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Document 31994L0040
Commission Directive 94/40/EC of 22 July 1994 amending Council Directive 87/153/EEC fixing guidelines for the assessment of additives in animal nutrition
Direttiva 94/40/CE della Commissione del 22 luglio 1994 recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali
Direttiva 94/40/CE della Commissione del 22 luglio 1994 recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali
GU L 208 del 11.8.1994, p. 15–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2004
Direttiva 94/40/CE della Commissione del 22 luglio 1994 recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 11/08/1994 pag. 0015 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0145
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0145
DIRETTIVA 94/40/CE DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1994 recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/17/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, considerando che la direttiva 70/524/CEE del Consiglio prevede la fissazione di linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali, linee direttrici adottate con la direttiva 87/153/CEE del Consiglio (3), nonché la loro eventuale modificazione alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche; considerando che è necessario completare le linee direttrici stabilendo criteri di valutazione per l'esame delle domande di ammissione degli enzimi e dei microorganismi come additivi nell'alimentazione degli animali; considerando che, a norma della direttiva 93/114/CE del Consiglio (4), nella procedura comunitaria di ammissione degli additivi devono essere introdotte, per quanto riguarda tutti gli additivi contenenti o costituiti di organismi geneticamente modificati, le prescrizioni della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (5), modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione (6), ai fini della valutazione del rischio specifico per l'ambiente; che occorre pertanto modificare la direttiva 87/153/CEE, affinché siano osservate le prescrizioni della direttiva 90/220/CEE; considerando che, date le numerose modificazioni, appare opportuno includere nell'allegato della presente direttiva, il testo aggiornato delle linee dirette; considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Il testo dell'allegato della direttiva 87/153/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1o ottobre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 105 del 26. 4. 1994, pag. 19. (3) GU n. L 64 del 7. 3. 1987, pag. 19. (4) GU n. L 334 del 31. 12. 1993, pag. 24. (5) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. (6) GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20. ALLEGATO LINEE DIRETTRICI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ADDITIVI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI CONSIDERAZIONI GENERALI Le presenti linee direttrici rappresentano una guida per la costituzione dei fascicoli concernenti le sostanze potenzialmente ammissibili come additivi negli alimenti per animali. Tali fascicoli devono permettere di valutare gli additivi in base alle conoscenze del momento e di accertare che essi rispondano ai principi fondamentali cui è subordinata la loro ammissione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/524/CEE. Tutti gli studi indicati in questo documento concernente le linee direttrici e, del caso, anche informazioni supplementari potranno essere richiesti. In linea di massima, dovranno essere forniti i risultati degli studi intesi a stabilire l'identità, le condizioni di impiego, le proprietà fisico-chimiche, i metodi di controllo e l'efficacia dell'additivo nonché il suo metabolismo e i suoi effetti biologici e tossicologici sulle specie bersaglio. Se l'additivo è destinato a una particolare categoria di animali appartenenti a una data specie, gli studi devono essere effettuati su questa categoria bersaglio. Gli studi necessari alla valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente dipenderanno essenzialmente dalla natura dell'additivo e dalle circostanze del suo impiego. Sotto questo profilo, non prevarrà alcuna regola rigorosa. Non sarà sempre necessario sottoporre gli additivi destinati esclusivamente agli alimenti per animali domestici ad un complesso di prove tanto complete sulla tossicità cronica, sulle proprietà mutagene e cancerogene quanto quelle imposte per gli additivi destinati all'alimentazione degli animali da reddito, da cui vengono ottenuti prodotti destinati al consumo umano. Per determinare la tossicità cronica sono generalmente sufficienti studi della durata di un anno effettuati su due specie bersaglio oppure su una specie bersaglio e il ratto. In genere si può fare a meno di procedere a studi sulle proprietà mutagene e cancerogene quando non vi sia alcuna indicazione di mutazioni, in base alla composizione chimica, alle esperienze nell'utilizzazione o altro. Si può soprassedere alla determinazione dei residui nel caso degli animali familiari. È di fondamentale importanza conoscere il metabolismo dell'additivo nell'organismo degli animali da reddito nonché i residui e la relativa biodisponibilità. Questa conoscenza deve consentire di stabilire in special modo la portata degli studi tossicologici da effettuare su animali da laboratorio al fine di valutare gli eventuali rischi per il consumatore. Questa valutazione non potrà in alcun caso basarsi su dati limitati all'azione diretta dell'additivo sull'animale da laboratorio. Questi non permetterebbero di ottenere alcuna informazione specifica sugli effetti reali dei residui del metabolismo nelle specie alle quali è destinato l'additivo. Qualsiasi domanda di autorizzazione di un additivo o di un nuovo impiego di un additivo dovrà essere accompagnata da un fascicolo nel quale devono figurare relazioni particolareggiate, presentate nell'ordine e secondo la numerazione proposta nelle presenti linee direttrici. La mancanza nel fascicolo di uno qualsiasi degli esami previsti dovrà essere motivata. Le pubblicazioni citate a titolo di riferimento saranno allegate al fascicolo. Le relazioni concernenti le sperimentazioni devono includere il programma, il numero di riferimento, la data dell'inizio e della fine della sperimentazione, la descrizione particolareggiata delle prove, i loro risultati e effetti nonché il nome, l'indirizzo e la firma del responsabile dello studio. Ogni partita di alimenti utilizzati negli studi sperimentali deve essere analizzata con un metodo adeguato per rilevarne la concentrazione di principi attivi e deve essere presentata una relazione contenente i relativi risultati. La relazione deve inoltre indicare i singoli dosaggi determinati in ciascuno studio sperimentale, le date corrispondenti, il nome, l'indirizzo e la firma della persona responsabile dei controlli. Inoltre, alle relazioni dev'essere allegato un certificato, redatto dai laboratori che hanno effettuato gli esperimenti, in cui sia specificato che le prove sono state condotte secondo i principi di buona prassi di laboratorio, conformemente alle disposizioni della direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (1). Per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche dovranno essere utilizzati i metodi stabiliti dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2), modificata da ultimo dalla direttiva 93/105/CE della Commissione (3), o altri metodi internazionalmente riconosciuti negli ambienti scientifici. L'impiego di altri metodi dovrà essere giustificato. In ogni fascicolo figurerà un riassunto adeguato. Ai fascicoli concernenti gli antibiotici, i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose, i fattori di crescita, i microorganismi e/o i preparati enzimatici, sarà inoltre necessario allegare una monografia conforme al modello che figura nel capitolo V e tale da consentire di identificare e caratterizzare l'additivo considerato, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 70/524/CEE. In queste linee direttrici, il termine « additivo » si riferisce ai principi attivi o alle preparazioni contenenti principi attivi, nello stato in cui questi ultimi saranno incorporati nelle premiscele e negli alimenti per animali. Un principio attivo può essere costituito da una sostanza chimicamente specificata, da un microorganismo o da un preparato enzimatico. Per « sostanze chimicamente specificate » si intendono qui sostanze chimiche di cui è stata concordata la denominazione chimica secondo la nomenclatura IUPAC. Qualsiasi modifica del procedimento di fabbricazione, della composizione di un additivo, delle condizioni e dei settori d'impiego del medesimo dovrà essere notificata con sollecitudine alla Commissione dallo Stato membro che le ha presentato il fascicolo. Potrà inoltre essere richiesta la presentazione di un'opportuna documentazione per una nuova valutazione. Queste condizioni dovranno essere rispettate in special modo per i prodotti ricavati da microorganismi di cui sia stato modificato il patrimonio genetico o da mutanti naturali. SOMMARIO CAPITOLO I: Riepilogo dei dati del fascicolo CAPITOLO II: Identità, caratteristiche e condizioni d'impiego dell'additivo - Metodi di controllo CAPITOLO III: Studi sull'efficacia dell'additivo 1. Studi concernenti il miglioramento delle caratteristiche degli alimenti per animali 2. Studi concernenti gli effetti sulla produzione animale 3. Studi sulla qualità dei prodotti di origine animale CAPITOLO IV: Studi concernenti la sicurezza dell'impiego dell'additivo 1. Studi sulle specie bersaglio 1.1. Studi tossicologici dell'additivo 1.2. Studi microbiologici dell'additivo 1.3. Studi del metabolismo e dei residui 2. Studi dei residui escreti 3. Studi su animali da laboratorio CAPITOLO V: Modello di monografia CAPITOLO I RIEPILOGO DEI DATI DEL FASCICOLO CAPITOLO II IDENTITÀ, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI D'IMPIEGO DELL'ADDITIVO - METODI DI CONTROLLO 1. Identità dell'additivo 1.1. Denominazioni commerciali previste per la commercializzazione. 1.2. Tipo di additivo in base all'azione principale. 1.3. Composizione qualitativa e quantitativa (principio attivo, altri componenti, impurità). 1.4. Stato fisico, dimensione delle particelle. 1.5. Procedimento di fabbricazione. Eventuali trattamenti specifici. N.B. Se il principio attivo è costituito da una miscela di vari componenti attivi ciascuno dei quali chiaramente definibile, occorre descrivere separatamente i principali componenti e indicare le loro proporzioni nella miscela. 2. Specificazioni concernenti il principio attivo 2.1. Per le sostanze chimicamente specificate: denominazione generica, denominazione chimica secondo la nomenclatura IUPAC, altre denominazioni generiche ed abbreviazioni internazionali. Numero CAS (Chemical Abstracts Service Number). Per i microorganismi: denominazione o descrizione tassonomica secondo i codici internazionali di nomenclatura. Possono essere utilizzati anche altri manuali di sistematica riconosciuti internazionalmente (4). Per i preparati enzimatici: denominazione secondo le principali attività enzimatiche come descritte dalle nomenclature IUB/IUPAC e dai numeri EINECS/CAS. 2.2. Formula grezza e formula di struttura, peso molecolare. Se si tratta di prodotti di fermentazione, composizione qualitativa e quantitativa dei principali elementi. Per i microorganismi: nome e luogo della raccolta delle colture (una delle quali possibilmente nella CE), luogo e numero di deposito del ceppo, modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione. Inoltre: origine, opportune caratteristiche morfologiche e fisiologiche, fasi di sviluppo, eventuali fattori rilevanti per la sua attività biologica (come additivo) ed altri elementi genetici di identificazione. Numero di colonie formanti unità (CFU) per grammo. Per i preparati enzimatici: origine biologica (nel caso di origine microbica: nome e luogo della raccolta delle colture, una delle quali possibilmente nella CE, in cui è depositata la fonte microbica e il numero di deposito della stessa, la modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione, ivi incluso il supporto genetico), attività nei confronti dei pertinenti substrati del modello chimicamente puro, altre caratteristiche fisico-chimiche. 2.3. Grado di purezza Composizione qualitativa e quantitativa delle impurità. Per i microorganismi: stabilità genetica e purezza dei ceppi coltivati. Per i preparati enzimatici: - purezza, mediante controllo del livello dei microorganismi contaminanti, metalli pesanti, assenza di tossine derivate dall'organismo d'origine (micotossine), evidenziati con metodo adeguato; - assenza di attività antimicrobica a livello della concentrazione negli alimenti determinata secondo un metodo adeguato; - composizione dei componenti non enzimatici (soprattutto i solidi organici totali, TOS) (5). 2.4. Proprietà specifiche Per le sostanze chimicamente specificate: proprietà elettrostatiche, punto di fusione, punto di ebollizione, temperatura di decomposizione, densità, tensione di vapore, solubilità nell'acqua e nei solventi organici, spettri di massa e di assorbimento e altre proprietà fisiche pertinenti. Per i microorganismi: proprietà specifiche per quanto riguarda l'identificazione e l'impiego proposto (ad esempio, forma vegetativa o trasformata in spore, CFU/g). Per i preparati enzimatici: valori di pH ottimali, temperature ottimali e altre proprietà pertinenti. 2.5. Procedimenti di fabbricazione e di purificazione; terreni utilizzati Variazione della composizione dei lotti nel corso della produzione. 3. Proprietà fisico-chimiche, tecnologiche e biologiche dell'additivo 3.1. Stabilità (per i microorganismi: perdita di attività biologica, ad esempio vitalità) rispetto alle condizioni ambientali (luce, temperatura pH, umidità e ossigeno). Durata di conservazione. 3.2. Stabilità (per i microorganismi: perdita di attività biologica, ad esempio vitalità) durante la preparazione le premiscele e di alimenti; in particolare, stabilità rispetto al calore, alla pressione e all'umidità. Eventuali prodotti di decomposizione. 3.3. Stabilità (per i microorganismi: perdita di attività biologica, ad esempio vitalità) durante la conservazione delle premiscele e degli alimenti. Durata di conservazione. Per i preparati enzimatici: particolari sulla presenza imprevista di prodotti di reazioni formatisi o per reazione enzimatica o per reazione chimica del preparato enzimatico con costituenti dei mangimi oppure per degradazione della preparazione enzimatica durante la conservazione del mangime. 3.4. Altre proprietà fisico-chimiche, tecnologiche o biologiche quali, ad esempio, attitudine all'omogeneizzazione nelle premiscele e negli alimenti, proprietà circa la formazione di polveri nonché, per quanto riguarda i microorganismi e/o i preparati enzimatici, valutazione della resistenza a degradazione o perdita di attività biologica nel tubo digerente o da parte di sistemi di simulazione in vitro. 3.5. Incompatibilità o interazioni fisico-chimiche o biologiche (ad esempio, con alimenti, con altri additivi autorizzati o con prodotti medicinali). 4. Condizioni di impiego dell'additivo 4.1. Impieghi proposti nell'alimentazione animale (specie o categoria animale, tipo di alimento per animali, periodi di utilizzazione e di sospensione della somministrazione, ecc.). 4.2. Controindicazioni. 4.3. Dosaggio proposto nelle premiscele e negli alimenti espresso in: - percentuale ponderale del principio attivo per le premiscele e in mg/kg per gli alimenti, nel caso di sostanze chimicamente specificate, - adeguate unità di attività biologica come, ad esempio, CFU per grammo di prodotto per i microorganismi oppure in adeguate unità di attività per preparati enzimatici. 4.4. Altri impieghi noti del principio attivo o del preparato (ad esempio, nei prodotti alimentari, in medicina umana o veterinaria, in agricoltura e nell'industria). Per ogni impiego occorre indicare le denominazioni commerciali, le indicazioni e le controindicazioni del prodotto. 4.5. Se necessario, misure di prevenzione dei rischi e mezzi di protezione durante la fabbricazione e la manipolazione. 5. Metodi di controllo. 5.1. Descrizione dei metodi utilizzati per stabilire i criteri enunciati ai punti 1.3, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 4.3. 5.2. Descrizione dei metodi di analisi qualitativa e quantitativa per il controllo ordinario dell'additivo nelle premiscele e negli alimenti. 5.3. Descrizione dei metodi di analisi qualitativa e quantitativa per l'individuazione dei residui degli additivi nei prodotti di origine animale. N.B. La descrizione di questi metodi e i risultati saranno accompagnati da indicazioni sui tassi di recupero, sulla specificità, sulla sensibilità, sui limiti di rivelabilità, sulle eventuali interferenze, sulla riproducibilità e sui metodi di prelievo dei campioni. Dovranno inoltre essere indicati i campioni di riferimento del preparato e del principio attivo. Per i microorganismi, indicare i metodi di rivelazione, di conteggio e di identificazione nonché i marcatori. CAPITOLO III STUDI SULL'EFFICACIA DELL'ADDITIVO 1. Studi concernenti il miglioramento delle caratteristiche degli alimenti per animali Questi studi riguardano gli additivi tecnologici come gli antiossidanti, i conservativi, i leganti, gli emulsionanti, gli stabilizzanti e i gelificanti, ecc., destinati a migliorare o a stabilizzare le caratteristiche delle premiscele e dei mangimi. Certi microorganismi e/o preparati enzimatici possono essere considerati additivi tecnologici se essi migliorano importanti caratteristiche alimentari. Occorre dimostrare l'efficacia dell'additivo mediante criteri opportuni nelle condizioni d'impiego previste, in confronto a mangimi senza additivi ed, eventualmente, a mangimi contenenti additivi tecnologici di efficacia nota. Per ogni studio occorrerà indicare la natura esatta dei principi attivi, dei preparati, delle premiscele e dei mangimi esaminati, il numero di riferimento dei lotti, la concentrazione dei principi attivi nelle premiscele e nei mangimi, le condizioni delle prove (ad esempio, temperatura ed umidità) nonché le date e la durata delle prove, gli effetti contrari e negativi riscontrati nel corso delle prove. 2. Studi concernenti gli effetti sulla produzione animale Questi studi riguardano gli additivi zootecnici che hanno effetti sulla produzione animale. Gli studi indicati qui di seguito, ivi inclusi quelli sul rapporto dose/risposta, dovranno essere effettuati su ciascuna specie bersaglio facendo una comparazione con gruppi di animali di riferimento ed eventualmente con gruppi di animali alimentati con prodotti contenenti additivi di efficacia nota. Se il principio attivo è una miscela di componenti attivi, occorre motivare la presenza di ciascun componente. 2.1. Per i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose è di primaria importanza porre in evidenza gli effetti specifici e, in particolare, le proprietà profilattiche (ad esempio, la morbilità, il conteggio delle oocisti e il quadro delle lesioni). Inoltre possono essere aggiunte informazioni concernenti gli effetti sull'efficacia alimentare, sulla crescita degli animali nonché sulla quantità commercializzabile e sulla qualità della produzione animale. 2.2. Per altri additivi zootecnici (ivi inclusi, se del caso, i microorganismi e/o i preparati enzimatici) occorre fornire informazioni circa gli effetti sull'efficacia nutrizionale, sulla crescita degli animali, sulle caratteristiche e sulla resa dei prodotti animali, sul benessere degli animali e su altri parametri che hanno un'influenza positiva sulla produzione animale. 2.3. Condizioni sperimentali Descrivere dettagliatamente e singolarmente le prove effettuate e i relativi risultati ottenuti. Riportare la valutazione statistica e i metodi impiegati. Fornire inoltre le seguenti informazioni: 2.3.1. specie, razza, età e sesso degli animali e metodo di identificazione dei medesimi; 2.3.2. numero di gruppi sottoposti a prova e dei gruppi di riferimento; numero di animali di ciascun gruppo; per entrambi i sessi dovrà essere scelto un numero statisticamente sufficiente di animali; 2.3.3. concentrazione del principio attivo (e delle eventuali sostanze utilizzate per comparazione) nei mangimi, ottenuta mediante analisi di controllo, con l'adeguato metodo riconosciuto; numero di riferimento dei lotti; composizione nutrizionale della razione giornaliera in termini qualitativi e quantitativi; 2.3.4. luogo di ciascuna prova; stato sanitario degli animali, condizioni fisiologiche, di alimentazione e di allevamento secondo le pratiche in uso nella Comunità; controllo dell'alimentazione e misure prese per evitare la contaminazione dei gruppi di riferimento durante gli esperimenti (soprattutto, per quanto riguarda i microorganismi, tramite contaminazione crociata degli alimenti dovuta a microorganismi); 2.3.5. date e durata esatta delle prove; date e natura degli esami effettuati; 2.3.6. effetti contrari e altri inconvenienti verificatisi nel corso delle prove ed il momento della loro comparsa. 3. Studi sulla qualità dei prodotti di origine animale Studi delle proprietà organolettiche, nutrizionali, igieniche e tecnologiche dei prodotti ottenuti da animali alimentati con mangimi contenenti l'additivo. CAPITOLO IV STUDI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELL'IMPIEGO DELL'ADDITIVO Gli studi elencati in questo capitolo sono destinati a valutare: - la sicurezza dell'impiego dell'additivo per le specie bersaglio; - i rischi di inalazione o da altro contatto con mucose, occhi o pelle per le persone che dovranno manipolare l'additivo tal quale o incorporato nelle premiscele o negli alimenti; - i rischi per il consumatore che possono derivare dal consumo di prodotti alimentari contenenti residui dell'additivo o suoi metaboliti; - i rischi di inquinamento dell'ambiente o di persistenza in esso dovuti all'additivo stesso o ai prodotti da esso derivati ed escreti dagli animali; - gli eventuali rischi per le specie non bersaglio. Questi studi saranno obbligatori in tutto o in parte, in funzione della natura dell'additivo e delle condizioni d'impiego proposte. Di norma, i microorganismi e/o i preparati enzimatici devono essere o essere ottenuti da microorganismi non patogeni e non tossigeni per le specie bersaglio e/o per l'uomo nelle condizioni previste di utilizzazione. Nel caso di microorganismi e/o preparati enzimatici devono essere eseguiti test adeguati sulla sicurezza oppure dev'essere presentata una documentazione soddisfacente sulle precauzioni che vengono prese ai fini della sicurezza. Per i microorganismi dev'essere eseguita almeno una prova di tolleranza sulle specie bersaglio. Per gli enzimi ottenuti da parti commestibili di animali o di piante non sono necessarie normalmente prove tossicologiche; per certe parti che generalmente non vengono considerate come rientranti di norma nella dieta, possono essere necessarie prove tossicologiche. Se il principio attivo è chimicamente specificato la conoscenza del suo metabolismo nelle varie specie bersaglio nonché della composizione e della biodisponibilità dei suoi residui tissutali sarà di fondamentale importanza per definire la portata degli studi sugli animali da laboratorio che sono necessari per valutare i rischi per il consumatore. Inoltre, la conoscenza della composizione e delle proprietà fisico-chimiche e biologiche dei prodotti escreti provenienti dall'additivo sarà indispensabile per stabilire l'entità e l'estensione degli studi destinati a valutare i rischi di inquinamento o di persistenza nell'ambiente. 1. Studi sulle specie bersaglio 1.1. Studi tossicologici dell'additivo. Prove di tolleranza. Studio degli effetti biologici, tossicologici, macro e microscopici. Determinazione del margine di sicurezza fra la dose massima proposta e la dose che provoca effetti contrari. Qualora sia dimostrato che quest'ultima supera ampiamente la dose massima proposta, si potrà indicare un valore minimo o approssimativo del margine di sicurezza. 1.2. Studi microbiologici dell'additivo 1.2.1. Se il principio attivo è chimicamente specificato e presenta attività antimicrobica al livello delle concentrazioni utilizzate negli alimenti, occorre presentare studi dello spettro d'azione antibatterica dell'additivo tramite accertamento della concentrazione minima di inibizione (MIC) in specie batteriche patogene e non patogene Gram-negative e Gram-positive. 1.2.2. Studi della resistenza crociata ad antibiotici terapeutici tramite accertamento della concentrazione minima di inibizione in mutanti prodotti in vitro che presentano resistenza cromosomica all'additivo. Nel caso di microorganismi resistenti ad antibiotici terapeutici, deve essere specificato il supporto genetico di tale resistenza. 1.2.3. Studi volti ad accertare se l'additivo è in grado di selezionare fattori di resistenza. Questi studi vanno svolti in condizioni naturali sulle specie animali cui l'additivo è in primo luogo destinato. Va inoltre accertato se i fattori di resistenza eventualmente rilevati hanno una resistenza multipla e se sono trasmissibili. 1.2.4. Studi volti a determinare l'effetto dell'additivo: - sulla microflora del tratto digestivo; - sulla colonizzazione del tratto digestivo, qualora sia un microorganismo o una miscela di più ceppi di microorganismi; - sul riassorbimento o sull'escrezione di microorganismi patogeni, qualora il principio attivo presenti attività antimicrobica. 1.2.5. Se il principio attivo presenta un'azione antimicrobica, studi sul campo volti a controllare la percentuale di batteri resistenti all'additivo. Questi studi vanno svolti ad intervalli abbastanza lunghi, prima, durante e dopo (un mese) la somministrazione dell'additivo. 1.2.6. Se il principio attivo è un microorganismo, occorre determinare se è resistente ad antibiotici. 1.2.7. Se il principio attivo (ad esempio preparati enzimatici) è ottenuto da microorganismi occorre determinare il livello dell'organismo produttore vitale. 1.2.8. Se l'additivo è costituito da o contiene un microorganismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, punti 1) e 2) della direttiva 90/220/CEE, occorre presentare quanto segue: - copia di ogni consenso scritto delle autorità competenti per l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi di ricerca e sviluppo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 90/220/CEE, unitamente alla sintesi della notifica di cui all'articolo 9 della suddetta direttiva, conforme al modello di cui alla decisione 91/596/CEE del Consiglio (6); - il fascicolo tecnico completo contenente le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 90/220/CEE integrate, se del caso, con dati che tengono conto della diversità dei luoghi di utilizzazione dell'additivo ed informazioni sui risultati ottenuti da emissioni per scopi di ricerca e sviluppo sugli ecosistemi su cui potrebbe influire l'utilizzazione dell'additivo nonché una valutazione dei rischi per la salute umana, degli animali e per l'ambiente connessi con gli OGM contenuti nel prodotto, ivi incluse informazioni, ottenute dalla fase di ricerca e sviluppo, sull'impatto dell'emissione per la salute umana e per l'ambiente; - le condizioni di commercializzazione dell'additivo, ivi incluse le condizioni specifiche di utilizzazione e di manipolazione, nonché la proposta di etichettatura e di imballaggio che deve essere quanto meno conforme ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 90/220/CEE. Se in base ad emissioni notificate ai sensi della parte B della direttiva 90/220/CEE o a motivi scientifici validi il responsabile del fascicolo ritiene che l'immissione sul mercato o l'utilizzazione dell'additivo non presenti rischi per la salute umana, degli animali e per l'ambiente, egli può proporre di derogare ad uno o più dei requisiti dell'allegato III, parte B. Devono essere incluse informazioni sui dati o sui risultati di emissioni dello stesso OGM o della stessa combinazione di OGM notificate precedentemente o contestualmente e/o effettuate dal responsabile del fascicolo all'interno o al di fuori della Comunità. Possono essere inoltre riportati dati o risultati relativi a notifiche presentate da altra persona purché quest'ultima ne abbia data autorizzazione scritta. 1.3. Studi del metabolismo e dei residui (7) (8) (qualora il principio attivo sia chimicamente specificato) 1.3.1. Studio del metabolismo: - bilancio metabolico: tasso ed entità di assorbimento e di eliminazione del principio attivo; - identificazione delle vie metaboliche e dei principali metaboliti; - distribuzione ed escrezione (biliare, urinaria, fecale) dei metaboliti; - se del caso, incidenza della microflora intestinale o ruminale, del ciclo enteroepatico, della cecotrofia sul metabolismo. 1.3.2. Studi analitici dei residui: composizione qualitativa e quantitativa dei residui (principio attivo, metaboliti) nei vari prodotti animali all'equilibrio metabolico e in condizioni pratiche di impiego dell'additivo. 1.3.3. Studio cinetico dei residui (dopo somministrazione ripetuta dell'additivo nelle condizioni d'impiego proposte): persistenza del principio attivo e dei principali metaboliti nei vari organi e tessuti dopo sospensione della somministrazione dell'alimento contenente l'additivo. 1.3.4. Studio della biodisponibilità dei residui nei prodotti di origine animale (cfr. 3.7). 1.3.5. Metodi di controllo: descrizione dei metodi di determinazione qualitativa e quantitativa utilizzati negli studi di cui ai punti da 1.3.1 a 1.3.4 con indicazione del tasso di recupero, della specificità e dei limiti di rivelazione. I metodi di analisi dei residui devono essere sufficientemente sensibili per consentire di rivelare i residui a livelli tossicologicamente trascurabili. 2. Studio sui residui escreti (qualora il principio attivo sia chimicamente specificato) 2.1. Natura e concentrazione dei residui derivati dall'additivo (principio attivo, metaboliti) negli escrementi. 2.2. Persistenza (emivita) e cinetica dell'eliminazione di questi residui nei liquami, nei letami e nelle lettiere. 2.3. Effetti sulla metanogenesi. 2.4. Degradazione, persistenza (emivita) e cinetica dell'eliminazione nei suoli (tipi di suoli differenti). 2.5. Effetti sulla fauna del suolo e sui processi microbici di trasformazione (ad esempio, decomposizione dei residui vegetali e animali). 2.6. Effetti sui vegetali terrestri (germinazione delle sementi, crescita delle piante e assorbimento da parte delle piante). Questi studi vanno effettuati in serra e all'aperto su varie specie vegetali. 2.7. Solubilità e stabilità nell'acqua dei prodotti derivati dall'additivo (principio attivo, metaboliti). 2.8. Effetti sulla vita acquatica 2.8.1. Effetti sulla flora (ad esempio Chlorella). 2.8.2. Tossicità sugli invertebrati (ad esempio, Daphnia magna). 2.8.3. Tossicità sui pesci (almeno due specie selvatiche fra quelle presenti nel territorio della Comunità). 3. Studi su animali da laboratorio Questi studi dovranno essere effettuati sul principio attivo e sui suoi principali metaboliti o prodotti se questi sono pure presenti nei prodotti alimentari di origine animale e se sono biodisponibili. Per quanto possibile, si dovrà cercare di scegliere animali da laboratorio che prevedibilmente digeriscono e metabolizzano l'additivo in modo analogo all'uomo o alle specie bersaglio. Occorrerà fornire una descrizione esauriente delle prove effettuate precisando le specie e i ceppi degli animali utilizzati, le dimensioni ed il numero dei gruppi sottoposti alla sperimentazione e dei gruppi di controllo, le dosi somministrate, la composizione del regime alimentare e i risultati delle analisi degli alimenti, le condizioni di allevamento, la durata esatta delle prove, le date dell'esecuzione delle varie prove e la mortalità. Dovranno essere descritti in modo particolareggiato gli eventi macroscopici patologici ed istopatologici osservati in tutti gli animali sottoposti alle prove nonché il momento dell'apparizione di tutte le lesioni patologiche. Tutti i risultati dovranno essere illustrati in modo dettagliato ed essere accompagnati da una valutazione statistica. 3.1. Tossicità acuta (non pertinente per i microorganismi) 3.1.1. Dovranno essere effettuati studi sulla tossicità acuta per via orale su due specie animali, una delle quali dovrà essere preferibilmente il ratto. La dose massima non dovrebbe superare 2 000 mg/kg di peso corporeo. Saranno riferiti gli esiti di osservazioni particolareggiate sugli effetti biologici nel corso di un periodo di almeno due settimane dopo l'ingestione. Questi studi non riguardano i preparati enzimatici. 3.1.2. Saranno effettuati studi sulla tossicità acuta per inalazione e sul potere irritante per la cute e, se necessario, per le mucose nonché sul potenziale allergogeno procedendo a prove adeguate che consentano di valutare gli eventuali rischi connessi con la manipolazione dell'additivo. 3.2. Carattere mutageno 3.2.1. Qualora il principio attivo sia chimicamente specificato. Per identificare i principi attivi o i loro metaboliti o prodotti con proprietà mutagene si dovranno effettuare prove combinate e selettive di mutagenesi basate su differenti punti genetici terminali. Queste prove dovranno essere effettuate per l'attivazione metabolica in presenza e in assenza di un preparato microsomico di mammiferi. Si raccomanda di procedere alla seguente serie di prove: a) test di mutazione genetica in un sistema procariota, b) test di mutazione genetica in un sistema eucariota in vitro o prova del recessivo letale collegato al sesso nella Drosophila melanogaster, c) test di aberrazione cromosomica in vitro e in vivo. La serie di prove indicate più sopra non implica tuttavia che altre prove, in particolare prove in vivo, siano inadeguate o che altre prove ancora siano accettabili in via alternativa. Dovranno comunque essere indicati i motivi della scelta di una determinata prova. Le prove dovranno essere effettuate conformemente alle procedure comprovate e consolidate. A seconda dei risultati ottenuti e tenuto conto dello spettro di tossicità della sostanza nonché del suo uso previsto, potranno essere opportuni altri ulteriori esami. 3.2.2. Per i preparati enzimatici ottenuti da microorganismi occorre, di norma, procedere ai seguenti test: a) test di mutazione genetica nei batteri, b) test di aberrazione cromosomica (preferibilmente in vitro). Se possibile, il test tossicologico dev'essere effettuato su un lotto ottenuto dal prodotto finale di fermentazione purificato, prima dell'aggiunta di trasportatori, diluenti, o altre sostanze. In generale le prove devono essere effettuate conformemente a linee direttrici stabilite (9) da parte di istituzioni internazionali riconosciute, sebbene potrebbero rivelarsi necessarie alcune variazioni dei protocolli relativi alle prove standard a causa degli effetti prodotti, a livello cellulare, dalla natura proteica e/o dalle attività enzimatiche di certi preparati enzimatici, soprattutto nel caso di prove in vitro. Tali variazioni potranno essere accettabili se debitamente motivate. Il sistema di test è concepito in modo da evidenziare reazioni tossiche imprecisate ed effetti genotossici. L'insieme dei dati ottenuti (specificazione delle caratteristiche generali e questa serie di test) consente di valutare il prodotto per la presenza di tossine specifiche ben note e di composti tossici non noti. Il rapporto tossicologico dovrà essere corredato da una documentazione soddisfacente secondo cui le prove sono state eseguite sul materiale che costituisce la base del prodotto commerciale come indicato nel fascicolo. 3.3. Aspetti farmacocinetici Qualora il principio attivo sia chimicamente specificato occorrerà procedere a studi del bilancio metabolico e all'identificazione dei metaboliti utilizzando molecole opportunamente marcate o applicando altre tecniche adeguate e dopo somministrazione di dosi singole e multiple del principio attivo per adeguati periodi di tempo. Gli studi del metabolismo devono comprendere quelli sugli aspetti farmacocinetici del principio attivo e dei principali metaboliti. Per la scelta della specie più adatta su cui effettuare le ricerche tossicologiche ulteriori si terrà conto delle differenze di metabolizzazione del principio attivo tra le varie specie. 3.4. Tossicità subcronica Di norma, queste prove verranno effettuate su due specie animali, una delle quali sarà preferibilmente il ratto. La seconda specie potrà essere, in taluni casi, una specie bersaglio. La sostanza potrà essere somministrata per via orale e si dovrà inoltre definire il rapporto tra dose e risposta. La durata della prova su roditori dovrà essere di almeno novanta giorni. In alcuni casi saranno auspicabili studi della durata di sei mesi - due anni su altri animali diversi dai roditori per stabilire la variazione di sensibilità di specie animali differenti nei confronti della sostanza. Questi studi non riguardano i microorganismi; nel caso di preparati enzimatici ottenuti da microorganismi può essere sufficiente una prova di tossicità per via orale di novanta giorni su una specie di roditori. 3.5. Tossicità cronica/potere cancerogeno Gli studi sulla tossicità cronica saranno effettuati su una specie appartenente all'ordine dei roditori (preferibilmente il ratto) mentre quelli sul potere cancerogeno saranno effettuati, di preferenza, su due specie di roditori. La sostanza sarà somministrata per via orale a differenti dosaggi. È inoltre possibile procedere ad uno studio associato sulla tossicità cronica e sul potere cancerogeno con esposizione in utero. La durata degli esperimenti sarà almeno di ventiquattro mesi nel ratto e di diciotto mesi nel topo. Se il test viene proseguito oltre i succitati periodi minimi, esso sarà considerato concluso quando il numero di animali sopravvissuti di ciascun gruppo, fatta eccezione per quello cui è stata somministrata la dose più elevata, sarà ridotto al 20 %. Esami completi clinico-chimici, ematologici e delle urine saranno effettuati ad intervalli appropriati nel corso del test. Dovranno inoltre essere effettuati esami completi macro e microscopici su tutti gli animali morti durante il test e su quelli sopravvissuti al termine dello stesso. Questi studi non riguardano i microorganismi e i preparati enzimatici. 3.6. Tossicità sulla funzione riproduttiva (qualora il principio attivo sia chimicamente specificato) Gli studi riguardanti la riproduzione saranno effettuati preferibilmente sul ratto e si estenderanno su almeno due generazioni in linea diretta; essi potranno essere associati a studi di embriotossicità, ivi compresa la teratogenesi. Dovranno essere osservati e descritti, con particolare attenzione, tutti i principali parametri concernenti la fertilità, la gestazione, il parto e i periodi perinatale e post-natale. Dovranno essere effettuati studi di teratogenesi su almeno due specie adeguate. 3.7. Tossicologia dei metaboliti (qualora il principio attivo sia chimicamente specificato) Occorre fornire dati per poter calcolare la concentrazione di residui, quale base per una valutazione dei rischi per l'uomo. Devono essere forniti dati di base per il calcolo del periodo proposto di sospensione della somministrazione. Gli studi indicati al punto 1.3.4 devono essere effettuati su animali da laboratorio. 3.8. Altri studi specifici Potrà essere presentato qualsiasi altro studio specifico che fornisca informazioni supplementari utili ai fini della valutazione della sostanza in questione (ad esempio, studi di biodisponibilità, di neurotossicità o di immunotossicità). CAPITOLO V MODELLO DI MONOGRAFIA 1. Identità dell'additivo 1.1. Denominazioni commerciali proposte. 1.2. Tipo di additivo in base alla sua funzione principale. 1.3. Composizione qualitativa e quantitativa (principio attivo, altri componenti, impurità). 1.4. Stato fisico, dimensione delle particelle. 1.5. Eventuale trattamento specifico di fabbricazione. N.B.: Se il principio attivo è una miscela di componenti attivi, ciascuno di essi deve essere chiaramente definibile, i principali componenti dovranno essere descritti separatamente e dovranno essere indicate le rispettive percentuali nella miscela. 2. Specificazioni concernenti il principio attivo 2.1. Per le sostanze chimicamente specificate: denominazione generica, denominazione chimica secondo la nomenclatura IUPAC, altre denominazioni generiche internazionali; abbreviazioni. Numero CAS (Chemical Abstacts Service Number). Per i microorganismi: denominazione e descrizione tassonomica secondo i codici di nomenclatura internazionali. Possono essere utilizzati anche altri manuali di sistematica riconosciuti a livello internazionale (9). Per i preparati enzimatici: denominazione in base alle principali attività enzimatiche descritte dalle nomenclature IUB/IUPAC e dai numeri EINECS/CAS. 2.2. Formula grezza e formula di struttura, peso molecolare. Se il principio attivo è un prodotto di fermentazione, composizione qualitativa e quantitativa dei principali componenti. Per i microorganismi: nome e luogo di raccolta delle colture, una delle quali possibilmente nel territorio della Comunità, luogo e numero di deposito del ceppo, modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione. Per i preparati enzimatici: origine biologica (in caso di origine microbica: nome e luogo di raccolta delle colture, una delle quali possibilmente raccolta nella CE, luogo di deposito del ceppo e relativo numero di deposito, modificazione genetica nonché tutte le caratteristiche atte alla sua identificazione), attività nei confronti di pertinenti substrati modello chimicamente puri e altre caratteristiche fisico-chimiche. 2.3. Grado di purezza Composizione qualitativa e quantitativa delle impurità. Per i microorganismi: stabilità genetica e purezza dei ceppi coltivati. Per i preparati enzimatici: - purezza [mediante controllo del livello dei microorganismi contaminanti, metalli pesanti, assenza di tossine (micotossine) rilevanti per l'organismo d'origine evidenziati con metodo adeguato]; - assenza di attività antimicrobica a livello della concentrazione negli alimenti determinata secondo un metodo adeguato; - composizione dei componenti non enzimatici (soprattutto i solidi organici totali TOS). 2.4. Proprietà specifiche Per le sostanze chimicamente specificate: proprietà elettrostatiche, punto di fusione, punto di ebollizione, temperatura di decomposizione, densità, pressione di vapore, solubilità in acqua e in solventi organici, spettri di massa e di assorbimento ed altre proprietà fisiche pertinenti. Per i microorganismi: proprietà atte all'identificazione e impiego proposto (ad esempio, forma vegetativa o trasformata in spore CFU/g). Per i preparati enzimatici: valori di pH ottimali, temperature ottimali e altre proprietà adeguate. 3. Proprietà fisico-chimiche, tecnologiche e biologiche dell'additivo 3.1. Stabilità (per i microorganismi: perdita di attività biologica, ed esempio vitalità) rispetto alle condizioni ambientali quali, ad esempio luce, temperatura, pH, umidità e ossigeno. Durata di conservazione. 3.2. Stabilità (per i microorganismi: perdita di attività biologica, ad esempio vitalità) durante la preparazione di premiscele e di alimenti, in particolare rispetto al calore, alla pressione e all'umidità. Eventuali prodotti di decomposizione. 3.3. Stabilità (per i microorganismi: perdita di attività biologica, ad esempio vitalità) durante l'immagazzinamento di premiscele e di alimenti in condizioni determinate. Durata di conservazione. 3.4. Altre proprietà fisico-chimiche, tecnologiche o biologiche quali, ad esempio, attitudine all'omogeneizzazione nelle premiscele e negli alimenti, tendenza alla formazione di polveri; per i microorganismi e/o preparati enzimatici: valutazione della resistenza alla degradazione o perdita di attività biologica nel tubo digerente o da parte di sistemi di simulazione in vitro. 3.5. Incompatibilità o interazioni fisico-chimiche o biologiche (ad esempio con alimenti, altri additivi autorizzati o prodotti medicinali). 4. Metodi di controllo 4.1. Descrizione dei metodi applicati per determinare i criteri di cui ai punti 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del presente capitolo. 4.2. Descrizione dei metodi analitici qualitativi e quantitativi di determinazione dei residui degli additivi nei prodotti di origine animale. 4.3. Se i succitati metodi sono stati pubblicati, occorre allegarne copia con indicazione dei riferimenti bibliografici. 5. Proprietà biologiche dell'additivo 5.1. Per i coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, occorre precisare i loro effetti profilattici (ad esempio, morbilità, conteggio delle oocisti e quadro delle lesioni). 5.2. Per gli additivi zootecnici diversi da quelli elencati al punto 5.1, ivi inclusi, se del caso, i microorganismi e/o i preparati enzimatici: precisazioni circa gli effetti sull'efficacia nutrizionale, sulla crescita degli animali, sulle caratteristiche e sulla resa dei prodotti di origine animale, sul benessere degli animali nonché altri parametri con incidenza positiva sulla produzione animale. 5.3. Eventuali controindicazioni o avvertenze, comprese le incompatibilità biologiche, con indicazioni delle relative motivazioni. 6. Indicazione della qualità e della quantità dei residui eventuali rinvenuti nei prodotti di origine animale nelle condizioni di impiego previsto dell'additivo. 7. Altre caratteristiche per l'identificazione dell'additivo. (1) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 29. (2) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (3) GU n. L 294 del 30. 11. 1993, pag. 21. (4) Ad esempio: Bergey's « Manual of Systematic Bacteriology », « The Yeats, a taxonomic study » di Lodder e Kreger van Rij; « Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi » di Hawksworth, Sutton e Ainsworth; « The Genus Aspergillus » di Raper e Fennell. (5) TOS (%) = 100 - (% di ceneri + % di acqua + % di diluenti e/o additivi e ingredienti). (6) GU n. L 322 del 23. 11. 1991, pag. 1. (7) Gli studi di cui ai punti 1.3.1, 1.3.3 e 1.3.4 verranno eseguiti utilizzando molecole marcate o applicando altri metodi adeguati; in ogni caso, occorrerà motivare la scelta del metodo applicato. La marcatura deve essere adeguata all'obiettivo perseguito. (8) Se il principio attivo è ottenuto per fermentazione, questi studi devono essere estesi alle sostanze connesse ottenute dal processo di produzione. (9) Quali: - presentazione di una domanda di valutazione di un additivo alimentare ai fini della sua autorizzazione. 1989 (ISBN 92-826-0135-B) - relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle linee direttrici per la valutazione degli additivi alimentari ai fini della loro sicurezza. 1980. Decima serie (EUR 6892). (10) Ad esempio Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. « The Yeasts, a taxonomic study » di Lodder e Kreger van Rij; « Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi » di Hawksworth, Sutton e Ainsworth; « The Genus Aspergillus » di Raper e Fennell.