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Document 31994D0204

94/204/CE, Euratom: Decisione della Commissione, del 16 marzo 1994, relativa alla creazione dell'assemblea europea delle scienze e delle tecnologie

GU L 98 del 16.4.1994, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/10/1998; abrogato da 398D0611

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/204/oj

31994D0204

94/204/CE, Euratom: Decisione della Commissione, del 16 marzo 1994, relativa alla creazione dell'assemblea europea delle scienze e delle tecnologie

Gazzetta ufficiale n. L 098 del 16/04/1994 pag. 0034 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 2 pag. 0070
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 2 pag. 0070


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1994 relativa alla creazione dell'assemblea europea delle scienze e delle tecnologie (94/204/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che l'elaborazione e l'attuazione della politica della Comunità in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico, e più particolarmente la definizione e la gestione di un programma quadro generale delle attività comunitarie in questo settore, realizzato mediante programmi specifici, presuppongono che la Commissione possa basarsi su analisi dello stato e degli sviluppi della scienza e della tecnologia in seno alla Comunità, nonché su valutazioni delle loro implicazioni e delle loro conseguenze potenziali per l'economia e la società;

considerando che, in questo contesto, tenuto conto in particolare dell'importanza degli importi finanziari in gioco, e affinché le attività in questione possano esercitare sull'economia e la società europea l'impatto che da essa si attende, è necessario garantire l'adeguatezza delle scelte scientifiche e tecnologiche operate, la qualità delle ricerche svolte, il livello dei gruppi di ricerca coinvolti e la giusta considerazione delle evoluzioni più recenti delle conoscenze e delle tecnologie;

considerando che questi compiti richiedono che sia garantito e mantenuto tra la Commissione, da una parte, e la comunità scientifica e il mondo industriale, dall'altra, un contatto diretto, stretto e permanente;

considerando che è necessario a tal fine completare e rafforzare il meccanismo di assistenza alla Commissione in materia scientifica tecnologica con un organismo di consulenza, indipendente e rappresentativo della comunità scientifica e del mondo industriale europei,

DECIDE:

Articolo 1

Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo chiamato assemblea europea delle scienze e delle tecnologie, in appresso denominato « l'assemblea ».

Articolo 2

1. Il compito principale dell'assemblea è di assistere la Commissione nell'elaborazione, nell'attuazione e nel controllo della politica della Comunità in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico:

- azioni della Comunità complementari alle azioni avviate negli Stati membri, come definite all'articolo 130 G del trattato che istituisce la Comunità europea:

- attuazione di programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione;

- promozione della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

- diffusione e valorizzazione dei risultati;

- impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori;

- coordinamento delle azioni della Comunità e degli Stati membri, come definito all'articolo 130 H del trattato CE;

- programmi di ricerca e di insegnamento come definiti all'articolo 7 del trattato Euratom.

L'assemblea inoltre assiste la Commissione nelle sue attività di promozione della cultura scientifica e tecnica in Europa e di impulso alla riflessione sulla scienza e la tecnologia a livello europeo.

2. Al fine di attuare i compiti contemplati al paragrafo 1, l'assemblea:

- su richiesta della Commissione:

- formula pareri sui criteri e i metodi di valutazione delle proposte di ricerca, nonché sui programmi di lavoro dei programmi specifici, entro termini stabiliti nel regolamento interno e fissati in maniera da garantire un'attuazione rapida dei programmi;

- fornisce una valutazione intermedia dei programmi specifici nonché un parere preliminare sulle attività svolte dalla Comunità in materia di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche;

- di sua iniziativa o su richiesta della Commissione:

- formula pareri su vari aspetti della politica di ricerca della Comunità o dell'evoluzione della scienza e tecnologia in Europa e nel mondo: nuovi settori da esplorare, prospettive promettenti dal punto di vista scientifico o economico, nuove modalità di azioni per la ricerca comunitaria, sviluppi da considerare nella gestione delle attività di ricerca (nuovi modi di comunicazione scientifica, aspetti sociali e etici, ecc.).

Articolo 3

1. L'assemblea è composta al massimo di cento membri.

2. Sono membri dell'assemblea personalità di alto livello degli ambienti europei che rappresentano le scienze esatte e naturali, le scienze economiche, sociali e umane, nella misura in cui queste sono contemplate dalla ricerca comunitaria, la tecnologia e l'industria.

3. I membri dell'assemblea sono nominati a titolo personale dalla Commissione, che garantisce a tal fine tutti i contatti necessari con le istituzioni rappresentative a livello europeo degli ambienti della scienza, della tecnologia e dell'industria. Nel procedere alle nomine, la Commissione assicura che vengano garantiti gli equilibri necessari, sia a livello geografico che tra le diverse forme di ricerca (di base, applicata, di sviluppo) e i vari campi di attività scientifiche e tecnologiche.

Articolo 4

Il mandato di ciascun membro dell'assemblea dura tre anni. I membri dell'assemblea continuano ad esercitare le proprie funzioni finché non si provvede alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Le funzioni di membro ordinario dell'assemblea non prevedono alcuna retribuzione: le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni dell'assemblea o di qualsiasi gruppo di lavoro costituito al suo interno sono prese a carico dalla Commissione, conformemente alle norme amministrative in vigore.

Articolo 5

In seno all'assemblea è costituito un comitato esecutivo di venti membri, composto, da un lato, da un rappresentante della Commissione e da nove membri designati dalla Commissione fra i rappresentanti delle istituzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e, dall'altro, da dieci membri eletti dall'assemblea fra i suoi propri membri. L'elezione di questi ultimi avviene alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del comitato esecutivo eletto da quest'ultimo tra i suoi membri. L'elezione è fatta a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Due vicepresidenti sono eletti alle stesse condizioni e con lo stesso tipo di maggioranza. La loro funzione consiste nel sostituire il presidente in sua assenza.

Il comitato esecutivo dell'assemblea la rappresenta presso la Commissione. Il comitato esecutivo organizza le attività dell'assemblea, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute plenarie, comunica i pareri, le conclusioni degli studi e le valutazioni alla Commissione. Per consentire all'assemblea di portare a buon fine i suoi lavori, il comitato esecutivo costituisce dei gruppi di lavoro temporanei composti da membri dell'assemblea e, se necessario, da personalità esterne.

Per preparare il parere dell'assemblea, il comitato esecutivo può anche raccomandare alla Commissione di affidare degli studi ad organismi esterni.

Il segretariato dell'assemblea è assicurato dalla Commissione in stretto contatto con il presidente.

Articolo 6

1. Su convocazione del presidente, l'assemblea si riunisce in seduta ordinaria presso la sede della Commissione. Essa si riunisce due volte l'anno in seduta plenaria. Una seduta straordinaria dell'assemblea può essere convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri, del comitato esecutivo o della Commissione.

2. Il comitato esecutivo si riunisce in seduta ordinaria presso la sede della Commissione almeno quattro volte l'anno.

3. I rappresentanti della Commissione partecipano di diritto alle riunioni dell'assemblea e dei gruppi di lavoro che la costituiscono.

Articolo 7

L'assemblea adotta il proprio regolamento interno su proposta della Commissione.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato CE e dell'articolo 194 del trattato Euratom, i membri dell'assemblea, qualora la Commissione li informi del carattere confidenziale di un parere o di una determinata questione, sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in occasione delle attività dell'assemblea o dei suoi gruppi di lavoro.

Articolo 9

La decisione 82/835/CEE della Commissione (1) è abrogata. Il comitato di sviluppo europeo della scienza e della tecnologia Codest istituito dalla suddetta decisione continuerà tuttavia a svolgere le attività previste nel programma di lavoro del programma « Capitale umano e mobilità » del programma quadro di RST (1990-1994) fino alla scadenza del programma il 31 dicembre 1994.

Articolo 10

La presente decisione è applicabile a partire dal 1o aprile 1994.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1994.

Per la Commissione

Antonio RUBERTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 350 del 10. 12. 1982, pag. 45.

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