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Document 31994R1446

Regolamento (CE) n. 1446/94 della Commissione del 23 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/93 che fissa i coefficienti di adeguamento dell'aiuto relativo al lino tessile

GU L 157 del 24.6.1994, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1446/oj

31994R1446

Regolamento (CE) n. 1446/94 della Commissione del 23 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/93 che fissa i coefficienti di adeguamento dell'aiuto relativo al lino tessile

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 24/06/1994 pag. 0009 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0147
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0147


REGOLAMENTO (CE) N. 1446/94 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/93 che fissa i coefficienti di adeguamento dell'aiuto relativo al lino tessile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1784/93 della Commissione (3), per poter essere considerato lino macerato non sgranato il lino deve essere rimasto sul campo per un certo periodo dopo l'estirpazione; che, grazie ai progressi tecnici compiuti nel settore del lino, esistono altre pratiche colturali oltre all'estirpazione; che è pertanto opportuno adattare la definizione del lino macerato non sgranato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1784/93, il testo del paragrafo 3 è sosituito dal seguente:

« 3. Ai sensi del presente regolamento si intende per lino macerato non sgranato il lino tessile che:

a) dopo il raccolto è rimasto sul campo per un periodo superiore a quello necessario per l'essiccazione;

b) presenta almeno due delle caratteristiche seguenti:

- colorazione marrone scuro o nera,

- capsula dei semi facilmente staccabile,

- liberazione delle fibre più agevole che nel caso del lino che, dopo il raccolto, è rimasto sul campo soltanto per il periodo necessario per l'essiccazione,

e

c) non è stato sgranato sul campo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 7.

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