This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31994D0025
94/25/EC: Commission Decision of 6 December 1993 concerning the exchange of letters between the European Community and the Republic of Austria on the reciprocal granting of tariff quotas for certain wines (Text with EEA relevance)
94/25/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1993 in merito allo scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d' Austria relativo all' accordo bilaterale sulla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini (Testo rilevante ai fini del SEE)
94/25/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1993 in merito allo scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d' Austria relativo all' accordo bilaterale sulla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 19 del 22.1.1994, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/25(1)/oj
94/25/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1993 in merito allo scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d' Austria relativo all' accordo bilaterale sulla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 019 del 22/01/1994 pag. 0023 - 0023
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1993 in merito allo scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria relativo all'accordo bilaterale sulla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/25/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro (1), in particolare l'articolo 1, considerando che, in base all'accordo firmato il 2 maggio 1992 tra la Comunità e l'Austria, concernente taluni accordi nel settore agricolo (2), le due parti contraenti si accordano reciprocamente, nei limiti di contingenti quantitativi, concessioni tariffarie per determinati vini; che tale accordo ha sostituito l'accordo tra la Comunità e l'Austria relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità, firmato il 23 dicembre 1988; che, con un altro scambio di lettere firmato anch'esso il 23 dicembre 1988, sono stati stabiliti i dettagli tecnici circa l'attestazione di origine dei vini che beneficiano delle concessioni tariffarie; considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « accordo SEE », è stato firmato dalla Comunità e dai suoi Stati membri, da un lato, e dagli Stati dell'Associazione europea di libero scambio, dall'altro; che, in applicazione del protocollo 47 di tale accordo, relativo alla soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti vitivinicoli, sarà esteso all'SEE il regime comunitario dei documenti di accompagnamento per il vino, previsto dal regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 592/91 (4); che, per tener conto di questa nuova situazione, è opportuno prevedere nuove modalità per quanto riguarda l'attestazione di origine da presentare per i vini che possono beneficiare delle concessioni tariffarie; che è pertanto indicato sostituire il citato scambio di lettere sui dettagli tecnici del 23 dicembre 1988 con un nuovo scambio di lettere; considerando che le misure previste nello scambio di lettere tra la Comunità e l'Austria, allegato alla presente decisione, sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, DECIDE: Articolo 1 È approvato lo scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria relativo all'accordo bilaterale sull'istituzione reciproca di contingenti tariffari per determinati vini. Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione (5). Articolo 2 Il testo dello scambio di lettere di cui all'articolo 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 6. (3) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1. (4) GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 13. (5) Le lettere sono state firmate il 20 dicembre 1993.