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Document 31994R1559

Regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dell'altra

GU L 166 del 1.7.1994, p. 62–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; abrogato da 397R1899

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1559/oj

31994R1559

Regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dell'altra

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 01/07/1994 pag. 0062 - 0069
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 66 pag. 0039
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 66 pag. 0039


REGOLAMENTO (CE) N. 1559/94 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1994 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (4), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93, in particolare l'articolo 15,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria (6), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993 e che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania (7), firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993, è entrato in vigore il 1o maggio 1993; che detti accordi prevedono una riduzione del prelievo all'importazione di alcuni prodotti del settore delle uova e del pollame, entro i limiti di determinati quantitativi; che è dunque necessario prevedere talune modalità di applicazione a tal riguardo;

considerano che sono stati conclusi i protocolli aggiuntivi agli accordi interinali suddetti, la cui applicazione a decorrere dal 1o luglio 1994 è stata decisa con le decisioni 94/48/CE (8) e 94/49/CE (9) del Consiglio, al fine di migliorare l'accesso al mercato comunitario dei prodotti originari dei paesi interessati, in particolare di taluni prodotti agricoli elencati negli allegati XI a) e XIII a) (Bulgaria) e XI a) e XII a) (Romania) degli accordi interinali;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli di importazione; che, a tal fine, è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (11); che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per una gestione efficace del regime previsto è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione inerenti al regime considerato nel settore delle uova e del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori;

considerando che per le oche vive e per le oche intere o in pezzi è possibile applicare, anziché il sistema dei titoli di importazione, un sistema di controllo dei quantitativi realmente importati, meno oneroso per gli importatori;

considerando che per questi prodotti è necessario garantire l'accesso uguale e ininterrotto di tutti gli importatori comunitari ai quantitativi ammessi a beneficiare di un prelievo ridotto, nonché l'applicazione ininterrotta del prelievo fino ad esaurimento dei quantitativi; che è opportuno adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria efficace di tali quantitativi, prevedendo la possibilità di attingere al volume fissato proporzionalmente ai quantitativi di cui sia stata constatata l'effettiva importazione; che questo tipo di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 37, 38, 39, 40 e 43 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 15, paragrafi 2 e 4 degli accordi interinali, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi, o le aliquote dei dazi doganali sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, l'aliquota di riduzione del prelievo o l'aliquota dei dazi doganali è quella in vigore durante il periodo di presentazione delle domande.

Articolo 2

I quantitativi di cui all'articolo 1 sono scaglionati per ciascun periodo specificato nell'allegato I nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,

- 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre,

- 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo,

- 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, alle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato od esportato nel 1992 e nel 1993 almeno 25 t (peso prodotto) di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio e 5 t (equivalente uova in guscio) di prodotti di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2783/75 del Consiglio (12); sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

b) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi 37, 38, 39, 40 e 43 di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti, originari di uno dei paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC sono indicati nella casella 16, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 15.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per ciascun trimestre di cui all'articolo 2.

c) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

d) La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) no 1559/94,

Forordning (EF) nr. 1559/94,

Verordnung (EG) Nr. 1559/94,

Kanonismos (EK) arith. 1559/94,

Regulation (EC) No 1559/94,

Règlement (CE) no 1559/94,

Regolamento (CE) n. 1559/94,

Verordening (EG) nr. 1559/94,

Regulamento (CE) nº 1559/94.

e) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Riduzione del prelievo a norma del:

Reglamento (CE) no 1559/94,

Forordning (EF) nr. 1559/94,

Verordnung (EG) Nr. 1559/94,

Kanonismos (EK) arith. 1559/94,

Regulation (EC) No 1559/94,

Règlement (CE) no 1559/94,

Regolamento (CE) n. 1559/94,

Verordening (EG) nr. 1559/94,

Regulamento (CE) nº 1559/94.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei trimestri di cui all'articolo 2.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel trimestre in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, per gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle recanti la diciture « nulla », devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

5. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 20 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 8

I prodotti saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi interinali.

Articolo 9

I quantitativi di prodotti del gruppo 42 di cui all'allegato I sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta a garantire l'efficacia della gestione.

Articolo 10

1. Per poter beneficiare del regime all'importazione previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 degli accordi interinali per i prodotti del gruppo 42 di cui all'allegato I del presente regolamento, l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro di importazione una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprendente un'apposita domanda per i prodotti di cui trattasi e corredata del certificato di cui all'articolo 8. Se accettano tale dichiarazione, le autorità competenti dello Stato membro interessato comunicano alla Commissione le domande di assegnazione a valere sui quantitativi di cui all'allegato I.

2. Le domande sono trasmesse senza indugio alla Commissione con indicazione della data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Le domande di assegnazione recano l'indicazione: numero d'ordine 09 5301.

3. La Commissione assegna i quantitativi richiesti, per quanto il saldo disponibile lo permetta, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità competenti dello Stato membro importatore.

I quantitativi non utilizzati sono riversati quanto prima nel quantitativo corrispondente del periodo di cui all'allegato I per il quale erano stati concessi.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile dei quantitativi di cui all'allegato I, l'assegnazione viene fatta proporzionalmente alle domande. Appena possibile, la Commissione informa gli Stati membri in merito ai quantitativi prelevati.

Articolo 11

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti di cui al gruppo 42 dell'allegato I del presente regolamento l'uguaglianza e la continuità di accesso ai quantitativi indicati nell'allegato I, fino a quando il saldo del volume di detti quantitativi lo consente.

Articolo 12

Gli Stati membri e la Commissione operano in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

(2) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(4) GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(6) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

(7) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

(8) GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 21.

(9) GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 26.

(10) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(11) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

(12) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Bulgaria I. Riduzione del prelievo del 50 %

"(in t)"" ID="1" ASSV="11">37> ID="2">0207 10 51> ID="3" ASSV="11">130> ID="4" ASSV="11">140> ID="5" ASSV="11">150"> ID="2">0207 10 55"> ID="2">0207 10 59"> ID="2">0207 23 11"> ID="2">0207 23 19"> ID="2">ex 0207 39 55"> ID="2">ex 0207 43 15"> ID="2">ex 0207 39 73"> ID="2">ex 0207 43 53"> ID="2">ex 0207 39 77"> ID="2">ex 0207 43 63"> ID="1" ASSV="20">38> ID="2">0207 10 71> ID="3" ASSV="20">532> ID="4" ASSV="20">573> ID="5" ASSV="20">614"> ID="2">0207 10 79"> ID="2">0207 23 51"> ID="2">0207 23 59"> ID="2">0207 39 53"> ID="2">0207 43 11"> ID="2">0207 39 61"> ID="2">0207 43 23"> ID="2">ex 0207 39 65"> ID="2">ex 0207 43 31"> ID="2">ex 0207 39 67"> ID="2">ex 0207 43 41"> ID="2">0207 39 71"> ID="2">0207 43 51"> ID="2">0207 39 75"> ID="2">0207 43 61"> ID="2">ex 0207 39 81"> ID="2">ex 0207 43 71"> ID="2">ex 0207 39 85"> ID="2">ex 0207 43 90">

II. Riduzione del prelievo del 60 %

"(in t)"" ID="1" ASSV="02">39> ID="2">0207 21 10> ID="3" ASSV="02">1 350> ID="4" ASSV="02">1 450> ID="5" ASSV="02">1 550"> ID="2">0207 21 90"> ID="1" ASSV="02">40> ID="2">ex 0408 91 80> ID="3" ASSV="02">250> ID="4" ASSV="02">270> ID="5" ASSV="02">290"> ID="2">0408 99 80">

B. Prodotti originari della Romania I. Riduzione del prelievo del 50 %

"(in t)"" ID="1" ASSV="19">42> ID="2">0207 10 79> ID="3" ASSV="19">120> ID="4" ASSV="19">130> ID="5" ASSV="19">140"> ID="2">0207 23 51"> ID="2">0207 23 59"> ID="2">0207 39 53"> ID="2">0207 43 11"> ID="2">0207 39 61"> ID="2">0207 43 23"> ID="2">ex 0207 39 65"> ID="2">ex 0207 43 31"> ID="2">ex 0207 39 67"> ID="2">ex 0207 43 41"> ID="2">0207 39 71"> ID="2">0207 43 51"> ID="2">0207 39 75"> ID="2">0207 43 61"> ID="2">ex 0207 39 81"> ID="2">ex 0207 43 71"> ID="2">ex 0207 39 85"> ID="2">ex 0207 43 90">

II. Riduzione del prelievo del 60 %

"(in t)"" ID="1" ASSV="05">43> ID="2">0207 10 19> ID="3" ASSV="05">860> ID="4" ASSV="05">930> ID="5" ASSV="05">1 000"> ID="2">0207 21 90"> ID="2">0207 41 51"> ID="2">0207 41 71"> ID="2">0207 41 90">

ALLEGATO II

ALLEGATO III

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