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Document 31994R1270
Commission Regulation (EC) No 1270/94 of 1 June 1994 concerning the issue of import licences for garlic originating in China
REGOLAMENTO (CE) N. 1270/94 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 1994 relativo al rilascio di titoli d' importazione per l' aglio originario della Cina
REGOLAMENTO (CE) N. 1270/94 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 1994 relativo al rilascio di titoli d' importazione per l' aglio originario della Cina
GU L 138 del 2.6.1994, p. 32–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1994
REGOLAMENTO (CE) N. 1270/94 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 1994 relativo al rilascio di titoli d' importazione per l' aglio originario della Cina
Gazzetta ufficiale n. L 138 del 02/06/1994 pag. 0032 - 0032
REGOLAMENTO (CE) N. 1270/94 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 1994 relativo al rilascio di titoli d'importazione per l'aglio originario della Cina LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio (3) definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli; considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione (4), l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione; considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione (5) ha limitato il rilascio dei titoli d'importazione sino al 31 agosto 1994 a 5 000 t del quantitativo globale di 10 000 t fissato per il periodo dal 31 maggio 1994 al 31 maggio 1995; considerando che, sulla base dei titoli d'importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 31 maggio 1994 superano i quantitativi massimi fissati; che occorre pertanto stabilire in quale misura possano essere rilasciati titoli d'importazione per tali domande; che occorre sospendere, di conseguenza, sino al 31 agosto 1994 il rilascio di titoli per le domande presentate a decorrere dal 1o giugno 1994, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I titoli d'importazione richiesti, ai sensi dell'articolo 1 regolamento (CEE) n. 1859/93, il 31 maggio 1994 per l'aglio di cui al codice NC 0703 20 00 originario della Cina, sono rilasciati limitatamente al 40,3 % del quantitativo richiesto, tenuto conto delle informazioni pervenute alla Commissione il 1o giugno 1994. Per i prodotti suddetti il rilascio dei titoli è sospeso sino al 31 agosto 1994 per le domande presentate a decorrere dal 1o giugno 1994. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26. (3) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3. (4) GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10. (5) GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.