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Document 31994R0601

    Regolamento (CE) n. 601/94 della Commissione, del 17 marzo 1994, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, riguardo al cofinanziamento da parte della Comunità dei controlli delle superfici agricole mediante telerilevamento

    GU L 76 del 18.3.1994, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogato da 32014R0908

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/601/oj

    31994R0601

    Regolamento (CE) n. 601/94 della Commissione, del 17 marzo 1994, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, riguardo al cofinanziamento da parte della Comunità dei controlli delle superfici agricole mediante telerilevamento

    Gazzetta ufficiale n. L 076 del 18/03/1994 pag. 0020 - 0021
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0114
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0114


    REGOLAMENTO (CE) N. 601/94 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1994 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, riguardo al cofinanziamento da parte della Comunità dei controlli delle superfici agricole mediante telerilevamento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (1), in particolare l'articolo 4,

    considerando che un'organizzazione razionale dei controlli mediante telerilevamento presuppone l'adozione tempestiva di decisioni in merito all'intenzione di partecipare o meno al programma comunitario, alla selezione delle zone di controllo, al capitolato d'oneri da imporre ai prestatari di servizi e alle condizioni degli appalti da stipulare con questi ultimi; che la Commissione deve essere in grado di formulare il suo parere prima della decisione definitiva;

    considerando che non appena un programma è stato approvato può essere versato un anticipo sull'importo complessivo delle spese; che appare equo concedere un anticipo pari al massimo al 75 % dell'importo complessivo prevedibile; che occorre prevedere la possibilità di recuperare anticipi non utilizzati o spese non giustificate;

    considerando che, essendo prevista una ridistribuzione degli stanziamenti non utilizzati, è opportuno che essa venga decisa il più rapidamente possibile in base ad una previsione, in modo da permettere agli Stati membri che ne beneficiano di adattare di conseguenza il loro programma; che, tuttavia, può essere prevista una seconda ridistribuzione dopo la chiusura definitiva dei conti;

    considerando che occorre prevedere un dispositivo di rimborso delle spese per le immagini via satellite, o di fornitura gratuita delle stesse, a seconda che gli Stati membri le abbiano acquisite essi stessi o ne abbiano chiesto l'acquisizione alla Commissione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento reca le modalità di applicazione del cofinanziamento comunitario dei controlli delle superfici agricole mediante telerilevamento, previsti dal regolamento (CE) n. 165/94.

    Articolo 2

    Per beneficiare del sostegno comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 165/94, gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione entro il 30 novembre di ogni anno:

    - la propria intenzione di partecipare al cofinanziamento comunitario per l'anno successivo,

    - se desiderano che la Commissione acquisisca le immagini via satellite necessarie per il proprio programma di controllo,

    - il numero di fascicoli da controllare e delle zone di controllo da essi previste.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri che hanno chiesto che la Commissione acquisisca le immagini via satellite stabiliscono, di concerto con la Commissione, e prima del 15 gennaio successivo alla comunicazione di cui all'articolo 2, le zone e il calendario di acquisizione.

    2. Ogni anno, gli Stati membri che abbiano dichiarato di avvalersi del cofinanziamento comunitario:

    a) forniscono alla Commissione, entro il 15 gennaio, una documentazione sui lavori previsti, il capitolato d'oneri che sarà imposto ai prestatari di servizi e il tipo di contratto previsto. La Commissione dispone di un mese dalla notificazione per formulare osservazioni e chiedere modificazioni eventuali;

    b) notificano alla Commissione, entro il 31 marzo, il testo del contratto previsto, che comprende in particolare:

    - l'identificazione del prestatario o dei prestatari di servizi,

    - il capitolato d'oneri definitivo,

    - gli elementi costitutivi del prezzo e la valutazione del costo complessivo,

    - il programma di acquisizione delle immagini via satellite o aereofotogrammi, qualora ad essa provveda lo stesso Stato membro.

    La Commissione dispone di un mese dalla notificazione per formulare osservazioni e chiedere modificazioni. Qualsiasi modificazione sostanziale delle condizioni o del contratto presentati, apportata dopo la notificazione alla Commissione, viene immediatamente trasmessa per approvazione alla Commissione;

    c) allegano alla notificazione l'eventuale domanda di anticipo del cofinanziamento comunitario.

    Articolo 4

    1. La Commissione decide al più presto sul seguito riservato alle domande di cofinanziamento presentate. Essa tiene conto, a tal fine, delle indicazioni fornite, degli stanziamenti disponibili e del criterio di ripartizione indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 165/94.

    2. Qualora sia stato chiesto un anticipo, questo viene versato non appena è adottata la decisione di cofinanziamento. Il suo importo, a valere sull'importo definitivo, può ammontare al 75 % al massimo della parte comunitaria prevedibile.

    3. Se, alla luce di una previsione delle spese derivanti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 165/94 e delle decisioni in merito alle domande di cofinanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, emerge che non saranno utilizzati tutti gli stanziamenti disponibili, la Commissione può procedere ad una ridistribuzione dei fondi residui tra gli Stati membri che finanziano con fondi propri oltre il 50 % del costo dei lavori approvati dalla Commissione, secondo modalità da emanare.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri allegano alla domanda del rimborso di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 165/94, la prova che i lavori previsti sono stati eseguiti, collaudati ed approvati dal competente servizio dello Stato membro. La Commissione viene consultata prima dell'approvazione definitiva dei lavori e può formulare osservazioni.

    2. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1, la Commissione decide l'importo delle spese definitivamente imputate al bilancio comunitario, previa deduzione dell'anticipo versato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

    3. Qualora l'anticipo sia superiore all'importo del cofinanziamento definitivo, si procede al recupero della somma eccedente mediante deduzione dall'anticipo per l'anno successivo oppure mediante restituzione da parte dello Stato membro.

    4. Se, tenuto conto delle spese derivanti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 165/94 e dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, emerge che non sono stati utilizzati tutti gli stanziamenti disponibili, la Commissione procede alla ridistribuzione dei fondi in eccesso tra gli Stati membri che hanno presentato un valido rendiconto. La ridistribuzione avviene in via prioritaria a favore degli Stati membri che abbiano finanziato con fondi propri oltre il 50 % del costo dei lavori approvati dalla Commissione, secondo modalità da emanare.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri che abbiano proceduto all'acquisizione delle immagini via satellite o degli aereofotogrammi, con l'accordo della Commissione, possono inserire i relativi prezzi d'acquisto nella domanda di rimborso.

    2. La Commissione fornisce gratuitamente le immagini da essa acquisite al mandatario designato dallo Stato membro. Questi è tenuto a rispettare i diriti d'autore imposti dai contratti con i fornitori e a restituire le immagini alla fine dei lavori.

    3. Qualora le immagini non vengano restituite nei termini convenuti, il loro prezzo è dedotto dai rimborsi di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    Articolo 7

    Gli Stati membri conservano tutti i documenti giustificativi delle spese di cui hanno chiesto il cofinanziamento per almeno tre anni dopo il relativo esercizio finanziario.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6.

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