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Document 31994R1903

    REGOLAMENTO (CE) N. 1903/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che fissa l' importo dell' aiuto all' ammasso privato per i polpi (Octopus spp.)

    GU L 194 del 29.7.1994, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1903/oj

    31994R1903

    REGOLAMENTO (CE) N. 1903/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che fissa l' importo dell' aiuto all' ammasso privato per i polpi (Octopus spp.)

    Gazzetta ufficiale n. L 194 del 29/07/1994 pag. 0017 - 0017


    REGOLAMENTO (CE) N. 1903/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i polpi (Octopus spp.)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2415/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1106/90 (2), in particolare l'articolo 2,

    considerando che il prezzo medio del polpo è rimasto inferiore all'85 % del suo prezzo d'orientamento durante un periodo significativo;

    considerando che si sono verificate le condizioni per fissare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per il prodotto in questione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (3), è concesso per le quantità messe in vendita durante il periodo dal 1o al 31 dicembre 1993 a concorrenza di una quantità massimale di 919 tonnellate.

    2. L'importo dell'aiuto per un periodo massimo di ammasso pari ad un mese è di 45 ECU/t di peso netto.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

    Per la Commissione

    Yannis PALEOKRASSAS

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 10.

    (2) GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 50.

    (3) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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