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Document 31994D0490

    94/490/CE: Decisione della Commissione del 26 luglio 1994 concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui «Laboratoire des médicaments vétérinaires», Fougères, Francia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 201 del 4.8.1994, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/490/oj

    31994D0490

    94/490/CE: Decisione della Commissione del 26 luglio 1994 concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui «Laboratoire des médicaments vétérinaires», Fougères, Francia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 201 del 04/08/1994 pag. 0036 - 0036
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0090
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0090


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1994 concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui « Laboratoire des médicaments vétérinaires », Fougères, Francia (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/490/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 28,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della decisione 91/664/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze (3), il « Laboratoire des médicaments vétérinaires », Fougères, Francia, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui indicati nell'allegato I, gruppo A.III.a) della direttiva 86/469/CEE del Consiglio (4), ad eccezione dei sulfonammidi;

    considerando che tutte le mansioni che devono essere espletate dal laboratorio di riferimento sono specificate all'articolo 1 della decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989, che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche (5);

    considerando che, conformemente alla decisione 93/461/CEE della Commissione (6), è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e il Laboratoire des médicaments vétérinaires; che il contratto è stato stipulato inizialmente per un periodo di un anno; che è opportuno prorogarlo per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nella decisione 89/187/CEE;

    considerando che l'aiuto finanziario della Comunità è concesso per un periodo supplementare di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato, in vista di un'eventuale proroga, prima della scadenza di tale periodo;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento « Laboratoire des médicaments vétérinaires », di cui all'articolo 1 della decisione 91/664/CEE, un aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 400 000 ECU.

    Articolo 2

    1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 93/461/CEE è prorogato di un anno.

    2. Il direttore generale della Direzione generale agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.

    3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 93/461/CEE.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

    (2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

    (3) GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 17.

    (4) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

    (5) GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 37.

    (6) GU n. L 215 del 25. 8. 1993, pag. 14.

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