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Document 31994D0074
94/74/EC, Euratom: Commission Decision of 1 February 1994 amending Decision 90/183/Euratom, EEC authorizing Ireland not to take into account certain categories of transactions and to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (Only the English text is authentic)
94/74/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 1 febbraio 1994 che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
94/74/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 1 febbraio 1994 che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
GU L 36 del 8.2.1994, p. 12–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
94/74/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 1 febbraio 1994 che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 036 del 08/02/1994 pag. 0012 - 0012
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1994 che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (94/74/CE, Euratom) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13, considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse proprie IVA; considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1990, la possibilità che gli Stati membri continuino ad assoggettare o ad esentare talune operazioni di cui agli allegati E ed F della sesta direttiva è stata soppressa a norma dell'articolo 1, punto 1, primo paragrafo e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE del Consiglio (3) e che, di conseguenza, è opportuno sopprimere le autorizzazioni concesse a tale titolo dalla Commissione per la determinazione della base delle risorse proprie IVA; considerando che, a partire dall'esercizio 1989, la Commissione, per quanto riguarda l'Irlanda, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 ha adottato la decisione 90/183/Euratom, CEE (4), che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto; considerando che, a decorrere dal 1o gennaio 1991, l'Irlanda assoggetta all'imposta le operazioni di cui all'allegato F, punto 4 della sesta direttiva; che è pertanto opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, le autorizzazioni concesse a tale titolo; considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il punto 2 dell'articolo 2 della decisione 90/183/Euratom, CEE è abrogato per le operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1991. Articolo 2 L'Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 1994. Per la Commissione Peter SCHMIDHUBER Membro della Commissione (1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9. (2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21. (4) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 35.