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Document 31994D0028
94/28/EC: Commission Decision of 20 January 1994 on marking and use of pigmeat in application of Article 9 of Council Directive 80/217/EEC by Germany (Text with EEA relevance)
94/28/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1994 relativa alla marcatura e all' utilizzazione delle carni suine a norma dell' articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio da parte della Germania (Testo rilevante ai fini del SEE)
94/28/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1994 relativa alla marcatura e all' utilizzazione delle carni suine a norma dell' articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio da parte della Germania (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 19 del 22.1.1994, p. 35–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 23/03/1994; abrogato da 394D0178
94/28/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1994 relativa alla marcatura e all' utilizzazione delle carni suine a norma dell' articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio da parte della Germania (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 019 del 22/01/1994 pag. 0035 - 0036
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1994 relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio da parte della Germania (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/28/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/384/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, lettera g), considerando che il 27 ottobre 1993 le autorità veterinarie della Germania hanno dichiarato che un focolaio di peste suina classica è presente nel comune di Damme, nel Kreis Vechta, nel Land Niedersachsen; considerando che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 80/217/CEE, una zona di sorveglianza è stata immediatamente istituita intorno alla zona del focolaio; considerando che tutte le strutture e gli allevamenti suini della zona di sorveglianza venuti potenzialmente in contatto con l'infezione sono stati sottoposti a prove sierologiche e cliniche dalle quali è risultato che il virus non si è diffuso in questa zona; considerando che le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche figurano nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/5/CEE (4); considerando che la Germania ha chiesto che venga adottata una soluzione specifica per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate nella zona di sorveglianza e macellati in base ad una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente; considerando che è necessario tener conto delle misure previste dalla decisione 94/27/CE, del 20 gennaio 1994, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione della decisione 93/566/CE (5); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Germania è autorizzata ad apporre il bollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera e) della direttiva 64/433/CEE su carni suine ottenute da animali originari di aziende situate nella zona di sorveglianza istituita il 27 ottobre 1993 attorno al focolaio di peste suina classica nel comune di Damme, a condizione che i suini di cui trattasi rispondano alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/27/CE. 2. La Germania provvede affinché un certificato conforme al modello riprodotto all'allegato venga rilasciato per le carni di cui al paragrafo 1. Articolo 2 Le carni suine che soddisfano i requisiti precisati all'articolo 1, paragrafo 1 e che vengono immesse nel circuito commerciale intracomunitario devono essere scortate dal certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 15 marzo 1994. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11. (2) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34. (3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (4) GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1. (5) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO CERTIFICATO per le carni fresche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 94/28/CE della Commissione N. (1) Luogo di spedizione: Ministero: Servizio: I. Identificazione delle carni Carni suine Natura dei prezzi: Natura dell'imballaggio: Numero dei pezzi o degli imballaggi: Peso netto: II. Provenienza delle carni Indirizzo e numero del riconoscimento veterinario del macello riconosciuto: Indirizzo e numero del riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento riconosciuto: III. Destinazione delle carni Le carni sono spedite da: (luogo di spedizione) a: (luogo di destinazione) col seguente mezzo di trasporto (2): Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: IV. Attestato di sanità Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni sopraindicate sono state ottenute nel rispetto delle condizioni per la produzione e il controllo stabilite dalla direttiva 64/433/CEE ed in conformità della decisione 94/28/CE relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio da parte della Germania. Fatto a , il (nome e firma del veterinario ufficialie) (1) Numero di serie indicato dall'ufficiale veterinario. (2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per le navi il nome e, se necessario, il numero del container.