Export Promotion Council (SRTEPC), che rappresenta praticamente tutti gli esportatori indiani del prodotto in questione, è stato informato in merito alle società selezionate, ai criteri applicati e all'intenzione della Commissione di applicare la media ponderata dei risultati dell'inchiesta relativa al campione a tutte le società indiane prese in considerazione nel procedimento. Il SRTEPC non ha fatto obiezioni riguardo alla campionatura oppure ai metodi applicati, mentre tre produttori indiani hanno nuovamente chiesto che nei loro confronti fossero calcolati margini di dumping individuali.

(13) Poiché il trattamento individuale della situazione relativa ai tre produttori indiani non implicava un onere eccessivo di lavoro, né ritardi per la conclusione dell'inchiesta, la Commissione ha svolto un'inchiesta a parte per queste tre società.

(14) La Commissione a svolto inchieste in loco presso le sedi delle seguenti società:

Società inserite nel campione:

Indo Rame Synthetics (India) Ldt,

Rajasthan Textile Mills (prop. Sutlej Cotton Millis),

The Eastern Spinning Mills Industries Ltd,

Sree Valliapa Textiles Ltd,

Coats Viyella (India) Ltd;

Società che hanno chiesto di essere esaminate individualmente:

Vardham Spinning & General Mill Ltd,

Soundararaja Mills Ltd,

Deepak Spinners Ltd.

D. RISULTATO DELL'INCHIESTA 1. Valore normale

(15) Il valore normale è stato generalmente stabilito in base al prezzo comparabile effettivamente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per il prodotto simile in India.

(16) Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità non era venduto sul mercato interno oppure quando le vendite non riguardavano quantitativi sufficientemente rappresentativi o erano effettuate in perdita, il valore normale è stato costruito in base ai costi di produzione, ai quali è stato aggiunto un adeguato margine di profitto. Le spese generali, amministrative e di vendita comprese nel costo di produzione e i margini di profitto sono stati calcolati in riferimento alle spese sostenute e ai profitti realizzati dell'esportatore interessato per le vendite remunerative di altri tipi del prodotto simile effettuate in quantitativi sufficienti sul mercato interno.

(17) Nei confronti di un esportatore non è stato possibile applicare questo metodo per stabilire il margine di profitto, poiché è stato accertato che nel periodo dell'inchiesta la società in questione non aveva venduto il prodotto simile sul mercato interno. In questo caso è stato utilizzato un margine di profitto corrispondente alla media ponderata dei profitti realizzati dagli altri esportatori sottoposti all'inchiesta sulle vendite remunerative di altri tipi del prodotto simile sul mercato interno.

2. Prezzo all'esportazione

(18) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in questione venduto per l'esportazione nella Comunità.

3. Confronto

(19) Per ogni tipo di prodotto il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione del tipo corrispondente, in base alle singole transazioni, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto il valore normale è stato adeguato, a norma delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base, per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare per quanto riguarda gli oneri all'importazione e le imposte indirette, nonché delle differenze relative alle spese di vendita derivanti dalle condizioni e dalle modalità di vendita. Gli adeguamenti chiesti per le differenze suddette sono stati applicati unicamente quando è stato dimostrato che esisteva un rapporto diretto con le vendite in esame. Tra l'altro è stata effettuata una detrazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base, per quanto riguarda gli oneri all'importazione sulle materie prime fisicamente incorporate nel prodotto simile destinato al consumo in India, da cui sono esenti i prodotti esportati nella Comunità.

4. Margini di dumping

(20) Dall'esame dei fatti è emerso che i margini di dumping, ovvero gli importi di cui i valori normali così stabiliti superavano i prezzi all'esportazione nella Comunità, non erano significativi e che pertanto dovevano essere considerati irrilevanti.

(21) La media ponderata dei margini di dumping per ciascun esportatore, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, era la seguente:

i) Società inserita nel campione:

"" ID="1">Indo Rama Synthetics (India) ltd:> ID="2">1,97 %"> ID="1">Rajasthan Textile Mills (prop. Sutlej Cotton Mills):> ID="2">0,01 %"> ID="1">The Eastern Spinning Mills Industries Ltd:> ID="2">0,00 %"> ID="1">Sree Valliappa Textiles Ltd:> ID="2">0,67 %"> ID="1">Coats Viyella (India) Ltd:> ID="2">0,32 %"> ID="1">Media ponderata:> ID="2">0,94 %">

ii) Società che hanno chiesto di essere esaminate individualmente:

"" ID="1">Vardham Spinning & General Mills Ltd:> ID="2">0,80 %"> ID="1">Soundararaja Mills Ltd:> ID="2">0,26 %"> ID="1">Deepak Spinners Ltd:> ID="2">0,00 %">

I margini di dumping accertati, essendo tutti inferiori al 2 % devono essere considerati irrilevanti.

E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DEL RIESAME (22) È stato pertanto concluso che, poiché i margini accertati sono irrilevanti, il regolamento (CEE) n. 830/92 deve essere modificato e che i dazi istituiti sulle importazioni del prodotto in questione dall'India non sono più applicabili.

(23) Gli esportatori indiani e il denunciante sono stati informati in merito a queste risultanze.

(24) Poiché riguarda unicamente i produttori indiani, il riesame non incide sulla data alla quale i dazi imposti dal regolamento (CEE) n. 830/92 sulle importazioni da altri paesi devono scadere a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 830/92 è così modificato:

1) Nel paragrafo 1 sono soppressi i termini « nell'India ».

2) Nel paragrafo 2 è soppressa la riga che inizia con termine « India » e sono soppressi l'elenco intitolato « INDIA » e le rubriche corrispondenti nelle colonne.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. REXRODT

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(2) GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1.

(3) GU n. C 339 del 22. 12. 1992, pag. 2.

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