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Έγγραφο 31994D0085
94/85/EC: Commission Decision of 16 February 1994 drawing up a list of third countries from which the Member States authorize imports of fresh poultrymeat
94/85/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche
94/85/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche
GU L 44 del 17.2.1994, σ. 31 έως 32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 25/04/2007; abrogato da 32006D0696
94/85/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche
Gazzetta ufficiale n. L 044 del 17/02/1994 pag. 0031 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0052
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0052
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1994 che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (94/85/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (1), modificata dalla direttiva 92/116/CEE (2), in particolare l'articolo 9, considerando che i paesi terzi elencati nell'allegato alla presente decisione fornitori tradizionali degli Stati membri, hanno dimostrato, tramite assicurazioni fornite per iscritto e suffragate da idonea documentazione o da ispezioni in loco, che soddisfano i requisiti della Comunità; considerando che tali assicurazioni saranno esaminate dal comitato veterinario permanente; considerando che l'elenco suddetto si applica fatta salva la decisione 93/342/CEE della Commissione (3), che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle; considerando che in taluni casi può essere inoltre necessario specificare le parti dei paesi terzi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni; considerando che l'elenco può essere modificato in qualsiasi momento a seguito di nuove informazioni o nuove circostanze; che l'inclusione di un paese nell'elenco sarà riesaminata ogni qualvolta nuove informazioni, ottenute segnatamente tramite ispezioni in loco, indichino che le condizioni del paese terzo possono essere mutate o che le informazioni precedenti erano incomplete, inesatte o inaccurate; considerando che, sebbene l'elenco dei paesi terzi costituisca la base delle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di cui alla direttiva 91/494/CEE, dovranno essere adottate altre misure concernenti in particolare le condizioni specifiche di polizia sanitaria, le norme sanitarie, i piani di controllo dei residui e la certificazione, al fine di armonizzare pienamente le condizioni di importazione delle carni di pollame fresche; considerando che, fino all'adozione da parte della Commissione della certificazione sanitaria per l'importazione di carni di pollame fresche dai paesi specificati nell'elenco, gli Stati membri possono continuare ad applicare all'importazione i loro requisiti di polizia sanitaria in vigore dal 1o gennaio 1994; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche in conformità con l'elenco che figura in allegato. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1o luglio 1994. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1. (3) GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24. ALLEGATO "" ID="1">AR> ID="2">Argentina> ID="3">×"> ID="1">AT> ID="2">Austria> ID="3">×"> ID="1">AU> ID="2">Australia> ID="3">×"> ID="1">BG> ID="2">Bulgaria> ID="3">×"> ID="1">BR> ID="2">Brasile> ID="3">×"> ID="1">CA> ID="2">Canada> ID="3">×"> ID="1">CH> ID="2">Svizzera> ID="3">×"> ID="1">CL> ID="2">Cile> ID="3">×"> ID="1">CY> ID="2">Cipro> ID="3">×"> ID="1">CZ> ID="2">Rep. ceca> ID="3">×"> ID="1">FI> ID="2">Finlandia> ID="3">×"> ID="1">HU> ID="2">Ungheria> ID="3">×"> ID="1">IL> ID="2">Israele> ID="3">×"> ID="1">MY> ID="2">Malaysia> ID="3">×> ID="4">unicamente la Malaysia (occidentale) peninsulare"> ID="1">NO> ID="2">Norvegia> ID="3">×"> ID="1">NZ> ID="2">Nuova Zelanda> ID="3">×"> ID="1">PL> ID="2">Polonia> ID="3">×"> ID="1">RO> ID="2">Romania> ID="3">×"> ID="1">SE> ID="2">Svezia> ID="3">×"> ID="1">SK> ID="2">Rep. slovacca> ID="3">×"> ID="1">TH> ID="2">Tailandia> ID="3">×"> ID="1">US> ID="2">USA> ID="3">×"> ID="1">UY> ID="2">Uruguay> ID="3">×"> ID="1">ZA> ID="2">Sudafrica> ID="3">×"> ID="1">ZW> ID="2">Zimbabwe> ID="3">×">