Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0074

94/74/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 1 febbraio 1994 che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

GU L 36 del 8.2.1994, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/74(1)/oj

31994D0074

94/74/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 1 febbraio 1994 che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 08/02/1994 pag. 0012 - 0012


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1994 che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (94/74/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1990, la possibilità che gli Stati membri continuino ad assoggettare o ad esentare talune operazioni di cui agli allegati E ed F della sesta direttiva è stata soppressa a norma dell'articolo 1, punto 1, primo paragrafo e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE del Consiglio (3) e che, di conseguenza, è opportuno sopprimere le autorizzazioni concesse a tale titolo dalla Commissione per la determinazione della base delle risorse proprie IVA;

considerando che, a partire dall'esercizio 1989, la Commissione, per quanto riguarda l'Irlanda, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 ha adottato la decisione 90/183/Euratom, CEE (4), che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto;

considerando che, a decorrere dal 1o gennaio 1991, l'Irlanda assoggetta all'imposta le operazioni di cui all'allegato F, punto 4 della sesta direttiva; che è pertanto opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, le autorizzazioni concesse a tale titolo;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 2 dell'articolo 2 della decisione 90/183/Euratom, CEE è abrogato per le operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1991.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 1994.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

(4) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 35.

Top