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Document 31994R0035

    Regolamento (CE) n. 35/94 della Commissione, del 7 gennaio 1994, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le conserve di determinate specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi

    GU L 6 del 8.1.1994, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/35/oj

    31994R0035

    Regolamento (CE) n. 35/94 della Commissione, del 7 gennaio 1994, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le conserve di determinate specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 006 del 08/01/1994 pag. 0022 - 0022
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0003
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0003


    REGOLAMENTO (CE) N. 35/94 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1994 relativo al rilascio di titoli d'importazione per le conserve di determinate specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione per il 1993 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3602/93 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

    considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3900/92 attribuisce ai nuovi importatori 17 099 t, su un quantitativo globale di 113 990 t; che l'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento prevede, nei casi in cui i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione superano le quantità disponibili, che la Commissione stabilisca una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

    considerando che, per i nuovi importatori, i quantitativi richiesti il 3 e 4 gennaio 1994 superano i quantitativi disponibili; che è pertanto necessario stabilire in quale misura possano essere rilasciati i titoli d'importazione;

    considerando che i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione hanno raggiunto un volume di 17 099 t; che occorre pertanto sospendere il rilascio di tali titoli ai nuovi importatori,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92 il 3 e 4 gennaio 1994 e trasmessi alla Commissione il 5 gennaio 1994 per le conserve di tonno del genere Thunnus, di tonnetti striati (Euthynnus pelamis) e di altre specie del genere Euthynnus di cui ai codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 e ex 1604 20 70, originarie dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sono rilasciati limitatamente al 2,98 % del quantitativo richiesto.

    Per i prodotti di cui al primo comma, il rilascio dei titoli d'importazione è sospeso per le domande presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92 e depositate a decorrere dal 5 gennaio 1994.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1994.

    Per la Commissione

    Karel VAN MIERT

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

    (3) GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 26.

    (4) GU n. L 330 del 30. 12. 1993, pag. 25.

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