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Έγγραφο 31994D0085

    94/85/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche

    GU L 44 del 17.2.1994, σ. 31 έως 32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 25/04/2007; abrogato da 32006D0696

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/85/oj

    31994D0085

    94/85/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche

    Gazzetta ufficiale n. L 044 del 17/02/1994 pag. 0031 - 0032
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0052
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0052


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1994 che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (94/85/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (1), modificata dalla direttiva 92/116/CEE (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che i paesi terzi elencati nell'allegato alla presente decisione fornitori tradizionali degli Stati membri, hanno dimostrato, tramite assicurazioni fornite per iscritto e suffragate da idonea documentazione o da ispezioni in loco, che soddisfano i requisiti della Comunità;

    considerando che tali assicurazioni saranno esaminate dal comitato veterinario permanente;

    considerando che l'elenco suddetto si applica fatta salva la decisione 93/342/CEE della Commissione (3), che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle;

    considerando che in taluni casi può essere inoltre necessario specificare le parti dei paesi terzi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni;

    considerando che l'elenco può essere modificato in qualsiasi momento a seguito di nuove informazioni o nuove circostanze; che l'inclusione di un paese nell'elenco sarà riesaminata ogni qualvolta nuove informazioni, ottenute segnatamente tramite ispezioni in loco, indichino che le condizioni del paese terzo possono essere mutate o che le informazioni precedenti erano incomplete, inesatte o inaccurate;

    considerando che, sebbene l'elenco dei paesi terzi costituisca la base delle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di cui alla direttiva 91/494/CEE, dovranno essere adottate altre misure concernenti in particolare le condizioni specifiche di polizia sanitaria, le norme sanitarie, i piani di controllo dei residui e la certificazione, al fine di armonizzare pienamente le condizioni di importazione delle carni di pollame fresche;

    considerando che, fino all'adozione da parte della Commissione della certificazione sanitaria per l'importazione di carni di pollame fresche dai paesi specificati nell'elenco, gli Stati membri possono continuare ad applicare all'importazione i loro requisiti di polizia sanitaria in vigore dal 1o gennaio 1994;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche in conformità con l'elenco che figura in allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica dal 1o luglio 1994.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

    (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.

    (3) GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.

    ALLEGATO

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