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Document 31994R2865
Commission Regulation (EC) No 2865/94 of 25 November 1994 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium
REGOLAMENTO (CE) N. 2865/94 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1994 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio
REGOLAMENTO (CE) N. 2865/94 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1994 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio
GU L 303 del 26.11.1994, p. 25–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1995; abrogato da 395R0154
REGOLAMENTO (CE) N. 2865/94 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1994 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio
Gazzetta ufficiale n. L 303 del 26/11/1994 pag. 0025 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0043
REGOLAMENTO (CE) N. 2865/94 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1994 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ulitmo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma, considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione del Belgio, le autorità di tale paese hanno istituito alcune zone di protezione e di sorveglianza in virtù dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (4); che di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non trattate termicamente; considerando che le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini in Belgio; che è quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario; considerando che, per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, permettendo nel contempo alle autorità belghe di organizzare le operazioni di acquisto in funzione delle esigenze connesse alla situazione veterinaria e sanitaria nelle zone interessate; considerando che occorre fissare un prezzo di acquisto dei suinetti e dei suini vivi eventualmente acquistati dall'organismo d'intervento nelle zone di protezione e di sorveglianza; che occorre inoltre precisare i luoghi in cui gli animali possono essere abbattuti; considerando che, tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e in particolare della sua durata e, di conseguenza, dell'entità degli interventi necessari per il sostegno del mercato, si ritiene adeguata una ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro; considerando che occorre imporre alle autorità belghe di adottare tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e di informarne la Commissione; considerando che le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento con efficacia retroattiva a partire dal 14 novembre 1994 per l'acquisto di suini vivi all'ingrasso e dal 25 ottobre 1994 per l'acquisto di suinetti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A partire dal 25 ottobre 1994, l'organismo d'intervento belga procede, in funzione delle esigenze connesse alla situazione veterinaria e sanitaria, all'acquisto di suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 8 chilogrammi, in media per partita. 2. A partire dal 14 novembre 1994, l'organismo di intervento belga procede, in funzione delle esigenze connesse alla situazione veterinaria e sanitaria, all'acquisto di suini vivi all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 110 chilogrammi, in media per partita. 3. L'acquisto dei primi 35 000 suini vivi all'ingrasso e dei primi 38 500 suinetti è finanziato dal bilancio della Comunità. 4. Il Belgio è autorizzato ad acquistare, a proprie spese e alle condizioni previste dal presente regolamento, ulteriori 15 000 suini vivi all'ingrasso e 16 500 suinetti. Articolo 2 Possono essere acquistati esclusivamente i suini vivi all'ingrasso e i suinetti allevati nelle zone indicate nell'allegato del presente regolamento, purché alla data di acquisto siano ancora in vigore le disposizioni veterinarie previste dalle autorità belghe in tali zone. Articolo 3 Le operazioni di pesatura e di macellazione sono eseguite il giorno dell'acquisto, in modo da evitare la diffusione dell'epizoozia, o nell'azienda o in centri di raccolta oppure in una sardigna. In casi eccezionali e qualora la situazione veterinaria lo richieda, i suini all'ingrasso possono essere abbattuti in un macello previa informazione della Commissione. Essi sono trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00. Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità belghe. Articolo 4 1. Il prezzo di acquisto franco azienda dei suini vivi all'ingrasso di peso pari o superiore a 110 chilogrammi, in media per partita, è fissato a 106 ECU/100 kg, peso morto. Se il peso medio per partita è inferiore a 110 chilogrammi, ma superiore a 102 chilogrammi, il prezzo di acquisto ammonta a 90 ECU/kg. In entrambi i casi al prezzo d'acquisto è applicato un coefficiente di 0,83. 2. Il prezzo di acquisto franco azienda dei suinetti ammonta a: - 19 ECU/capo per i suinetti di peso medio, per partita, pari o superiore a 8 chilogrammi, ma inferiore a 23 chilogrammi; - 25 ECU/capo per i suinetti di peso medio, per partita, pari o superiore a 23 chilogrammi, ma inferiore a 25 chilogrammi; - 29 ECU/capo per i suinetti di peso medio, per partita, pari o superiore a 25 chilogrammi, ma inferiore a 26 chilogrammi; - 31 ECU/capo per i suinetti di peso medio, per partita, pari o superiore a 26 chilogrammi. Articolo 5 Le competenti autorità del Belgio adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare di quelle di cui all'articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione. Articolo 6 Le competenti autorità del Belgio comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni con riferimento alla settimana precedente: - numero e peso totale dei suini acquistati, - numero e peso totale dei suinetti acquistati. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 14 novembre 1994. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 si applicano a partire dal 25 ottobre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11. (4) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34. ALLEGATO a) La parte del territorio del comune di Gand situata ad ovest della linea formata dalle strade N 43, B 402, R 4 e l'Evergemse steenweg. b) La parte del territorio del comune di Lovendegem situata ad ovest della R 4. c) La parte del territorio del comune di Evergem situata ad ovest della linea formata dalle strade Achterstege, Kapellestraat, Reibroekstraat, Goeiïngen, Kerselaarstraat, Volpenswege, Kerkstraat, Hooiwege, Zwaantje e Singel. d) La parte del territorio del comune dei Eeklo situata a sud della linea formata dalle strade N 9, Koning Albertstraat, N 499, Nijverheidskaai e Nieuwendorpe. e) La parte del territorio del comune di Maldegem situata a sud della linea formata dalla Vulderstraat, Appelboom, Onderdijke e Urselweg. f) La parte del territorio del comune di Knesselare situata ad est della linea formata dalla Drongengoedweg, Westvoordestraat, la N 461 e la N 44. g) La parte del territorio del comune di Aalter situata a sud della linea formata dalla Buntelarestraat, Vaartlaan, Blekkervijverstraat, Wingenestraat e a nord della Hooggoed. h) La parte del territorio del comune di Ruiselede situata ad est della linea formata dalla Zandberg, Kruiskerkestraat, Wantestraat, Buisstraat, Ommegangstraat, Poekestraat e Reigerstraat. i) La parte del territorio del comune di Deinze situata a nord della linea formata dalla N 35, Tweebruggenlaan, N 14 e N 43. j) La parte del territorio del comune di Sint-Martens-Latem situata a nord della N 43. k) Il territorio dei comuni di Zomergem, Nevele e Waarschoot.