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Document 31994D0194
94/194/EC, Euratom: Commission Decision of 18 March 1994 amending Decision 90/185/Euratom, EEC authorizing Greece to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (Only the Greek text is authentic)
94/194/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 18 marzo 1994 che modifica la decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
94/194/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 18 marzo 1994 che modifica la decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
GU L 91 del 8.4.1994, p. 38–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
94/194/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 18 marzo 1994 che modifica la decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 08/04/1994 pag. 0038 - 0038
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1994 che modifica la decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (94/194/CE, Euratom) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13, considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA; considerando che l'articolo 1, punto 1, paragrafo 1 e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE (3) abolisce a decorrere dal 1o gennaio 1990 la possibilità per gli Stati membri di continuare ad assoggettare all'imposta o ad esentare determinate operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che di conseguenza devono essere abrogate le autorizzazioni a tale titolo accordate dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA; considerando che, per quanto riguarda la Grecia, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la decisione 90/185/Euratom, CEE (4), che autorizza la Grecia a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA; considerando che, dal 25 novembre 1992, la Grecia tassa le operazioni di cui all'allegato F, punto 9 della sesta direttiva; che a decorrere da tale data l'autorizzazione a non tener conto di queste operazioni per il calcolo della base IVA deve essere abrogata; considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A decorrere dal 25 novembre 1992, il paragrafo 2 dell'articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è abrogato. Articolo 2 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994. Per la Commissione Peter SCHMIDHUBER Membro della Commissione (1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9. (2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21. (4) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 39.