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Document 31994R1875

Regolamento (CE) n. 1875/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi, gli aiuti, e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito

GU L 197 del 30.7.1994, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1875/oj

31994R1875

Regolamento (CE) n. 1875/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi, gli aiuti, e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0014 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0016
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 1875/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi, gli aiuti, e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 234, paragrafi 2 e 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo rappresentativo del mercato deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo di entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato corrisponda, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo del mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 6 dello stesso regolamento;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che la situazione del mercato dell'olio d'oliva permette di proseguire il raggiustamento dell'aiuto al consumo e dell'aiuto alla produzione iniziato nel corso della campagna di commercializzazione 1991/1992; che, tuttavia, la riduzione in misura rilevante dell'aiuto al consumo o del prezzo di intervento potrebbe comportare provvisoriamente delle perturbazioni del mercato, segnatamente in occasione del passaggio da una campagna all'altra, che, per rimediare a tali difficoltà, è opportuno prevedere la possibilità di adottare delle misure transitorie;

considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione per l'olio d'oliva prodotto in Spagna e in Portogallo; che le disposizioni di cui agli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione intendono ravvicinare progressivamente l'importo dell'aiuto comunitario in Spagna e in Portogallo al livello dell'aiuto comune all'inizio di ogni campagna; che, tenuto conto dell'aumento dell'aiuto alla produzione in seguito alla diminuzione dell'aiuto al consumo, l'applicazione dei criteri previsti per tale ravvicinamento farebbe aumentare la differenza tra il livello dell'aiuto in Spagna e in Portogallo e quello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, per evitare tale conseguenza indesiderata, è opportuno adattare i suddetti criteri al fine di mantenere il ravvicinamento al ritmo previsto dall'atto di adesione;

considerando che, in applicazione degli articoli 5, paragrafo 4 e 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è opportuno determinare le percentuali dell'aiuto alla produzione da destinare, da un lato, al finanziamento delle azioni di miglioramento qualitativo della produzione oleicola e, dall'altro, al finanziamento delle spese connesse alle attività delle organizzazioni riconosciute di produttori o delle loro unioni, ai fini della gestione e del controllo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata, da un lato, al finanziamento di azioni degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo e, dall'altro, al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1994/1995; che, tenuto conto del finanziamento già previsto per le azioni di promozione di cui al succitato articolo 11, paragrafo 6, la relativa percentuale è stabilita a zero per la campagna 1994/1995;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è fissata, per un periodo determinato, la quantità massima ammessa a beneficiare dell'aiuto unitario alla produzione fissato per ciascuna campagna; che, in applicazione dei criteri previsti da tale disposizione, è opportuno, per le campagne 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997, mantenere la quantità massima per ciascuna di tali campagne al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

a) prezzo indicativo alla produzione: 317,82 ecu per 100 chilogrammi;

b) prezzo d'intervento: 162,40 ecu per 100 chilogrammi.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 3,3 g/100 g.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

a) prezzo rappresentativo di mercato: 190,06 ecu per 100 chilogrammi;

b) prezzo di entrata: 186,44 ecu per

100 chilogrammi.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, l'aiuto alla produzione è fissato come segue:

a) aiuto alla produzione:

- per la Spagna: 106,84 ecu per 100 chilogrammi;

- per il Portogallo: 106,84 ecu per 100 chilogrammi;

- per la Comunità dei Dieci: 117,76 ecu per 100 chilogrammi;

b) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna:

- per la Spagna: 114,11 ecu per 100 chilogrammi;

- per il Portogallo: 114,11 ecu per 100 chilogrammi;

- per la Comunità dei Dieci: 125,45 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 4

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, un importo pari all'1,4 % dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento della produzione oleicola in ciascuno Stato membro produttore.

2. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva o le loro unioni, riconosciute in forza di detto regolamento, è fissata allo 0,8 %.

Articolo 5

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata al 5,5 %.

2. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a zero.

Articolo 6

Per le campagne di commercializzazione 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997, la produzione massima di olio d'oliva di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1 350 000 tonnellate per ciascuna campagna.

Articolo 7

Se delle specifiche misure sono necessarie per risolvere i problemi temporanei derivanti dalla diminuzione dell'aiuto al consumo ovvero del prezzo di intervento per l'olio d'oliva, queste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 1994 ad eccezione dell'articolo 7 che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9).(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 19.(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

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