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Document 31994D0445
94/445/EC: Council Decision of 11 July 1994 on inter- administration telematic networks for statistics relating to the trading of goods between Member States (Edicom)
94/445/CE: Decisione del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (EDICOM)
94/445/CE: Decisione del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (EDICOM)
GU L 183 del 19.7.1994, p. 42–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/1994
94/445/CE: Decisione del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (EDICOM)
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 19/07/1994 pag. 0042 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 12 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 12 pag. 0120
DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 1994 relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (EDICOM) (94/445/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visti i pareri del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il completamento del mercato interno implica l'eliminazione delle frontiere fisiche tra Stati membri; che un livello soddisfacente di informazione sugli scambi di beni fra Stati membri deve quindi essere raggiunto tramite strumenti che non implichino controlli, neppure indiretti, alle frontiere interne; considerando che sarà quindi opportuno rilevare direttamente, presso gli speditori e i destinatari, i dati necessari alle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri, facendo ricorso a metodi e a tecniche che ne garantiscano la completezza, l'attendibilità e l'attualità, senza costituire per gli interessati, in particolare per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti delle suddette statistiche possono attendersi; considerando che il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri (4), prevede la creazione di condizioni per un maggiore ricorso all'elaborazione automatica e alla trasmissione elettronica dell'informazione, allo scopo di agevolare il compito dei fornitori dell'informazione; considerando che è opportuno alleviare l'onere dichiarativo delle imprese, migliorando altresì la circolazione dell'informazione statistica al fine di creare il mercato europeo dell'informazione; considerando che la futura decisione del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria pluriennale intesa a favorire la creazione di reti telematiche transeuropee destinate alla trasmissione di dati tra amministrazioni (IDA) si propone essenzialmente l'esecuzione di studi di fattibilità, comprese azioni di controllo; che è opportuno completarla mediante azioni di carattere operativo, segnatamente nel settore statistico; considerando che è necessario disporre di statistiche armonizzate, che permettano in particolare di raffrontare le statistiche degli scambi commerciali e le altre statistiche economiche per contribuire alla trasparenza del mercato e alla valutazione della competitività delle imprese; considerando che la promozione dell'impiego di norme e principi armonizzati a livello europeo è destinata a tradursi, in futuro, nell'eliminazione delle duplicazioni di lavori simili e in economie di scala, favorendo nel contempo la nascita di nuovi servizi nel settore della telematica statistica; considerando che i lavori di normalizzazione effettuati a livello internazionale nel settore dello scambio di dati informatizzati (SDI) contribuiscono ad agevolare il commercio internazionale e a semplificare i rapporti tra le imprese e le amministrazioni; considerando che la creazione di norme statistiche comuni, che consentono di produrre informazioni armonizzate, è un'azione che può essere svolta con efficacia solo a livello comunitario in collaborazione con gli Stati membri, ma che l'attuazione di tali norme avverrà in ogni Stato membro, con il controllo degli organismi e delle istituzioni preposte all'elaborazione e alla diffusione delle statistiche ufficiali; considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È istituito un insieme di azioni che agevolano l'evoluzione dei sistemi regionali, nazionali e comunitari verso sistemi interoperabili a livello europeo in una prima fase per la raccolta delle dichiarazioni dei dati sugli scambi di beni tra Stati membri presso le imprese, il controllo e la prima elaborazione di tali dati, nonché la diffusione delle statistiche risultanti in appresso definito « azione EDICOM » (Electronic Data Interchange On Commerce). Tali sistemi si articolano attorno a sistemi di informazione ripartiti a livello regionale, nazionale e comunitario, la cui interoperabilità è garantita dall'elaborazione e dall'impiego di norme, standard e procedure di comunicazione armonizzati. I sistemi si basano, segnatamente, sull'impiego delle tecniche di scambio di dati informatizzati (SDI) per la trasmissione delle dichiarazioni statistiche. Procedure automatizzate possono essere messe a disposizione delle amministrazioni nazionali e comunitarie competenti nonché dei fornitori dell'informazione statistica, d'intesa con le autorità nazionali competenti. I sistemi sono elaborati in modo tale da tener conto delle esigenze legate alla compilazione delle statistiche sugli scambi interni. Articolo 2 1. L'azione EDICOM è attuata per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 luglio 1994. 2. Nell'ambito della relazione intermedia di cui all'articolo 9, primo trattino, la Commissione procede alla valutazione, sulla base di una relazione di esperti indipendenti, dell'applicazione dell'azione EDICOM e propone, se del caso, la modifica della presente decisione. Articolo 3 Si intraprendono azioni solo quando ne venga individuata chiaramente la necessità a livello comunitario, in conformità con il principio di sussidiarietà e con i principi di cui all'articolo 8, paragrafo 3. L'azione EDICOM può d'intesa con le autorità competenti degli Stati membri e privilegiando il ricorso a tecnologie e prodotti esistenti, comprendere segnatamente: - la concezione, lo sviluppo e la promozione del software per rilevazione, il controllo e la trasmissione dell'informazione statistica nonché l'assistenza agli Stati membri per la messa a disposizione presso le imprese di tale software; - la concezione, lo sviluppo e la promozione del software per la ricezione, la convalida, l'elaborazione e la diffusione dei dati, l'assistenza agli organismi regionali, nazionali e comunitari che rilevano l'informazione statistica, la messa a disposizione presso i suddetti organismi di tale software, nonché, all'occorrenza, l'adeguamento delle attrezzature; - la concezione, lo sviluppo, la promozione e la messa a disposizione di formati di scambio d'informazione basati sulle norme europee e internazionali; - la concezione, la documentazione e la promozione dei metodi, delle procedure e degli accordi che saranno utilizzati negli scambi di informazioni; - la sensibilizzazione dei fornitori di software e di servizi alle necessità della statistica nazionale e comunitaria. Articolo 4 Nell'attuazione dell'azione EDICOM, si tiene conto dei seguenti orientamenti: - agevolare la realizzazione e l'uso dei sistemi in questione mediante azioni di promozione e di sensibilizzazione, segnatamente delle imprese e degli utenti, effettuate dagli organismi comunitari competenti, d'intesa con gli organismi nazionali e regionali; - intraprendere particolari a favore degli organismi regionali e nazionali meno evoluti, affinché possano integrarsi nei sistemi in questione; - favorire, da un lato, l'utilizzazione delle tecniche e degli strumenti telematici più adeguati per soddisfare le esigenze del sistema statistico e, dall'altro, la loro integrazione nei rispettivi ambienti informatici delle amministrazioni interessate. Articolo 5 1. La Commissione è responsabile dell'attuazione EDICOM. Essa è assistita: a) dal comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (5) per l'elaborazione, la determinazione dei costi e l'approvazione del programma di lavoro annuale, secondo la procedura prevista all'articolo 6; b) dal comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, istituito dal regolamento (CEE) n. 3330/91, - per l'approvazione dei bandi di gara e la valutazione dei progetti e delle azioni di un valore totale superiore a 200 000 ECU, secondo la procedura prevista all'articolo 6, - per le misure di attuazione dell'azione EDICOM diverse da quelle previste alla precedente lettera a) e nel primo trattino della presente lettera, secondo la procedura prevista all'articolo 7. 2. La Commissione tiene regolarmente informato sullo sviluppo di tali azioni il comitato che deve essere istituito nel contesto della futura decisione del Consiglio che istituirà un'azione comunitaria pluriennale intesa a favorire la creazione di reti telematiche transeuropee destinate alla trasmissione di dati tra amministrazioni (IDA). Articolo 6 1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emette il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è invitato a prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno di comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 2. a) La Commissione adotta le misure previste quando queste ultime sono conformi al parere del comitato. b) Qualora le misure non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di un parere, la Comissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere da quando è stato adito non ha ancora deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione. Articolo 7 Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato emette il suo parere al riguardo entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo, se del caso, a votazione. Il parere è messo a verbale; ogni Stato membro ha inoltre la facoltà di chiedere che la sua posizione figuri in detto verbale. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere del comitato. Essa informa il comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere. Articolo 8 1. I mezzi finanziari comunitari stimati necessari per l'esecuzione dell'azione EDICOM ammontano a 20 milioni di ECU per gli anni 1994 e 1995. Una ripartizione indicativa di detti mezzi finanziari figura nell'allegato. I mezzi finanziari stimati necessari per gli anni 1996, 1997 e 1998 sono stabiliti dal Consiglio sulla base della relazione intermedia di valutazione e delle proposte della Commissione di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio, tenendo conto dei principi di buona gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio annuale delle Comunità europee (6). 3. Occorre assicurare la redditività delle risorse impiegate, provvedendo a che i vantaggi siano proporzionati alle risorse investite. Articolo 9 La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio: - prima dell'11 luglio 1996 una relazione intermedia sull'andamento dell'azione EDICOM; - al termine dell'azione EDICOM, una relazione sulla sua realizzazione, corredata, all'occorrenza, di proposte relative ad ulteriori misure. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. WAIGEL (1) GU n. C 105 del 16. 4. 1993, pag. 10. (2) GU n. C 315 del 21. 11. 1993, pag. 133 e parere del 5 maggio 1994. (3) GU n. C 249 del 13. 9. 1993, pag. 8. (4) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 181 del 23. 6. 1989, pag. 47. (6) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). ALLEGATO Ripartizione indicativa tra gli elementi dell'azione EDICOM per il 1994 e 1995 "(in milioni di ecu)"" ID="1">I. Realizzazione della rete telematica> ID="2">10,2"> ID="1">II. Apertura ai fornitori dell'informazione statistica dell'accesso alla rete telematica> ID="2">3,7"> ID="1">III. Adeguamento dei sistemi nazionali e comunitari> ID="2">1,9"> ID="1">IV. Lavori di normalizzazione internazionale> ID="2">1,3"> ID="1">V. Promozione, formazione, sostegno, controllo, coordinamento> ID="2">2,9"> ID="1">Totale> ID="2">20 ">