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Document 31994D0655

    94/655/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1994 relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dall' Australia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 255 del 1.10.1994, p. 114–114 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/655/oj

    31994D0655

    94/655/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1994 relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dall' Australia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 255 del 01/10/1994 pag. 0114 - 0114


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1994 relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dall'Australia (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/655/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Cominità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

    considerando che in Australia sono stati riscontrati casi mortali imputabili ad una malattia equina non ancora identificata;

    considerando che la presenza di questa malattia in Australia può costituire un grave pericolo per gli equidi della Comunità; che è opportuno adottare rapidamente a livello comunitario le misure di protezione necessarie nei confronti degli equidi provenienti dall'Australia;

    considerando che in attesa delle informazioni che devono essere trasmesse dalle autorità australiane, segnatamente per quanto concerne l'origine della malattia, è necessario prevedere condizioni supplementari per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea e l'importazione di equidi provenienti dall'Australia,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea e l'importazione di equidi provenienti dall'Australia, deve essere richiesto un certificato supplementare firmato dalle competenti autorità centrali veterinarie australiane.

    2. Nel certificato di cui al paragrafo 1, devono figurare le seguenti garanzie:

    - gli equidi non hanno soggiornato, durante gli ultimi 30 giorni, nello Stato del Queensland (Australia),

    - gli equidi non sono stati in contatto con altri equidi che hanno soggiornato nello Stato del Queensland (Australia) durante gli ultimi 30 giorni,

    - gli equidi non sono stati in contatto diretto con equidi che hanno soggiornato nelle aziende infette nel corso degli ultimi 60 giorni.

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le misure che applicano nei confronti dell'Australia per renderle conformi alla presente decisione o ne informano la Commissione.

    Articolo 3

    La presente decisione è applicabile sino al 30 novembre 1994.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

    (2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

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