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Document 31994R2376

    REGOLAMENTO (CE) N. 2376/94 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia

    GU L 255 del 1.10.1994, p. 50–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/04/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2376/oj

    31994R2376

    REGOLAMENTO (CE) N. 2376/94 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia

    Gazzetta ufficiale n. L 255 del 01/10/1994 pag. 0050 - 0069
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 33 pag. 0014
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 33 pag. 0014


    REGOLAMENTO (CE) N. 2376/94 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (2) e in particolare l'articolo 11,

    sentito il Comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO (1) Nel novembre 1992, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore, della Thailandia e della Turchia ed ha aperto un'inchiesta.

    Il procedimento è stato avviato in base ad una denuncia presentata dalla Society for Coherent Anti-dumping Norms (SCAN), a nome dei produttori che assertivamente producono la maggior parte del prodotto in oggetto nella Comunità.

    La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping su questi prodotti originari dei paesi sopra indicati o da essi esportati, e del conseguente notevole pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento nei confronti della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Corea, di Singapore, della Tailandia e della Turchia.

    (2) La denuncia riguardava anche il Giappone e Hong Kong. Tuttavia, data l'evidente diminuzione e la scarsa rilevanza delle importazioni in oggetto, gli elementi di prova di pregiudizio notevole sono stati considerati, all'epoca, insufficienti per iniziare un procedimento nei confronti di questi due paesi.

    (3) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

    (4) Le autorità thailandesi, turche e di Hong Kong, la maggior parte degli esportatori, alcuni importatori, tutti i produttori denunzianti ed alcuni produttori non denunzianti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto audizioni.

    (5) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate ed ha ricevuto informazioni dettagliate dai produttori comunitari denunzianti, da alcuni produttori dei paesi esportatori e da alcuni importatori nella Comunità. La Commissione ha ricevuto altresì alcune informazioni da cinque produttori comunitari che appoggiano la denuncia pur non essendo membri dello SCAN.

    (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del conseguente pregiudizio, ed ha svolto inchieste in loco presso i seguenti stabilimenti:

    a) Produttori comunitari denunzianti:

    - Bang & Olufsen AS, Struer, Danimarca;

    - Grundig AG, Fuerth, Germania, e le sue consociate in Francia, Italia e nel Regno Unito;

    - Nokia GmbH, Pforzheim, Germania e le sue consociate in Francia, Italia e nel Regno Unito;

    - Philips Consumer Electronics B.V., Eindhoven, Paesi Bassi, e i suoi stabilimenti e/o consociate in Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna e nel Regno Unito;

    - Seleco SpA, Pordenone, Italia;

    - Thomson CE, SA, Courbevoie, Francia, e i suoi stabilimenti e/o consociate in Francia, Germania, Italia e nel Regno Unito.

    b) Produttori nei cinque paesi ad economia di mercato interessati:

    Malaysia:

    - Makonka Electronics SDN.BHD, Ehsan;

    - Orion Electric SDN.BHD, Melaka;

    - Technol Silver (M) SDN.BHD, Ehsan.

    Repubblica di Corea:

    - Daewoo Electronics Co. Ltd, Seul e Kumi;

    - GoldStar Co. Ltd, Seul;

    - Samsung Electronics Co. Ltd, Seul e Suwon City.

    Singapore:

    - Funai Electric (Singapore) Pte. Ltd;

    - Hitachi Consumer Products (S.) Pte. Ltd;

    - Philips Singapore Pte. Ltd;

    - Sanyo Electronics (Singapore) Pte. Ltd;

    - Thomson Television Singapore Pte. Ltd.

    Tailandia:

    - European-Thai Electronics Co. Ltd, Pathumthani;

    - GoldStar Mitr Co. Ltd, Samutsakorn;

    - Tatung (Thailandia) Co. Ltd, Bangkok;

    - Teletech (Thailandia) Ltd, Chonburi;

    - Thai Samsung Electronics Co. Ltd, Chonburi;

    - Thomson Television (Tailandia) Co. Ltd, Pathumthani;

    - World Electric (Tailandia) Ltd, Chonburi.

    Turchia:

    - Bekoteknik Sanayi AS, Istanbul;

    - Cihan Electronik Sanayi AS, Istanbul;

    - Izmir Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, Smirne;

    - Profilo Telra Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, Istanbul;

    - Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, Istanbul e Smirne.

    c) Esportatori a Hong Kong di televisori a colori cinesi:

    - Cony Electronic Products Ltd;

    - Great Wall Electronic International Ltd;

    - Hanwah Electronics Ltd;

    - Kong Wah Electronic Enterprise Ltd e Kong Wah Video Co. Ltd;

    - Luks (HK) Industrial Company Ltd;

    - Sanyo Electric (HK) Ltd.

    d) Importatori collegati nella Comunità:

    - Daewoo Electronics SA, Roissy, Francia;

    - GoldStar Deutschland GmbH, Willich, Germania;

    - GoldStar UK, Slough, Regno Unito;

    - Hitachi Sales (Hellas) SA, Atene, Grecia;

    - Nordmende GmbH, Brema, Germania;

    - Philips Consumer Electronics GmbH, Amburgo, Germania;

    - Philips Consumer Electronics SpA, Milano, Italia;

    - Philips Consumer Electronics, Ltd, Croydon, Regno Unito;

    - Philips Electronique Grand Public SA, Parigi, Francia;

    - Samsung Electronics U.K., Ltd, Londra, Regno Unito;

    - Samsung Electronics France SA, Roissy, Francia;

    - Samsung Electronics SpA Italia, Milano, Italia;

    - Samsung Electronics GmbH, Francoforte sul Meno, Germania;

    - Samsung Electrónica Comercial Ibérica SA, Barcellona, Spagna;

    - Sanyo Fischer Vertriebs GmbH, Monaco, Germania;

    - Sanyo UK Sales Ltd, Watford, Regno Unito;

    - Sanyo España SA, Barcellona, Spagna;

    - Sanyo Italiana SpA, Italia;

    - Tatung (UK) Ltd., Telford, Regno Unito;

    - Telefunken Fernsehen und Rundfunk GmbH, Hannover, Germania;

    - Thomson Consumer Electronics Marketing France SA, Courbevoie, Francia;

    - Thomson Consumer Electronics Marketing Italia SpA, Trezzano sul Naviglio, Italia;

    - Thomson Video Europe GmbH, Hannover, Germania.

    e) Importatori comunitari indipendenti:

    - ITS Electronics Handels GmbH, Siek, Germania.

    f) Ufficio di collegamento di un esportatore:

    - Daewoo U.K., Ltd, Londra, Regno Unito.

    (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo dal 1o luglio 1991 al 30 giugno 1992 (« periodo di riferimento »).

    B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE i) Descrizione del prodotto in esame

    (8) I prodotti oggetto della denuncia, per i quali è stato avviato il procedimento, sono apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con tubo incorporato e con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm. Poiché erano già in vigore misure antidumping relative ad apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm ma non superiore a 42 cm (televisori a colori con schermo di piccole dimensioni) originari della Corea e della Repubblica popolare cinese [in virtù del regolamento (CEE) n. 1048/90 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2900/91 (5) e del regolamento (CEE) n. 2093/91 del Consiglio (6) rispettivamente], il campo di applicazione dell'inchiesta relativa ai due paesi suddetti è stato limitato ai televisori a colori con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm. Nel corso del periodo di inchiesta, i prodotti in esame rientravano nei codici NC ex 8528 10 71 (ex significa che la diagonale dello schermo è superiore a 15,5 cm), 8528 10 73, 8528 10 75 e 8528 10 78.

    (9) La nomenclatura combinata relativa ai televisori a colori è stata modificata con effetto dal 1o gennaio 1993. Questa modifica ha introdotto alcune distinzioni, relative sia al rapporto tra l'altezza e la larghezza dello schermo (che può essere convenzionale, cioè non superiore a 1.5, o superiore a questo rapporto e commercialmente nota come televisori a colori 16: 9), sia relativa alla definizione dell'immagine (convenzionale oppure migliorata, come nel caso degli apparecchi D2MAC e dei televisori ad alta definizione - HDTV). Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 1993, i televisori a colori oggetto del procedimento rientravano nei codici NC ex 8528 10 52 (ex significa che la diagonale dello schermo è superiore a 15,5 cm), 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (ex significa che la diagonale dello schermo è superiore a 15,5 cm), 8528 10 66, 8528 10 72 e 8528 10 76.

    (10) Il procedimento era stato avviato nei confronti di tutti televisori a colori con tubo incorporato; tuttavia, gli apparecchi D2MAC e HDTV, che ora rientrano in nuovi distinti Codici NC (rispettivamente 8528 10 72 e 8528 10 76), non hanno potuto essere esaminati, dal momento che questi prodotti, che hanno introdotto cambiamenti tecnici qualitativi nel settore, si trovavano ancora in fase di sviluppo e non erano disponibili al pubblico, se non in circostanze molto limitate, nel corso del periodo d'inchiesta.

    La Commissione ritiene che, qualora dovessero essere adottate misure sulla base dei dati rilevati durante l'attuale inchiesta, tali misure non debbano applicarsi agli apparecchi D2MAC e HDTV. Tuttavia, qualora si proceda in futuro ad una revisione delle misure, la situazione di questi prodotti dovrà essere riesaminata, sulla base delle informazioni relative al dumping e al conseguente pregiudizio, allo scopo di determinare se tale esclusione sia giustificata.

    (11) Per quanto riguarda i televisori a colori 16: 9 con definizione d'immagine convenzionale, che ora rientrano in nuovi codici NC distinti (ex 8528 10 62 e 8528 10 66), questi prodotti sono stati esaminati essendo disponibili al pubblico, per quanto in quantità limitate, nel corso del periodo d'inchiesta; essi rientravano pertanto nel campo di applicazione dell'inchiesta stessa.

    (12) Sulla base suddetta, i prodotti oggetto d'inchiesta rientravano, a partire dal 1o gennaio 1993, nei seguenti codici NC: ex 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 e 8528 10 66.

    ii) Prodotto simile

    (13) L'inchiesta ha dimostrato che vari televisori a colori venduti sui mercati coreano, malese, di Singapore, thailandese e turco, nonostante alcune differenze nei sistemi di trasmissione e di ricezione, nel voltaggio o nel design, sono identici o molto simili ai televisori a colori esportati verso la Comunità da questi paesi.

    (14) Inoltre, a parte alcune differenze tecniche di scarsa rilevanza, la gamma dei televisori a colori prodotti nella Comunità è simile sotto tutti gli aspetti a quella dei televisori a colori esportati dalla Corea, dalla Malaysia, dalla Repubblica popolare cinese, da Singapore, dalla Tailandia e dalla Turchia verso la Comunità.

    (15) Per quanto riguarda la definizione del prodotto, alcuni esportatori hanno affermato che era necessaria una distinzione tra gli apparecchi con schermo di piccole dimensioni e i « televisori familiari », che apparterrebbero a due differenti mercati e sarebbero quindi due prodotti diversi. A sostegno di questa ipotesi, gli esportatori hanno fatto riferimento ad un precedente procedimento relativo ad apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, nel quale si era tenuto conto di una simile distinzione.

    Nel considerare questi elementi, la Commissione ha concluso che, nel periodo seguente alla precedente inchiesta relativa agli apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, le condizioni del mercato come pure l'atteggiamento dei consumatori sono cambiati in modo significativo:

    - lo sviluppo demografico nella Comunità presenta cambiamenti sostanziali. Ne consegue un numero crescente di nuovi nuclei familiari e di famiglie di piccole dimensioni, per le quali un televisore a piccolo schermo rappresenta il « televisore familiare » o il « primo apparecchio »;

    - come conseguenza del rapido e continuo sviluppo delle trasmissioni televisive via satellite e del conseguente aumento del numero dei canali e dei programmi disponibili, i televisori a piccolo schermo non soddisfano più la funzione di « secondo apparecchio ». Con il recente aumento del numero dei programmi, molte famiglie hanno installato diversi apparecchi per permettere una visione individualizzata e selettiva;

    - l'esperienza dimostra che nei periodi di crisi economica, le vendite globali dei televisori a colori presentano un andamento invariato, con una tendenza all'aumento della domanda di modelli meno costosi e/o più piccoli, con il risultato che il televisore a piccolo schermo nell'opinione di taluni gruppi socioeconomici sta diventando la « televisione familiare »;

    - infine, i televisori a piccolo schermo hanno acquisito caratteristiche tecniche più sofisticate. È aumentato il numero delle preselezioni in seguito all'aumento dei programmi offerti. I televisori a piccolo schermo hanno un maggior numero di connessioni possibili e molto spesso ora offrono le stesse caratteristiche degli apparecchi più grandi.

    (16) Questo approccio è giustificato anche dal fatto che i modelli con schermo di diversa misura appartengono a segmenti adiacenti e sovrapposti con un alto grado di intercambiabilità, dato che:

    - molti fornitori non si limitano alla produzione ed all'esportazione di un modello, ma forniscono anche i modelli complementari;

    - l'atteggiamento dei consumatori non è chiaramente definito; a volte essi sembrano preferire apparecchi di basso costo con schermo più grande ad apparecchi a piccolo schermo, di prezzo relativamente più alto.

    (17) Queste considerazioni dimostrano che, a parte le caratteristiche fisiche e tecniche di base, che sono le stesse per tutti gli apparecchi televisivi, l'uso e la « opinione del consumatore » non permettono più una distinzione tra apparecchi televisivi a schermo « piccolo » e « grande », ad eccezione dei televisori a colori con la diagonale dello schermo pari o inferiore a 15,5 cm.

    Le dimensioni dello schermo di un televisore a colori sono soltanto una delle numerose caratteristiche, che da sole non permettono la distinzione tra i diversi segmenti di mercato. In realtà c'è un'intensa concorrenza di segmenti incrociati tra i televisori a colori sul mercato, con l'eccezione suddetta, e tutti i televisori a colori con schermi di diverse misure rientrano attualmente in segmenti sovrapposti, al punto che si può concludere che tutti gli apparecchi televisivi a colori con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm appartengono allo stesso prodotto simile ed allo stesso mercato.

    (18) La Commissione ritiene quindi che, nel complesso, tutti i televisori a colori con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm venduti sui mercati coreano, malese, di Singapore, tailandese e turco, come pure quelli esportati da questi paesi e dalla Repubblica popolare cinese verso la Comunità, sono prodotti simili a quelli fabbricati e vendutti dall'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    C. INDUSTRIA COMUNITARIA (19) Ai sei produttori comunitari rappresentati dallo SCAN si aggiungono perlomeno altri quindici produttori di televisori a colori nella Comunità. Nel corso dell'inchiesta, l'esame dei fatti ha dimostrato che alcuni produttori di televisori a colori della Comunità (compresi alcuni membri della SCAN) sono legati agli esportatori interessati da questo procedimento e/o sono essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di dumping, dai paesi interessati dal procedimento. Di conseguenza la Commissione ha preso in considerazione l'ipotesi dell'esclusione di alcuni di questi produttori dall'industria comunitaria alla luce dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base.

    (20) A questo proposito, si deve ricordare che l'articolo 4, paragrafo 5 non prevede l'esclusione automatica dei produttori legati agli esportatori o che siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di dumping, ma impone l'obbligo alle istituzioni comunitarie di esaminare caso per caso per stabilire se sono riunite le condizioni per escludere eventualmente i produttori in questa situazione.

    (21) Di conseguenza, la Commissione ha esaminato il caso di questi produttori, per determinare se la loro attività fosse da considerarsi di semplice integrazione della produzione comunitaria mediante importazioni supplementari, o se dovessero essere considerati importatori, con una produzione comunitaria supplementare relativamente limitata. Tale approccio è coerente con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla definizione dell'industria comunitaria.

    (22) L'analisi ha dato risultati molto diversi per i produttori comunitari membri dello SCAN, da un lato, e per quasi tutti gli altri produttori comunitari dall'altro. È stato rilevato che i membri dello SCAN importano quantità relativamente modeste (in ciascun caso le importazioni rappresentavano meno del 25 % della produzione comunitaria venduta nella Comunità). D'altro canto si è accertato che, ad eccezione di due società, tutti gli altri produttori comunitari, i cui esportatori collegati hanno collaborato all'inchiesta, importano quantità superiori alla loro produzione comunitaria. Ne consegue una differenza rilevante per quanto riguarda l'attività di base per i produttori comunitari di questo settore.

    (23) La Commissione ha stabilito pertanto che i produttori la cui attività principale non è la produzione nelle Comunità siano esclusi. In seguito a questa esclusione, i produttori denunzianti che hanno collaborato pienamente all'inchiesta rappresentano una proporzione notevole dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Allo scopo di determinare il pregiudizio ed in mancanza di collaborazione da parte di altri produttori comunitari, i membri dello SCAN sono stati considerati quindi come l'industria comunitaria.

    D. ORIGINE i) Generalità

    (24) All'apertura dell'inchiesta era noto che negli apparecchi televisivi sono frequentemente incorporati componenti e parti originarie di paesi diversi dal paese nel quale è fabbricato o assemblato il prodotto finito, tanto che i televisori a colori si possono considerare originari di un paese diverso dal paese nel quale vengono fabbricati o assemblati.

    (25) Di conseguenza, è stato avviato un procedimento relativo ai prodotti originari dei paesi interessati o esportati dagli stessi; l'avviso di apertura del procedimento sottolineava la necessità di chiarire il problema dell'origine dei televisori a colori nel corso dell'inchiesta. In particolare, le cifre relative o il volume delle importazioni concernenti il Giappone e Hong Kong (vale a dire le quantità indicate nelle statistiche), adeguate per tener conto dell'origine stabilita nel corso dell'inchiesta, sono state considerate un fattore determinante per stabilire la posizione definitiva di questi due paesi nell'ambito del procedimento.

    (26) Il problema dell'origine è stato chiarito alla luce delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2632/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione (7) [sostituito il 1o gennaio 1994 dall'articolo 39 e dall'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/94 (9) che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario], e delle informazioni dettagliate relative all'origine ed al costo dei componenti degli apparecchi televisivi, nonché ai costi di elaborazione, fornite dagli esportatori. Questi dati sono stati verificati in seguito mediante controlli casuali nel corso delle verifiche in loco.

    (27) È necessario sottolineare che queste conclusioni sono state tratte solo ai fini dell'inchiesta antidumping in corso e più precisamente per determinare i valori normali appropriati e di stabilire le fonti di pregiudizio. Tali conclusioni sono limitate al periodo di riferimento e potrebbero differire quanto alle origini degli apparecchi televisivi a colori in oggetto, nel periodo precedente o seguente il periodo di riferimento. Su questa base si è proceduto alle seguenti determinazioni dell'origine degli apparecchi televisivi a colori in esame.

    ii) Determinazione delle origini

    a) Paesi ad economia di mercato

    (28) Tutti i televisori a colori esportati dalla Corea erano di origine coreana.

    (29) I televisori a colori esportati dalla Malaysia e da Singapore erano, per la maggior parte, originari di questi paesi. Un piccolo quantitativo di televisori a colori esportati dalla Malaysia erano originari del Giappone, o di un paese non interessato dalla denuncia né dal procedimento. Un numero limitato di televisori a colori esportati da Singapore erano orginari della Corea e di Taiwan.

    (30) I televisori a colori esportati dalla Tailandia erano in gran parte originari del paese di esportazione, mentre una parte era originaria della Malaysia, della Corea e del Giappone ovvero di un paese escluso sia dalla denuncia che dal procedimento. A causa delle informazioni limitate fornite da uno dei produttori tailandesi, la determinazione dell'origine delle esportazioni di questa società verso la Comunità è stata basata su quanto dichiarato alle autorità doganali comunitarie.

    (31) In Turchia, su cinque aziende che hanno collaborato all'inchiesta, soltanto una esportava televisori a colori di origine turca. Quasi tutta la produzione di altre tre società era originaria della Corea, mentre la produzione della quinta società non era originaria di alcuno dei paesi inclusi nella denuncia o nel procedimento.

    (32) In seguito all'inchiesta per la determinazione dell'origine, è stata effettuata una redistribuzione tra i paesi esportatori delle quantità esportate verso la Comunità. È stato considerato paese di origine delle merci esportate da esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta il paese di provenienza (paese di fabbricazione, dichiarato alle autorità doganali comunitarie come paese di orgine).

    Date le circostanze, si è ritenuto che il metodo più adeguato sia di stabilire dazi antidumping per questi paesi secondo la determinazione dell'origine del prodotto ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    b) Repubblica popolare cinese

    (33) A causa dell'economia mista della Repubblica popolare cinese (con le implicazioni che essa comporta per la determinazione del valore normale e quindi della natura e della portata delle informazioni fornite nei questionari, in particolare per quanto riguarda i costi), l'inchiesta relativa alla determinazione dell'origine dei televisori a colori fabbricati nella Repubblica popolare cinese è stata meno dettagliata delle inchieste analoghe condotte nei confronti di altri paesi interessati dal procedimento.

    Per quanto riguarda la determinazione dell'origine, gli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno fornito informazioni che in generale si possono definire insufficienti. Tra le dieci società che hanno collaborato all'inchiesta, sette hanno riconosciuto che i propri apparecchi avevano origine cinese, oppure non hanno rilasciato alcuna dicharazione o hanno ammesso di non essere in grado di stabilire con certezza l'origine dei propri prodotti. Una società ha affermato che le sue esportazioni erano probabilmente originarie della Corea ma non ha potuto comprovare tale affermazione. Le restanti due società hanno dichiarato che le proprie esportazioni erano orginarie del Giappone o di Taiwan ed hanno presentato uno studio a sostegno di questa affermazione.

    (34) La Commissione ha preso nota del fatto che le esportazioni delle ultime tre società, nonché le esportazioni effettuate durante il periodo di riferimento da tutti gli altri esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, erano sempre state dichiarate come originarie della Cina. Accettare la dichiarazione successiva secondo la quale i televisori esportati dalle tre società interessate sarebbero stati originari della Corea, del Giappone o di Taiwan avrebbe significato che le esportazioni di tali società non sarebbero state prese in considerazione nel calcolo dei margini di dumping per la Cina, che le esportazioni totali dalla Cina sarebbero risultate ridotte del 22,7 % e che il volume delle esportazioni dalla Corea, dal Giappone e Taiwan avrebbe dovuto essere aumentato di conseguenza.

    (35) Il rischio che a seguito dell'intervento dello Stato le esportazioni vengano convogliate tramite la società cui viene applicato il dazio antidumping più basso, che fra l'altro giustifica il rifiuto del trattamento individuale (cfr. i considerandi da 78 a 81), esiste anche per quanto riguarda la determinazione dell'origine, dal momento che qualsiasi esportatore di televisori a colori assertivamente di origine non cinese sarebbe esente dal dazio; ne conseguirebbe un potenziale notevole di elusione.

    È da considerare con particolare attenzione il fatto che l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 stabilisce che il valore normale per i prodotti importati da paesi non aventi economia di mercato venga stabilito in base al metodo specifico da esso indicato.

    (36) A causa delle condizioni prevalenti nella Repubblica popolare cinese, che hanno limitato lo svolgimento dell'inchiesta sulla determinazione dell'origine, come sopra spiegato al considerando 33, la Commissione continuerà l'analisi di questo problema ed in particolare verificherà se un differente metodo possa risultare appropriato per le determinazioni definitive concernenti la Repubblica popolare cinese.

    (37) La Commissione ha quindi basato le proprie conclusioni provvisorie sul presupposto, già adottato nella precedente inchiesta relativa ai televisori a colori cinesi con schermo di piccole dimensioni, che l'origine dichiarata alle autorità doganali comunitarie fosse corretta. È necessario sottolineare che questo presupposto si basa sul comportamento delle società interessate, dal momento che i clienti delle stesse hanno dichiarato le origini dei televisori a colori in oggetto sulla base dei documenti d'appoggio e dei suggerimenti ricevuti dai loro fornitori.

    (38) Pertanto, ai fini delle conclusioni preliminari, tutti i televisori a colori esportati dalla Cina sono stati considerati di origine cinese.

    c) Hong Kong e Giappone

    (39) Per quanto riguarda Hong Kong, non si sono riscontrate esportazioni dai paesi interessati dal procedimento di prodotti originari di questo paese. Non c'è quindi motivo di ritenere che gli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta abbiano esportato nei paesi interessati dall'inchiesta prodotti originari di Hong Kong. La Commissione ha quindi ritenuto di poter confermare l'esclusione di Hong Kong dal procedimento.

    (40) Per il Giappone, le esportazioni da parte dei paesi interessati dal procedimento di prodotti originari di questo paese ammontavano a poco più di 50 000 apparecchi. La Commissione non ha potuto svolgere ricerche su circa 400 000 apparecchi dichiarati originari della Malaysia e 285 000 apparecchi dichiarati originari di Singapore, poiché gli esportatori di detti apparecchi non hanno collaborato all'inchiesta.

    Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione alcuni di questi apparecchi verrebbero esportati da consociate di produttori giapponesi con sede nei paesi suddetti. Conseguentemente non si dovrebbe escludere la possibilità che alcuni di questi apparecchi siano originari del Giappone, visto anche il gran numero di componenti elettronici esportati da tale paese. Tuttavia non sono state raccolte informazioni sufficienti per poter concludere che questi televisori sono originari del Giappone.

    (41) La Commissione non ha quindi ritenuto appropriato discostarsi dal presupposto di base secondo il quale l'origine degli apparecchi in oggetto è quella dichiarata alle autorità doganali comunitarie al momento dell'importazione nella Comunità. Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto di poter confermare l'esclusione del Giappone dal procedimento.

    E. DUMPING (42) In considerazione del grande numero di modelli venduti e del modesto numero di vendite di alcuni di essi, è stata concessa l'opportunità agli esportatori di limitare le informazioni fornite nei questionari a quei modelli che costituivano almeno il 60 % del volume delle vendite per ciascuno dei codici NC menzionati al considerando 8. Questo criterio è stato applicato sia alle vendite sul mercato interno che alle esportazioni. Secondo la prassi precedentemente adottata dalle istituzioni a questo proposito, la Commissione ha ritenuto queste vendite rappresentative del totale e i calcoli del dumping sono stati quindi basati su di esse. Tuttavia, per gli esportatori che hanno deciso di dichiarare la totalità delle loro vendite, i calcoli relativi al dumping sono stati basati sul totale delle operazioni indicate.

    i) Valore normale

    a) Generalità

    (43) A causa delle differenze presenti a livello mondiale nei sistemi di trasmissione e ricezione, i modelli venduti sui mercati interni dei paesi esportatori utilizzavano, in gran parte, sistemi diversi da quelli dei modelli esportati verso la Comunità. Inoltre, i molteplici modelli esportati e venduti sul mercato interno presentavano un'ampia gamma di differenze e di caratteristiche combinate. Stabilire i valori normali sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno dei paesi esportatori avrebbe richiesto innumerevoli adeguamenti, che potevano anche risultare imprecisi, dal momento che avrebbero dovuto basarsi in gran parte su stime.

    (44) Alcuni produttori hanno chiesto alla Commissione di determinare i valori normali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 2423/88, utilizzando cioè il prezzo paragonabile del prodotto simile nel caso di esportazione verso un paese terzo. Diversi produttori hanno suggerito di utilizzare il prezzo assertivamente paragonabile del prodotto simile nel caso di esportazione verso gli Stati Uniti. Ai fini delle conclusioni preliminari, la Commissione ritiene che a causa delle differenze nei sistemi di trasmissione e ricezione, come sopra indicato, questo non sarebbe un metodo appropriato per la determinazione del valore normale.

    (45) Due esportatori, rispettivamente in Malaysia e Tailandia, hanno suggerito di utilizzare il prezzo assertivamente paragonabile del prodotto simile nel caso di esportazione in vari paesi o territori terzi, tra cui Singapore, il Libano e Ceuta. La Commissione ha rilevato che nelle tabelle di raffronto da essi presentate era stato richiesto un adeguamento per « differenza di costi », ammettendo quindi che i prodotti interessati non erano pienamente e direttamente paragonabili ai prodotti esportati verso la Comunità. Data la possibile imprecisione degli adeguamenti necessari per la determinazione del valore normale in queste condizioni e l'entità molto limitata e non rappresentativa dei mercati di esportazione interessati, la Commissione ha ritenuto che, ai fini delle conclusioni preliminari, la loro richiesta non potesse venire accolta.

    (46) La Commissione ha ritenuto quindi inappropriato determinare i valori normali sulla base dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi.

    (47) In considerazione delle differenze sopraindicate nei sistemi di trasmissione e di ricezione tra i modelli venduti sui mercati interni dei paesi esportatori e i modelli esportati verso la Comunità, e data l'assenza o la natura inadeguata dei prezzi del prodotto simile nel caso di esportazione verso un paese terzo, ai fini delle conclusioni preliminari, è stato considerato corretto stabilire il valore normale sulla base di valori calcolati come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2423/88, nel caso della Repubblica popolare cinese, per ciascun modello del prodotto in oggetto esportato verso la Comunità.

    (48) Fatte salve le eccezioni indicate di seguito, i valori costruiti sono stati calcolati sommando ai costi di produzione nel corso di normali operazioni commerciali dei modelli esportati nei paesi d'origine, le spese di vendita e di gestione ed il profitto realizzato da ciascun produttore individuale sulle vendite del prodotto in oggetto nel paese di origine. In generale, le ripartizioni dei costi per le spese generali, amministrative e di vendita, se del caso, sono state effettuate sulla base del fatturato, ad eccezione dei casi in cui i produttori hanno fornito prove sufficienti per giustificare un altro metodo di ripartizione.

    (49) In alcuni casi i produttori che hanno collaborato esportavano televisori a colori originari di un paese diverso da quello dell'assemblaggio. Pertanto, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, i valori normali per questi modelli sono stati determinati secondo quanto indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii), considerando il costo medio di produzione, i costi medi delle spese generali, di gestione e di vendita, e il profitto medio dei produttori nel paese di origine per un modello paragonabile, a condizione che i televisori a colori fossero originari di uno dei cinque paesi ad economia di mercato interessati dal procedimento.

    (50) Nei casi in cui si trovassero consociate dello stesso produttore sia nel paese di esportazione che nel paese di origine, il costo di produzione, le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto della società con sede nel paese di origine sono stati utilizzati per la consociata nel paese di esportazione qualora il paese di origine fosse uno dei cinque paesi ad economia di mercato interessati dal procedimento. I televisori a colori originari di paesi diversi dai sei paesi interessati sono stati esclusi.

    (51) Alcuni produttori hanno chiesto un adeguamento del valore normale allo scopo di tener conto del fatto che le loro vendite ed esportazioni erano transazioni OEM, vale a dire vendite ad acquirenti che rivendono con il loro proprio marchio e quindi sostengono costi normalmente sostenuti dai produttori, ad esempio pubblicità, garanzie, ecc. Essi sostenevano che tali transazioni non erano quindi paragonabili alle vendite interne con il marchio del produttore, dato che le vendite OEM sarebbero state effettuate ad un prezzo inferiore determinato dai costi ridotti delle spese generali, di gestione e di vendita.

    (52) La Commissione e il Consiglio hanno concesso in precedenza questo tipo di adeguamento, generalmente applicando ai valori costruiti un margine di profitto inferiore calcolato per confronto con i prezzi OEM all'esportazione. In accordo con la prassi precedentemente adottata, l'importo del profitto calcolato nel costruire il valore normale per le transazioni OEM è un terzo del profitto realizzato sulle vendite con il marchio proprio del produttore.

    b) Repubblica di Corea

    (53) Un produttore coreano ha chiesto la riduzione del valore normale in considerazione di un sistema di sconti per incentivare le vendite rateali, applicabile alle vendite interne a determinate categorie di acquirenti. Secondo la Commissione tali sconti non possono essere presi in considerazione per ridurre il valore normale, dal momento che lo sconto viene concesso soltanto se la vendita viene effettuata, a determinate condizioni, dal dettagliante ad un utilizzatore finale e che, pertanto, tale transazione è successiva alla vendita del produttore al dettagliante e indipendente da essa.

    (54) Il costo di produzione presentato da un produttore coreano è stato adeguato dalla Commissione in base al fatto che l'importo indicato per l'ammortamento alla voce spese generali era inferiore a quello reale e che alcune spese generali, di amministrazione e di vendita erano state compensate da altri redditi non collegati alle vendite in esame. Inoltre, i costi di produzione di questo produttore coreano sono stati adeguati dal momento che la ripartizione usata per finanziare i costi non era giustificata.

    (55) Un produttore turco, che è risultato collegato ad un produttore coreano, ha effettuato tutte le sue vendite all'esportazione nella Comunità a società collegate allo stesso produttore coreano. Si è rilevato che tutti gli apparecchi prodotti da questa impresa turca ed esportati nella Comunità avevano origine coreana. Oltre a fornire componenti al produttore turco, il produttore coreano di cui sopra determinava il prezzo del prodotto finito all'atto della vendita alle società collegate ai produttori coreani nella Comunità. I modelli esportati erano identici ai modelli prodotti in Corea ed esportati verso la Comunità della società madre coreana. Di conseguenza, ai fini della determinazione del valore normale, i televisori a colori assemblati in Turchia da questa società sono stati considerati come prodotti in Corea dal produttore coreano.

    (56) Lo stesso principio è stato applicato ad un produttore tailandese che assemblava e vendeva parte della propria produzione alle condizioni di cui al considerando 55. Di conseguenza, per questa parte della produzione, i valori normali sono stati calcolati in base allo stesso metodo.

    c) Turchia

    (57) Per i produttori che esportano apparecchi di origine turca non sono stati riscontrati altri fatti, oltre a quelli descritti ai considerando 43-52.

    d) Singapore

    (58) Un produttore di Singapore non vendeva un prodotto simile sul mercato interno. Il valore normale per questo produttore è stato calcolato sommando ai costi di produzione i costi medi per le spese generali, di amministrazione e di vendita e il profitto degli altri produttori che vendono sul mercato di Singapore, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii).

    e) Tailandia

    (59) Alcuni produttori tailandesi non vendevano un prodotto simile sui mercati interni durante il periodo di riferimento. Per coloro che lo vendevano, non si sono riscontrate vendite redditizie. Di conseguenza, la Commissione ha proceduto ad un esame per determinare se le spese di vendita, generali ed amministrative di questi produttori, che vendevano sul mercato interno, potessero venire utilizzate per calcolare dei valori normali ed ha rilevato che in alcuni casi le vendite venivano effettuate in quantità sufficienti da essere considerate rappresentative. Tuttavia, per tutti i produttori tranne uno è stato rilevato che per diversi motivi i costi dichiarati non corrispondevano alla totalità dei costi sostenuti durante il periodo di riferimento. Di conseguenza, per calcolare il valore normale applicabile a tutti gli altri produttori tailandesi, sono stati utilizzati i costi per le spese generali, amministrative e di vendita di quel produttore.

    (60) Detto produttore ha affermato che il suo impianto di produzione si trovava in fase di avviamento durante il periodo dell'inchiesta e che quindi i costi di produzione di tale periodo non potevano essere considerati rappresentativi del normale andamento commerciale. Tuttavia, il produttore non ha fornito elementi di prova sufficienti delle spese di avviamento sostenute e la Commissione ha ritenuto che i costi relativamente più alti rilevati nel periodo di riferimento rispetto ad altri periodi risultassero da un'utilizzazione inferiore degli impianti, indipendente dall'avviamento.

    (61) Lo stesso produttore ha chiesto altresì che la ripartizione delle spese generali, di gestione e di vendita per il prodotto simile venisse effettuata parzialmente sulla base del volume di vendite e che venisse tracciata una distinzione tra i televisori a colori a piccolo schermo ed altri televisori a colori nella ripartizione di tali spese. La Commissione ha ritenuto che la richiesta di adottare un criterio diverso dalla ripartizione in base al fatturato non fosse giustificata, tenuto conto del fatto che i televisori a colori rappresentano più del 90 % del fatturato totale e che, dal momento che tutti i televisori a colori sono considerati prodotto simile ai fini di questa inchiesta, le spese generali, di amministrazione e di vendita si debbono calcolare sulla base dei costi totali sostenuti per le vendite dei prodotti simili senza alcuna distinzione tra le categorie di detto prodotto.

    (62) Per quanto riguarda il profitto ed in considerazione della mancanza di vendite proficue sul mercato interno tailandese, la Commissione ha tentato di stabilire se si potessero utilizzare le alternative previste all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base. Tuttavia, non disponendo di informazioni adeguate, la Commissione ha ritenuto che il profitto debba essere stabilito come indicato alla fine dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base, su « altra base equa ». Di conseguenza, tenendo conto di tutti i fatti rilevanti stabiliti nel corso dell'inchiesta, essa ha ritenuto che il 5 % fosse un profitto equo da usare per questo mercato.

    (63) Nessun calcolo di dumping è stato effettuato per due produttori che assemblano televisori a colori in Tailandia dal momento che nessuno degli apparecchi di loro produzione era originario di paesi interessati dal procedimento.

    (64) Per un produttore tailandese cha ha fornito scarse informazioni nel corso dell'inchiesta, è stato ritenuto necessario applicare l'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base per la determinazione del valore normale. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che il valore normale più alto stabilito per uno dei produttori che hanno collaborato costituisse il criterio più equo; la Commissione ritiene infatti che se il valore normale fissato per questo produttore fosse stato più basso del valore normale stabilito per uno dei produttori che hanno collaborato ne sarebbe conseguito un premio per la mancata collaborazione.

    f) Malaysia

    (65) Nessuno dei produttori malesi vendeva un prodotto simile sul mercato interno nel periodo di riferimento; conseguentemente non erano disponibili informazioni relative alle spese generali, di gestione e di vendita sostenute e ai profitti realizzati sulle vendite del prodotto simile sul mercato malese. La Commissione ha verificato se si potessero utilizzare le alternative di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base per la costruzione del valore normale. Non avendo raccolto informazioni relative alle vendite del prodotto simile effettuate da altri produttori o alle vendite effettuate nello stesso settore di attività in Malaysia, la Commissione ha ritenuto che le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto dovessero essere determinati come indicato nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base, cioè su « altra base equa ». A tale proposito, la Commissione ha ritenuto appropriato fare riferimento alle spese generali, amministrative e di vendita ed ai profitti interni determinati per la Tailandia, che è stata considerata il mercato maggiormente paragonabile a quello malese tra quelli analizzati, in particolare in termini di entità e di livello di sviluppo del mercato nel settore dei televisori a colori.

    (66) Le spese generali di produzione riportate da un produttore malese sono state adeguate per tener conto delle spese di ricerca e sviluppo che erano state omesse. Tali spese sono state determinate sulla base dei conti presentati durante la visita in loco presso una compagnia collegata che sosteneva tutti i costi di ricerca e sviluppo per il gruppo. Anche le spese generali di produzione presentate da un altro produttore malese sono state adeguate per tener conto delle spese di ricerca e sviluppo che erano state calcolate per difetto.

    (67) I costi finanziari di un produttore malese sono stati adeguati poiché non si era tenuto conto di un rilevante prestito senza interessi concesso dalla società madre, che aveva ridotto artificialmente il costo reale dei finanziamenti a lungo termine. Inoltre, simili aggiustamenti sono stati effettuati relativamente al costo unitario di produzione e ad alcuni oneri salariali che sono stati calcolati per difetto.

    g) Repubblica popolare cinese

    (68) Poiché la Repubblica popolare cinese è un paese ad economia mista, la Commissione ha dovuto scegliere un paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. Agli esportatori è stata data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni in proposito, ed in particolare di contestare il metodo del denunziante (cioè i valori calcolati a Singapore).

    Sono stati presentati commenti e suggerimenti molto vari e nessun paese ha ricevuto la preferenza della maggioranza degli esportatori. Data la gamma relativamente ampia di modelli esportati dalla Repubblica popolare cinese, il suggerimento di utilizzare il paese con il valore normale più basso non ha potuto essere seguito dal momento che non si è potuto trovare alcun paese che avesse valori normali più bassi per la totalità o per la grande maggioranza dei modelli.

    Un esportatore ha suggerito di utilizzare uno dei tre paesi seguenti non interessati dal procedimento: India, Pakistan e Sri Lanka; gli è stata data l'opportunità di motivare il proprio suggerimento ma non lo ha fatto.

    Tre esportatori hanno suggerito l'uso dei prezzi interni di Singapore come base per il valore normale, mentre altri due esportatori hanno suggerito l'uso dei prezzi interni in Malaysia, e altri due esportatori hanno proposto l'uso dei prezzi interni rispettivamente in Corea ed in Tailandia. La Commissione tuttavia ha ritenuto inadeguato qualsiasi metodo basato sui prezzi interni per i motivi indicati al considerando 43.

    (69) Di conseguenza, la Commissione ha esaminato la possibilità di calcolare il valore normale per la Repubblica popolare cinese in uno dei paesi interessati dal procedimento. Soltanto due paesi, la Corea e Singapore, presentavano riferimenti adeguati per tutti i modelli esportati dalla Repubblica popolare cinese. Per la Corea, è evidente che a causa della struttura dei costi specifica dei produttori coreani, la scelta della Corea avrebbe determinato alcune difficoltà.

    (70) Singapore è sembrato quindi il paese di riferimento più adeguato ed i valori normali per ciascun modello di televisore a colori esportato dalla Repubblica popolare cinese sono stati stabiliti sulla base dei valori calcolati a Singapore, ai fini delle conclusioni preliminari.

    ii) Prezzo all'esportazione

    a) Paese ad economia di mercato/Osservazioni generali

    (71) È stato preso in considerazione almeno il 60 % di tutte le esportazioni effettuate dagli esportatori interessati durante il periodo di riferimento. Nel caso di vendite concluse direttamente con importatori non collegati, i prezzi delle esportazioni sono stati stabiliti sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

    (72) Nel caso di esportazioni concluse con società collegate che importavano il prodotto in esame nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88 sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, adeguato per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, compresi i dazi doganali, nonché un equo margine di profitto. Tale margine è stato stabilito sulla base dei margini di profitto ritenuti equi in questo settore di attività.

    (73) Le ripartizioni dei costi per le spese generali, amministrative e di vendita, necessarie ai fini della costruzione dei prezzi all'esportazione, sono state generalmente effettuate sulla base del fatturato, ad eccezione dei casi in cui gli importatori hanno fornito prove sufficienti per giustificare un altro metodo di ripartizione. Tali ripartizioni comprendevano tutte le spese generali, amministrative e di vendita riferite alle vendite in esame, finanziate dall'esportatore o dall'importatore collegato. Nel calcolo dei prezzi all'esportazione sono stati presi in considerazione sconti e riduzioni concessi in relazione alle vendite di importatori collegati ad acquirenti indipendenti.

    b) Paesi ad economia di mercato/Importatori collegati

    (74) L'importatore collegato di un produttore coreano ha richiesto che il volume delle proprie importazioni preso in esame per i calcoli del dumping fosse basato sul numero delle unità esportate dalla Corea durante il periodo di riferimento e non sul volume delle vendite nella Comunità durante lo stesso periodo. L'inchiesta ha stabilito che la maggior parte delle esportazioni di questo produttore provenienti dalla Corea venivano immesse in libera circolazione soltanto dopo che era stata presentata un'offerta sicura da parte di un acquirente indipendente della Comunità per le merci in oggetto. Pertanto, il volume delle importazioni considerate ai fini del calcolo del dumping è stato basato sul numero delle unità immesse in libera circolazione durante il periodo d'inchiesta.

    (75) Un importatore collegato non aveva indicato gli importi totali di sponsorizzazioni e pubblicità sostenuti all'interno della Comunità durante il periodo di riferimento. Lo stesso importatore ha richiesto che venissero escluse dal calcolo del dumping alcune vendite, sostenendo che i modelli interessati erano sorpassati. Tale richiesta è stata respinta poiché nessuna prova è stata presentata a sostegno del fatto che tali prodotti non fossero stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali. Inoltre questo importatore aveva indicato cifre negative per l'assistenza tecnica e per i debiti inesigibili, a causa del cambiamento nel modo in cui questi conti erano stati redatti; tali cifre sono state riviste per tener conto delle circostanze reali.

    (76) Un importatore collegato in Italia ha richiesto che l'« imposta erariale di consumo », un'imposta sui beni di lusso che veniva applicata sulle importazioni o la produzione di televisori a colori in Italia fino alle fine del 1992, non venisse dedotta dal prezzo alla rivendita dato che, in questo caso particolare, la differenza nella tassazione non influiva sulla comparabilità dei prezzi. La Commissione ritiene che l'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88 stabilisca chiaramente che le tasse pagabili nel paese d'importazione debbano essere dedotte dal prezzo all'esportazione e che, conseguentemente, la richiesta non possa essere accettata.

    c) Repubblica popolare cinese

    (77) Per quanto riguarda gli esportatori cinesi, le vendite verso la Comunità sono state effettuate sia direttamente che, in molti casi, attraverso organizzazioni di vendita, generalmente con sede ad Hong Kong, e collegate agli esportatori. In questo contesto, la Commissione ha potuto stabilire il prezzo praticato all'acquirente nella Comunità.

    Tuttavia, in alcuni casi, gli esportatori avevano venduto le merci a un intermediario indipendente e non erano in grado di riferire il prezzo finale praticato all'importatore comunitario. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato basato sull'ultima transazione della quale gli esportatori erano responsabili.

    (78) Sui dieci esportatori che hanno collaborato, nove hanno chiesto il trattamento individuale (vale a dire la determinazione di prezzi all'esportazione distinti e quindi di margini di dumping individuali). Benché il trattamento individuale possa essere accordato ad alcuni esportatori da paesi a economia pianificata, che possano tra l'altro dimostrare di essere indipendenti dallo Stato nella gestione della politica di esportazione e nella determinazione dei relativi prezzi, la Commissione è giunta alla conclusione, alla luce del regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (10), che la questione debba essere trattata con la massima prudenza.

    (79) Nell'ambito della presente inchiesta, la Commissione conferma che è estremamente difficile stabilire se un'azienda sia, di fatto e di diritto, realmente indipendente dallo Stato e in particolare se l'indipendenza apparente di cui beneficia un'azienda in un dato momento abbia carattere permanente. Benché la Repubblica popolare cinese si trovi in una fase di transizione da un'economia interamente controllata dallo Stato ad un'economia parzialmente orientata verso il mercato, il controllo dello Stato si esercita tuttora su molti aspetti della vita economica e le leggi e le istituzioni necessarie per il funzionamento dell'economia di mercato non sono ancora sufficientemente sviluppate e note agli operatori economici e ai funzionari.

    (80) A riprova del fatto che l'influenza dello Stato prevale tuttora sull'attività economica in Cina, si cita il caso di un'azienda che aveva richiesto il trattamento individuale, e per la quale è stato accertato successivamente che era vincolata da un accordo con le autorità statali, secondo il quale parte delle vendite veniva effettuata tramite una società commerciale di proprietà interamente dello Stato.

    (81) Inoltre, dato che l'applicazione del trattamento individuale può implicare l'istituzione di aliquote di dumping improprie e offrire l'opportunità allo Stato di eludere le misure antidumping convogliando la maggior parte delle esportazioni attraverso l'esportatore al quale è stato attribuito il dazio antidumping inferiore, la Commissione ha ritenuto, ai fini delle conclusioni preliminari, che non è opportuno applicare un trattamento individuale ad alcun esportatore cinese.

    iii) Confronto

    (82) Il valore normale per modello, come sopra determinato, è stato confrontato ad uno stadio franco fabbrica con il prezzo all'esportazione in base alle singole transazioni, fatta eccezione per quegli esportatori per cui l'uso delle medie ponderate non influiva sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta. Nel caso degli esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione sono stati rilevati a livello della frontiera cinese.

    (83) Sono stati richiesti adeguamenti, se del caso, per tener conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Tali adeguamenti, quando sono stati ritenuti significativi e giustificati, sono stati concessi conformemente all'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le differenze constatate si riferiscono ai costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, crediti, garanzie, commissioni e retribuzione dei venditori. Tuttavia, ai fini delle conclusioni preliminari, la Commissione ha ritenuto che le detrazioni concesse ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), relative alle vendite con il marchio del produttore, nel caso delle vendite OEM debbano essere limitate, dal momento che tali detrazioni si riferiscono a costi che non vengono sostenuti per le vendite OEM.

    (84) Da parte di alcuni esportatori con sede in Corea, Tailandia e Turchia è stata richiesta una detrazione per le differenze negli oneri all'importazione di materie prime fisicamente incorporate nel prodotto in esame venduto sul mercato interno e per l'esportazione. Tale detrazione è stata concessa a condizione che questa differenza venga dimostrata in modo esauriente.

    (85) Sono stati richiesti adeguamenti per tener conto delle diverse quantità di vendite effettuate a diversi livelli commerciali. In assenza di richieste debitamente convalidate e quantificate, la Commissione non ritiene che tali adeguamenti debbano essere concessi ai fini delle conclusioni preliminari.

    (86) Diversi produttori hanno richiesto che le commissioni pagate ad aziende appartenenti allo stesso gruppo non venissero considerate come spese a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), punto v) del regolamento di base, ma come trasferimento di profitto. Ai fini delle conclusioni preliminari, queste richieste sono state respinte, dal momento che tali aziende non hanno fornito prove sufficienti a dimostrare che queste commissioni non fossero pagamenti per servizi resi dai gruppi suddetti.

    (87) Tutti i produttori coreani hanno chiesto adeguamenti relativi ad una detrazione dal valore normale del costo dei crediti concessi per le vendite in esame; tali adeguamenti sono stati ridotti in quanto facenti parte dei costi di credito relativi al finanziamento dell'Iva e dell'imposta speciale sui consumi. La Commissione ha ritenuto che tali costi non siano direttamente connessi alle vendite in esame e non possano pertanto costituire l'oggetto di un adeguamento.

    (88) Un produttore coreano ha richiesto detrazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, per tener conto delle retribuzioni ai venditori; tale richiesta è stata respinta poiché l'importo in questione è risultato irrilevante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    (89) Un altro produttore coreano ha presentato una richiesta di detrazioni applicabili al valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le richieste relative a garanzie, trasporto e oneri salariali sono state adeguate dalla Commissione, poiché la richiesta relativa alle garanzie comprendeva elementi di costi indiretti e la richiesta relativa agli oneri salariali ed ai trasporti era stata calcolata per eccesso.

    (90) Due produttori coreani hanno chiesto che il valore normale venisse adeguato per tener conto di diverse spese pubblicitarie sostenute sul mercato interno (spese di vendita di sezioni regionali e spese di promozione); tali richieste sono state respinte dal momento che tali costi non corrispondono ad alcuna delle spese di vendita previste dall'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    iv) Margini di dumping

    a) Esportatori che hanno collaborato

    (91) Dall'esame preliminare dei fatti risulta che tutti gli esportatori che hanno collaborato hanno effettuato pratiche di dumping, fatta eccezione per alcune aziende che esportano televisori a colori originari della Corea e di Singapore; il margine di dumping è pari alla differenza tra il valore normale calcolato ed il prezzo all'esportazione dopo i debiti adeguamenti.

    (92) Si è riscontrato che un esportatore, la cui principale sede di produzione è situata in Corea, assemblava televisori a colori di origine coreana (con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm) in altri due paesi citati nella denuncia. Tali televisori di origine coreana venivano assemblati da compagnie collegate ed il prodotto finito veniva venduto esclusivamente ad importatori collegati alla società madre coreana nella Comunità.

    Le transazioni relative a questi apparecchi televisivi assemblati al di fuori del territorio coreano sono state incluse nel calcolo globale relativo alla società madre coreana, ed un unico margine di dumping è stato calcolato per tutte le esportazioni provenienti dalla Corea di questo esportatore coreano, indipendentemente dal paese di assemblaggio.

    (93) La Commissione ha esaminato attentamente la questione delle pratiche di dumping da parte di produttori turchi che esportano televisori a colori di origine turca. Tuttavia, in considerazione delle conclusioni di cui al seguente considerando 139 essa non ha ritenuto necessario includere tali risultanze nel presente regolamento.

    (94) I margini medi ponderati di dumping espressi in percentuale sul prezzo franco frontiera comunitaria sono i seguenti:

    "" ID="1">Malaysia:> ID="2">- Makonka:> ID="3">12,4 %"> ID="2">- Orion:> ID="3">18,2 %"> ID="2">- Technol Silver:> ID="3">33,5 %"> ID="2">- Aziende thailandesi che assemblano televisori a colori di origine malese:"> ID="2">- GoldStar Mitr:> ID="3">25,0 %"> ID="2">- World Electric:> ID="3">17,3 %"> ID="1">Thailandia:> ID="2">- Samsung:> ID="3">29,7 %"> ID="2">- Teletech:> ID="3">33,6 %"> ID="2">- Thomson:> ID="3">14,7 %"> ID="1">Singapore:> ID="2">- Hitachi:> ID="3">16,3 %"> ID="2">- Funai:> ID="3">0 %"> ID="2">- Philips:> ID="3">24,6 %"> ID="2">- Sanyo:> ID="3">21,2 %"> ID="2">- Thomson:> ID="3">12,2 %"> ID="1">Corea:> ID="2">- Daewoo:> ID="3">18,8 %"> ID="2">- GoldStar:> ID="3">16,8 %"> ID="2">- Samsung:> ID="3">18,0 %"> ID="2">- Aziende turche che assemblano televisori a colori di origine coreana:"> ID="2">- Profilo:> ID="3">0 %"> ID="2">- Bekoteknik:> ID="3">7,7 %"> ID="1">Repubblica popolare cinese:> ID="3">28,8 %">

    b) Esportatori che non hanno collaborato

    (95) Per i produttori di ciascuno dei paesi interessati che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, il margine di dumping è stato determinato in base agli elementi disponibili in conformità alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    A questo proposito, la Commissione ha ritenuto opportuno basarsi sui risultati dell'inchiesta ai fini della determinazione del dumping; in via provvisoria essa ha concluso che le aziende suddette avessero presumibilmente effettuato pratiche di dumping per un livello quanto meno pari al margine di dumping massimo accertato nel paese rispettivo per i produttori che hanno collaborato; è stato pertanto considerato opportuno applicare il margine di dumping più elevato agli esportatori che non hanno collaborato.

    (96) Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, le esportazioni delle società che non hanno risposto al questionario della Commissione ammontavano al 39,7 % delle esportazioni totali da questo paese.

    Per le ragioni esposte nei precedenti considerandi da 78 a 81, un unico margine di dumping è stato stabilito per la Repubblica popolare cinese. Tale margine di dumping è stato determinato calcolando la media dei margini di dumping degli esportatori che hanno collaborato e di quelli che non hanno collaborato, procedendo per questi ultimi come descritto nel precedente considerando 95. Su questa base, il margine di dumping per la Repubblica popolare cinese, espresso in percentuale sul valore CIF, ammonta al 28,8 %.

    F. PREGIUDIZIO i) Cumulo degli effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (97) È prassi consolidata da parte delle istituzioni comunitarie considerare cumulativamente le importazioni da diversi paesi nel caso in cui il prodotto importato ed il prodotto simile dell'industria comunitaria rispondano ai seguenti criteri: siano intercambiabili, vengano venduti o offerti per la vendita nell'ambito degli stessi mercati geografici, abbiano canali di distribuzione comuni o simili, siano presenti simultaneamente sul mercato, e da ultimo le importazioni da ciascun paese non siano irrilevanti. Ad eccezione delle esportazioni provenienti dalla Turchia, detti criteri sono stati ritenuti corrispondenti nei casi di tutti gli altri paesi interessati. Conseguentemente, l'effetto simile e simultaneo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, ad eccezione della Turchia, deve essere valutato congiuntamente.

    (98) La quota di mercato delle importazioni turche ammontava all'1,5 % durante il periodo di riferimento; circa lo 0,7 % di tali importazioni proveniva da esportatori che non hanno collaborato. L'origine dichiarata per queste esportazioni alle autorità doganali è stata ritenuta essere quella corretta. Inoltre, in conseguenza dell'azione della Comunità e del governo turco, la situazione in Turchia è cambiata radicalmente.

    A questo proposito sono state riviste alcune pratiche relative alla riscossione di dazi doganali sulle importazioni in Turchia di parti e componenti provenienti da paesi terzi. Sono state inoltre interrotte alcune sovvenzioni concesse alle esportazioni di televisori a colori. Da quando sono state adottate tali misure, le esportazioni di televisori a colori dalla Turchia verso la Comunità presentano un notevole ribasso.

    (99) Tenuto conto di quanto detto sopra, la Commissione, ai fini delle conclusioni provvisorie e a prescindere dalla conclusione definitiva, ritiene che le importazioni dalla Turchia non debbano venire considerate cumulativamente con quelle provenienti dai restanti cinque paesi.

    ii) Consumo nella Comunità, volume e quota di mercato delle importazioni in dumping

    (100) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il consumo dei televisori a colori in esame è aumentato costantemente da 20,5 milioni di unità nel 1989 a 24,5 milioni di unità nel periodo di riferimento, registrando un aumento del 19,5 %.

    (101) Tra il 1989 ed il periodo di riferimento, le importazioni provenienti dai paesi interessati sono aumentate quasi del 135 %, da 2,04 milioni di unità nel 1989 a circa 4,8 milioni di unità durante il periodo di riferimento. Tale tendenza ha determinato un aumento parallelo della quota di mercato delle importazioni dal 9,9 % nel 1989 al 19,6 % durante il periodo di riferimento. Nel corso dello stesso periodo le vendite dell'industria comunitaria hanno registrato una flessione del 6 % (in volume) e la corrispondente quota di mercato è scesa dal 36 % al 28 %.

    iii) Prezzo delle importazioni oggetto di dumping

    (102) I prezzi dei televisori a colori importati dai paesi interessati erano notevolmente inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari durante il periodo dell'inchiesta. Per determinare la sottoquotazione, la Commissione ha confrontato i prezzi dei sei produttori comunitari denunzianti con i prezzi degli esportatori interessati nei sei mercati considerati rappresentativi del mercato comunitario nel suo insieme (vale a dire Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna e Grecia).

    (103) Per il confronto dei modelli, la Commissione ha determinato i criteri principali che più probabilmente influenzano la decisione d'acquisto di un consumatore, vale a dire le dimensioni dello schermo, la possibilità di moduli teletext, il suono stereo o mono. Sulla base di questi criteri, i modelli importati considerati rappresentativi sono stati confrontati con modelli comunitari direttamente comparabili.

    (104) Il confronto dei prezzi è stato operato sulla base della vendita al primo acquirente indipendente allo stesso livello commerciale. I prezzi di vendita medi ponderati di ciascun esportatore in ciascuno dei sei mercati interessati sono stati confrontati con i prezzi corrispondenti dei modelli comunitari comparabili, con i debiti adeguamenti al fine di garantire un confronto equo.

    (105) I risultati del confronto hanno dimostrato l'esistenza di margini di sottoquotazione per tutti gli esportatori interessati dall'inchiesta. I margini di sottoquotazione medi ponderati espressi in percentuale sul prezzo franco frontiera comunitaria sono i seguenti:

    - per la Malaysia, dal 7,50 % al 23,40 %;

    - per la Thailandia, dal 3,18 % al 29,89 %;

    - per Singapore, dallo 0 % al 23,68 %;

    - per la Corea, dal 38,61 % al 54,0 %;

    Per la Repubblica popolare cinese, il margine di sottoquotazione medio ponderato espresso in percentuale sul prezzo franco frontiera comunitaria è del 62,1 %.

    iv) Situazione dell'industria comunitaria

    a) Produzione e utilizzazione degli impianti

    (106) La produzione dell'industria comunitaria venduta nella Comunità è scesa del 10 %, da 7,4 milioni di unità nel 1989 a 6,6 milioni di unità nel periodo di riferimento. Questo calo produttivo è particolarmente evidente se si confronta il 1990 al periodo dell'inchiesta; durante quest'arco di tempo la produzione è diminuita del 19 %.

    (107) Tra il 1989 ed il 1990, la produttività dell'industria comunitaria è rimasta stabile. Nel 1991, la produttività è aumentata notevolmente, del 10 %. Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, questo aumento è stato attuato per sfruttare l'incremento delle vendite atteso in seguito all'unificazione tedesca. Tuttavia, queste aspettative si sono dimostrate non verosimili. Inoltre, l'ondata di importazioni in dumping nella Comunità nel 1991 (25 % più che nel 1990), hanno impedito all'industria comunitaria di trarre vantaggio dall'effettiva crescita del mercato.

    (108) L'utilizzazione degli impianti ha presentato un declino marcato, da una media del 67 % tra il 1989 e il 1991 al 60 % del periodo d'inchiesta.

    b) Vendite e quota di mercato

    (109) Nonostante una crescita generale del consumo comunitario del 20 % circa tra il 1989 e il periodo di riferimento, il fatturato delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 9 % nello stesso periodo. Questo è stato determinato da una diminuzione del volume delle vendite del 6 % (da 7,3 milioni a 6,8 milioni), nonché dalla diminuzione dei prezzi di vendita come specificato di seguito.

    (110) La quota di mercato dei denunzianti è diminuita dal 36 % nel 1989 al 28 % nel periodo di riferimento nonostante l'incremento sostanziale dei consumi.

    c) Scorte

    (111) Le scorte sono aumentate del 31 % tra il 1989 ed il periodo di riferimento, nonostante il calo della produzione citato sopra.

    (112) Inoltre, le scorte, espresse in percentuale sulla quantità delle vendite, presentano un aumento tra il 1989 ed il periodo di riferimento. Di conseguenza, il tempo necessario per l'eliminazione delle scorte è passato da 49 giorni nel 1989 a 69 giorni nel periodo di riferimento, aumentando ulteriormente la pressione finanziaria nei confronti dell'industria comunitaria.

    d) Depressione dei prezzi

    (113) Mediante, i prezzi dei denunzianti sono diminuiti del 3 % tra 1989 ed il periodo di riferimento. La diminuzione globale dei prezzi del 3 % distoglie l'attenzione dal fatto che i prezzi normalmente avrebbero dovuto salire come risultato del miglioramento della qualità e delle prestazioni.

    e) Redditività

    (114) La situazione finanziaria dell'industria comunitaria, già precaria nel 1989, ha continuato a deteriorarsi fino al periodo di riferimento, durante il quale i denunzianti lavoravano in perdita; calcolate su una base media ponderata, le perdite ammontavano al 5 % del fatturato. Tale situazione si è creata nonostante le sostanziali riduzioni di costi ottenute attraverso le continue misure di razionalizzazione adottate dall'industria comunitaria a partire dal 1989. Tuttavia, questo indicatore economico dovrebbe essere analizzato alla luce della situazione mondiale di questo settore, i cui profitti sono stati molto bassi negli ultimi anni.

    f) Occupazione

    (115) L'industria comunitaria ha dovuto ridurre il numero dei dipendenti in modo drastico tra il 1989 (30 503 persone) ed il periodo di riferimento (22 257 persone), per mantenersi competitiva di fronte alle importazioni in dumping da parte dei paesi interessati.

    v) Conclusione

    (116) A partire dal 1989, la produzione e le vendite dell'industria comunitaria sono in declino, con una conseguente perdita di quote di mercato in termini sia di volume che di valore su un mercato in espansione. I produttori comunitari hanno dovuto affrontare forti sottoquotazioni. La situazione finanziaria, già piuttosto difficile nel 1989, è peggiorata rapidamente nel 1991 e nel 1992 toccando livelli che, a lungo termine, non sarebbero sostenibili.

    (117) Tutti gli indicatori di pregiudizio esaminati dalla Commissione segnalano una situazione finanziaria e di mercato molto rischiosa e su questa base la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria interessata è stata lesa ed ha subito un pregiudizio notevole.

    G. NESSO DI CAUSALITÀ (118) La Commissione ha condotto un'analisi per determinare se esistesse un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping ed il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e se altri fattori avessero causato o contribuito a tale pregiudizio.

    i) Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (119) Nell'esame degli effetti delle importazioni oggetto di dumping, è stato riscontrato che l'aumento di volume e di quote di mercato delle importazioni dai paesi interessati ha coinciso con la perdita di quote di mercato ed il deteriorarsi della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. A causa delle pratiche di dumping, i prodotti degli importatori venivano venduti a prezzi molto bassi sul mercato comunitario che, a causa della natura del prodotto allo studio, è caratterizzato da trasparenza e sensibilità ai prezzi. Questa situazione negativa, evidenziata ancor più dalla perdita di quote di mercato dell'industria comunitaria a partire dal 1989, coincide con una presenza forte e crescente sul mercato comunitario delle importazioni in dumping in esame.

    ii) Trattamento particolare concesso alla Repubblica di Corea e alla Repubblica popolare cinese

    (120) Alcuni esportatori della Corea e della Repubblica popolare cinese hanno contestato che le loro esportazioni di televisori a colori con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm ma inferiore a 42 cm (televisori a piccolo schermo) possano aver causato pregiudizio all'industria comunitaria, dal momento che tali esportazioni erano già soggette a dazi antidumping e che le rimanenti esportazioni di televisori a colori non erano sufficienti a determinare pregiudizio.

    (121) Conseguentemente, la Commissione ha condotto un esame per determinare se le importazioni in dumping dei televisori a colori con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm avessero causato pregiudizio all'industria comunitaria. A tale scopo, la Commissione ha analizzato il volume ed i prezzi di tali importazioni, nonché l'impatto sulla produzione comunitaria degli stessi prodotti. Ne è risultato che le importazioni coreane sono aumentate da 442 000 unità nel 1988 a 701 678 unità nel periodo di riferimento, mentre le importazioni cinesi sono aumentate da 44 000 a 513 800 unità negli stessi anni.

    Come precedentemente illustrato, i prezzi di tali importazioni hanno determinato una sottoquotazione significativa dei prezzi dei produttori comunitari nel periodo di riferimento. La Commissione ha anche cercato di stabilire se gli indicatori di pregiudizio presi in esame fornissero risultati diversi se esaminati esclusivamente in rapporto alla produzione comunitaria di televisori a colori con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm. Tale esame ha dimostrato che gli indicatori di pregiudizio mostrano un andamento simile considerando tutti i televisori a colori o soltanto i televisori a colori con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm. La Commissione quindi conclude che le importazioni in dumping provenienti dalla Corea e dalla Repubblica popolare cinese di televisori a colori con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm, per gli effetti del dumping, hanno contribuito al pregiudizio causato all'industria comunitaria.

    iii) Incidenza di altri fattori

    (122) La Commissione ha esaminato altri fattori, all'infuori delle importazioni in dumping, che potrebbero aver causato o contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, fattori quali il calo delle esportazioni comunitarie verso i paesi terzi e l'aumento delle importazioni dai paesi non interessati dal procedimento o delle importazioni dell'industria comunitaria.

    (123) Le esportazioni dell'industria comunitaria sono effettivamente aumentate nel corso del periodo di riferimento, dall'11 % circa del volume totale delle vendite nel 1989 al 14 % nel periodo di riferimento. Ne consegue che l'aumento di queste esportazioni verso i paesi terzi non può aver contribuito al pregidizio notevole subito dall'industria comunitaria.

    (124) Alcuni degli esportatori hanno affermato che il pregiudizio all'industria comunitaria è almeno in parte attribuibile ai seguenti fattori:

    - importazioni da paesi diversi da quelli interessati dal presente procedimento;

    - importazioni di televisori a colori effettuate da parte dei denunzianti da alcuni paesi interessati dal procedimento;

    - forte concorrenza interna tra i produttori con sede nella Comunità e pressione sui prezzi da parte di nuovi produttori comunitari;

    - aspettative irrealistiche di incremento delle vendite da parte dei produttori comunitari in seguito all'unificazione tedesca.

    (125) Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità da paesi diversi da quelli interessati, è necessario notare che, sebbene il consumo comunitario sia aumentato del 20 % tra il 1989 ed il periodo di riferimento, le importazioni nella Comunità da questi paesi in realtà sono diminuite del 15 % nello stesso periodo, con un calo parallelo della quota di mercato da 17,8 % al 12,6 %, mentre le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 135 %.

    Di conseguenza, le importazioni da questi altri paesi terzi, con la possibile eccezione di Taiwan e dell'Austria, non può aver avuto un impatto sull'industria comunitaria paragonabile a quello delle importazioni dai paesi interessati. È stato affermato inoltre che il tasso di incremento delle importazioni di televisori a colori da Malta è estremamente rilevante. Tuttavia è necessario sottolineare che il punto di partenza era molto basso e che le importazioni da questo paese durante il periodo di riferimento erano inferiori alle 200 000 unità, vale a dire inferiori allo 0,8 % del consumo totale della Comunità.

    (126) Per quanto riguarda le importazioni da parte dell'industria comunitaria, la Commissione ha rilevato che la percentuale di queste sul totale delle importazioni è rimasto relativamente stabile tra il 1989 ed il periodo dell'inchiesta, presentando semmai una diminuzione. Nello stesso periodo, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate da 2 milioni di unità a 4,8 milioni di unità, ovvero dal 34 % delle importazioni totali nel 1989 al 54 % nel periodo di riferimento.

    In termini di quote di mercato, i volumi delle importazioni da parte dell'industria comunitaria rappresentavano il 4,1 % del mercato nel 1989, rimanendo stabili in seguito, il che è in forte contrasto con l'evoluzione delle quote di mercato delle importazioni provenienti dai paesi interessati, che sono aumentate dal 9,9 % nel 1989 al 19,6 % nel periodo di riferimento.

    (127) La Commissione ha riscontrato che in alcuni casi i produttori comunitari effettuavano importazioni dai loro stessi stabilimenti di produzione situati in alcuni dei paesi esportatori. Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ha ritenuto che tali importazioni fossero effettuate per mantenere la competitività sul mercato comunitario dei televisori a colori a fronte delle importazioni in dumping.

    A questo proposito, la Commissione non ha potuto accettare le argomentazioni addotte da alcuni esportatori, secondo i quali l'industria comunitaria avrebbe agito deliberatamente per recare pregiudizio alla sua stessa produzione di televisori a colori per mezzo di importazioni extracomunitarie. Al contrario, la Commissione ritiene che i prezzi praticati dall'industria comunitaria per queste importazioni fossero equivalenti a quelli dei televisori a colori paragonabili prodotti nella Comunità.

    Queste importazioni da parte dell'industria comunitaria costituiscono un tentativo giustificato e necessario di proteggere le quote di mercato dal rilevante incremento delle importazioni in dumping. La sola possibilità offerta all'industria comunitaria in queste circostanze era quella di trasferire una parte degli stabilimenti di produzione in paesi terzi e di importare nel mercato comunitario televisori a colori fabbricati a costi più bassi.

    (128) Per quanto concerne la forte concorrenza interna alla Comunità, non si può escludere che i nuovi produttori comunitari abbiano esercitato una certa pressione sui prezzi per poter entrare nel mercato. L'eccessivo ottimismo da parte dei produttori comunitari sugli esiti della unificazione tedesca può avere avuto un analogo impatto negativo.

    iv) Conclusione

    (129) La Commissione ritiene che, sebbene altri elementi possano avere inciso negativamente sull'andamento dell'industria comunitaria, le importazioni in dumping dai paesi interessati, considerate singolarmente, hanno causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria. A questo proposito, è necessario sottolineare che sia il regolamento di base che il codice antidumping GATT riconoscono che altri fattori possono causare pregiudizio in concomitanza alle importazioni oggetto di dumping, e stabiliscono soltanto che il pregiudizio causato dalle sole pratiche di dumping sia « notevole ».

    H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (130) Nel valutare se sia nell'interesse della Comunità adottare misure antidumping relative alle importazioni di televisori a colori dai paesi interessati, che sono state oggetto di dumping ed hanno provocato pregiudizio all'industria comunitaria del settore, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni di tutte le parti interessate dal procedimento.

    (131) La Commissione ritiene che, in mancanza di misure correttive, sarà inevitabile un'ulteriore riduzione a breve termine della produzione di televisori a colori nella Comunità da parte dei produttori denunzianti che tentano di far fronte alle pratiche di dumping. Due importanti produttori tra i denunzianti hanno già trasferito, in base alla loro strategia di autoprotezione, una parte della produzione al di fuori della Comunità. Se questa tendenza dovesse continuare, come è verosimile, a meno che non si adottino misure correttive, è molto probabile che l'intera produzione di televisori a colori nella Comunità da parte dei denunzianti scomparirà con la conseguente perdita di migliaia di posti lavoro in questo settore. La scomparsa della produzione comunitaria dei lettori di compact disc, che era stata colpita in modo analogo da pratiche di dumping recanti pregiudizio, suffraga ampiamente questa tesi.

    (132) L'impatto negativo di un simile esito non si limiterebbe al settore dei televisori a colori. I fornitori e le industrie utilizzatrici potrebbero venire seriamente danneggiati. A causa della natura interdipendente delle varie parti che compongono il settore dell'elettronica di consumo, la scomparsa di un settore importante come quello dei televisori a colori avrebbe conseguenze disastrose per il futuro dell'intero settore. Gli elevati volumi di vendita di beni di consumo quali i televisori generano i proventi necessari per gli investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo, che a loro volta costituiscono il punto di partenza per lo sviluppo di nuovi prodotti, il miglioramento dei prodotti esistenti, le tecniche di produzione di marketing, tutti fattori vitali per la sopravvivenza in un settore altamente competitivo.

    (133) È quindi assolutamente prioritario risanare questo settore strategico della base industriale comunitaria.

    (134) Nei punti precedenti è stata delineata la necessità di istituire misure volte a contrastare gli effetti delle importazioni sottocosto. Dal momento che i televisori a colori oggetto del procedimento entrano nella Comunità interamente montati e non sono successivamente incorporati in nessun altro prodotto, è presumibile che nessuna industria intermedia comunitaria venga colpita dall'applicazione di tali misure.

    (135) Tenendo conto del grande numero di operatori sul mercato, l'imposizione di misure al livello proposto non comporterà una riduzione della gamma dei prodotti importati disponibili ai consumatori né della concorrenza in materia di prezzi tra la varie marche. Un danno globale agli interessi degli importatori relativamente ai profitti o all'occupazione è ritenuto improbabile o, nella peggiore delle ipotesi, molto limitato. Tuttavia, è possibile che vi siano aggiustamenti nelle relative quote di mercato di alcuni importatori collegati e di alcuni importatori OEM, che hanno acquisito tali quote di mercato attraverso prezzi oggetto di dumping.

    (136) Pertanto, si ritiene infondata l'argomentazione degli esportatori e degli importatori, secondo i quali l'istituzione di tali misure si concreterebbe in un rincaro dei prezzi al dettaglio e in una limitazione della scelta per i consumatori.

    (137) La Commissione ritiene che l'eliminazione di pratiche commerciali scorrette, che è di interesse generale per la Comunità, non impedirà ai produttori dei paesi terzi di essere presenti in misura concorrenziale sul mercato comunitario, né ridurrà quindi la qualità e la varietà dell'offerta. Gli effetti correttivi delle misure adottate si concreterebbero in un aggiustamento delle relative quote di mercato. Eventuali rincari dei prezzi dovrebbero essere limitati, data la natura delle misure proposte e la presenza di numerosi concorrenti sul mercato comunitario.

    (138) La Commissione ritiene pertanto che sia nell'interesse della Comunità eliminare gli effetti del pregiudizio per l'industria comunitaria e le pratiche commerciali sleali istituendo misure antidumping provvisorie sulle importazioni dei prodotti in oggetto originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia.

    I. DETERMINAZIONE PROVVISORIA RELATIVA ALLA TURCHIA (139) Considerando le particolari circostanze relative all'esportazione di televisori a colori dalla Turchia, delineate nei precedenti considerandi 98 e 99, la Commissione ritiene di non essere in possesso al momento attuale di elementi sufficienti per istituire misure provvisorie contro la Turchia. Tale determinazione lascia impregiudicate le decisioni che il Consiglio potrà adottare ai fini delle conclusioni definitive.

    J. DAZIO (140) Allo scopo di stabilire il livello del dazio provvisorio, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    (141) Per stabilire tale importo, è prassi della Commissione tener conto delle circostanze specifiche dei singoli casi. In questo caso la Commissione ha ritenuto opportuno, ai fini delle determinazioni preliminari, limitare il dazio ad un importo sufficiente per eliminare la sottoquotazione dei prezzi. A questo proposito la Commissione ha tenuto conto di due aspetti significativi di questo caso:

    i) il fatto che sembrano aver contribuito al pregiudizio arrecato all'industria comunitaria fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping, e inerenti al mercato comunitario degli apparecchi televisivi a colori,

    ii) il fatto che a livello mondiale questa industria, per diversi anni, ha realizzato profitti nulli o estremamente ridotti.

    (142) In base alle considerazioni precedenti, gli aumenti risultanti in percentuale sarebbero i seguenti:

    per la Corea fino a 54,00 %

    per la Malaysia fino a 23,40 %

    per la Thailandia fino 29,89 %

    per Singapore fino a 23,68 %

    per la Cina fino a 62,14 %

    (143) Per la maggior parte dei casi, gli aumenti dei prezzi all'esportazione necessari per eliminare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping, relativi ad un particolare produttore/esportatore, non superavano i margini di dumping corrispondenti. Di conseguenza, i dazi provvisori proposti sono stati generalmente basati sul margine del pregiudizio stabilito, con poche eccezioni per i casi in cui era applicabile il margine di dumping.

    (144) In base ai motivi suddetti, è stato stabilito un dazio unico per tutti i produttori della Repubblica popolare cinese.

    (145) Nel fissare il livello dei dazi provvisori per i produttori in ciascuno dei paesi interessati che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono altrimenti manifestati, si è ritenuto opportuno basare le aliquote dei dazi sui livelli più alti di sottoquotazione riscontrati per ciascuno dei cinque paesi, in modo da non premiare la mancata collaborazione. In questi casi, quando il margine di sottoquotazione più elevato superava il margine di dumping più alto riscontrato, l'aliquota del dazio deve limitarsi a tale margine di dumping.

    (146) Di conseguenza, i dazi antidumping provvisori, che dovrebbero assumere la forma di dazi ad valorem, saranno i seguenti:

    "" ID="2">Aliquota del dazio"> ID="1">Repubblica"> ID="1">di Corea"> ID="1">Daewoo> ID="2">18,8 %"> ID="1">GoldStar> ID="2">16,8 %"> ID="1">Samsung> ID="2">18,0 %"> ID="1">Profilo> ID="2">0 (Televisori a colori assemblati in Turchia)"> ID="1">Bekoteknik> ID="2">7,7 % (Televisori a colori assemblati in Turchia)"> ID="1">Dazio residuo> ID="2">18,8 %"> ID="1">Malaysia"> ID="1">Makonka> ID="2">12,4 %"> ID="1">Orion> ID="2">12,7 %"> ID="1">Technol Silver> ID="2">7,5 %"> ID="1">GoldStar Mitr.> ID="2">23,4 % (Televisori a colori assemblati in Thailandia)"> ID="1">World Electric> ID="2">13,5 % (Televisori a colori assemblati in Thailandia)"> ID="1">Dazio residuo> ID="2">23,4 %"> ID="1">Singapore"> ID="1">Thomson> ID="2">3,7 %"> ID="1">Sanyo> ID="2">13,1 %"> ID="1">Philips> ID="2">4,8 %"> ID="1">Hitachi> ID="2">0 "> ID="1">Funai> ID="2">0 "> ID="1">Dazio residuo> ID="2">23,6 %"> ID="1">Thailandia"> ID="1">Teletech> ID="2">29,8 %"> ID="1">Thomson> ID="2">3,1 %"> ID="1">Samsung> ID="2">14,3 %"> ID="1">Dazio residuo> ID="2">29,8 %"> ID="1">Cina> ID="2">28,8 %">

    K. DISPOSIZIONI FINALI

    (147) Ai fini di una buona amministrazione, è opportuno stabilire un periodo durante il quale le parti interessate potranno presentare le loro osservazioni e chiedere un'audizione. Inoltre, si deve precisare che tutte le conclusioni formulate ai fini del presente regolamento sono provvisorie, e dovranno, se del caso, venire riesaminate, ai fini dell'eventuale istituzione di un dazio definitivo, proposto dalla Commissione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori:

    - con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso involucro, che rientrano nei codici NC ex 8528 10 52 (codice Taric: ex 8528 10 52*10), 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (codice Taric: 8528 10 62*10), e 8528 10 66, originari della Malaysia, di Singapore e della Thailandia,

    - con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso involucro, che rientrano nei codici NC 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (codice Taric: 8528 10 62*90) e 8528 10 66, originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea.

    2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria non sdoganato è la seguente:

    """ ID="1">23,4 %> ID="2">8801"> ID="1">28,8 %> ID="2">-"> ID="1">18,8 %> ID="2">8807"> ID="1">23,6 %> ID="2">8812"> ID="1">29,8 %> ID="2">8816">

    ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle seguenti società, che saranno soggette all'aliquota di dazio qui di seguito indicata:

    """ ID="1">12,4 %> ID="2">8796"> ID="1">12,7 %> ID="2">8797"> ID="1">7,5 %> ID="2">8798"> ID="1">23,4 %> ID="2">8799"> ID="1">13,5 %> ID="2">8800"> ID="1">18,8 %> ID="2">8802"> ID="1">16,8 %> ID="2">8803"> ID="1">18,0 %> ID="2">8804"> ID="1">7,7 %> ID="2">8805"> ID="1">0,0 %> ID="2">8806"> ID="1">0,0 %> ID="2">8808"> ID="1">0,0 %> ID="2">8808"> ID="1">4,8 %> ID="2">8809"> ID="1">13,1 %> ID="2">8810"> ID="1">3,7 %> ID="2">8811"> ID="1">29,8 %> ID="2">8813"> ID="1">14,3 %> ID="2">8814"> ID="1">3,1 %> ID="2">8815">

    3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinato al deposito di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

    Articolo 2

    Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Salvo applicazione degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di tale termine.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1994.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

    (3) GU n. C 307 del 25. 11. 1992, pag. 4.

    (4) GU n. L 107 del 27. 4. 1990, pag. 56.

    (5) GU n. L 275 del 2. 10. 1991, pag. 24.

    (6) GU n. L 195 del 18. 7. 1991, pag. 1.

    (7) GU n. L 279 del 24. 12. 1970, pag. 35.

    (8) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (9) GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 6.

    (10) GU n. L 228 del 9. 9. 1993, pag. 1.

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