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Document 31994D0807

    94/807/CE: Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998)

    GU L 334 del 22.12.1994, p. 109–120 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/807/oj

    31994D0807

    94/807/CE: Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998)

    Gazzetta ufficiale n. L 334 del 22/12/1994 pag. 0109 - 0120
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 37 pag. 0188
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 37 pag. 0188


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1994 che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998) (94/807/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che con la decisione 1110/94/CE (4) il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato un quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (RST) per il periodo 1994-1998 che definisce tra l'altro le attività che verranno svolte nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; che la presente decisione tiene conto dei motivi esposti nel preambolo di tale decisione;

    considerando che l'articolo 130 I, paragrafo 3 prevede che l'attuazione del programma quadro avvenga mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione del programma quadro, che ogni programma specifico precisi le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissi la durata e preveda i mezzi ritenuti necessari;

    considerando che l'importo ritenuto necessario per l'attuazione del presente programma ammonta a 540 milioni di ecu; che gli stanziamenti per ogni esercizio finanziario sono stabiliti dall'autorità di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di risorse nell'ambito delle prospettive finanziarie e alle condizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 3 della decisione n. 1110/94/CE;

    considerando che il rafforzamento della base scientifica e tecnologica dell'Unione europea si realizza anche attraverso un adeguato livello di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, fondato sul principio dell'interesse reciproco; che detta cooperazione può accrescere la competitività dell'industria europea;

    considerando che siffatta cooperazione può contribuire all'attuazione delle politiche comunitarie relative ai paesi terzi;

    considerando che è necessaria una maggiore collaborazione con altre istanze di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia in Europa;

    considerando che si deve contribuire alla salvaguardia del potenziale scientifico dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, concorrendo in tal modo a rafforzare il loro sviluppo economico e sociale, tenendo conto dell'importanza della ricerca fondamentale in tale contesto;

    considerando che è opportuno promuovere la collaborazione con paesi industrializzati non europei, nei casi in cui ciò si riveli utile;

    considerando che è indispensabile contribuire allo sviluppo del potenziale scientifico e tecnologico dei paesi in via di sviluppo; che la cooperazione in materia di RST può aprire la strada alla cooperazione industriale con tali paesi;

    considerando che l'azione della Comunità nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali può, con il sostegno di altri strumenti comunitari quali PHARE, TACIS e il Fondo europeo di sviluppo, contribuire a migliorare le condizioni di vita degli abitanti dei paesi in questione nel contesto di uno sviluppo rispettoso degli equilibri naturali;

    considerando che il rafforzamento della cooperazione nel settore scientifico e tecnologico può contribuire a rispondere alle principali sfide internazionali quali la sanità, l'alimentazione e la protezione dell'ambiente, e può concorrere a risolvere problemi a livello regionale e globale;

    considerando che, per garantire una strategia coerente, è necessario riunire sotto un unico programma le attività di cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico, ivi comprese quelle condotte in precedenza al di fuori del programma quadro;

    considerando che è opportuno intensificare il coordinamento con altre attività comunitarie;

    considerando che il presente programma può dare un contributo significativo alla promozione della crescita, al rafforzamento della competitività e allo sviluppo dell'occupazione all'interno della Comunità, come sottolineato dal Libro bianco «Crescita, competitività e occupazione»;

    considerando che il contenuto del quarto programma quadro di azioni comunitarie di RST è stato stabilito conformemente al principio di sussidiarietà; che il presente programma specifico precisa il contenuto delle azioni che verranno svolte conformemente a tale principio nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

    considerando che la decisione n. 1110/94/CE stabilisce che l'azione comunitaria è giustificata se la ricerca condotta contribuisce tra l'altro a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità e a favorire il suo sviluppo globale equilibrato, compatibilmente con il perseguimento dell'obiettivo della qualità scientifica e tecnologica; che il presente programma intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi;

    considerando che la Comunità dovrebbe fornire un supporto soltanto alle azioni RST di alta qualità;

    considerando che al presente programma specifico si applicano le modalità di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca [compreso il Centro comune di ricerche (CCR)] e delle università, nonché le norme applicabili alla diffusione dei risultati della ricerca precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 130 J del trattato;

    considerando che nell'ambito del presente programma è necessario prevedere misure volte a favorire la partecipazione dell'industria europea, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI);

    considerando che gli sforzi della Commissione per semplificare e accelerare le procedure relative alle domande e alla selezione e per renderle più trasparenti devono essere proseguiti al fine di favorire la realizzazione del programma e di facilitare l'azione che le aziende, in particolare le PMI, i centri di ricerca e le università devono intraprendere per partecipare ad un'azione comunitaria di RST;

    considerando che il presente programma contribuirà a potenziare le sinergie tra le attività di RST condotte nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dai centri di ricerca, dalle unversità e dalle imprese stabiliti negli Stati membri e tra queste e le corrispondenti attività comunitarie di RST;

    considerando che le azioni di cooperazione internazionale con i paesi terzi saranno attuate, da un lato, in maniera centralizzata nel presente programma e, dall'altro, nei programmi specifici della prima azione, e che è necessario garantirne il coordinamento;

    considerando che il presente programma dovrebbe comportare anche attività di diffusione e di valorizzazione dei risultati di RST, nonché attività di stimolo della mobilità e della formazione dei ricercatori, elaborate nell'ambito del presente programma, nella misura necessaria per la sua buona esecuzione;

    considerando che è opportuno effettuare un'analisi delle eventuali conseguenze socioeconomiche connesse con il programma;

    considerando che è opportuno controllare in maniera continua e sistematica i progressi compiuti con il presente programma, allo scopo di adeguarlo, se necessario, all'evoluzione scientifica e tecnologica in questo settore; che, a tempo debito, sarà opportuno procedere ad una valutazione indipendente dei progressi compiuti con il programma per fornire tutte le informazioni di fondo necessarie per determinare gli obiettivi del quinto programma quadro di RST; che al termine del presente programma sarà opportuno effettuare una valutazione finale dei risultati ottenuti comparati con gli obiettivi fissati nella presente decisione;

    considerando che il CCR può partecipare alle azioni indirette contemplate dal presente programma;

    considerando che è stato consultato il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per il periodo compreso tra la data di adozione della presente decisione e il 31 dicembre 1998 è adottato un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, quale definito all'allegato I.

    Articolo 2

    1. L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma ammonta a 540 milioni di ecu, comprensivi del 10 % al massimo per spese di personale e di funzionamento.

    2. L'allegato II contiene la ripartizione indicativa dell'importo.

    3. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti per ogni esercizio, fatta salva la disponibilità di risorse nel quadro delle prospettive finanziarie e in conformità delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 della decisione n. 1110/94/CE, tenuto conto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

    Articolo 3

    1. Le modalità di partecipazione finanziaria della Comunità sono quelle previste all'allegato IV della decisione n. 1110/94/CE.

    2. Le modalità di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché le modalità di diffusione dei risultati sono precisate nelle disposizioni previste all'articolo 130 J del trattato.

    3. L'allegato III contiene le modalità di realizzazione del presente programma, aggiuntive rispetto a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4. I soggetti giuridici di paesi terzi di cui all'allegato I, sezioni A.2 e C, che partecipano ad attività di RST contemplate dal presente programma possono beneficiare del sostegno finanziario garantito dalla Comunità nel quadro del programma.

    Articolo 4

    1. Per contribuire tra l'altro ad assicurare la realizzazione economicamente valida del presente programma, la Commissione esamina, in modo sistematico e permanente, avvalendosi dell'assistenza di esperti esterni e indipendenti, lo stato di realizzazione del programma rispetto agli obiettivi definiti all'allegato I e dettagliatamente elaborati nell'ambito del programma di lavoro. Essa valuta in particolare se gli obiettivi, le priorità e gli strumenti finanziari sono ancora adeguati all'evoluzione della situazione. Ove necessario, in funzione dei risultati della valutazione, essa presenta proposte volte ad adeguare o completare il programma.

    2. Per contribuire alla valutazione delle attività comunitarie prevista dall'articolo 4, paragrafo 2 della decisione n. 1110/94/CE, e in conformità dello scadenzario fissato in tale paragrafo, la Commissione incarica esperti indipendenti qualificati di effettuare una valutazione delle attività svolte nei settori contemplati dal presente programma e della relativa gestione nei cinque anni precedenti la valutazione.

    3. Alla scadenza del presente programma, la Commissione incarica esperti indipendenti di eseguire una valutazione finale dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi definiti all'allegato III del quarto programma quadro e all'allegato I della presente decisione. Essa trasmette la relazione di valutazione finale al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

    Articolo 5

    1. La Commissione definisce e aggiorna, se del caso, il programma di lavoro conformemente agli obiettivi enunciati all'allegato I e alla ripartizione indicativa dell'importo di cui all'allegato II. Il programma di lavoro specifica:

    - gli obiettivi scientifici e tecnologici e le attività di ricerca;

    - il calendario di attuazione, comprese le date degli inviti a presentare proposte;

    - le modalità finanziarie e di gestione e le linee generali di altre misure, comprese quelle di preparazione, di accompagnamento e di sostegno;

    - le modalità relative al coordinamento con le altre attività di RST svolte in questo settore, in particolare nel quadro di altri programmi specifici e, se del caso, volte a garantire una maggiore interazione con le attività svolte in altri ambiti, come EUREKA e COST;

    - le modalità relative al coordinamento con altre pertinenti azioni comunitarie intraprese nel contesto delle politiche di sviluppo e di cooperazione economica dell'Unione europea (quali PHARE, TACIS, LOMÉ);

    - le modalità relative alla diffusione, alla tutela e alla valorizzazione dei risultati delle attività di RST svolte nel quadro nel programma.

    2. La Commissione elabora gli inviti a presentare proposte di progetti in base al programma di lavoro.

    Articolo 6

    1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione del programma.

    2. Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    3. Il rappresentante delle Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    6. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

    Articolo 7

    1. La procedura di cui all'articolo 6, paragrafi da 2 a 6 si applica nei seguenti casi:

    - preparazione e aggiornamento del programma di lavoro, come definito all'articolo 5, paragrafo 1;

    - contenuto degli inviti a presentare proposte;

    - valutazione delle azioni di RST proposte per un finanziamento comunitario nonché dell'importo stimato della partecipazione della Comunità per le singole azioni quando quest'ultimo è pari o superiore a 0,15 milioni di ecu;

    - qualsiasi modifica della ripartizione indicativa dell'importo figurante nell'allegato II;

    - modalità specifiche per la partecipazione finanziaria della Comunità alle varie azioni previste;

    - misure e parametri per la valutazione dei programmi;

    - eventuali divergenze dalle modalità di cui all'allegato III;

    - partecipazione ai progetti di soggetti giuridici di paesi terzi e di organizzazioni internazionali.

    2. Qualora, ai sensi del paragrafo 1, terzo trattino, l'ammontare della partecipazione della Comunità sia inferiore a 0,15 milioni di ecu, la Commissione informa il comitato in merito ai progetti e all'esito della sua valutazione.

    3. La Commissione informa regolarmente il comitato circa l'evoluzione dell'attuazione complessiva del programma.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. BORCHERT

    (1) GU n. C 228 del 17. 8. 1994, pag. 188 e GU n. C 262 del 20. 9. 1994, pag. 25.(2) GU n. C 205 del 25. 7. 1994.(3) Parere emesso il 14 e 15 settembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1.

    ALLEGATO I

    OBIETTIVI E CONTENUTO SCIENTIFICI E TECNOLOGICI Il presente programma specifico rispecchia fedelmente gli orientamenti del quatro programma quadro, ne applica i criteri di selezione e ne precisa gli obiettivi scientifici e tecnologici.

    Il presente programma realizza la seconda azione di detto programma quadro ed è strutturato in modo da riflettere il diverso carattere della cooperazione rispettivamente con i paesi in via di sviluppo e con gli altri paesi terzi, compresi i paesi dell'Europa centrale e orientale e i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica.

    CONTESTO Questa azione costituisce lo strumento della politica di cooperazione in materia di RST con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Il suo obiettivo principale è di accrescere, mediante una cooperazione RST mirata e in sinergia con le altre azioni esterne comunitarie, il valore delle attività comunitarie di RST, rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche della Comunità e sostenere l'attuazione delle altre politiche comunitarie. Essa è intesa inoltre a migliorare il coordinamento con altri strumenti e la sinergia con le attività degli Stati membri, al fine di evitare inutili ripetizioni e di definire meglio il campo d'azione comunitario sulla base del principio di sussidiarietà. Dovrebbe essere elaborata una strategia globale dell'Unione europea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi terzi che coinvolga tutti i servizi della Commissione interessati.

    La cooperazione sarà sviluppata dialogando con tutte le parti interessate e sarà basata sul principio del vantaggio reciproco per stabilire relazioni durevoli. Ciò significa non solo il vantaggio reciproco diretto o a breve termine, quale viene percepito dai partecipanti ad un progetto, ma anche il vantaggio per la Comunità a lungo termine o vantaggio indiretto in termini di obiettivi S & T, compresa la competitività industriale.

    Le azioni di cooperazione saranno accompagnate da un'attività sistematica di controllo e di analisi degli sviluppi delle politiche e dei meccanismi di attuazione della RST nei paesi terzi, al fine di adeguare la politica di cooperazione comunitaria e di trarne il massimo profitto per la Comunità e i suoi partner. La raccolta e l'analisi delle informazioni sull'evoluzione all'esterno della Comunità (ad esempio, sulle opzioni scientifiche e tecnologiche) saranno strettamente coordinate con le corrispondenti attività del programma sulla ricerca socioeconomica finalizzata.

    Le attività di cooperazione nel settore non nucleare, nonché le attività sviluppate nei programmi quadro precedenti e nell'ambito delle APAS, saranno integrate in questo programma. La cooperazione sarà realizzata mediante attività mirate, conformemente agli obiettivi proposti, e si concentrerà su quattro principali gruppi bersaglio:

    - altri organi di cooperazione scientifica e tecnologica in Europa, comprese le organizzazioni internazionali;

    - i paesi dell'Europa centrale e orientale e i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica;

    - i paesi terzi industrializzati extraeuropei;

    - i paesi in via di sviluppo.

    È prevista una più stretta connessione fra cooperazione scientifica e tecnologica, da un lato, e istruzione e formazione, dall'altro.

    Nei casi attinenti alla proprietà intellettuale, saranno rispettati i principi orientativi adottati congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione il 26 giugno 1992.

    LE ATTIVITÀ DI RST A. Cooperazione scientifica e tecnologica in Europa e con le organizzazioni internazionali L'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (SEE) permetterà a sei dei sette paesi EFTA di partecipare a tutti i programmi specifici non nucleari del terzo programa quadro. Per consentire la loro totale partecipazione al quarto programma quadro, l'accordo è stato in seguito modificato (1). Al di fuori del SEE, altri paesi occidentali europei potranno essere associati mediante accordi bilaterali, in conformità con il trattato.

    1. Collaborazione con altri organi europei di cooperazione scientifica e tecnologica

    L'azione mira a potenziare la coerenza e la complessiva validità sotto il profilo dei costi delle attività europee di ricerca, tenendo pienamente conto dei programmi e delle iniziative nazionali nell'ambito dello Spazio economico europeo nel suo insieme. Si tratta del programma COST, dell'iniziativa EUREKA e delle relazioni con le organizzazioni internazionali europee di S & T, nonché con organizzazioni appropriate a livello mondiale. In tal modo sarà favorito lo sviluppo di reti di eccellenza scientifica e tecnica che si estendano oltre le frontiere della Comunità.

    COST

    Le azioni COST, complementari ai progetti dei programmi comunitari, sono in pieno sviluppo e continueranno a svolgere un ruolo pionieristico nell'individuazione di nuovi temi di cooperazione scientifica in Europa, come avvenuto nel caso della ricerca socioeconomica. Una delle funzioni di crescente importanza di COST potrebbe essere l'integrazione, in un più ampio contesto europeo, di scienziati provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale e dai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, compresa la partecipazione a singole azioni degli scienziati provenienti da Stati non membri del COST. Sarà esaminata la possibilità di migliorare il loro accesso alle azioni COST. Inoltre la valutazione delle azioni COST attuali e future, l'utilizzazione dei risultati ottenuti e l'accrescimento dell'efficacia della cooperazione dovrebbero essere considerati priorità per i prossimi anni.

    Si intende continuare a incoraggiare lo sviluppo controllato delle attività COST, fornendo il supporto necessario al corretto funzionamento dei segretariati dei comitati corrispondenti e al coordinamento internazionale. Il sostegno dei paesi partecipanti a COST si concretizza con la disponibilità ad inviare esperti nazionali per gestire alcuni segretariati.

    EUREKA

    Le complementarità dell'iniziativa EUREKA con il programma quadro di RST della Comunità si basa sul rispetto degli aspetti specifici dei due quadri, in quanto EUREKA è più adeguato a sostenere la RST, che è maggiormente orientata al mercato. Il Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 ha sottolineato la necessità di approfondire la loro sinergia.

    Sviluppi recenti in seno alla Comunità e ad EUREKA, aprono nuove possibilità e concretizzano l'intenzione comune di estendere la concertazione, che deve essere pragmatica e adottare un'impostanzione «caso per caso».

    L'attuazione concreta di questa politica congiunta risponderà ai seguenti obiettivi:

    - la circolazione delle informazioni e una concertazione flessibile tra le due sedi saranno garantite dalla rete dei responsabili dei programmi comunitari e dei coordinatori dei progetti EUREKA istituita precedentemente;

    - un'utilizzazione più efficiente delle reti esistenti di consulenza e di diffusione delle informazioni, sia della Comunità (centri VALUE, OPET, ecc.) che di EUREKA e dei paesi membri, per una maggiore trasparenza nei rapporti con l'industria e il mondo della ricerca, in particolare con le PMI.

    Lavori precompetitivi di progetti EUREKA, che rispondono ai pertinenti obiettivi scientifici e tecnologici, sono finanziabili con i programmi specifici della prima azione, secondo le procedure di questi ultimi. I risultati dei progetti comunitari potrebbero essere presi in considerazione nei progetti EUREKA maggiormente orientati al mercato.

    Organizzazioni internazionali e istituzioni che si occupano di S & T

    Lo scopo è rafforzare la coerenza della ricerca in Europa tramite un maggior coordinamento con le organizzazioni scientifiche europee e internazionali, governative e non governative, e con le reti di ricercatori che esse stesse hanno spesso costituito. Saranno migliorati i rapporti con la Fondazione europea della scienza (ESF), l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), l'Agenzia spaziale europea (ASE), il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO), l'Impianto europeo di radiazione di incrotrone (ESRF), l'Istituto Laue & Langevin (ILL), ecc., al fine di individuare interessi comuni.

    È auspicabile che gli Stati membri procedano ad uno scambio di opinioni più sistematico sulle questioni scientifiche e tecnologiche in seno alle organizzazioni internazionali.

    In alcuni casi ben definiti possono essere previste attività di cooperazione con le pertinenti organizzazioni scientifiche europee per la partecipazione di entrambe le parti a progetti di interesse comune. Ciò non riguarderà il campo di attività principale di queste organizzazioni, ma piuttosto l'utilizzazione in comune di altre conoscenze, spesso uniche, derivanti dalle loro attività principali.

    2. Cooperazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale e con i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica

    Lo scopo principale è contribuire alla salvaguardia del potenziale scientifico e tecnologico di questi paesi, al riorientamento della ricerca verso le esigenze sociali, e dunque alla ristrutturazione dei loro sistemi di produzione, nonché al miglioramento della qualità della vita in queste società. La Comunità potrà beneficiare della collaborazione con i paesi dell'Europa orientale ottenendo l'accesso ai risultati, talora molto avanzati, della ricerca effettuata in questi paesi.

    Gli obiettivi principali delle azioni si articolano lungo tre assi:

    - stabilizzazione del potenziale RST: occorre innanzitutto salvaguardare il potenziale umano altamente qualificato e le attrezzature esistenti, tenendo conto dei costanti cambiamenti delle strutture S & T in tali paesi.

    L'obiettivo perseguito consiste nel far sì che i migliori ricercatori non lascino il loro settore per trasferirsi all'estero o cambiare attività professionale. È pertanto necessario promuovere al più presto una cooperazione scientifica e tecnica che agisca da catalizzatore a lungo termine: gli scienziati dell'Est dovranno essere associati ad attività di ricerca di punta, per esempio nel settore delle tecnologie avanzate, essenziali per la creazione della futura infrastruttura dei paesi dell'Est. Occorre creare dei legami tra i ricercatori e il mondo dell'industria per favorire l'integrazione di questi paesi nei mercati europei e mondiali. Dovrebbe essere rivolta particolare attenzione allo sviluppo di reti di comunicazione RST umane e informatizzate (per esempio nel contesto di COSINE);

    - contributo alla soluzione dei principali problemi specifici dei paesi dell'Est in campo sociale, economico e ambientale mediante una RST mirata sul piano tecnico, scientifico e socioeconomico.

    È opportuno fare degli esempi:

    1) il tipo di sfruttamento delle risorse e i cicli di produzione utilizzati all'Est hanno portato a un degrado ambientale che supera le frontiere degli Stati e dei continenti. Occorre trovare al più presto una soluzione comune in settori quali lo sfruttamento razionale delle risorse energetiche;

    2) affinché l'infrastruttura, destinata alla diffusione delle informazioni, che sarà creata nell'Europa orientale si sviluppi compatibilmente a quella dell'Unione europea, le ricerche nel settore dovrebbero essere complementari e volte agli stessi obiettivi;

    3) è necessaria una lotta contro i problemi ambientali e sanitari di carattere regionale e locale nei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, in particolare quelli derivanti dagli incidenti più gravi;

    4) la RST deve migliorare la competitività nei settori agricolo e industriale;

    - rafforzamento della cooperazione nei settori di R & S in cui questi paesi hanno raggiunto i livelli mondiali più alti. Molti di questi paesi hanno raggiunto un elevato livello scientifico, ma questo potenziale non sempre è stato utilizzato per incentivare lo sviluppo economico. Per un miglior inserimento dei paesi dell'Est nel tessuto del mercato mondiale si darà particolare risalto alla loro partecipazione alle attività prenormative nei settori industriali quali le tecnologie dell'informazione, le telecomunicazioni, i materiali avanzati, l'energia (ad esempio, ricorrendo ai «centri energetici» stabiliti in questi paesi nel quadro del programma THERMIE) e alle attività di diffusione e di valorizzazione svolte nell'ambito della terza azione.

    Le azioni con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica saranno condotte attraverso:

    - azioni specifiche di RST per rispondere ad esigenze particolari, da elaborare successivamente nel programma di lavoro in consultazione con i paesi terzi interessati sulla base del reciproco vantaggio. Sono comprese misure di accompagnamento relative allo sviluppo delle risorse umane, per esempio formazione in materia di ricerca e gestione della RST;

    - l'Associazione internazionale per la promozione della cooperazione con i ricercatori dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (INTAS), purché sia raggiunto un nuovo accordo fra i suoi membri sulla continuazione delle sua esistenza. La partecipazione della Comunità all'INTAS dopo il 31 dicembre 1995 è subordinata a una decisione del Consiglio che autorizzi suddetta partecipazione;

    - l'apertura a questi paesi, in particolare a quelli che hanno concluso con l'Unione europea un accordo di associazione, dei programmi specifici del quarto programma quadro.

    Questa attività sarà complementare a quella svolta dagli Stati membri e si svilupperà in stretta cooperazione e in sinergia con le attività svolte nell'ambito dei programmi PHARE e TACIS. Questi programmi potrebbero favorire l'innovazione, lo scambio di informazioni, la fornitura di attrezzature, la partecipazione ad altri programmi specifici. Allo stesso tempo, essa contribuirà a sviluppare sinergie fra le attività degli Stati membri in tale settore, per esempio agevolando lo scambio di informazioni.

    La cooperazione fra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale e i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica nell'ambito di questa attività potrebbe inoltre favorire la cooperazione a livello regionale tra tali paesi.

    Ove possibile, si incoraggeranno le sinergie con iniziative mondiali di interesse globale (ad esempio cambiamento climatico).

    B. Cooperazione con i paesi industrializzati non europei L'obiettivo è promuovere gli interessi della Comunità, in particolare favorendo l'adeguamento tra gli orientamenti della ricerca industriale comunitaria ed i potenziali mercati internazionali per le sue future applicazioni, al fine di aumentare la competitività dell'industria europea e di ottimizzarne lo sforzo, cercando o agevolando l'accesso alle fonti scientifiche e tecnologiche dei paesi in questione. Questa manovra è motivata dal fatto che questi paesi altamente industrializzati realizzano attività di RST simili o complementari a quelle svolte dalla Comunità europea.

    In altri casi, la cooperazione con detti paesi rappresenta una condizione basilare per la realizzazione di grossi progetti di ricerca («megascienza»). È in questo contesto che si situano la cooperazione multilaterale e la concertazione come, ad esempio, quella nell'ambito dell'OCSE o nel quadro dei progetti multilaterali. A ciò si aggiunge la partecipazione a ricerche per l'elaborazione di norme internazionali.

    Il dialogo in materia di politica scientifica con i summenzionati paesi sarà intensificato e si potrebbe giungere ad una cooperazione sulla base di un accordo settoriale o di un accordo di cooperazione scientifica e tecnica di più ampia portata. Tuttavia, proprio perché i paesi coinvolti sono contemporaneamente partner e concorrenti della Comunità, è importante rispettare i principi di selettività negli ambiti di cooperazione, concentrandosi su alcuni settori ben definiti, in funzione delle priorità comunitarie.

    Questa cooperazione implica una certa flessibilità delle modalità con le quali si attua, che vanno dalla concertazione allo scambio di informazioni e di esperti, a programmi di borse post-dottorato in laboratori stranieri, a progetti o studi congiunti ed, eventualmente, a una partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca, decidendo progetto per progetto o come altrimenti stabilito dal Consiglio.

    Non avrà luogo alcun trasferimento di fondi verso paesi industrializzati extraeuropei. Nel caso di progetti di «megascienza», nell'ambito di questa azione potranno essere finanziati solo il coordinamento e la partecipazione alle fasi esplorative.

    Questa sezione del programma contribuisce anche a sostenere le azioni di politica estera della Comunità e offre a tutti gli Stati membri il vantaggio di accedere in modo paritetico alle fonti scientifiche e tecnologiche esterne alla Comunità.

    Si incentiveranno ampiamente le misure miranti ad agevolare l'accesso a queste informazioni e la loro diffusione.

    C. Cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi in via di sviluppo L'obiettivo principale di questa azione è consentire ai paesi in via di sviluppo (PVS), il cui livello di sviluppo è molto disuguale, di partecipare alla produzione delle conoscenze e alla realizzazione di tecnologie innovatrici indispensabili per la soluzione dei loro problemi specifici e per il conseguimento di uno sviluppo economico sostenibile.

    Questo obiettivo generale comporta due strategie:

    1) mantenere e persino rafforzare le capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico dei PVS, in particolare a livello di risorse umane e istituzionali, grazie alla formazione e ai rapporti che saranno stabiliti tra ricercatori e loro istituzioni, rivolgendo nel contempo l'attenzione al potenziamento dei legami con i settori responsabili dello sviluppo e della distribuzione del prodotto;

    2) permettere alla comunità scientifica europea di conservare e migliorare la supremazia nei settori scientifici pertinenti ai problemi dei PVS, in particolare l'ambiente, l'alimentazione e la sanità.

    Per conseguire questo obiettivo generale sarà incentivata la cooperazione Nord-Sud, Nord-Nord e Sud-Sud.

    Si realizzeranno azioni di diffusione e di valorizzazione dei risultati della ricerca, in relazione con la terza azione. Tale attività sarà inoltre attuata in sinergia con altre politiche comunitarie in materia di sviluppo e di cooperazione economica.

    Per conseguire questo obiettivo, in prospettiva di uno sviluppo sostenibile, le attività di ricerca verteranno sui tre settori seguenti, collegati fra loro e di notevole importanza nella maggior parte dei PVS, se necessario ponendo in particolare rilievo gli aspetti interdisciplinari:

    - gestione sostenibile delle risorse naturali rinnovabili, ivi compresi le foreste, gli oceani e gli altri ambienti acquatici, l'acqua, i suoli e la biodiversità, concentrandosi sulle loro interazioni e sulla relazione intercorrente tra utilizzazione e conservazione, inclusa la tutela ambientale. Saranno affrontati anche i problemi connessi alle risorse naturali, alla produzione e al consumo di energia, ai fattori socioeconomici e demografici e lo sviluppo di concentrazioni umane;

    - miglioramento della produzione agricola e agroindustriale in questo quadro di salvaguardia della biodiversità e di gestione sostenibile delle risorse naturali rinnovabili. Ciò prevede il miglioramento delle specie vegetali e la loro protezione per adattarle meglio alle condizioni ambientali e permettere così uno sfruttamento ottimale delle terre disponibili; l'allevamento, con attenzione particolare ad una maggiore protezione della salute degli animali, al miglioramento delle razze e ad un'alimentazione prodotta con tecniche sostenibili; l'acquicoltura, per promuovere lo sviluppo di tale attività e facilitare la sua integrazione nell'ambiente; il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari e delle condizioni di immagazzinamento e di trasformazione dei prodotti, settori nei quali le perdite nei PVS sono notevoli; l'analisi dei sistemi produttivi e delle relative politiche di mercato e le condizioni di ottimizzazione dei sistemi agricoli;

    - le condizioni sanitarie e la popolazione, ponendo l'accento sul controllo delle malattie più diffuse nei PVS sull'alimentazione, il miglioramento dei sistemi sanitari e l'impatto sull'ambiente e sulla salute dell'evoluzione demografica, sulla migrazione e l'urbanizzazione. Ciò riguarda la ricerca sui vaccini, la biologia degli agenti patogeni e dei loro vettori, lo sviluppo di nuovi metodi diagnostici e la creazione di nuovi farmaci; la ricerca sulla popolazione e sull'igiene della riproduzione, i sistemi sanitari ed i metodi di intervento, tenendo conto dei vincoli specifici e del contesto socioeconomico dei PVS.

    Si individueranno i temi prioritari di ciascun settore in occasione dell'elaborazione del programma di lavoro, in stretta concertazione con i paesi in via di sviluppo e con i servizi della Commissione interessati e tenuto conto delle iniziative intraprese nelle pertinenti sedi internazionali (ad esempio OMS, CGIAR, FAO), in quanto esso sarà fissato per regioni (numerosi PVS e per esempio la regione del Mediterraneo), con la necessaria flessibilità per tener conto delle loro caratteristiche ecologiche e demografiche, della situazione sanitaria, economica e sociale nonché delle politiche di sviluppo e di cooperazione economica dell'Unione europea.

    Questa azione dovrebbe anche permettere alle istituzioni di alto livello dei PVS di accedere con maggior facilità alle attività internazionali di ricerca, che hanno per sé carattere globale e devono essere affrontate a livello mondiale piuttosto che regionale, ad esempio quelle relative all'effetto serra, all'inquinamento, alla desertificazione e al controllo dello sviluppo urbano, alle malattie infettive, alle pandemie, alla dimensione sociale dell'assistenza sanitaria nonché alla valutazione e alla conservazione e alla conservazione delle risorse naturali.

    Poiché in alcuni paesi il livello di sviluppo è molto disuguale, possono essere individuati ulteriori settori prioritari d'interesse reciproco in settori quali le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, le tecnologie industriali, le tecnologie dei materiali e la biotecnologia, e possono essere stabilite relazioni con i gruppi e le reti di ricerca comunitari ai fini di una efficace cooperazione. Si dovrebbe porre l'accento sullo sviluppo di reti di comunicazione RST umane e informatizzate (ad esempio nel contesto di COSINE). Ove sussistano le condizioni per una efficace cooperazione, dovrebbe essere preso in considerazione l'avvio di altri programmi specifici sulla base di un accordo settoriale che dovrà essere deciso dal Consiglio.

    Tenuto conto dell'aspetto cooperativo di questa azione di ricerca e delle caratteristiche essenziali di questo tipo di associazione, essa sarà realizzata essenzialmente mediante progetti congiunti a compartecipazione finanziaria. In casi particolari, si potrebbero prevedere anche azioni concertate. Il ruolo delle reti associative di ricerca è importante quanto tutto ciò che riguarda l'animazione scientifica, le riunioni, i seminari o le conferenze. Nell'ambito di questa azione, le attività di formazione e di istruzione si realizzeranno essenzialmente attraverso contratti congiunti di ricerca e misure di accompagnamento, mentre le reti costituiranno, in certo qual modo, un mezzo di formazione continua ed i contratti garantiranno la valorizzazione della formazione.

    La cooperazione con i paesi in via di sviluppo sarà attuata in stretto collegamento con altre iniziative comunitarie o altre istanze di cooperazione quali la Convenzione di Lomé, la nuova politica mediterranea e il regolamento riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione con tali paesi, per consentire un reciproco arricchimento tra le iniziative e i risultati di tali attività, da un lato, e la cooperazione nel contesto della politica comunitaria di RST, dall'altro.

    (1) Decisione 10/94 del Comitato congiunto SEE che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE.

    ALLEGATO II

    RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO RITENUTO NECESSARIO

    "" ID="1">Settore A.1

    Cooperazione con altre istanze di cooperazione scientifica e tecnologica> ID="2">46"> ID="1">Settore A.2

    Cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica> ID="2">232"> ID="1">Settore B

    Cooperazione con i paesi terzi industrializzati non europei> ID="2">30"> ID="1">Settore C

    Cooperazione con i paesi in via di sviluppo> ID="2">232"> ID="1">Totale> ID="2">540 (1)""La ripartizione tra diversi settori non esclude che un progetto possa riferirsi a diversi settori.

    >

    (1) Di cui:

    - un massimo del 4,5 % per spese di personale e 5,5 % per spese di funzionamento;

    - 4 milioni di ecu per diffusione e ottimizzazione dei risultati.

    ALLEGATO

    MODALITÀ SPECIFICHE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Il programma sarà realizzato mediante azioni indirette, cioè la partecipazione finanziaria della Comunità ad attività di RST eseguite da terzi o da istituti del CCR in associazione con terzi:

    a) Azioni a compartecipazione finanziaria:

    progetti di RST svolti da imprese, da centri di ricerca e da università.

    Di norma, il finanziamento comunitario non supererà il 50 % del costo del progetto e la partecipazione sarà progressivamente ridotta quanto più il progetto sarà vicino al mercato. Università e altri istituti che non tengono una contabilità di bilancio analitica verranno rimborsati al 100 % per i costi aggiuntivi.

    Il contributo finanziario dei partecipanti appartenenti ai paesi dell'Europa centrale e orientale, ai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e ai paesi in via di sviluppo può superare il 50 %.

    b) Azioni concertate consistenti nel coordinamento dei progetti di RST già finanziati da amministrazioni pubbliche o organismi privati. La partecipazione comunitaria può ammontare sino al 100 % dei costi della concertazione.

    c) Misure specifiche per il presente programma:

    i) -misure volte a creare strumenti di carattere generale al servizio dei centri di ricerca, delle università e delle imprese;

    - sostegno per la partecipazione comunitaria alla fase esplorativa di un progetto comune. Il finanziamento di un'eventuale fase operativa del progetto dovrebbe essere contemplato dal programma specifico in questione.

    Il contributo comunitario alle suddette misure può ammontare sino al 100 % dei costi;

    ii) - sostegno volto ad agevolare la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi di cui all'allegato I, sezioni A.2 e C, a taluni altri programmi specifici del programma quadro. Una siffatta partecipazione dovrebbe tuttavia essere finanziata mediante risorse del paese terzo interessato o altri strumenti comunitari.

    d) Misure di preparazione, di accompagnamento e di sostegno come:

    - studi di supporto al presente programma e di preparazione di azioni future;

    - sostegno allo scambio di informazioni, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e altre riunioni scientifiche o tecniche, comprese le riunioni intersettoriali e multidisciplinari di coordinamento;

    - consulenze esterne, nonché accesso a basi di dati scientifici;

    - pubblicazioni scientifiche e diffusione, promozione e valorizzazione dei risultati (in coordinamento con le attività condotte nell'ambito della terza azione); i fattori in grado di favorire l'utilizzo dei risultati verranno presi in considerazione sin dall'avvio dei progetti di RST e nel successivo periodo di svolgimento; i partner costituiranno reti privilegiate per la diffusione e la valorizzazione dei risultati;

    - esame e controllo degli sviluppi nell'ambito delle politiche dei paesi terzi nel settore scientifico o tecnologico;

    - analisi delle eventuali conseguenze socioeconomiche della cooperazione internazionale in materia di RST che contribuirà anche al programma «Ricerca socioeconomica finalizzata»;

    - attività di formazione nell'ambito della ricerca contemplata dal presente programma, allo scopo di promuovere il trasferimento di tecnologie e migliorare le capacità occupazionali;

    - valutazione indipente della gestione ed esecuzione del programma nonché della realizzazione delle azioni da esso contemplate.

    La partecipazione della Comunità può ammontare fino al 100 % del costo di queste misure.

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