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Document 31994D0255
94/255/EC: Commission Decision of 20 December 1993 concerning the grant of assistance from the cohesion financial instrument to the following project in Ireland: Ballinrobe sewerage (Stages I and II) No CF: 93/07/61/027 (Only the English text is authentic)
94/255/CE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1993 relativa alla concessione di un contributo dello strumento finanziario di coesione a favore di una fase di progetto riguardante la rete fognaria di Ballinrobe (fase I e II) in Irlanda n. FC: 93/07/61/027 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
94/255/CE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1993 relativa alla concessione di un contributo dello strumento finanziario di coesione a favore di una fase di progetto riguardante la rete fognaria di Ballinrobe (fase I e II) in Irlanda n. FC: 93/07/61/027 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
GU L 118 del 7.5.1994, p. 293–301
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
94/255/CE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1993 relativa alla concessione di un contributo dello strumento finanziario di coesione a favore di una fase di progetto riguardante la rete fognaria di Ballinrobe (fase I e II) in Irlanda n. FC: 93/07/61/027 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 07/05/1994 pag. 0293 - 0301
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 relativa alla concessione di un contributo dello strumento finanziario di coesione a favore di una fase di progetto riguardante la rete fognaria di Ballinrobe (fase I e II) in Irlanda N. FC: 93/07/61/027 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (94/255/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 792/93 ha istituito uno strumento finanziario di coesione mediante il quale la Comunità può contribuire a progetti in materia ambientale e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti; considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 792/93, si applicano, mutatis mutandis, alcune disposizioni dei titoli VI e VII del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (2); considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 792/93 definisce il tipo di progetti che possono venir realizzati con il sostegno dello strumento finanziario di coesione; considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 792/93, gli Stati membri sono tenuti a dare adeguata pubblicità agli interventi dello strumento finanziario e ad adottare le misure di cui all'allegato V della presente decisione; considerando che qualsiasi riferimento al «progetto» deve intendersi anche come riferimento alla «fase di progetto»; considerando che il 30 giugno 1993 l'Irlanda ha presentato una domanda di contributo dello strumento finanziario di coesione per un progetto riguardante la rete fognaria di Ballinrobe (fase I e II); considerando che la domanda di contributo concerne un progetto che presenta i requisiti di ammissibilità indicati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 792/93; considerando che la domanda di contributo contiene tutte le indicazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 792/93 ed è conforme ai criteri di cui ai paragrafi 3 e 5 del medesimo articolo; considerando che il progetto contribuisce al conseguimento degli scopi dell'articolo 130 R del trattato in materia ambientale; considerando che il progetto è connesso ad azioni intraprese in applicazione dell'articolo 130 S del trattato; considerando che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 792/93, sono state individuate le distinte fasi tecniche e finanziarie del progetto ai fini della concessione del contributo dello strumento finanziario; considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (4), gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si articola su più di un esercizio comportano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti dello Stato membro, secondo la forma adeguata, in sede di concessione dell'aiuto; considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 792/93, la Commissione e lo Stato membro assicurano la valutazione e il controllo sistematico del progetto; considerando che le disposizioni finanziarie, di sorveglianza e di valutazione sono precisate agli allegati III e IV; che la loro inosservanza potrà provocare la sospensione della concessione del contributo o la riduzione del suo importo, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 792/93 e dell'allegato VI della presente decisione; considerando che risultano soddisfatte tutte le altre pertinenti condizioni, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. È approvata, per il periodo dal 1o gennaio 1993 al 31 marzo 1994, la fase di progetto riguardante la rete fognaria di Ballinrobe (fase I e II) da realizzare in Irlanda e descritto nell'allegato I. 2. Ai fini della presente decisione si intende per «progetto» anche la «fase del progetto». Articolo 2 1. La spesa massima ammissibile ai fini della presente decisione è di 4 989 000 ECU. 2. L'aliquota dell'intervento comunitario a favore del progetto è dell'85 %. 3. L'ammontare massimo del contributo dello strumento finanziario di coesione è di 4 240 650 ECU. 4. Il contributo è impegnato sul bilancio 1993. Articolo 3 1. L'intervento comunitario è basato sul piano di finanziamento del progetto di cui all'allegato II. 2. Gli impegni e i pagamenti relativi all'intervento comunitario a favore del progetto sono eseguiti a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 792/93 e conformemente a quanto specificato nell'allegato III. 3. L'ammontare del primo anticipo è di 1 704 533 ECU. Articolo 4 1. L'intervento comunitario riguarda spese per le quali in Irlanda sono stati conclusi contratti legalmente vincolanti e per le quali le necessarie risorse finanziarie sono state specificamente stanziate per lavori da ultimare entro il 31 marzo 1994. 2. Non sono sovvenzionabili le spese sostenute anteriormente al 1o gennaio 1993. 3. I pagamenti relativi al progetto devono essere ultimati entro dodici mesi dalla data di cui al paragrafo 1. Articolo 5 1. Il progetto deve venir realizzato nel rispetto delle politiche comunitarie e in particolare degli articoli 7, 30, 52 e 59 del trattato, nonché del diritto derivato comunitario e segnatamente delle direttive sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. 2. La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di avviare un procedimento in forza dell'articolo 169 del trattato. Articolo 6 La sorveglianza e la valutazione sistematiche del progetto si effettuano secondo le modalità indicate all'allegato IV. Articolo 7 Lo Stato membro interessato provvede a dare adeguata pubblicità al progetto conformemente a quanto stabilito nell'allegato V. Articolo 8 Ciascun allegato della presente decisione forma parte integrante della stessa. Articolo 9 L'inosservanza delle disposizioni della presente decisione può determinare la riduzione o la sospensione dell'intervento finanziario, conformemente a quanto stabilito nell'allegato VI. Articolo 10 L'Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993. Per la Commissione Peter SCHMIDHUBER Membro della Commissione (1) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74.(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(3) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.(4) GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1. ALLEGATO I RIEPILOGO 1. Titolo del progetto Rete fognaria di Ballinrobe (fase I e II). 2. Autorità responsabile della domanda 2.1. Nome: Ministero dell'ambiente. 2.2. Indirizzo: O'Connell Bridge House Dublin 2 Ireland. 3. Organismo responsabile dell'esecuzione del progetto 3.1. Nome: Mayo County Council. 3.2. Indirizzo: County Buildings, Castlebar Co. Mayo. 4. Ubicazione 4.1. Stato membro: Irlanda. 4.2. Circoscrizione amministrativa: Contea di Mayo. 5. Descrizione sintetica del progetto Il progetto comprende la fase di progettazione e la prima fase di realizzazione di una rete fognaria per la città di Ballinrobe. È prevista la costruzione di un nuovo impianto - di maggiori dimensioni - per il trattamento secondario delle acque (ivi compresa l'eliminazione dei fosfati), di canalizzazioni fognarie e di due stazioni di sollevamento. 6. Obiettivi Il progetto, che consentirà di rispettare la direttiva 91/271/CEE del Consiglio (1) concernente il trattamento delle acque reflue urbane, porrà fine all'inquinamento del fiume Robe, immissario del Lough Mask (che assicura l'approvvigionamento idrico di 18 500 abitanti della contea). I principali obiettivi sono la preservazione, la protezione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche della zona. 7. Scadenzario di esecuzione dei lavori """ ID="1">1987 > ID="2">1992 "> ID="1">1989 > ID="2">1991 "> ID="1">settembre 1993 > ID="2">1995 "> ID="1">1996"> 8. Analisi economica L'analisi economica indica un tasso di rendimento interno del 10,3 % per questo progetto, da cui si attendono effetti positivi che interesseranno principalmente l'occupazione, il turismo e lo sviluppo industriale della zona. 9. Valutazione di impatto ambientale Non si è resa necessaria una valutazione d'impatto ambientale. La domanda di contributo precisa tuttavia che la relazione e le indagini preliminari hanno tenuto conto degli aspetti ambientali. 10. Costo totale "(in milioni di ECU) >(2)"> ID="1">5,067 > ID="2">0,078 > ID="3">4,989 ""> (1) GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 40.(2) Sono ammissibili le spese sostenute dopo il 1o gennaio 1993. ALLEGATO II PIANO DI FINANZIAMENTO "Progetto: 93/07/61/027 "(in migliaia di ECU) >Anno (1)""> ID="1">3 008 > ID="2">3 008 > ID="3">100 > ID="4">2 557 > ID="5">85 > ID="6">451 > ID="7">15 > ID="8">451 "> ID="1">1 981 > ID="2">1 981 > ID="3">100 > ID="4">1 684 > ID="5">85 > ID="6">297 > ID="7">15 > ID="8">297 "> ID="1""" ID="1">4 989 > ID="2">4 989 > ID="3">100 > ID="4">4 241 > ID="5">85 > ID="6">748 > ID="7">15 > ID="8">748 ""> (1) Spesa totale ammissibile del progetto. ALLEGATO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 792/93 si applicano nel modo di seguito indicato. Contributo comunitario 2. Il contributo comunitario è stabilito in percentuale delle spese sovvenzionabili. Se l'entità delle spese sovvenzionabili effettivamente sostenute differisce dall'entità delle spese inizialmente previste, il contributo comunitario varia di conseguenza, senza che possa essere tuttavia oltrepassato il massimale indicato nella presente decisione. Una variazione dell'aliquota del finanziamento comunitario o del massimale del contributo richiede una modifica della presente decisione secondo la procedura di cui al successivo punto 12. Impegni e pagamenti 3. Lo Stato membro provvede affinché tutti gli organismi pubblici o privati che partecipano alla gestione e alla realizzazione delle operazioni attinenti al progetto di cui alla presente decisione tengano una contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile per tutte le pertinenti transazioni, in modo da agevolare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali preposte al controllo. 4. Per gli impegni di bilancio e per i pagamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 792/93. 5. Tutti i pagamenti dell'aiuto concesso dalla Commissione ai sensi della presente decisione sono versati all'autorità designata dallo Stato membro, la quale è altresì responsabile del rimborso alla Commissione di qualsiasi eccedenza. I versamenti sono effettuati su un unico conto bancario indicato dallo Stato membro. In linea di massima la Commissione procede al pagamento entro due mesi dal ricevimento di una domanda valida. 6. Lo Stato membro cura che le domande di pagamento e le dichiarazioni delle spese realmente sostenute siano conformi al piano di finanziamento, recante indicazione delle scadenze previste per i pagamenti, allegato alla presente decisione o se del caso modificato secondo le procedure di cui ai punti 12 e 13. 7. Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 4253/88, tutti gli impegni e i pagamenti sono effettuati in ECU. 8. Le dichiarazioni delle spese accluse alle pertinenti domande di pagamento sono espresse in ECU o in moneta nazionale. 9. Per convertire in ECU gli importi delle spese effettuate in moneta nazionale, gli Stati membri che presentano le loro dichiarazioni delle spese in ECU utilizzano il tasso di cambio del mese nel corso del quale le spese di cui trattasi sono state contabilizzate dalle autorità responsabili della gestione finanziaria dei progetti. A tal fine la Commissione comunica mensilmente agli Stati membri il tasso applicabile. 10. Le dichiarazioni delle spese espresse in moneta nazionale sono convertite in ECU al tasso di cambio del mese in cui la Commissione le riceve. Ripetizione dell'indebito 11. Qualsiasi somma indebitamente versata deve essere restituita alla Commissione dall'autorità di cui al punto 5. Le somme non restituite possono essere maggiorate degli interessi di mora conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Se l'autorità in parola non procede alla ripetizione dell'indebito, lo Stato membro provvede a rimborsare la somma di cui trattasi alla Commissione. Procedure per la modifica della decisione riguardante il progetto 12. Per eventuali modifiche della presente decisione si applicano le procedure seguenti: a) le modifiche che comportano una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche del progetto, un aumento o una riduzione dell'aliquota di finanziamento o del massimale del contributo, oppure un sostanziale cambiamento del piano di finanziamento e delle scadenze previste per l'esecuzione delle spese, formano oggetto di una decisione che la Commissione adotta su richiesta dello Stato membro oppure di propria iniziativa, previa consultazione dello Stato membro; b) le altre modifiche formano oggetto di un'apposita proposta che lo Stato membro trasmette alla Commissione, la quale comunica le proprie osservazioni o il proprio accordo entro venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della proposta stessa; le modifiche sono adottate quando la Commissione esprime il proprio accordo. 13. Una variazione della spesa annua inferiore al 10 % delle spese globalmente previste per il progetto non è considerata un cambiamento sostanziale. Procedura per la conclusione del progetto 14. I termini per l'adempimento delle obbligazioni legali dedotte dalla presente decisione e per l'esecuzione dei corrispondenti pagamenti sono quelli indicati all'articolo 4 della presente decisione. Detti termini possono essere modificati, prima della scadenza, secondo la procedura di cui al punto 12, lettera b), purché la proroga non sia superiore ad un anno. A tal fine lo Stato membro invia alla Commissione una proposta di modifica corredata di informazioni che giustifichino il cambiamento. Se la proroga è superiore ad un anno dev'essere seguita la procedura indicata al punto 12, lettera a). 15. Qualora i termini non siano stati prorogati, nessuna spesa sostenuta dopo le date indicate all'articolo 4 della presente decisione può essere presa in considerazione per la concessione di un contributo dello strumento finanziario. ALLEGATO IV SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE 1. La sorveglianza e la valutazione sono di competenza dell'organismo nazionale responsabile della realizzazione dei progetti. Per favorire l'adeguato espletamento di tali mansioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione un contributo comunitario nel quadro delle misure di assistenza tecnica. A. Sorveglianza 2. Per sorveglianza si intende un sistema di informazioni sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del progetto. Detto sistema si avvale di indicatori finanziari ed eventualmente anche fisici, che consentano di raffrontare la realizzazione effettiva del progetto con il piano di finanziamento di cui all'allegato II e con i tempi di esecuzione previsti dall'allegato I. 3. L'esecuzione dei progetti viene sorvegliata per il tramite: - del comitato di sorveglianza istituito da ciascuno Stato membro interessato, - di relazioni, - di controlli per sondaggio. Comitato di sorveglianza 4. Il comitato di sorveglianza istituito per i progetti finanziati dallo strumento finanziario di coesione in Irlanda è incaricato di vigilare sul progetto di cui alla presente decisione. Esso è chiamato a verificarne regolarmente l'esecuzione, proponendo se del caso i necessari adeguamenti. La composizione del comitato di sorveglianza, la procedura per la nomina del presidente, le modalità di funzionamento e la periodicità delle riunioni sono decise di comune accordo dallo Stato membro e dalla Commissione entro tre mesi dall'approvazione del primo progetto in Irlanda. 5. Al comitato sono affidate le competenze seguenti: a) seguire la corretta esecuzione del progetto e curare che siano raggiunti gli obiettivi perseguiti conformemente al piano originariamente approvato; b) formulare un parere sulle bozze delle relazioni annuali di esecuzione di cui al punto 6; c) proporre, ove del caso, le misure necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal progetto; d) pubblicizzare il progetto; e) accertare il rispetto delle politiche comunitarie, in particolare di quella ambientale; f) decidere, previo accordo tra la Commissione e lo Stato membro, sull'ampliamento delle proprie competenze. I documenti necessari per le riunioni del comitato di sorveglianza saranno in linea di massima disponibili con tre settimane di anticipo. Relazioni 6. Per il progetto di cui alla presente decisione vanno predisposte, conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88, relazioni annuali riguardanti ciascun anno completo di esecuzione, nonché una relazione finale. La prima relazione annuale dev'essere presentata alla Commissione dall'autorità competente al più tardi quindici mesi dopo l'adozione della presente decisione. Ogni relazione contiene: - uno stato di avanzamento del progetto; - un'analisi delle differenze rispetto al piano di esecuzione inizialmente previsto; - ragguagli in merito ai principali problemi incontrati e ai provvedimenti adottati per risolverli. Sulla scorta delle informazioni riportate nelle relazioni annuali, la Commissione e lo Stato membro possono eventualmente procedere ad una revisione del piano di finanziamento del progetto e ad adeguamenti di quest'ultimo. La relazione finale, da presentare sei mesi dopo l'ultimazione materiale del progetto, deve illustrare i lavori eseguiti indicandone la conformità con la presente decisione, e deve contenere una prima valutazione delle possibilità che gli obiettivi perseguiti siano effettivamente raggiunti. Il pagamento del saldo del contributo comunitario è subordinato all'approvazione della relazione finale. Controlli 7. Controlli possono essere effettuati sia dallo Stato membro che dalla Commissione, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Lo Stato membro e la Commissione si comunicano vicendevolmente senza indugio tutte le pertinenti informazioni sui risultati dei controlli. 8. L'autorità responsabile della realizzazione del progetto tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento riguardante il progetto stesso, tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese sostenute. 9. Lo Stato membro tiene a disposizione della Commissione tutte le pertinenti relazioni nazionali concernenti i controlli effettuati. B. Valutazione 10. Una valutazione in corso d'opera del progetto può essere effettuata su richiesta dello Stato membro o per iniziativa della Commissione, al fine di accertare se la realizzazione procede conformemente agli obiettivi inizialmente stabiliti e per proporre adeguamenti che tengano conto dei problemi incontrati durante la fase esecutiva. Il comitato di sorveglianza tiene conto di questa valutazione. 11. Una valutazione ex post dell'impatto del progetto potrà essere effettuata, dopo il completamento dello stesso, da un perito nominato di comune accordo dallo Stato membro e dalla Commissione. ALLEGATO V INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ Lo Stato membro fa in modo che l'opinione pubblica venga sensibilizzata circa il ruolo svolto dalla Comunità per il finanziamento del progetto. A tal fine si dovrebbe tra l'altro provvedere affinché: - cartelli di dimensioni adeguate, da concordare tra lo Stato membro e la Commissione, indichino l'esecuzione del progetto; tali cartelli dovrebbero precisare che il progetto è stato finanziato dal Fondo di coesione della Comunità europea nella misura dell'85 %; ogni cartello dovrebbe recare un opportuno simbolo che identifichi la Comunità europea; - lo Stato membro pubblicizzi il progetto con strumenti adeguati, ed in particolare con i mezzi audiovisivi; tale pubblicità deve indicare gli obiettivi e gli interventi previsti, nonché i vantaggi che la popolazione ricaverà dall'esecuzione del progetto; - lo Stato membro metta a disposizione del pubblico opuscoli, pieghevoli ed altra documentazione concernente il progetto; per la diffusione di tale materiale, lo Stato membro può avvalersi di canali comunitari; - fin dall'inizio lo Stato membro assicuri, a chi ne faccia richiesta, il libero accesso alle pertinenti informazioni; nel caso di progetti riguardanti l'ambiente, vigono le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio (1). Entro due mesi dall'adozione della presente decisione lo Stato membro si consulta con la Commissione in merito alle iniziative da esso proposte a questo riguardo. Esso riferisce annualmente alla Commissione circa le misure di informazione e pubblicità adottate. (1) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56. ALLEGATO VI RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELLA DECISIONE E DELLE POLITICHE COMUNITARIE 1. Lo Stato membro e i beneficiari provvedono affinché i finanziamenti comunitari siano utilizzati per gli scopi previsti. 2. Qualora la Commissione constati che, nel caso di un determinato progetto, tale esigenza o altre condizioni della presente decisione o delle politiche comunitarie non sono state o non sono rispettate, essa avvia un opportuno esame della situazione, richiedendo in particolare allo Stato membro o ad altra autorità da esso designata per l'esecuzione del progetto, di presentarle le proprie osservazioni entro un termine stabilito. A seguito di tale esame la Commissione può sospendere il pagamento di contributi comunitari, notificando tale decisione all'autorità responsabile dell'esecuzione del progetto nello Stato membro. La lettera di notifica indica anche le misure da prendere con riguardo ai finanziamenti comunitari già versati per il progetto. 3. Per un progetto relativamente al quale sono state adottate le misure di cui sopra, i pagamenti in corso e quelli ancora da effettuare vengono considerati integralmente o parzialmente sospesi fino a quando la Commissione abbia constatato che sono state prese le necessarie misure correttive. 4. Qualora a conclusione dell'esame si dovesse constatare che le condizioni stabilite dalla presente decisione o dalle politiche comunitarie non sono state rispettate e che lo Stato membro non ha adottato misure correttive, l'aiuto è ridotto o revocato. Per il recupero delle somme indebitamente versate vige quanto disposto all'allegato III, punto 11.