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Document 31994D0281
94/281/EC: Commission Decision of 29 April 1994 on the clearance of accounts of Italy for certain expenditure financed by European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), Guarantee Section, for the financial year 1991 (Only the Italian text is authentic)
94/281/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1994 relativa alla liquidazione dei conti dell' Italia a titolo di alcune spese finanziate dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), « sezione garanzia », per l' esercizio 1991 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
94/281/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1994 relativa alla liquidazione dei conti dell' Italia a titolo di alcune spese finanziate dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), « sezione garanzia », per l' esercizio 1991 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
GU L 120 del 11.5.1994, p. 59–61
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 02/05/1994
94/281/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1994 relativa alla liquidazione dei conti dell' Italia a titolo di alcune spese finanziate dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), « sezione garanzia », per l' esercizio 1991 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 120 del 11/05/1994 pag. 0059 - 0061
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1994 relativa alla liquidazione dei conti dell'Italia a titolo di alcune spese finanziate dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), « sezione garanzia », per l'esercizio 1991 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (94/281/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, previa consultazione del comitato del Fondo, considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 di detto regolamento; considerando che, conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, possono essere finanziate solo le spese effettuate conformemente alle norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; considerando che l'Italia ha inviato alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'anno 1991 per ciò che concerne le spese coperte dalla presente decisione; che la Commissione ha proceduto alle verifiche necessarie previste all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70; considerando che il regolamento (CEE) n. 1582/91 della Commissione (3) ha previsto la fornitura di conserve di carne bovina a favore delle popolazioni dell'ex Unione Sovietica nel quadro del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione di urgenza per la fornitura di prodotti agricoli alla popolazione dell'Unione Sovietica (4); che la trasformazione della carne e l'inscatolamento sono stati attribuiti attraverso delle procedure di aggiudicazione; che la carne da trasformare dagli aggiudicatari proveniva dagli ammassi all'intervento della Germania; considerando che una parte considerevole delle conserve fabbricate da certe ditte aggiudicatarie italiane e fornite sul territorio dell'ex URSS si è rivelata non adatta al consumo umano; che, inoltre, è stato constatato che in certe conserve il tenore in carne non corrispondeva alle specifiche previste nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1582/91; che, non essendo le conserve interessate identificabili per lotto, la totalità della merce fornita ha dovuto essere ritirata e dovrà essere distrutta; che la causa del deterioramento dei prodotti è da ricercarsi nell'insufficienza dell'operazione di sterilizzazione della carne da trasformare; che i controlli fisici permanenti che avrebbero dovuto essere effettuati conformemente all'articolo 9 di detto regolamento non hanno permesso di constatare i vizi di trasformazione menzionati; che, di conseguenza, l'organismo d'intervento italiano ha, a torto, pagato le spese di trasformazione alle ditte aggiudicatarie e non ha acquisito le cauzioni costituite in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento precitato; che le spese positive e negative, a ciò afferenti, che sono state sopportate dal Fondo a titolo dell'esercizio 1991 non possono perciò essere prese in carico dal bilancio comunitario; considerando che lo Stato membro interessato è stato informato in dettaglio delle correzioni previste dalla presente decisione ed ha potuto far conoscere la sua posizione a tale proposito; considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEAOG), sezione « garanzia » (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 295/88 (6), la decisione di liquidazione dei conti comporta la determinazione delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione « garanzia »; che tale disposizione non esclude che la Commissione possa liquidare, prima ed al di fuori della decisione globale di liquidazione dei conti, certe parti dei conti annuali riguardanti le spese relative a misure specifiche; che la gravità delle mancanze di controllo constatate e l'assoluta necessità politica di sostituire le conserve improprie al consumo, nella fattispecie, conducono la Commissione a servirsi di tale facoltà; che la presente decisione non pregiudica la decisione di liquidazione dei conti a titolo dell'esercizio 1991 per lo Stato membro interessato a riguardo delle spese non coperte dalla presente decisione; considerando che la Commissione si riserva la facoltà di procedere, nel quadro giuridico appropriato, al recupero delle spese sostenute da essa, risultanti ugualmente dall'insufficiente applicazione da parte dello Stato membro in questione delle disposizioni di controllo che, nel caso specifico, si aggiungono alle spese oggetto della presente decisione; che si tratta in particolare di spese consecutive alla perdita di carni all'intervento utilizzate per la parte eccedente l'importo delle cauzioni liberate, comprese le spese per l'ammasso, il (ri)trasporto e la distruzione delle conserve; considerando che, conformemente all'articolo 102 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (7), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (8), il risultato della decisione di liquidazione dei conti, costituendo la differenza tra il totale delle spese imputate a titolo dell'esercizio in questione in applicazione degli articoli 100 e 101 ed il totale di quelle riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione, è contabilizzato su un unico articolo come spese in più o in meno, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importo riconosciuto a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola, sezione « garanzia », relativo alle spese dichiarate dall'Italia a titolo dell'esercizio 1991 per l'esecuzione delle operazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1582/89, così come indicate nell'allegato, è pari all'importo indicato nell'allegato stesso: 15 772 655 660 lire italiane. Articolo 2 Gli importi che figurano al punto 3 dell'allegato sono da contabilizzarsi tra le spese di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (9), a titolo del mese di aprile 1994. Articolo 3 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 147 del 12. 6. 1991, pag. 20. (4) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 19. (5) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1. (6) GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 7. (7) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. (8) GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1. (9) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9. ALLEGATO ITALIA "" ID="1">1. Spese riconosciute"> ID="1">a) spese dischiarate dallo Stato membro a titolo della presente operazione nel 1991"> ID="1">- Beca Sarda> ID="2">251 087 652"> ID="1">- Beca SpA> ID="2">227 070 281"> ID="1">- Delicatering> ID="2">1 300 772 697"> ID="1">- Spi> ID="2">1 383 271 969 "> ID="1">Totale > ID="2">3 162 202 599"> ID="1">b) spese non riconosciute> ID="2"> 18 934 858 259"> ID="1">c) totale spese riconosciute> ID="2"> 15 772 655 660"> ID="1">2. Spese imputate a titolo dell'esercizio 1991> ID="2">3 162 202 599"> ID="1">3. Spese a carico dello Stato membro [1 c) 2]> ID="2">18 934 858 259">