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Document 31994D0699

94/699/CE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1994, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e che abroga la decisione 93/321/CEE

GU L 280 del 29.10.1994, p. 88–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrogato da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/699/oj

31994D0699

94/699/CE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1994, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e che abroga la decisione 93/321/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 29/10/1994 pag. 0088 - 0089


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1994 che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e che abroga la decisione 93/321/CEE (94/699/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che, in base alle garanzie offerte da Svezia, Norvegia, Finlandia e Svizzera nei confronti delle esigenze comunitarie contemplate nella direttiva 90/426/CEE del Consiglio (3), la Commissione ha adottato la decisione 93/321/CEE, del 10 maggio 1993, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svizzera (4), modificata dalla decisione 94/453/CE (5); che, a norma di tale decisione, gli Stati membri possono ridurre la frequenza dei controlli d'identità e fisici applicabili ai cavalli registrati destinati alla competizione che beneficiano del regime di ammissione temporanea;

considerando che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la Svezia, la Norvegia e la Finlandia applicano agli scambi con la Comunità europea le esigenze sanitarie vigenti per gli scambi intracomunitari contemplate nella direttiva 90/426/CEE; che occorre tener conto di questa situazione;

considerando che, alla luce delle informazioni trasmesse da taluni Stati membri, sembra che le autorità elvetiche non rispettino i criteri di cui all'articolo 16 della direttiva 91/496/CEE; che in effetti le autorità elvetiche autorizzano le importazioni di equidi registrati da paesi dai quali le importazioni nella Comunità sono vietate per ragioni di polizia sanitaria;

considerando che è pertanto opportuno non prevedere più la possibilità di ridurre la frequenza dei controlli per gli equidi provenienti dalla Svizzera;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri possono ridurre la frequenza dei controlli d'identità e fisici sui cavalli registrati destinati alla competizione, originari della Svezia, della Norvegia e della Finlandia.

2. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista al paragrafo 1, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero interessato effettua i controlli d'identità e fisici a intervalli regolari, mediante sondaggio.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai cavalli che partecipano ad un concorso nello Stato membro in cui sono introdotti.

4. Le autorità degli Stati membri vigilano affinché i cavalli che beneficiano del regime previsto al paragrafo 1 lascino il territorio dello Stato membro interessato attraverso il posto d'ispezione frontaliero da cui sono stati introdotti, entro dieci giorni dalla loro ammissione.

Articolo 2

Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità prevista all'articolo 1, paragrafo 1 ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 3

La decisione 93/321/CEE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

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