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Document 31994R0457

    REGOLAMENTO (CE) N. 457/94 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3409/93 recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il 1994 e che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione

    GU L 57 del 1.3.1994, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/457/oj

    31994R0457

    REGOLAMENTO (CE) N. 457/94 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3409/93 recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il 1994 e che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 01/03/1994 pag. 0051 - 0052


    REGOLAMENTO (CE) N. 457/94 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3409/93 recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il 1994 e che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio, del 28 aprile 1992, che autorizza la messa in opera di misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina (1), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 3409/93 della Commissione, del 13 dicembre 1993, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il 1994 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3409/93, in caso di un quantitativo inferiore a 200 capi per domanda l'assegnazione del quantitativo in questione avviene mediante estrazione a sorte per partite di 200 capi; che per agevolare ed accelerare per quanto possibile l'effettuazione dell'estrazione a sorte è opportuno assegnare tale compito agli Stati membri interessati;

    considerando che, a causa di certi ritardi verificatisi, il primo periodo previsto per il rilascio dei titoli d'importazione deve essere posticipato;

    considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3409/93 prevede che i quantitativi riservati agli importatori cosiddetti tradizionali siano assegnati proporzionalmente alle importazioni realizzate a prelievo integrale negli anni 1991, 1992 e 1993;

    considerando che in occasione della comunicazione alla Commissione dei quantitativi di riferimento a titolo del 1993 per gli importatori tradizionali, le autorità francesi hanno omesso di trasmettere i quantitativi importati nel 1990 da un operatore che di conseguenza non ha fruito del beneficio del regime d'importazione per quell'anno; che, al fine della corretta gestione del regime in vigore, in deroga al disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3409/93, occorre considerare come realmente importati nel 1993 i quantitativi che detto importatore avrebbe potuto importare a titolo del 1993 in caso di corretta comunicazione dei suoi quantitativi di riferimento, nonché considerarli come quantitativo di riferimento al momento della ripartizione delle quote disponibili a titolo del 1994;

    considerando che, per quanto concerne gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del suddetto regolamento, la ripartizione delle quote loro disponibili viene effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti; che, poiché i quantitativi richiesti sono superiori alle quote disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione; che applicando tale percentuale si ottiene un quantitativo di 109 capi, al massimo, per domanda;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 3409/93 è modificato come segue.

    1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma è sostituito con il seguente:

    « Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 200 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte di 200 capi da parte degli Stati membri interessati. Il numero delle partite da assegnare in un dato Stato membro è calcolato moltiplicando il quantitativo totale richiesto a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3 in detto Stato membro per il determinato coefficiente di riduzione e dividendo quindi il risultato così ottenuto per il numero 200. »

    2) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino è sostituito con il seguente:

    « - durante il periodo dal 7 al 18 marzo 1994, fino al 25 % dei quantitativi assegnati; ».

    Articolo 2

    Ogni domanda di titolo d'importazione per animali vivi della specie bovina non superiori ad 80 kg è accolta sino a concorrenza dei seguenti quantitativi:

    a) 18,224 % dei quantitativi importati nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993 per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 3409/93;

    b) 0,217 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 3409/93.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 4.

    (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (3) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

    (4) GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 22.

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