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Document 31994R0775

    REGOLAMENTO (CE) N. 775/94 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1994 relativo all' apertura, per il 1994, a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine, di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91

    GU L 91 del 8.4.1994, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/775/oj

    31994R0775

    REGOLAMENTO (CE) N. 775/94 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1994 relativo all' apertura, per il 1994, a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine, di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91

    Gazzetta ufficiale n. L 091 del 08/04/1994 pag. 0004 - 0005


    REGOLAMENTO (CE) N. 775/94 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1994 relativo all'apertura, per il 1994, a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine, di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, nell'ottica delle importazioni di carni bovine di qualità pregiata effettuate finora e della necessità delle esportazioni di carni bovine prodotte nella Comunità, è opportuno prevedere l'apertura per il 1994, a titolo autonomo ed eccezionale, di un contingente tariffario comunitario di importazione di 11 430 tonnellate di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91, al dazio del 20 % in esenzione da prelievo;

    considerando che, qualora i quantitativi massimi di carni di qualità pregiata importati a condizioni favorevoli nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CEE) n. 3391/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1993) (3), e dal regolamento (CEE) n. 929/93 del Consiglio, del 19 aprile 1993, relativo all'apertura, per il 1993, a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (4), siano superati a causa di irregolarità, è opportuno prevedere la possibilità di imputare tali importazioni in eccesso al volume globale previsto dal presente regolamento;

    considerando che occorre garantire in particolare che tutti gli importatori interessati della Comunità abbiano accesso, alle medesime condizioni ed in maniera continua, al suddetto contingente e che il dazio per esso previsto venga applicato senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del volume previsto; che, a tale scopo, è opportuno prevedere un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

    considerando che le modalità di applicazione di tali disposizioni devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È aperto per il 1994 un contingente tariffario eccezionale di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91.

    Il volume di tale contingente ammonta a 11 430 tonnellate, espresso in peso del prodotto.

    Tuttavia, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre tale volume nella misura in cui, a seguito di irregolarità, siano stati importati quantitativi in eccesso rispetto ai quantittaivi previsti nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 3391/92 e/o (CEE) n. 929/93. Tale riduzione è imputata al volume specifico del paese terzo da cui provengono le carni in questione.

    Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % e il prelievo allo 0 %.

    Articolo 2

    Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:

    a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti,

    b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che rende possibile la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. MORAITIS

    (1) GU n. C 4 del 6. 1. 1994, pag. 9.

    (2) Parere reso l'11 marzo 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 1.

    (4) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 8.

    (5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7).

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