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Document 31994R1879

REGOLAMENTO (CE) N. 1879/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di allevamento 1994/1995 l' importo dell' aiuto per i bachi da seta

GU L 197 del 30.7.1994, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1879/oj

31994R1879

REGOLAMENTO (CE) N. 1879/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di allevamento 1994/1995 l' importo dell' aiuto per i bachi da seta

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0020 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0023


REGOLAMENTO (CE) N. 1879/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di allevamento 1994/1995 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sottoindicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1994/1995 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a 110,41 ecu per telaino utilizzato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 19).(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 25.(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

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