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Document 31994R1116

Regolamento (CE) n. 1116/94 della Commissione del 16 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 967/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «garanzia»

GU L 122 del 17.5.1994, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. impl. da 31991R0307

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1116/oj

31994R1116

Regolamento (CE) n. 1116/94 della Commissione del 16 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 967/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «garanzia»

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 17/05/1994 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0102
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0102


REGOLAMENTO (CE) N. 1116/94 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 967/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione « garanzia »

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione « garanzia » (1), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 967/91 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione del finanziamento comunitario contemplato dal regolamento (CEE) n. 307/91;

considerando che occorre precisare che le spese relative agli strumenti di controllo possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità;

considerando che, per agevolare la gestione dei fondi da ripartire, è necessario disporre che le comunicazioni degli Stati membri si riferiscano separatamente ai due tipi di finanziamento comunitario previsti rispettivamente agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 307/91;

considerando che le previsioni di spesa fornite dagli Stati membri non sempre corrispondono alla reale programmazione delle loro attività durante l'anno considerato; che è pertanto opportuno renderle più vincolanti, in modo che la decisione sugli stanziamenti da assegnare possa essere basata su cifre attendibili;

considerando che è opportuno, d'altro canto, precisare che gli Stati membri vengono informati degli importi delle spese assunte a carico dalla Comunità;

considerando che è opportuno garantire un migliore impiego degli stanziamenti disponibili nell'ambito del regolamento (CEE) n. 307/91; che, a tal fine, occorre disporre che gli stanziamenti riservati ad uno Stato membro nell'ambito di uno dei due tipi di finanziamento, che non possono essergli versati tenendo conto delle spese da esso sostenute, siano utilizzati per cofinanziare misure ammissibili al beneficio dell'altro tipo di finanziamento, attuate dallo stesso Stato membro nel corso dell'anno considerato, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva riservatagli nello stesso anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 967/91 è così modificato:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. Le attrezzature di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 307/91 comprendono anche gli strumenti di controllo. »;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Ogni anno, prima del 31 gennaio, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro intenzione di ricorrere o meno al finanziamento comunitario previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 307/91, nonché le loro previsioni dettagliate delle spese per l'anno civile in oggetto presentando prima del 31 marzo una domanda di versamento di un acconto in applicazione dell'articolo 6 del medesimo regolamento. »;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Queste previsioni sono redatte in conformità della tabella che figura in allegato, da compilare separatamente per i due tipi di finanziamento previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 307/91. »

b) È inserito il seguente paragrafo 1 bis:

« 1 bis. In base alle previsioni di cui al paragrafo 1, che vincolano gli Stati membri nei confronti della Commissione, sono calcolati gli stanziamenti da versare per la realizzazione delle azioni previste agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 307/91. Le spese sostenute dagli Stati membri sono finanziate dalla Comunità nei limiti degli stanziamenti così stabiliti. »

c) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Questa distinta viene compilata secondo la tabella figurante in allegato, da compilare separatamente per i due tipi di finanziamento previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 307/91. »

d) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 307/91, la Commissione, entro quattro mesi dal ricevimento della distinta delle spese, decide sull'importo delle spese assunte a proprio carico dalla Comunità e ne informa gli Stati membri. L'importo viene versato allo Stato membro previa detrazione dell'acconto di cui al paragrafo 2. »

e) Al paragrafo 6 è aggiunto il seguente secondo comma:

« All'atto del conteggio finale la Commissine ha altresì la facoltà di ripartire, alle stesse condizioni, l'eventuale importo residuo del finanziamento inizialmente assegnato ad uno Stato membro per le spese di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 307/91, tra gli Stati membri che desiderano avvalersene, nei limiti dell'importo complessivo del finanziamento comunitario fissato per le spese di cui ai suddetti articoli. »

f) È aggiunto il seguente paragrafo 7:

« 7. Se le spese sostenute da uno Stato membro non consentono di versare a quest'ultimo l'intero importo del finanziamento comunitario riservatogli, in base alle sue previsioni, per uno dei tipi di finanziamento previsti agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 307/91, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, utilizzare l'importo residuo per cofinanziare spese ammissibili da esso effettuate per misure contemplate nell'altro tipo di finanziamento, purché sia rispettato il tasso della partecipazione comunitaria di cui ai suddetti articoli e non venga superato l'importo complessivo attribuito a tale Stato membro, nell'anno considerato, per entrambi i tipi di finanziamento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni dell'articolo 1, punto 1 e punto 2, lettere c), d), e) e f) si applicano a decorrere dal 1994. Le disposizioni dell'articolo 1, punto 2, lettere a) e b) si applicano a decorrere dal 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 5.

(2) GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 18.

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