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Document 31994Q0707

Statuto del Fondo europeo per gli investimenti

GU L 173 del 7.7.1994, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

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31994Q0707

Statuto del Fondo europeo per gli investimenti

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 07/07/1994 pag. 0001 - 0011


STATUTO DEL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (adottato dal Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti il 25 maggio 1994)

Articolo 1

Creazione

Viene istituito un Fondo europeo per gli investimenti, in appresso denominato «FONDO», dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria.

Articolo 2

Missione

La missione del FONDO è di contribuire al perseguimento degli obiettivi comunitari. A tal fine il FONDO sostiene:

- lo sviluppo delle reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia,

- lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Articolo 3

Attività

1. Il FONDO, attenendosi a sani princípi bancari, sostiene lo sviluppo delle reti transeuropee e delle piccole e medie imprese:

- accordando la sua garanzia per finanziamenti, sotto qualsiasi forma resa possibile dalle leggi applicabili;

- dopo due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto - e alle condizioni definite all'articolo 13, paragrafo 3, in appresso - assumendo, detenendo e gestendo partecipazioni in qualsivoglia impresa.

2. Il FONDO può inoltre effettuare qualsiasi altra operazione complementare che sia in relazione con la sua missione e tenda a favorirne la realizzazione.

Articolo 4

Sede

Il FONDO ha la sua sede nello stesso luogo in cui ha sede la Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «BANCA».

Articolo 5

Soci

1. I soci fondatori del FONDO sono:

- la Comunità europea, in appresso denominata «COMUNITÀ», rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata «COMMISSIONE»,

- la BANCA,

- le istituzioni finanziarie la cui lista figura in allegato al presente Statuto (Allegato I), in appresso denominate «ISTITUZIONI FINANZIARIE».

2. Su loro domanda, e nei termini e alle condizioni che saranno definiti dal Consiglio di vigilanza su decisione dell'Assemblea generale, possono diventare soci del FONDO altre istituzioni finanziarie degli Stati membri della «COMUNITÀ» che svolgano attività atte a favorire la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal FONDO, in appresso anch'esse denominate «ISTITUZIONI FINANZIARIE».

Articolo 6

Capitale

1. Il capitale autorizzato del FONDO sarà inizialmente di due miliardi di ecu, suddiviso in 2000 quote del valore nominale di un milione di ecu ciascuna che saranno offerte in sottoscrizione ai soci del FONDO conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 dello Statuto, restando inteso che seicento milioni di ecu saranno riservati alla sottoscrizione delle ISTITUZIONI FINANZIARIE.

2. L'unità di conto del FONDO è l'ecu utilizzato dalla COMUNITÀ.

3. Il capitale autorizzato può essere aumentato qualora le circostanze lo facciano apparire necessario.

4. In caso di aumento del capitale ciascun socio avrà il diritto, alle condizioni fissate dall'Assemblea generale, di sottoscrivere una percentuale dell'aumento pari al rapporto che esisteva tra le quote da esso sottoscritte e il capitale del FONDO prima dell'aumento. Nessun socio sarà tenuto, tuttavia, a sottoscrivere una qualsiasi percentuale dell'aumento del capitale.

5. I soci del FONDO sono responsabili, in quanto tali, delle obbligazioni del FONDO solo sino a concorrenza della loro quota del capitale sottoscritto e non versato.

Articolo 7

Sottoscrizione delle quote

1. I soci fondatori del FONDO sottoscrivono alla pari il numero di quote fissato all'Allegato II del presente Statuto.

2. Ogni nuovo socio sottoscriverà quote per un importo e alle condizioni che saranno fissati dall'Assemblea generale; il prezzo di queste quote non potrà essere inferiore alla pari.

Articolo 8

Le quote

1. Le quote del capitale iniziale sottoscritto saranno versate a concorrenza del 20%, in quattro versamenti annuali del 5% ciascuno.

2. Nel caso di aumento del capitale sottoscritto, le modalità di versamento delle quote saranno oggetto di una decisione dell'Assemblea generale.

3. L'Assemblea generale, su proposta del Consiglio di vigilanza, può esigere il versamento, nella sua totalità o in parte, del saldo del capitale sottoscritto qualora tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni del FONDO nei confronti dei suoi creditori.

4. I pagamenti saranno effettuati in ecu o in altre monete convertibili.

5. Il versamento delle quote cosí richiamate sarà effettuato entro 90 giorni dalla data alla quale la richiesta sarà stata notificata ai soci.

6. Salvo previo accordo scritto del Consiglio di vigilanza, le quote non possono essere costituite in garanzia né essere gravate da vincoli di qualsiasi natura.

7. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5 del presente Statuto, nessun socio può, in quanto tale, incorrere in una responsabilità qualsiasi a titolo delle obbligazioni contratte dal FONDO.

8. Le disponibilità di cui il FONDO non abbia immediata necessità per le sue operazioni possono essere collocate sui mercati finanziari. Nella gestione di questi collocamenti il FONDO non effettua alcun arbitraggio di valute che non sia strettamente indispensabile per la realizzazione delle sue operazioni o per adempiere agli impegni assunti.

Articolo 9

Diritti risultanti dalle quote

Alle condizioni definite agli articoli 31 e 38 del presente Statuto, ogni quota dà diritto - nella proprietà degli attivi del FONDO, nella ripartizione del risultato netto e, se del caso, nell'avanzo di liquidazione - a una percentuale proporzionale al numero di quote esistenti.

Articolo 10

Direzione e amministrazione del FONDO

Il FONDO è diretto e amministrato dai tre organi seguenti:

- l'Assemblea generale,

- il Consiglio di vigilanza,

- il Comitato finanziario.

Articolo 11

Assemblea generale

1. I soci del FONDO si riuniscono almeno una volta all'anno in Assemblea generale convocata dal Presidente del Consiglio di vigilanza. Essa si tiene o presso la sede del FONDO o in un altro luogo precisato nella convocazione.

2. L'Assemblea generale può inoltre essere convocata su iniziativa di uno dei soci del FONDO e dopo decisione del Consiglio di vigilanza.

Articolo 12

Diritto di accesso - Rappresentanza - Quorum - Maggioranza

1. Tutti i soci del FONDO hanno il diritto di assistere alle Assemblee generali.

2. La COMUNITÀ è rappresentata da uno dei membri della COMMISSIONE, da questa designato.

3. La BANCA è rappresentata dal suo Presidente o, in caso di impedimento, da un Vicepresidente.

4. Le ISTITUZIONI FINANZIARIE sono rappresentate da una persona per ciascuna ISTITUZIONE FINANZIARIA.

5. Ciascun socio del FONDO dispone di un numero di voti uguale al numero di quote da esso sottoscritte.

6. I soci possono votare per corrispondenza o farsi rappresentare da un altro socio.

7. Il quorum richiesto perché si tengano le Assemblee generali è raggiunto quando sono presenti o rappresentati i rappresentanti della COMMISSIONE, della BANCA e della maggioranza dei diritti di voto di cui sono titolari le ISTITUZIONI FINANZIARIE.

8. Le decisioni dell'Assemblea generale devono ottenere i voti della COMMISSIONE, della BANCA e la maggioranza dei voti delle ISTITUZIONI FINANZIARIE, presenti o rappresentate.

Articolo 13

Poteri dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è titolare di tutti i poteri relativi alla direzione, al funzionamento e alla gestione del FONDO.

2. L'Assemblea generale può delegare al Consiglio di vigilanza e al Comitato finanziario tutti o parte dei suoi poteri, ad eccezione di quelli definiti in appresso.

3. Nel quadro dei suoi poteri, l'Assemblea generale:

- prende tutte le decisioni che autorizzano il FONDO ad effettuare le operazioni di assunzione di partecipazioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del presente Statuto;

- fissa le direttive generali relative alle attività del FONDO;

- approva il Regolamento interno del FONDO;

- veglia sull'esecuzione di queste direttive e sul rispetto del Regolamento interno;

- decide sull'ammissione di nuovi soci;

- approva la relazione annuale predisposta dal Consiglio di vigilanza;

- approva il bilancio annuale ed il conto profitti e perdite;

- fissa gli importi delle riserve nonché l'assegnazione e la ripartizione degli utili netti del FONDO;

- nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti del FONDO;

- esercita il potere definito all'articolo 39 del presente Statuto per eventuali emendamenti da apportare a quest'ultimo;

- decide sull'aumento del capitale autorizzato del FONDO nonché sulle richieste di versamento del capitale sottoscritto;

- alle condizioni definite all'articolo 30 del presente Statuto, decide sull'eventuale aumento del massimale degli impegni del FONDO;

- prende le decisioni relative alla sospensione o alla decadenza dalla qualità di socio;

- prende le decisioni relative alla cessazione definitiva delle operazioni del FONDO e alla ripartizione dei suoi averi;

- approva la designazione dei membri del Consiglio di vigilanza e del Comitato finanziario.

4. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea generale sono definite nel Regolamento interno.

Articolo 14

Presidenza dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è presieduta a turno, per un anno, da un rappresentante di ciascuna categoria di soci, nell'ordine indicato in appresso, a decorrere dalla data della prima Assemblea generale: BANCA, COMMISSIONE, ISTITUZIONI FINANZIARIE.

2. In vista della sua nomina da parte dell'Assemblea generale, il presidente che rappresenta le ISTITUZIONI FINANZIARIE è designato dai soci di questa categoria su decisione dei soci di questa stessa categoria rappresentanti la maggioranza assoluta dei diritti di voto da essa detenuti.

Articolo 15

Processi verbali - Estratti

I processi verbali dell'Assemblea generale sono redatti e le loro copie o estratti sono certificati e rilasciati dal Segretariato del FONDO, che sarà assicurato dai servizi della BANCA.

Articolo 16

Consiglio di vigilanza

1. Il Consiglio di vigilanza è composto di sette membri, di cui:

due membri rappresentano la COMMISSIONE,

tre membri rappresentano la BANCA,

due membri rappresentano le ISTITUZIONI FINANZIARIE.

2. Ciascun membro del Consiglio di vigilanza è assistito da un supplente che, in sua assenza, agisce a suo nome.

3. I membri che rappresentano la BANCA sono il Presidente in carica del Comitato direttivo della BANCA (o, in caso di impedimento, un Vicepresidente), un amministratore del Paese che detiene la presidenza del Consiglio dei governatori della BANCA e un amministratore del Paese al quale spetterà la presidenza nell'esercizio successivo. I supplenti sono amministratori della BANCA designati dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto della necessità di assicurare una ripartizione geografica la più ampia possibile.

4. I membri che rappresentano la COMMISSIONE sono le persone da questa designate come membri del Consiglio di amministrazione della BANCA. I loro supplenti sono nominati dalla COMMISSIONE.

5. I membri che rappresentano le ISTITUZIONI FINANZIARIE, cosí come i loro supplenti, sono designati da questa categoria di soci secondo le modalità fissate nel Regolamento interno.

6. I supplenti dei membri del Consiglio di vigilanza possono partecipare alle sue riunioni.

7. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, i membri del Consiglio di vigilanza sono nominati per due anni; il loro mandato è rinnovabile.

8. Le modalità di funzionamento del Consiglio di vigilanza sono fissate nel Regolamento interno.

Articolo 17

Poteri del Consiglio di vigilanza

Oltre ai poteri che gli sono conferiti dalle altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio di vigilanza:

- prepara le proposte da presentare all'Assemblea generale;

- prende le decisioni relative:

- alle operazioni di garanzia di un importo superiore a trenta milioni di ecu;

- alle operazioni di assunzione di partecipazioni di un importo superiore a quello che sarà stato fissato nella decisione dell'Assemblea generale che autorizzerà questo tipo di operazioni, come previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del presente Statuto;

gli importi di cui sopra possono essere modificati, dopo che siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, su decisione dell'Assemblea generale;

- fissa, in funzione dei rischi ad esse inerenti, il tasso delle commissioni per le operazioni di garanzia;

- fissa le condizioni generali per l'assunzione di partecipazioni;

- assicura la conformità della gestione del FONDO alle disposizioni del presente Statuto e alle direttive generali dell'Assemblea generale;

- presenta ogni anno una relazione sull'attività del FONDO all'Assemblea generale;

- convoca le Assemblee generali del FONDO;

- controlla l'attività del Comitato finanziario.

Articolo 18

Presidenza del Consiglio di vigilanza

Il Consiglio di vigilanza è presieduto dal Presidente della BANCA o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da uno dei Vicepresidenti.

Articolo 19

Consiglio di vigilanza - Riunioni - Quorum

1. Il Consiglio di vigilanza si riunisce ogniqualvolta l'interesse del FONDO lo esiga e almeno una volta ogni trimestre. Le sue riunioni vengono tenute o presso la sede del FONDO o in qualsiasi altro luogo, su convocazione del Presidente. La convocazione viene effettuata e l'ordine del giorno della riunione messo a punto alle condizioni definite nel Regolamento interno.

2. Le deliberazioni del Consiglio di vigilanza sono valide solo se è presente almeno un rappresentante di ciascuna categoria di soci del FONDO.

3. Le decisioni del Consiglio di vigilanza devono ottenere i voti favorevoli dei membri che rappresentano la COMMISSIONE e la BANCA e di almeno uno dei membri che rappresentano le ISTITUZIONI FINANZIARIE.

Articolo 20

Processi verbali

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio di vigilanza sono redatti, e le copie o estratti dei processi verbali rilasciati e certificati, dal Segretariato del FONDO.

Articolo 21

Comitato finanziario

1. Il FONDO è diretto da un Comitato finanziario composto da un rappresentante della BANCA, un rappresentante della COMMISSIONE e un rappresentante delle ISTITUZIONI FINANZIARIE.

2. Il Comitato finanziario è nominato per una durata di tre anni. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile indefinitamente.

3. Ciascun membro del Comitato finanziario è assistito da un supplente che, in sua assenza, agisce a suo nome.

4. Le modalità di designazione dei membri del Comitato finanziario e dei loro supplenti nonché quelle di funzionamento di questo stesso Comitato sono definite nel Regolamento interno.

Articolo 22

Presidenza

1. La presidenza del Comitato finanziario è assicurata dal membro che rappresenta la BANCA.

2. Il Presidente del Comitato finanziario rappresenta il FONDO nelle relazioni con terzi.

3. Previo accordo degli altri membri del Comitato finanziario, il Presidente può delegare i suoi poteri di rappresentanza ad altri membri del personale della BANCA.

4. Gli atti concernenti il FONDO e tutti gli impegni presi a suo nome sono firmati dal Presidente del Comitato finanziario o da un mandatario all'uopo abilitato dal Comitato finanziario.

Articolo 23

Riunioni del Comitato finanziario

1. Il Comitato finanziario si riunisce, su convocazione del Presidente, ogniqualvolta le attività del FONDO lo richiedano.

2. Le riunioni hanno luogo o presso la sede del FONDO oppure in qualsiasi altro luogo menzionato nella convocazione.

3. Il Comitato finanziario nomina, se del caso, un Segretario, che può essere scelto tra persone non facenti parte del Comitato.

4. Le decisioni del Comitato finanziario sono prese a maggioranza dei suoi membri, ad eccezione di quelle concernenti operazioni di garanzia e di assunzioni di partecipazioni, che devono essere prese all'unanimità. Qualora non vi sia unanimità, la decisione in questione, su proposta del Presidente del Comitato finanziario, può essere sottoposta al Consiglio di vigilanza.

5. Le decisioni del Comitato finanziario sono oggetto di processi verbali, che vengono firmati dal Presidente e da almeno un membro del Comitato finanziario.

6. Le copie o estratti dei processi verbali delle decisioni del Comitato finanziario sono certificate da uno dei suoi membri o da un mandatario all'uopo abilitato.

Articolo 24

Poteri del Comitato finanziario

1. Con riserva dei poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto e dal Regolamento interno all'Assemblea generale e al Consiglio di vigilanza, il Comitato finanziario è investito dei più ampi poteri per agire a nome del FONDO. Esso li esercita nel quadro della missione e degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

2. Il Comitato finanziario può assegnare all'uno o all'altro dei suoi membri, nonché a qualsiasi persona da esso designata, missioni speciali da esso stesso definite, e delegare loro - per uno o più obiettivi, con o senza facoltà di subdelegare - i poteri che esso ritiene opportuni.

3. Il Comitato finanziario esercita le sue funzioni sotto il controllo del Consiglio di vigilanza, alle condizioni definite nel presente Statuto.

4. Esso deve in particolare:

- almeno una volta ogni trimestre presentare al Consiglio di vigilanza una relazione sulle attività del FONDO,

- entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio presentare i conti annuali del FONDO al Consiglio di vigilanza.

Articolo 25

Verifica dei conti

I conti del FONDO sono verificati ogni anno da un collegio di due revisori dei conti nominati dall'Assemblea generale alle condizioni fissate dal Regolamento interno e che operano secondo le norme abituali della loro professione. Il loro ruolo sarà di confermare che il bilancio e il conto profitti e perdite nonché le operazioni del FONDO sono conformi alle scritture contabili del FONDO stesso e che rispecchiano esattamente la situazione del FONDO sia all'attivo che al passivo.

Articolo 26

Condizioni e modalità delle operazioni

Nel quadro del presente Statuto, il FONDO effettua operazioni di garanzia e di assunzione di partecipazioni, oppure operazioni a queste assimilabili, per progetti d'investimento da realizzare sul territorio degli Stati membri della COMUNITÀ o in Paesi limitrofi qualora si tratti di progetti transfrontalieri; in quest'ultimo caso è necessaria una decisione del Consiglio di vigilanza presa all'unanimità.

Articolo 27

Rimunerazione del FONDO

1. Le rimunerazioni percepite dal FONDO a titolo delle sue operazioni saranno fissate in modo tale da coprire le spese di funzionamento, da rispecchiare la diversità dei rischi incorsi, da permettere la creazione di una riserva corrispondente a questi rischi e da assicurare un rendimento appropriato delle risorse del FONDO.

2. I princípi innanzi definiti saranno oggetto di disposizioni del Regolamento interno.

Articolo 28

Assunzioni di partecipazioni

Le partecipazioni che il FONDO può assumere nel capitale di imprese ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto devono essere minoritarie e temporanee.

Articolo 29

Limiti delle operazioni del FONDO

Per quanto concerne la concessione di garanzie, i limiti degli impegni del FONDO relativi a una stessa istituzione o organismo finanziario, a una stessa impresa o a uno stesso progetto saranno specificati nel Regolamento interno.

Quanto alle assunzioni di partecipazioni, i limiti corrispondenti degli impegni del FONDO saranno specificati nelle decisioni ad esse relative di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del presente Statuto.

Articolo 30

Massimale degli impegni globali del FONDO

Gli impegni globali del FONDO non possono superare:

- per le operazioni di garanzia: tre volte l'importo del capitale sottoscritto; questo massimale può essere aumentato con decisioni successive dell'Assemblea generale, senza però che possa superare di cinque volte il capitale sottoscritto. Quando sarà stata costituita una riserva pari al 7,5% del capitale sottoscritto, questo massimale potrà essere aumentato sino a otto volte il capitale sottoscritto;

- per le operazioni di assunzione di partecipazioni: l'importo che sarà fissato dall'Assemblea generale in applicazione dell'articolo 13 del presente Statuto.

Articolo 31

Assegnazione e ripartizione degli utili netti

1. L'Assemblea generale fissa almeno una volta all'anno la quota degli utili netti del FONDO da assegnare alle riserve o ad altri impieghi, oppure da distribuire.

Tuttavia, prima di qualsiasi assegnazione, viene prelevato ogni anno sull'utile netto del FONDO un importo pari almeno al 20% per la costituzione di una riserva. Il prelievo sarà effettuato sino a quando la riserva avrà raggiunto il 10% del capitale sottoscritto; si procederà nuovamente a tale prelievo non appena questa condizione non si troverà più soddisfatta.

2. Come previsto all'articolo 9, le distribuzioni di dividendi di cui sopra sono proporzionali al numero di quote detenute da ciascun socio.

Articolo 32

Cooperazione con terzi

1. Il FONDO può accettare di gestire risorse speciali di terzi purché ciò sia compatibile con la sua missione e dette risorse siano oggetto di una contabilità separata e diano luogo ad una rimunerazione sufficiente.

2. Il FONDO coopera con tutte le organizzazioni internazionali che svolgano la loro attività in settori analoghi ai suoi.

3. Il FONDO conclude accordi con le suddette organizzazioni nonché con organismi nazionali e istituti bancari degli Stati membri o di Stati non membri della COMUNITÀ in vista del perseguimento dei suoi obiettivi o della realizzazione della sua missione.

Articolo 33

Facoltà di recesso dei soci

Ciascun socio del FONDO appartenente alla categoria delle ISTITUZIONI FINANZIARIE può recedere dal FONDO in qualsiasi momento vendendo le sue quote a un'altra ISTITUZIONE FINANZIARIA che fa parte del FONDO o a un'altra istituzione. Questa vendita è soggetta al preventivo accordo dell'Assemblea generale.

Articolo 34

Sospensione o decadenza dalla qualità di socio

1. Se un socio del FONDO non adempie ad uno qualsiasi degli obblighi di socio previsti dal presente Statuto può essere sospeso con decisione dell'Assemblea generale.

2. Il socio sospeso resta tenuto ad adempiere agli obblighi risultanti dalla sua qualità di socio del FONDO; egli non può esercitare, tuttavia, nessuno dei diritti previsti dal presente Statuto, ad eccezione del diritto di recesso di cui all'articolo 33.

3. Se, entro sei mesi dalla decisione di sospensione presa dall'Assemblea generale, il socio sospeso si trova ancora nella situazione di inadempienza che ha dato luogo alla suddetta decisione, l'Assemblea generale può dichiararlo decaduto dalla sua qualità di socio.

Articolo 35

Liquidazione dei conti dei soci del FONDO che cessano di essere tali

1. La perdita di qualità di socio comporta una liquidazione parziale dei conti con il socio in questione.

2. Le quote del socio decaduto sono proposte, in vista del loro riacquisto, alle altre ISTITUZIONI FINANZIARIE che fanno parte del FONDO o ad altre istituzioni; in questi casi per l'operazione di riacquisto è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea generale.

Qualora non siano riacquistate dalle altre ISTITUZIONI FINANZIARIE o da altre istituzioni, le suddette quote sono riacquistate dal FONDO.

3. Nel caso di riacquisto da parte del FONDO delle quote del socio decaduto, il loro prezzo corrisponde al loro valore risultante nei libri contabili del FONDO alla data alla quale il socio del FONDO cessa di essere tale; il loro prezzo non può superare, in ogni caso, il valore nominale delle quote in questione.

Nonostante la decadenza dalla qualità di socio del FONDO, l'ex socio resta tenuto ad adempiere agli obblighi diretti nonché ad impegni condizionali verso il FONDO fino a quando sussistano garanzie accordate, o assunzioni di partecipazioni effettuate, anteriormente alla perdita della sua qualità di socio. Egli non è più tenuto, tuttavia, ad adempiere agli obblighi risultanti dalle garanzie accordate, o dalle assunzioni di partecipazioni effettuate, successivamente dal FONDO e non partecipa più né agli utili né alle spese del FONDO stesso.

4. Il pagamento delle quote del socio decaduto riacquistate dal FONDO viene effettuato secondo le modalità indicate in appresso:

- non si procede ad alcun pagamento prima di sei mesi a decorrere dalla data alla quale il socio ha cessato di essere tale. Il pagamento è limitato alla differenza tra il prezzo di riacquisto e l'importo dei debiti dell'ex socio verso il FONDO risultante dalle operazioni di quest'ultimo;

- qualora il FONDO subisca delle perdite sulle garanzie o sulle assunzioni di partecipazioni in essere alla data alla quale il socio ha cessato di essere tale, e l'importo di dette perdite superi quello della riserva costituita a fronte delle perdite alla data in cui il socio ha cessato di essere tale, questi è tenuto a rimborsare, su richiesta del FONDO, l'importo che sarebbe stato sottratto al prezzo di riacquisto delle sue quote se si fosse tenuto conto delle perdite all'atto della determinazione del prezzo di riacquisto. Inoltre il socio che ha cessato di essere tale continua a dover rispondere a qualsiasi richiesta per sottoscrizioni non versate per la quota che gli sarebbe stata richiamata se la perdita del capitale del FONDO e la richiesta si fossero verificate il giorno in cui è stato stabilito il prezzo di riacquisto delle sue quote.

Articolo 36

Cessazione delle operazioni

1. Il Consiglio di vigilanza può, se le circostanze lo richiedono, sospendere temporaneamente le operazioni del FONDO. Egli investe l'Assemblea generale di questa decisione e l'invita a deliberarne. L'Assemblea generale può decidere la cessazione definitiva delle operazioni del FONDO, che cessa allora tutte le attività ad eccezione di quelle relative alla liquidazione del FONDO stesso.

2. La cessazione definitiva delle operazioni del FONDO comporta la sua liquidazione. L'Assemblea generale nomina i liquidatori che procederanno alle operazioni necessarie per la liquidazione.

Articolo 37

Responsabilità dei soci del FONDO

1. In caso di cessazione definitiva delle operazioni del FONDO, i crediti in essere nei confronti del FONDO saranno liquidati tramite le seguenti risorse, citate nell'ordine della loro utilizzazione:

- averi del FONDO,

- somme dovute al FONDO a titolo delle quote da liberare e non versate.

2. Il Consiglio di vigilanza prende le misure appropriate che consentano, tra il creditore titolare di crediti diretti e il creditore titolare di crediti condizionali, una ripartizione proporzionale ai loro rispettivi diritti.

Articolo 38

Distribuzione delle attività

1. Nel caso di cessazione delle attività del FONDO, nessun importo viene distribuito ai soci a titolo delle loro sottoscrizioni al capitale del FONDO finché:

- tutte le obbligazioni nei confronti dei creditori non siano state soddisfatte;

- l'Assemblea generale non abbia preso una decisione relativa alla distribuzione delle attività.

2. Ogni distribuzione di attività del FONDO ai soci viene effettuata proporzionalmente alla partecipazione di ciascun socio nel capitale del FONDO.

3. Il Consiglio di vigilanza stabilisce le modalità di questa distribuzione.

Articolo 39

Emendamenti

1. Su proposta del Consiglio di vigilanza, al presente Statuto possono essere apportati quegli emendamenti che il proseguimento delle attività del FONDO faccia risultare necessari.

2. Le proposte di emendamenti, preventivamente approvate all'unanimità dal Consiglio dei governatori della BANCA, sono decise dall'Assemblea generale.

3. Gli emendamenti cosí decisi entrano in vigore per tutti i soci del FONDO tre mesi dopo che ne è stata fatta loro comunicazione, a meno che l'Assemblea generale non decida diversamente.

Articolo 40

Regime giuridico

1. Le controversie tra il FONDO da una parte e i beneficiari dei suoi interventi dall'altra, che si tratti di ISTITUZIONI FINANZIARIE in quanto beneficiari o di altri beneficiari, sono deferite alle giurisdizioni nazionali competenti.

2. A tal fine il FONDO deve eleggere domicilio in ciascuno degli Stati membri della COMUNITÀ. Tuttavia esso può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio oppure prevedere una procedura arbitrale.

3. Ai sensi e nei limiti previsti all'articolo 30, paragrafo 6, dello Statuto della BANCA, le controversie concernenti le misure adottate dagli organi del FONDO sono di competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 41

Privilegi e immunità

Le disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applicano anche al FONDO, ai membri dei suoi organi ed al suo personale nei termini e alle condizioni previsti all'articolo 30, paragrafo 5 dello Statuto della BANCA.

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore quando le sue disposizioni saranno state accettate e le formalità di adesione espletate da soci le cui sottoscrizioni afferenti alla quota del capitale riservata alle ISTITUZIONI FINANZIARIE, ripartite tra almeno sei Stati membri della COMUNITÀ, avranno raggiunto il 50% della suddetta quota.

Tuttavia, se entro tre mesi al massimo dalla ratifica da parte degli Stati membri dell'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca, questa condizione non risulta soddisfatta, il Consiglio dei governatori della BANCA, deliberando all'unanimità, può decidere:

- che il FONDO presenta un carattere tripartito soddisfacente;

- correlativamente, l'entrata in vigore del presente Statuto.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE CHE SONO SOCI FONDATORI DEL FEI - Regno del Belgio

Kredietbank S.A.

Société Nationale de Crédit à l'Industrie (SNCI)

Générale de Banque

Crédit Professionnel

- Regno di Danimarca

Finansieringsinstituttet for Industri og Haandvaerk A/S

- Repubblica federale di Germania

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

WestLB Girozentrale

Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank

Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg

Suedwest LB

Bayerische Landesanstalt fuer Aufbaufinanzierung

Landesbank Rheinland-Pfalz

- Repubblica ellenica

Ionian Bank

Commercial Bank of Greece

- Regno di Spagna

Instituto de Crédito Oficial

Banco de Negocios Argentaria

Banco Central Hispano Americano

Banco Bilbao Vizcaya

Banco Español de Crédito

Caja de Ahorros de Madrid

- Repubblica francese

Crédit National

Crédit Local de France

Caisse Nationale de Crédit Agricole

Groupe des Banques Populaires

Groupe Crédit Coopératif

Crédit Mutuel

- Irlanda

AIB Group

- Repubblica italiana

Crediop/San Paolo

IMI S.p.A.

Banca di Roma

Banco di Napoli

Banca Nazionale del Lavoro

Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Banca Commerciale Italiana

Credito Italiano

Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane

Ambroveneto

Società Finanziaria di Partecipazione S.p.A.

- Granducato del Lussemburgo

Bacob Bank Luxembourg S.A.

Kredietbank Luxembourg S.A.

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

Banque Générale du Luxembourg S.A.

Banque Internationale à Luxembourg

- Regno dei Paesi Bassi

ABN-AMRO

De Nationale Investeringsbank

- Repubblica portoghese

Caixa Geral de Depositos

Banco Comercial Portugues

Banco de Fomento e Exterior

Banco Portugues de Investimento

- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Nikko Bank (UK) PLC

Barclays Bank PLC

N.B.: Potrebbero aderire altre istituzioni finanziarie.

ALLEGATO II

SOTTOSCRIZIONI INIZIALI DI QUOTE NEL CAPITALE NOMINALE

"" ID="1">Comunità europea> ID="2">600> ID="3">600 000 000"> ID="1">Banca europea per gli investimenti> ID="2">800> ID="3">800 000 000"> ID="1">Regno del Belgio> ID="2">13> ID="3">13 000 000"> ID="1">- Kredietbank> ID="2">4> ID="3">4 000 000"> ID="1">- Société Nationale de Crédit à l'Industrie> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Générale de Banque> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Crédit Professionnel> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">Regno di Danimarca> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Finansieringsinstituttet for Industri og Haandvaerk> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">Repubblica federale di Germania> ID="2">63> ID="3">63 000 000"> ID="1">- Kreditanstalt fuer Wiederaufbau> ID="2">30> ID="3">30 000 000"> ID="1">- WestLB Girozentrale> ID="2">10> ID="3">10 000 000"> ID="1">- Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Suedwest LB> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Bayerische Landesanstalt fuer Aufbaufinanzierung> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Landesbank Rheinland-Pfalz> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">Repubblica ellenica> ID="2">6> ID="3">6 000 000"> ID="1">- Ionian Bank> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Commercial Bank of Greece> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">Regno di Spagna> ID="2">20> ID="3">20 000 000"> ID="1">- Instituto de Crédito Oficial> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Banco de Negocios Argentaria> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Banco Central Hispano Americano> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Banco Bilbao Vizcaya> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Banco Español de Crédito> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Caja de Ahorros de Madrid> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">Repubblica francese> ID="2">44> ID="3">44 000 000"> ID="1">- Crédit National> ID="2">15> ID="3">15 000 000"> ID="1">- Crédit Local de France> ID="2">10> ID="3">10 000 000"> ID="1">- Caisse Nationale de Crédit Agricole> ID="2">10> ID="3">10 000 000"> ID="1">- Groupe des Banques Populaires> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Groupe Crédit Coopératif> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Crédit Mutuel> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">Irlanda> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- AIB Group> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">Repubblica italiana> ID="2">63> ID="3">63 000 000"> ID="1">- Crediop/San Paolo> ID="2">10-20> ID="3">10 000 000"> ID="1">- IMI S.p.A.> ID="2">10> ID="3">10 000 000"> ID="1">- Banca di Roma > ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Banco di Napoli> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Banca Nazionale del Lavoro> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Banca Commerciale Italiana> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Credito Italiano> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Ambroveneto> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Società Finanziaria di Partecipazione/Mediocredito Centrale> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">Granducato del Lussemburgo> ID="2">18> ID="3">18 000 000"> ID="1">- Bacob Bank Luxembourg> ID="2">5> ID="3">5 000 000"> ID="1">- Kredietbank Luxembourg> ID="2">4> ID="3">4 000 000"> ID="1">- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Banque Générale du Luxembourg> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Banque Internationale à Luxembourg> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">Regno dei Paesi Bassi> ID="2">13> ID="3">13 000 000"> ID="1">- ABN-AMRO> ID="2">10> ID="3">10 000 000"> ID="1">- De Nationale Investeringsbank> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">Repubblica portoghese> ID="2">12> ID="3">12 000 000"> ID="1">- Caixa Geral de Depositos> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Banco Comercial Portugues> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Banco de Fomento e Exterior> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">- Banco Portugues de Investimento> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord> ID="2">13> ID="3">13 000 000"> ID="1">- NikkoBank (UK)> ID="2">10> ID="3">10 000 000"> ID="1">- Barclays Bank> ID="2">3> ID="3">3 000 000"> ID="1">Quote non assegnate> ID="2">(329)> ID="3">(329 000 000)"> ID="1">TOTALE:> ID="2">2 000> ID="3">2 000 000 000""N.B.: Potrebbero essere assegnate altre quote.

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