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Document 31994R1637
Commission Regulation (EC) No 1637/94 of 5 July 1994 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Regolamento (CE) n. 1637/94 della Commissione, del 5 luglio 1994, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 1637/94 della Commissione, del 5 luglio 1994, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 172 del 7.7.1994, p. 3–4
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In force
Regolamento (CE) n. 1637/94 della Commissione, del 5 luglio 1994, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 172 del 07/07/1994 pag. 0003 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 12 pag. 0102
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 12 pag. 0102
REGOLAMENTO (CE) N. 1637/94 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1994 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3; considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1994. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 5. (3) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. ALLEGATO "" ID="1">Preparzione sotto forma di liquido sciropposo avente gusto e odore di arancia, contenente il 58 % circa, in peso, di zuccheri e contenente 0,25 ml/100 g di oli essenziali> ID="2">2106 90 99> ID="3">La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 99"> ID="1">Diluendo il prodotto con acqua, si ottiene una bevanda> ID="3">In particolare, il tenore elevato di oli essenziali ha fatto perdere al prodotto il carattere di succo naturale di cui alla voce 2009"> ID="3">Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2009, paragrafo 7, punto 4 e voce 2106, paragrafo 3, punto 12">