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Document 31993R3666

    Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione del 15 dicembre 1993 che modifica i regolamenti n. 27, (CEE) n. 1629/69, (CEE) n. 4260/88, (CEE) n. 4261/88 e (CEE) n. 2367/90 ai fini dell'attuazione delle regole di concorrenza stabilite dall'accordo sullo spazio economico europeo

    GU L 336 del 31.12.1993, p. 1–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3666/oj

    31993R3666

    Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione del 15 dicembre 1993 che modifica i regolamenti n. 27, (CEE) n. 1629/69, (CEE) n. 4260/88, (CEE) n. 4261/88 e (CEE) n. 2367/90 ai fini dell'attuazione delle regole di concorrenza stabilite dall'accordo sullo spazio economico europeo

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 31/12/1993 pag. 0001 - 0072
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0080
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0080


    REGOLAMENTO (CE) N. 3666/93 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1993 che modifica i regolamenti n. 27, (CEE) n. 1629/69, (CEE) n. 4260/88, (CEE) n. 4261/88 e (CEE) n. 2367/90 ai fini dell'attuazione delle regole di concorrenza stabilite dall'accordo sullo spazio economico europeo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'accordo che istituisce lo spazio economico europeo,

    visto il regolamento n. 17 del Consiglio: primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, del 6 febbraio 1962 (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 24,

    visto il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 29,

    visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (3), in particolare l'articolo 26,

    visto il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità d'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (5), in particolare l'articolo 19,

    visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (6), in particolare l'articolo 23,

    previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti, del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi, del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei e del comitato consultivo in materia di concentrazioni,

    considerando che i regolamenti del Consiglio n. 17, (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86, (CEE) n. 3975/87 e (CEE) n. 4064/89 autorizzano la Commissione ad adottare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto ed altri particolari relativi a domande, notifiche e denunce; che di tale facoltà la Commissione si è avvalsa nell'adottare il regolamento n. 27 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85 (8), e i regolamenti (CEE) n. 1629/69 (9), (CEE) n. 4260/88 (10), (CEE) n. 4261/88 (11) e (CEE) n. 2367/90 (12);

    considerando che con l'entrata in vigore dell'accordo sullo spazio economico europeo, e secondo quanto stabilito nel protocollo di adattamento di tale accordo, la Commissione sarà responsabile dell'applicazione delle disposizioni relative alla concorrenza fissate dell'accordo stesso;

    considerando che a tal fine il protocollo 21 dell'accordo sullo spazio economico europeo prevede che la Comunità adotti, se necessario, le disposizioni per l'attuazione dei principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) e negli articoli da 53 a 60 di tale accordo;

    considerando che, per dar modo alla Commissione di adempiere nella dovuta forma agli obblighi dell'accordo sullo spazio economico europeo, è necessario modificare le disposizioni riguardanti la forma, il contenuto e altri particolari delle domande, notifiche e denunce al fine di rendere più semplice e rapido, nell'interesse di tutti, l'esame da parte dei servizi competenti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento n. 27 è modificato come segue:

    1) L'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Le domande e le notificazioni devono essere presentate alla Commissione in quindici esemplari.»

    2. All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    «4. Qualora siano effettuate a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo che istituisce lo spazio economico europeo, le domande e le notificazioni possono venire presentate anche in una delle lingue ufficiali degli Stati EFTA o nella lingua di lavoro dell'autorità di vigilanza EFTA.»

    3) L'allegato di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dall'appendice 1 al presente regolamento.

    4) Il formulario C è sostituito dall'appendice 1a al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione è modificato come segue:

    1) L'articolo 3, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

    «5. Le domande e le notificazioni, nonché i relativi allegati, devono essere presentati alla Commissione in quindici esemplari.»

    2) È inserito il seguente articolo 3 bis:

    «Articolo 3 bis

    Qualora siano effettuate a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo che istituisce lo spazio economico europeo, le denunce, le domande e le notificazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1, dall'articolo 3, paragrafo 1 e dall'articolo 3, paragrafo 2, possono venire presentate anche in una delle lingue ufficiali degli Stati EFTA o nella lingua di lavoro dell'autorità di vigilanza EFTA.»

    3) L'allegato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 3, paragrafo 2 è sostituito dall'appendice 2 al presente regolamento.

    Articolo 3

    Il regolamento (CEE) n. 4260/88 è modificato come segue:

    1) L'articolo 4, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    «4. Le domande e i relativi allegati devono essere presentati alla Commissione in quindici esemplari.»

    2) È inserito il seguente articolo 4 bis:

    «Articolo 4 bis

    Qualora siano effettuate a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo che istituisce lo spazio economico europeo, le denunce, le domande e le notificazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3, dall'articolo 2, paragrafo 1 e dall'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento, possono venire presentate anche in una delle lingue ufficiali degli Stati EFTA o nella lingua di lavoro dell'autorità di vigilanza EFTA.»

    3) L'allegato di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dall'appendice 3 al presente regolamento.

    Articolo 4

    Il regolamento (CEE) n. 4261/88 è modificato come segue:

    1) L'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    «4. Le domande e i relativi allegati devono essere presentati alla Commissione in quindici esemplari.»

    2) È inserito il seguente articolo 3 bis:

    «Articolo 3 bis

    Qualora siano effettuate a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo che istituisce lo spazio economico europeo, le denunce e le domande previste dall'articolo 1, paragrafo 1 e dall'articolo 3, paragrafo 6, possono venire presentate anche in una delle lingue ufficiali degli Stati EFTA o nella lingua di lavoro dell'autorità di vigilanza EFTA.»

    3) L'allegato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dall'appendice 4 al presente regolamento.

    Articolo 5

    Il regolamento (CEE) n. 2367/90 è modificato come segue:

    1) L'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. Le notificazioni devono essere presentate alla Commissione in ventuno esemplari e la documentazione allegata in sedici esemplari, all'indirizzo indicato nel formulario CO.»

    2) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    «5. Qualora siano effettuate a norma dell'articolo 57 dell'accordo che istituisce lo spazio economico europeo, le notificazioni possono venire presentate anche in una delle lingue ufficiali degli Stati EFTA o nella lingua di lavoro dell'organo di vigilanza EFTA. Se la lingua scelta per le notificazioni non è una lingua ufficiale delle Comunità, le parti notificanti presentano tutta la documentazione con la traduzione in una lingua ufficiale della Comunità. La lingua scelta per la traduzione determina la lingua utilizzata dalla Commissione come lingua della procedura per le parti notificanti.»

    3) L'allegato di cui all'articolo 2, paragrafo 1 (formulario CO) è sostituito dall'appendice 5 al presente regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1993.

    Per la Commissione

    Karel VAN MIERT

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.(2) GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.(4) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.(5) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 18.(6) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1.(7) GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.(8) GU n. L 240 del 7. 9. 1985, pag. 1.(9) GU n. L 209 del 21. 8. 1969, pag. 1.(10) GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.(11) GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 10.(12) GU n. L 219 del 14. 8. 1990, pag. 5.

    Appendice 1

    FORMULARIO A/B Regolamento n. 17 FORMULARIO A/B Nota. Al presente formulario deve essere unito un allegato contenente le informazioni specificate nella «nota complementare» qui acclusa.

    Il formulario e l'allegato devono essere presentati in 15 esemplari (uno per la Commissione, uno per ciascuno Stato membro e uno per l'Autorità di vigilanza EFTA).

    Devono essere presentate tre copie di ogni accordo di cui trattasi e una copia di altri eventuali documenti a sostegno della domanda.

    Si prega di compilare l'accluso avviso di ricevimento.

    Se lo spazio è insufficiente, si prega di utilizzare fogli supplementari indicando esattamente il punto del formulario cui si riferiscono.

    ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    A.1. Domanda di attestazione negativa di cui all'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio, relativo all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 o dell'articolo 54 dell'accordo sullo spazio economico europeo (1).

    B.1. Notificazione di accordi, decisioni o pratiche concordate, ai sensi degli articoli 4 o 5 del regolamento n. 17 del Consiglio, diretta ad ottenere un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, incluse le notifiche in cui si richieda il beneficio della procedura di opposizione, nonché a norma dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE.

    Identità dei partecipanti

    1. Identità di chi effettua la domanda/notificazione

    Denominazione e ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, telex, telefax e designazione (2) dell'impresa, delle imprese o dell'associazione di imprese che presentano la domanda o la notificazione.

    Per le società di persone, le imprese individuali e gli enti sprovvisti di personalità giuridica che operano sotto una ditta o ragione sociale, indicare altresì cognome, nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o dei soci.

    Se la domanda o la notificazione viene presentata in nome e per conto di terzi ovvero è presentata da più persone si devono fornire il nome, l'indirizzo e la funzione del rappresentante (o del rappresentante comune), unitamente alla prova del suo potere di rappresentanza. Se la domanda o la notificazione è presentata da o in nome di più persone si raccomanda la designazione di un rappresentante comune (regolamento n. 27 della Commissione, articolo 1, paragrafi 2 e 3).

    2. Identità degli altri partecipanti alle intese

    Ragione sociale completa, indirizzo e designazione di ogni altro partecipante all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata (qui appresso «l'intesa»).

    Indicare le modalità con cui gli altri partecipanti sono stati informati della presentazione della domanda o della notificazione.

    (Non è necessario fornire le suddette informazioni quando si tratti di contratti tipo che l'impresa che presenta la domanda o la notificazione ha concluso o intende concludere con una pluralità di controparti: ad esempio, contratto di designazione di rivenditori).

    Scopo della domanda/notificazione

    (Cfr. la nota complementare)

    (Si prega di rispondere con sì o no ad ogni domanda)

    Si tratta unicamente di una domanda di attestazione negativa (cfr. la nota complementare - capitolo V, primo paragrafo in fine - per le conseguenze di tale domanda)?

    Si tratta di una domanda di attestazione negativa ed altresì di notificazione dell'intesa diretta ad ottenere un'esenzione qualora la Commissione non rilasci un'attestazione negativa?

    Si tratta unicamente di una notificazione dell'intesa al fine di ottenere un'esenzione?

    Ritiene che la presente domanda possa beneficiare di una procedura di opposizione (cfr. la nota complementare - sezioni IV, V, VII e VIII - e l'allegato II)? In caso di risposta affermativa, si prega di precisare il regolamento e l'articolo al quale si fa riferimento.

    Potrebbe eventualmente bastare una semplice lettera amministrativa (cfr. la fine del capitolo VIII della nota complementare)?

    I sottoscritti dichiarano che, per quanto di loro conoscenza, le informazioni fornite nel presente documento e nelle pagine ad esso allegate corrispondono a verità, che tutte le informazioni costituite da stime sono indicate come tali e rappresentano valutazioni della massima accuratezza e che tutte le opinioni espresse sono veritiere.

    Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenza del disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 17 (cfr. l'allegata nota complementare).

    Luogo e data: . . . . . .

    Firme:

    COMMISSIONE

    DELLE COMUNITÀ

    COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Bruxelles, . . . . . .

    A . . . . . . . . . . . .

    AVVISO DI RICEVUTA

    (Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora la parte superiore venga compilata dal richiedente in unico esemplare)

    La sua domanda di attestazione negativa del: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Sua notificazione del: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Riguardante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Suo riferimento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Parti interessate:

    1. .

    2. . e altri

    (non è necessario indicare le altre imprese interessate)

    (Riservato alla Commissione)

    É stata ricevuta il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    e registrata sotto il n. IV/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Nella corrispondenza si prega di indicare sempre il numero di registrazione

    Indirizzo provvisorio:

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Telefono:

    Linea diretta: 29 . . . . . . . . . . . . . . .

    Centralino: 299 11 11

    Telefax: 29 . . . . . . . . . . . . . . .

    (FORMULARIO A/B) (Formulario nelle pagine interne)

    NOTA COMPLEMENTARE Sommario I. Finalità della normativa comunitaria e della normativa SEE in materia di concorrenza

    II. Competenza della Commissione e dell'Autorità di vigilanza EFTA ad applicare la normativa SEE in materia di concorrenza

    III. Attestazione negativa

    IV. Esenzione

    V. Scopo del formulario

    VI. Natura del formulario

    VII. Necessità di informazioni complete ed esatte

    VIII. Seguito della procedura

    IX. Segreto professionale

    X. Ulteriori informazioni e rubriche da usare nell'allegato al formulario A/B

    XI. Lingue

    Allegato I: Testo degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 56 dell'accordo SEE, degli articoli 2, 3 e 4 del protocollo 22 a tale accordo e degli articoli 1 e 2 del protocollo di adattamento dell'accordo SEE

    Allegato II: Elenco dei testi applicabili

    Allegato III: Elenco degli Stati membri e degli Stati EFTA, indirizzo della Commissione e dell'Autorità di vigilanza EFTA ed elenco degli uffici di informazione della Commissione all'interno della Comunità e negli Stati EFTA

    La Commissione pubblicherà periodicamente modifiche o complementi agli allegati.

    N.B. Ogni impresa che abbia dei dubbi su come compilare una notificazione o che desideri chiarimenti ulteriori è pregata di entrare in contatto con la Direzione generale della concorrenza (DG IV) o la Direzione «concorrenza» dell'Autorità di vigilanza EFTA a Bruxelles. Ogni ufficio di informazione della Commissione (un elenco di quelli esistenti in seno alle Comunità e negli Stati EFTA è contenuto all'allegato III) è in grado di procurare l'assistenza richiesta o di fornire il nominativo di un funzionario a Bruxelles che si esprima nella lingua ufficiale della Comunità o di uno degli Stati EFTA a scelta degli interessati (3).

    I. FINALITÀ DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DELLA NORMATIVA SEE IN MATERIA DI CONCORRENZA 1. Finalità della normativa comunitaria in materia di concorrenza

    Scopo di questa normativa è di impedire che intese o abusi di posizione dominante provochino distorsioni della concorrenza nel mercato comune; essa si applica ad ogni impresa che operi direttamente o indirettamente nel mercato comune, qualunque sia il paese in cui si trova la sede.

    L'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea (il testo degli articoli 85 e 86 è riprodotto nell'allegato I alla presente nota) vieta gli accordi, le decisioni e le pratiche restrittive che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri; a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono nulli di pieno diritto gli accordi o decisioni che prevedano siffatte restrizioni (va peraltro notato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, se le clausole restrittive di un accordo sono separabili dalle altre, solo le clausole restrittive sono nulle); il paragrafo 3 dell'articolo 85 prevede d'altra parte l'esenzione delle intese restrittive che abbiano determinati effetti positivi, se vengono soddisfatte determinate condizioni. L'articolo 86 vieta l'abuso di posizione dominante che possa pregiudicare il commercio fra Stati membri. Le procedure di applicazione di questi articoli, che prevedono la concessione di «attestazioni negative» e di esenzioni in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, sono state stabilite dal regolamento n. 17. (Nell'allegato II alla presente nota vengono forniti gli estremi di tale regolamento e degli altri atti richiamati nella nota stessa o rilevanti ai fini delle notificazioni e domande da compilare sul formulario A/B).

    2. Finalità della normativa SEE in materia di concorrenza

    La normativa in materia di concorrenza dell'accordo sullo spazio economico europeo [concluso fra la Comunità, gli Stati membri e gli Stati EFTA (4)] si basa su principi identici a quelli contenuti nella normativa comunitaria in materia di concorrenza e persegue lo stesso obiettivo, ossia quello di impedire che intese o posizioni dominanti provochino distorsioni della concorrenza nel territorio SEE. Essa si applica ad ogni impresa che operi direttamente o indirettamente nel territorio SEE, qualunque sia il paese in cui si trova la sede.

    L'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE (il testo degli articoli 53, 54 e 56 dell'accordo SEE è riprodotto nell'allegato I alla presente nota) vieta gli accordi restrittivi, le decisioni e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra la Comunità e uno o più Stati EFTA (o tra Stati EFTA), mentre l'articolo 53, paragrafo 2 dichiara nulli gli accordi o decisioni che contemplano tali restrizioni (va peraltro notato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se le clausole restrittive di un accordo sono separabili dalle altre, solo le clausole restrittive sono nulle); l'articolo 53, paragrafo 3 prevede però l'esenzione delle pratiche che abbiano effetti positivi, se vengono soddisfatte determinate condizioni. L'articolo 54 vieta l'abuso di posizione dominante che possa pregiudicare il commercio fra la Comunità e uno o più Stati EFTA (o tra Stati EFTA). Le procedure di applicazione di tali articoli, che prevedono il rilascio dell'«attestazione negativa» e l'esenzione a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, sono fissate dal regolamento n. 17, integrato ai fini del SEE dai protocolli da 21 a 23 all'accordo SEE.

    II. COMPETENZA DELLA COMMISSIONE E DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA AD APPLICARE LA NORMATIVA SEE IN MATERIA DI CONCORRENZA La competenza della Commissione e dell'Autorità di vigilanza EFTA ad applicare la normativa SEE in materia di concorrenza deriva dall'articolo 56 dell'accordo SEE. Le notifiche e le domande che si riferiscono ad accordi restrittivi, a decisioni o a pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri della Comunità vanno indirizzate alla Commissione, a meno che tali accordi o pratiche incidano in misura trascurabile sul commercio fra gli Stati membri o sulla concorrenza all'interno della Comunità nel senso previsto dalla comunicazione della Commissione del 1986 sugli accordi di importanza minore (5). Inoltre tutti gli accordi restrittivi, decisioni o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra uno Stato membro e uno o più Stati EFTA vanno notificati alla Commissione a condizione che le imprese interessate realizzino all'interno della Comunità più del 67 % del loro fatturato congiunto riguardante l'intero territorio SEE (6). Tuttavia se tali accordi, decisioni e pratiche concordate incidono in misura trascurabile sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza all'interno della Comunità, la notifica va indirizzata all'Autorità di vigilanza EFTA. Tutti gli altri accordi, decisioni e pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE vanno notificati all'Autorità di vigilanza EFTA (il cui indirizzo si trova nell'allegato III).

    Le domande di attestazione negativa relative all'articolo 54 dell'accordo SEE vanno presentate alla Commissione se la posizione dominante è riscontrata solo all'interno della Comunità; o all'Autorità di vigilanza EFTA, se la posizione dominante è riscontrata solo all'interno del territorio EFTA o di una parte considerevole di esso. Solo nei casi in cui si constata l'esistenza di una posizione dominante all'interno di entrambi i territori vanno applicate le norme sopra specificate relativamente all'articolo 53.

    La Commissione applica come base di valutazione la normativa in materia di concorrenza prevista dal trattato. Quando il caso rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE ed è attribuito alla Commissione a norma dell'articolo 56 di tale accordo, la Commissione applica simultaneamente la normativa SEE.

    III. ATTESTAZIONE NEGATIVA Lo scopo della procedura di attestazione negativa è di consentire alle parti di accertarsi se la Commissione ritenga o no che le intese o i comportamenti da esse posti in essere sono vietati a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 1 o dell'articolo 54 dell'accordo SEE. L'attestazione negativa è disposta dall'articolo 2 del regolamento n. 17. L'attestazione negativa assume la forma di una decisione con la quale la Commissione attesta che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 1 o dell'articolo 54 dell'accordo SEE, nei riguardi delle intese o dei comportamenti di cui trattasi.

    Chiunque partecipi ad un'intesa può presentare domanda di attestazione negativa, anche senza il consenso delle altre parti dell'accordo, le quali devono esserne peraltro informate. Va tuttavia rilevato che sarebbe di scarsa utilità presentare la domanda in relazione ad accordi o comportamenti che manifestamente non ricadano nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato e/o, eventualmente, degli articoli 53, paragrafo 1 o 54 dell'accordo SEE (al riguardo, si richiama l'attenzione sull'ultimo capoverso del punto V seguente e sull'allegato II). La Commissione non è tenuta a rilasciare l'attestazione negativa: l'articolo 2 del regolamento n. 17 dispone infatti che «. . . la Commissione può accertare . . .». In genere, la Commissione non adotta decisioni di attestazione negativa nei casi in cui, a suo giudizio, l'operato delle imprese manifestamente non incorre nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, talché non esiste alcun ragionevole dubbio da risolvere mediante una decisione di attestazione negativa.

    IV. ESENZIONE Scopo della procedura, ai fini dell'esenzione disposta dall'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, è di consentire alle parti di concludere accordi che, di fatto, offrono vantaggi economici ma che, in difetto di esenzione, incorrerebbero nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE. (Questa procedura è disciplinata dagli articoli 4, 6 e 8 del regolamento n. 17 e, per i nuovi Stati membri, dagli articoli 5, 7 e 25 del regolamento suddetto; per quanto riguarda gli accordi vigenti che ricadono nell'ambito d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, in forza dell'entrata in vigore dello stesso, la procedura è disciplinata dagli articoli da 5 a 13 del protocollo 21 all'accordo SEE). L'esenzione assume la forma di una decisione della Commissione in cui si dichiara che l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e/o l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE sono inapplicabili alle intese descritte nella decisione stessa. L'articolo 8 del regolamento n. 17 impone alla Commissione di specificare la durata di validità della decisione e le dà facoltà di imporre condizioni e oneri, di revocare o modificare le decisioni o di vietare agli interessati determinati comportamenti se le decisioni sono state rilasciate in base a indicazioni inesatte o se è cambiata la situazione di fatto.

    Gli accordi possono essere notificati da qualsiasi partecipante, anche senza il consenso degli altri partecipanti, che devono peraltro esserne informati.

    La Commissione ha adottato una serie di regolamenti che prevedono esenzioni a favore di determinate categorie di accordi. Queste esenzioni di categoria valgono altresì per il SEE nella forma specificata dall'allegato XIV all'accordo SEE. Alcuni di questi regolamenti (cfr. l'elenco aggiornato in allegato II) stabiliscono che certi accordi possono beneficiare dell'esenzione di categoria soltanto se sono notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 4 (o 5) del regolamento n. 17 al fine di ottenere un'esenzione conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o all'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, e se nella notificazione è stata chiesta l'applicazione di una procedura di opposizione.

    Una decisione che concede l'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE può avere efficacia retroattiva ma, salvo eccezioni, non anteriore alla data della notificazione (articolo 6 del regolamento n. 17; cfr. inoltre l'articolo 6 del protocollo 21 all'accordo SEE). Se la Commissione accerta che le intese notificate sono effettivamente vietate dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e/o dall'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, e non possono beneficiare dell'esenzione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, e se di conseguenza adotta una decisione che condanni le intese, le parti sono tuttavia protette, a decorrere dalla data della notificazione, contro l'imposizione di ammende per attività descritte nella notificazione (articolo 3 e articolo 15, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 17).

    V. SCOPO DEL FORMULARIO Scopo del formulario A/B è di consentire agli operatori economici («imprese»), o alle associazioni di imprese, qualunque sia il paese nel quale si trovi la loro sede, di rivolgersi alla Commissione per ottenere un'attestazione negativa relativamente ad intese o comportamenti da esse posti in essere, ovvero di notificare tali intese e chiederne, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, l'esenzione dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 e/o, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, l'esenzione dal divieto sancito dall'articolo 53, paragrafo 1 di tale accordo. Il formulario consente altresì alle imprese di abbinare la richiesta di attestazione negativa alla notifica diretta ad ottenere un'esenzione. Giova notare che soltanto una notifica per ottenere un'esenzione permette di ottenere l'immunità contro l'irrogazione di ammende (articolo 15, paragrafo 5).

    Per essere valide, tanto le domande di attestazione negativa, in relazione all'articolo 85 del trattato e/o all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, quanto le notifiche volte ad ottenere un'esenzione e quelle che chiedono il beneficio della procedura di opposizione devono essere presentate facendo uso del formulario A/B come disposto dall'articolo 4 del regolamento n. 27. [Per le imprese che richiedono un'attestazione negativa per il loro comportamento in relazione ad un'eventuale posizione dominante - articolo 86 del trattato e/o articolo 54 dell'accordo SEE - non è obbligatorio l'impiego del formulario A/B (cfr. l'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento n. 27), tuttavia si raccomanda vivamente di fornire tutte le informazioni richieste nel punto X seguente per garantire che la domanda dia un quadro completo dei fatti]. Sono altresì valide le domande o notifiche presentate tramite il modulo rilasciato dalla parte EFTA. Tuttavia se l'accordo o comportamento di cui trattasi ricade unicamente nell'ambito di applicazione degli articoli 85 o 86 del trattato (e non ha pertanto alcuna rilevanza ai fini del SEE) è consigliabile l'utilizzo del modulo predisposto dalla Commissione.

    Si consiglia alle imprese richiedenti di esaminare, prima di riempire il formulario, le esenzioni accordate ai sensi dei regolamenti per categorie di accordi e le comunicazioni elencate nell'allegato II; trattasi di atti pubblicati nell'intento di consentire ai participanti ad intese di giudicare da soli, in vari casi, se le loro intese possono dar adito a dubbi. Ciò consentirebbe di evitare alle imprese ed alla Commissione il notevole volume di lavoro e di spese che comportano la presentazione o l'esame di una domanda o di una notificazione quando chiaramente non sussistono dubbi.

    VI. NATURA DEL FORMULARIO Il formulario consiste in un unico foglio in cui occorre specificare l'identità di chi effettua la domanda/notificazione e di tutti gli altri partecipanti. Esso deve essere accompagnato da altre informazioni, classificate secondo le rubriche e singole voci indicate in appresso (punto X). Si raccomanda di usare preferibilmente carta del formato A4 (21 × 29,7 cm, lo stesso formato del formulario); non sono comunque ammessi formati più grandi. Nella compilazione si dovrà lasciare un margine minimo di 25 mm sul lato sinistro della facciata e, se si usano entrambe le facciate, sul lato destro della seconda facciata.

    VII. NECESSITÀ DI INFORMAZIONI COMPLETE ED ESATTE È importante che i richiedenti forniscano tutti i fatti rilevanti. Per quanto la Commissione abbia il diritto di procurarsi ulteriori informazioni presso i richiedenti o presso terzi e sia tenuta a pubblicare il contenuto essenziale della richiesta prima di rilasciare un'attestazione negativa o un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, la sua decisione si basa in genere sulle informazioni fornite dai richiedenti. Ogni decisione assunta in base ad informazioni incomplete può essere priva di effetti in caso di attestazione negativa o annullabile in caso di esenzione. Per lo stesso motivo è anche importante informare la Commissione di tutte le modifiche significative apportate all'intesa dopo la domanda o la notificazione.

    La completezza delle informazioni è particolarmente importante quando le imprese chiedono il beneficio dell'esenzione di categoria mediante una procedura di opposizione. Tale esenzione dipenderà dalla circostanza se le informazioni fornite sono «complete e conformi ai fatti». Se la Commissione non fa opposizione all'esenzione sulla base dei fatti indicati nella notificazione e qualora successivamente dovessero emergere fatti addizionali o differenti che avrebbero potuto o dovuto figurare nella notificazione, il beneficio dell'esenzione sarà perso con effetto retroattivo. Analogamente, non avrebbe senso chiedere il beneficio di una procedura di opposizione fornendo informazioni manifestamente incomplete: la Commissione dovrebbe in tal caso sia rigettare tale notificazione sia fare opposizione per consentire la presentazione di un complemento di informazioni.

    Inoltre, chi sottoscrive la domanda o la notificazione deve essere a conoscenza del disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 17, a norma del quale:

    «la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende varianti da 100 a 5 000 unità di conto (7) quando, intenzionalmente o per negligenza, esse forniscono indicazioni inesatte o alterate all'atto della domanda di cui all'articolo 2 o della notificazione di cui agli articoli 4 e 5».

    Le parole chiave sono «indicazioni inesatte o alterate». Tuttavia, la quantità di informazioni pertinenti da fornire è spesso una questione di valutazione; per facilitare le notificazioni, la Commissione accetta la presentazione di stime quando un'informazione precisa non è facilmente disponibile, e in aggiunta essa vuol conoscere non soltanto dei fatti ma anche delle valutazioni.

    La Commissione si servirà di questo potere di infliggere ammende soltanto quando le imprese avranno intenzionalmente o per negligenza fornito informazioni false o stime grossolanamente inesatte o avranno soppresso informazioni o stime facilmente disponibili o avranno intenzionalmente espresso opinioni false per ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione.

    VIII. SEGUITO DELLA PROCEDURA La domanda o la notificazione vengono registrate in un apposito registro della Direzione generale della concorrenza (DG IV). La data effettiva della presentazione è quella in cui la Commissione riceve la domanda (ovvero la data del timbro postale del luogo di spedizione se la richiesta è inoltrata con lettera raccomandata). La presentazione può essere ritenuta invalida ove risulti incompleta o non compilata sul formulario obbligatorio.

    La Commissione può procurarsi ulteriori informazioni presso i richiedenti o presso terzi (articoli 11 o 14 del regolamento n. 17), e può suggerire alle parti di modificare gli accordi in modo da renderli ammissibili.

    La Commissione può fare opposizione ad una notificazione in cui si richieda il beneficio della procedura di opposizione sia perché essa non ritiene che l'intesa debba beneficiare di un'esenzione per categoria, sia per ottenere un complemento di informazioni. Se la Commissione fa opposizione e se successivamente non la revoca, la notificazione in questione sarà considerata alla stregua di una domanda di esenzione individuale.

    Quando, dopo aver esaminato la domanda, la Commissione intenda adottare una decisione favorevole, essa deve, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, pubblicare il contenuto essenziale della domanda e invitare i terzi interessati a presentare osservazioni. Successivamente il progetto preliminare di decisione deve essere presentato, per essere discusso, al comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti, composto di funzionari degli Stati membri competenti in materia d'intese e posizioni dominanti (articolo 10 del regolamento n. 17) e alle cui riunioni partecipano, quando il caso rientra nell'ambito d'applicazione dell'accordo SEE, rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA e degli Stati EFTA, che avranno già ricevuto una copia della domanda o della notificazione; solo allora, e purché non siano intervenuti fatti tali da indurla a modificare il proprio progetto, la Commissione adotterà la decisione.

    Talvolta le pratiche vengono archiviate senza che siano adottate decisioni formali, ad esempio, perché viene accertato che agli accordi si applica un'esenzione per categorie, o perché per i richiedenti è sufficiente la procedura meno formale di una lettera amministrativa emessa dai servizi della Commissione nella quale si dichiara che gli accordi non richiedono, nella situazione attuale, un'iniziativa della Commissione. Per quanto una lettera amministrativa non sia una decisione della Commissione, essa indica nondimeno il modo in cui i servizi della Commissione considerano il caso di specie in base ai fatti a loro conoscenza. Ciò significa che, ad esempio, qualora venisse fatta valere la nullità di un contratto in forza dell'articolo 85, paragrafo 2 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 2 dell'accordo SEE, la Commissione potrà adottare una decisione appropriata.

    IX. SEGRETO PROFESSIONALE L'articolo 214 del trattato, gli articoli 20 e 21 del regolamento n. 17, l'articolo 9 del protocollo 23 all'accordo SEE, l'articolo 122 dell'accordo SEE, nonché gli articoli 20 e 21 del capitolo II del protocollo 4 all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, impongono alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA di non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale. D'altra parte, l'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 dispone che la Commissione, qualora decida di rilasciare un'attestazione negativa o un'esenzione, deve pubblicare, prima di adottare la decisione in questione, il contenuto essenziale della domanda. Nell'effettuare tale pubblicazione la Commissione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non siano divulgati i segreti relativi ai loro affari. A questo riguardo le imprese richiedenti, qualora ritengano che i loro interessi sarebbero lesi se le informazioni richieste fossero pubblicate o comunque divulgate a terzi, sono pregate di fornire tali informazioni in un secondo allegato, contrassegnandone le pagine con l'indicazione «segreto professionale». Nell'allegato principale, per ogni rubrica attinente, si deve allora indicare «vedi secondo allegato» oppure «vedi anche secondo allegato»; nel secondo allegato, ripetere la (le) rubrica (rubriche) e il (i) numero(i) di riferimento e fornire le informazioni di cui non si desidera la pubblicazione, nonché i relativi motivi. Non si dimentichi che la Commissione potrebbe dover pubblicare un riassunto della notifica.

    Prima di pubblicare una comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 è prassi della Commissione mostrare alle imprese interessate una copia del testo proposto.

    X. ULTERIORI INFORMAZIONI E RUBRICHE DA USARE NELL'ALLEGATO AL FORMULARIO A/B Le ulteriori informazioni devono essere fornite in base alle rubriche e ai numeri di riferimento seguenti. È opportuno fornire, ogniqualvolta sia possible, informazioni precise; qualora queste non siano disponibili, si ricorra a stime specificando che si tratta di stime. Qualora si ritenga che un'informazione richiesta non è disponibile o pertinente, si prega di precisare il motivo. Ciò può verificarsi in particolare nell'ipotesi in cui un partecipante notifica da solo un'intesa senza la cooperazione degli altri partecipanti. Si tenga presente il fatto che i funzionari della Commissione sono disponibili per discutere con gli interessati sulla pertinenza dei dettagli (cfr. il N.B. all'inizio di questa nota complementare). Su richiesta saranno forniti esempi di riferimento.

    1. Descrizione delle intese

    Fornire una breve descrizione delle intese o del comportamento (natura, scopo, data/e e durata) - (le informazioni particolareggiate vanno fornite nelle rubriche che seguono).

    2. Mercato

    Natura dei beni o servizi cui si riferiscono le intese o il comportamento (compreso il numero della tariffa secondo il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci). Breve descrizione della struttura del mercato di questi beni o servizi; ad esempio, chi sono i venditori, chi sono i compratori, la dimensione geografica, il fatturato, il grado di concorrenza, se sia di facile accesso per nuovi fornitori, se esistano prodotti di sostituzione. Se viene notificato un contratto tipo (ad esempio, un contratto per la nomina di rivenditori), si prega di precisare quanti di questi contratti si prevede di concludere. Qualora le imprese interessate siano a conoscenza di studi di mercato, è utile farvi riferimento.

    3. Informazioni particolareggiate relative ai partecipanti

    3.1. Le imprese partecipanti fanno parte di un gruppo di società? La relazione di gruppo sussiste quando un'impresa dispone:

    - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

    - di più della metà dei diritti di voto, o

    - del potere di designare oltre la metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, ovvero

    - del diritto di gestire gli affari di un'altra impresa.

    Occorre fornire:

    - la ragione sociale e l'indirizzo della società madre capogruppo;

    - una descrizione del ramo di attività del gruppo (8) (e, ove possibile, una copia dell'ultimo bilancio del gruppo);

    - la ragione sociale e l'indirizzo di tutte le altre società del gruppo concorrenti nel mercato cui si riferiscono gli accordi o in un qualsivoglia mercato connesso, ossia di ogni altra società che faccia direttamente o indirettamente concorrenza ai partecipanti («società collegate»).

    3.2. Fornire il dato più recente disponibile sul fatturato totale, e su quello SEE, di ciascuno dei partecipanti e, se del caso, dei gruppi dei quali esso fa parte o di qualsiasi società collegata (può essere utile altresì una copia dell'ultimo bilancio). Indicare inoltre le cifre assolute e in percentuale del fatturato totale SEE realizzato rispettivamente nella Comunità e nel territorio degli Stati EFTA.

    3.3. Fornire i dati relativi alle vendite o al fatturato di ciascuno dei partecipanti per i beni o servizi oggetto delle intese, nella Comunità, nel territorio degli Stati EFTA, nel territorio SEE e a livello mondiale. Se il fatturato nella Comunità o nel territorio degli Stati EFTA o nel territorio SEE è significativo (quota di mercato superiore al 5 %), precisare anche i dati per ciascuno Stato membro e per ciascuno Stato EFTA (9) e per gli esercizi precedenti (per evidenziare le tendenze significative), nonché gli obiettivi di vendita di ogni partecipante in futuro. Fornire gli stessi dati per ogni società collegata. (Probabilmente, i dati che sarà possibile fornire sollecitamente per questa rubrica saranno soltanto stime).

    Per il calcolo del fatturato nei settori bancario e assicurativo cfr. l'articolo 3 del protocollo 22 all'accordo SEE.

    3.4. Per ciascun dato relativo alle vendite o al fatturato di cui al precedente punto 3.3, precisare la quota stimata che esso rappresenta sul o sui mercati dei beni o servizi di cui al precedente punto 2, all'interno della Comunità, all'interno del territorio degli Stati EFTA e all'interno del territorio SEE nel suo complesso.

    3.5. Qualora l'impresa richiedente possieda una consistente partecipazione ma non il controllo (più del 25 %, ma meno del 50 %) in un'altra società concorrente nel mercato oggetto delle intese, o se un'altra società possieda una consistente partecipazione nell'impresa richiedente, indicare la ragione sociale e l'indirizzo di tale società e fornire una breve descrizione.

    4. Descrizione particolareggiata delle intese

    4.1. Se il contenuto delle intese risulta da atto scritto, si fornisca una breve descrizione dell'oggetto delle intese e si alleghino tre copie del testo. Possono essere omesse le descrizioni tecniche frequentemente contenute negli accordi di know-how; in tal caso, tuttavia, indicare le parti omesse.

    Se il contenuto non risulta o risulta solo parzialmente da atto scritto, se ne fornisca una descrizione completa.

    4.2. Si descrivano le disposizioni contenute nelle intese che possano restringere la libertà dei partecipanti di adottare decisioni commerciali autonome, ad esempio in materia di:

    - prezzi di acquisto o di vendita, sconti o altre condizioni commerciali;

    - quantitativi di beni da produrre o da distribuire o di servizi da offrire;

    - sviluppo tecnico degli investimenti;

    - scelta dei mercati o fonti di approvvigionamento;

    - acquisti da o vendite a terzi;

    - applicazione di condizioni diverse per prestazioni di beni e servizi equivalenti;

    - offerta di due o più beni o servizi separatamente o congiuntamente.

    (Qualora si richieda il beneficio di una procedura di opposizione, occorre identificare specificamente in questo elenco le restrizioni che eccedono quelle esentate di diritto in forza del regolamento pertinente).

    4.3. Si indichi in quali Stati membri e/o Stati EFTA (10) gli scambi possono essere influenzati dall'intesa e se ne risente il commercio fra la Comunità o il territorio SEE e uno o più paesi terzi.

    5. Motivazione dell'attestazione negativa

    In caso di richiesta di attestazione negativa, indicare nella rubrica:

    5.1. i motivi, ossia quali clausole o effetti dell'intesa o del comportamento possono, a vostro avviso, sollevare problemi di compatibilità con le norme di concorrenza della Comunità e/o del SEE. Scopo di questa rubrica 5.1 è di fornire alla Commissione un quadro assolutamente chiaro dei dubbi che l'impresa richiedente nutre in merito alle intese e che desidera siano risolti da una decisione di attestazione negativa.

    Successivamente, nelle due rubriche seguenti, specificare i fatti e i motivi per cui l'impresa richiedente ritiene inapplicabili l'articolo 85, paragrafo 1 o l'articolo 86 del trattato e/o gli articoli 53, paragrafo 1 o 54 dell'accordo SEE, ossia:

    5.2. il motivo per il quale le intese o il comportamento non hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in misura sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune o del territorio degli Stati EFTA o il motivo per il quale l'impresa richiedente non detiene una posizione dominante o il comportamento da essa posto in essere non costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante; e/o

    5.3. il motivo per il quale le intese o il comportamento non hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in misura sensibile la concorrenza all'interno del territorio SEE, o il motivo per il quale l'impresa richiedente non detiene una posizione dominante o il comportamento da essa posto in essere non costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante; e/o

    5.4. il motivo per il quale le intese o il comportamento non sono tali da incidere in misura apprezzabile sugli scambi fra Stati membri o fra la Comunità e uno o più Stati EFTA o tra Stati EFTA.

    6. Motivi per l'esenzione

    Qualora l'accordo venga notificato - sia pure soltanto a titolo cautelare - allo scopo di ottenere un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, esporre in che misura:

    6.1. le intese contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione e/o a promuovere il progresso tecnico o economico;

    6.2. i consumatori traggono una congrua parte dell'utile derivante da questo miglioramento o progresso;

    6.3. tutte le disposizioni restrittive contenute nelle intese sono indispensabili per realizzare gli obiettivi indicati sub 6.1; (qualora venga richiesto il beneficio di una procedura di opposizione, è particolarmente importante identificare e giustificare le restrizioni che eccedono quelle esentate di diritto in forza del regolamento pertinente); e

    6.4. le intese non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei beni o servizi di cui trattasi.

    7. Altre informazioni

    7.1. Indicare le procedure precendenti o i contatti informali - di cui si abbia conoscenza - con la Commissione e/o l'Autorità di vigilanza EFTA e le procedure precedenti con autorità nazionali, amministrative o giudiziarie, degli Stati della CE o dell'EFTA, relative alle intese oggetto della domanda o ad intese connesse.

    7.2. Fornire ogni altra informazione disponibile che l'impresa richiedente ritenga utile per consentire alla Commissione di valutare se l'intesa contenga restrizioni o vantaggi che possano eventualmente giustificarla.

    7.3. Precisare se l'impresa richiedente intende presentare altri fatti o argomenti non ancora disponibili e, in caso affermativo, per quali punti.

    7.4. Specificare, esponendone i motivi, il grado di urgenza della domanda o della notifica.

    XI. LINGUE È consentito notificare gli accordi stipulati in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea o di uno Stato EFTA. Al fine di assicurare una procedura sollecita è tuttavia opportuno utilizzare, se possibile, in caso di notifica all'Autorità di vigilanza EFTA, una delle lingue ufficiali di uno Stato EFTA o la lingua di lavoro dell'Autorità di vigilanza EFTA, che è l'inglese; ovvero, in caso di notifica alla Commissione, una delle lingue ufficiali della Comunità europea o la lingua di lavoro dell'Autorità di vigilanza EFTA.

    (1) Qui di seguito denominato in forma abbreviata «l'accordo SEE».(2) Per esempio «costruttore di autoveicoli», «agenzia di servizi informatici», «società conglomerata».(3) Ai fini della presente nota ogni riferimento agli Stati EFTA va inteso nel senso di indicare gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Cfr. a tale proposito il testo del protocollo di adattamento dell'accordo sullo spazio economico europeo nell'allegato II della presente nota, nonché l'elenco contenuto nell'allegato III.(4) Cfr. l'elenco degli Stati membri della CE e degli Stati EFTA all'allegato III.(5) GU n. C 231 del 12. 9. 1986, pag. 2.(6) Per una definizione del termine «fatturato» in questo contesto cfr. gli articoli da 2 a 4 del protocollo 22 all'accordo SEE riprodotto all'allegato I.(7) Il valore dell'ECU (unità monetaria europea), che ha sostituito l'unità di conto, è pubblicato giornalmente nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.(8) Per esempio «costruttore di autoveicoli», «agenzia di servizi informatici», «società conglomerata».(9) Cfr. l'elenco dell'allegato III.

    ALLEGATO I

    TESTO DEGLI ARTICOLI 85 E 86 DEL TRATTATO CE, DEGLI ARTICOLI 53, 54 E 56 DELL'ACCORDO SEE, DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 DEL PROTOCOLLO 22 A TALE ACCORDO E DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL PROTOCOLLO DI ADATTAMENTO DELL'ACCORDO SEE ARTICOLO 85 DEL TRATTATO CE 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

    a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

    b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

    c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

    d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

    e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

    2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

    3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

    - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

    - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese, e

    - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

    che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

    a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

    b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

    ARTICOLO 86 DEL TRATTATO CE È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

    Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

    a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

    b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

    c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

    d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

    ARTICOLO 53 DELL'ACCORDO SEE 1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

    a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto e/o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

    b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

    c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

    d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

    e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

    2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

    3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

    - a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,

    - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

    - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

    che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

    a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

    b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

    ARTICOLO 54 DELL'ACCORDO SEE È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

    Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

    a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;

    b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;

    c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

    d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

    ARTICOLO 56 DELL'ACCORDO SEE 1. Le decisioni in merito ai casi contemplati dall'articolo 53 spettano agli organi di vigilanza conformemente alle seguenti disposizioni:

    a) i casi che riguardano soltanto gli scambi fra Stati EFTA sono di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA;

    b) l'Autorità di vigilanza EFTA decide come previsto dalle disposizioni dell'articolo 58 del protocollo 21, e dalle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 33 % del loro fatturato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo;

    c) la Commissione CE decide negli altri casi, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58 del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.

    2. Le decisioni in merito ai casi contemplati dall'articolo 54 spettano all'organo di vigilanza sul cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.

    3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA.

    4. I termini «imprese» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

    ARTICOLI 2, 3 E 4 DEL PROTOCOLLO 22 ALL'ACCORDO SEE Articolo 2

    Il fatturato ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l'accordo, nell'ultimo esercizio, dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell'ambito delle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

    Articolo 3

    Il fatturato è sostituito:

    a) per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, dal loro stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti nel territorio in cui si applica l'accordo e l'importo totale di tali crediti;

    b) per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi corrisposti dai residenti nel territorio cui si applica l'accordo, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo.

    Articolo 4

    1. In deroga alla definizione di fatturato di cui all'articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 dell'accordo è costituito:

    a) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi di distribuzione e fornitura fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi che sono oggetto degli accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dalla vendita di altri beni o dalla prestazione di servizi agli utilizzatori da questi considerati equivalenti per caratteristiche, prezzo e destinazione;

    b) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazione di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi sul trasferimento di tecnologia fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi risultanti dalla tecnologia che è oggetto di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dagli importi ricavati dalla vendita dei beni o dalla prestazione dei servizi che la suddetta tecnologia è intesa a migliorare o sostituire.

    2. Tuttavia, se alla data in cui vengono posti in essere gli accordi contemplati al paragrafo 1, lettere a) e b) non si è ancora evidenziato un fatturato in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, si applica la disposizione generale di cui all'articolo 2.

    ARTICOLI 1 E 2 DEL PROTOCOLLO DI ADATTAMENTO DELL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Articolo 1

    1. L'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.

    2. Per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein, l'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal consiglio SEE e a condizione che quest'ultimo

    - abbia deciso che è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 121, lettera b) dell'accordo SEE, e cioè che non sia ostacolato il buon funzionamento dell'accordo SEE; e

    - abbia adottato le opportune decisioni, in particolare per quanto riguarda l'applicazione al Liechtenstein delle misure già adottate dal consiglio SEE e dal comitato misto SEE.

    3. Il Liechtenstein è autorizzato a partecipare alle decisioni del consiglio SEE di cui al paragrafo 2.

    Articolo 2

    1. Dato che la Confederazione svizzera, in seguito alla mancata ratifica dell'accordo SEE, non è una delle parti contraenti, il riferimento del preambolo dell'accordo SEE a «LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA» quale una delle parti contraenti è soppresso.

    2. L'articolo 2, lettera b) dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

    «Stati AELS (EFTA): la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e, alle condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo che adegua l'accordo sullo spazio economico europeo, il Principato del Liechtenstein;».

    L'accordo SEE è ulteriormente adeguato conformemente agli articoli da 3 a 20 del presente protocollo.

    ALLEGATO II

    ELENCO DEI TESTI APPLICABILI (alla data del 1o gennaio 1993)

    (Anche qualora si ritenga che le intese di cui trattasi non hanno bisogno di essere notificate in base a nessuno dei regolamenti o comunicazioni in oggetto, può essere tuttavia opportuno procurarsene copia).

    REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE (1) Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62), con le successive modifiche (GU n. 58 del 10. 7. 1962, pag. 1655/62; GU n. 162 del 7. 11. 1963, pag. 2696/63; GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49; GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 92; GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 94; GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 165).

    Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962, primo regolamento d'applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio (GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62), con le successive modifiche (GU n. L 189 dell'1. 8. 1968, pag. 1; GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 11; GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 94; GU n. L 240 del 7. 9. 1985, pag. 11; GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 166).

    REGOLAMENTI CHE PREVEDONO ESENZIONI PER CATEGORIA PER NUMEROSI TIPI DI ACCORDI Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1), con rettifica (GU n. L 281 del 13. 10. 1983, pag. 24); nonché stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 2 dell'allegato XIV all'accordo SEE).

    Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5), con rettifica (GU n. L 281 del 13. 10. 1983, pag. 24); nonché stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 3 dell'allegato XIV all'accordo SEE).

    Si vedano anche le comunicazioni relative ai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 (GU n. C 101 del 13. 4. 1984, pag. 2 e GU n. C 121 del 13. 5. 1992, pag. 2).

    Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 15), con rettifica (GU n. L 113 del 26. 4. 1985, pag. 34) modificato (GU n. L 21 del 29. 1. 1993, pag. 8); nonché stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 5 dell'allegato XIV all'accordo SEE). L'articolo 4 di questo regolamento prevede una procedura di opposizione.

    Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a determinate categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU n. L 15 del 18. 1. 1985, pag. 16); nonché stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 4 dell'allegato XIV all'accordo SEE). Si vedano anche le comunicazioni della Commissione concernenti questo regolamento (GU n. C 17 del 18. 1. 1985, pag. 4 e GU n. C 329 del 18. 12. 1991, pag. 20).

    Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 1); nonché stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 6 dell'allegato XIV all'accordo SEE). L'articolo 4 di questo regolamento prevede una procedura di opposizione.

    Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 5) modificato (GU n. L 21 del 29. 1. 1993, pag. 8); nonché stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 7 dell'allegato XIV all'accordo SEE). L'articolo 7 di questo regolamento prevede una procedura di opposizione.

    Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di franchising (GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 46); nonché stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 8 dell'allegato XIV all'accordo SEE). L'articolo 6 di questo regolamento prevede una procedura di opposizione.

    Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how (GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 1) modificato (GU n. L 21 del 29. 1. 1993, pag. 8); nonché stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 9 dell'allegato XIV all'accordo SEE). L'articolo 4 di questo regolamento prevede una procedura di opposizione.

    Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU n. L 398 del 31. 12. 1992, pag. 7). Questo regolamento sarà modificato a fini SEE.

    COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE (2) Comunicazione della Commissione relativa ai contratti di rappresentanza stipulati con rappresentanti di commercio (GU n. 139 del 24. 12. 1962, pag. 2921/62). La comunicazione dichiara che la Commissione non ritiene che la maggior parte degli accordi di questo genere soggiacciano al divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1.

    Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3), con rettifica (GU n. C 84 del 28. 8. 1968, pag. 14). La comunicazione definisce i tipi di cooperazione aventi ad oggetto le ricerche di mercato, la contabilità, la R& S, l'uso in comune di impianti per la produzione e di attrezzature per il deposito ed il trasporto delle merci, la costituzione di associazioni di imprese, la vendita in comune e i servizi in comune di assistenza ai clienti e di riparazione, la pubblicità in comune o l'uso di un marchio comune, che a giudizio della Commissione non soggiacciono al divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1.

    Comunicazione della Commissione relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato (GU n. C 1 del 3. 1. 1979, pag. 2).

    Comunicazione della Commissione relativa ad accordi d'importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato (GU n. C 231 del 12. 9. 1986, pag. 1): si tratta in generale degli accordi in cui le parti detengono insieme meno del 5 % del mercato e realizzano un fatturato annuo cumulativo inferiore a 200 Mio di ECU.

    Linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni (GU n. C 233 del 6. 9. 1991, pag. 2). Con tali linee direttrici si intende chiarire l'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza agli operatori economici nel settore delle telecomunicazioni.

    Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE (GU n. C 39 del 13. 2. 1993, pag. 6). Questa comunicazione enuncia i principi in base ai quali avviene tale cooperazione.

    Comunicazione della Commissione sulla valutazione delle imprese comuni aventi natura di cooperazione ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (GU n. C 43 del 16. 2. 1993, pag. 2). Questa comunicazione enuncia i principi di valutazione delle imprese comuni.

    Una raccolta di questi testi (situazione al 31 dicembre 1989) è stata pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazione ufficiali delle Comunità europee (rif. Vol. I: ISBN 92-826-1307-0, numero di catalogo: CV-42-90-001-IT-C). È in preparazione una versione aggiornata.

    Conformemente all'accordo SEE, tutti questi testi si applicheranno altresì allo spazio economico europeo.

    (1) Per le norme procedurali applicate dall'Autorità di vigilanza EFTA, cfr. l'articolo 3 del protocollo 21 all'accordo SEE e le relative disposizioni contenute nel protocollo 4 all'accordo tra gli Stati EFTA sulla costituzione di un organo di vigilanza e di una Corte di giustizia.(2) Cfr. inoltre le corrispondenti comunicazioni pubblicate dall'Autorità di vigilanza EFTA.

    ALLEGATO III

    ELENCO DEGLI STATI MEMBRI E DEGLI STATI EFTA, INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE E DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA ED ELENCO DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ E NEGLI STATI EFTA Gli Stati membri, alla data di questo allegato, sono i seguenti: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

    Gli Stati EFTA che alla data di questo allegato saranno parti contraenti dell'accordo SEE sono i seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svezia.

    L'indirizzo della Direzione generale della concorrenza della Commissione delle Comunità europee è il seguente:

    Commissione delle Comunità europee

    Direzione generale della concorrenza

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Tel.: (32-2) 299 11 11

    L'indirizzo della Direzione concorrenza dell'Autorità di vigilanza EFTA è il seguente:

    Autorità di vigilanza EFTA

    Direzione concorrenza

    Rue Marie Thérèse 1-3

    B-1040 Bruxelles

    Tel.: (32-2) 286 17 11

    Gli indirizzi degli uffici di informazione della Commissione in seno alle Comunità sono indicati qui di seguito:

    BELGIO

    Rue Archimède 73

    B-1040 Bruxelles

    Tel.: (32-2) 299 11 11

    DANIMARCA

    Hoejbrohus

    OEstergade 61

    Postboks 144

    DK-1004 Koebenhavn K

    Tel.: (45-33) 14 41 40

    FRANCIA

    288, boulevard Saint-Germain

    F-75007 Paris

    Tel.: (33-1) 40 63 38 00

    CMCI

    2, rue Henri Barbusse

    F-13241 Marseille, Cedex 01

    Tel.: (33-91) 91 46 00

    REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

    Zitelmannstrasse 22

    D-53113 Bonn

    Tel.: (49-228) 53 00 90

    Kurfuerstendamm 102

    D-10711 Berlin 31

    Tel.: (49-30) 896 09 30

    Erhardtstrasse 27

    D-80331 Muenchen

    Tel.: (49-89) 202 10 11

    ITALIA

    Via Poli 29

    I-00187 Roma

    Tel.: (39-6) 699 11 60

    Corso Magenta 61

    I-20123 Milano

    Tel.: (39-2) 480 15 05

    LUSSEMBURGO

    Bâtiment Jean Monnet

    Rue Alcide de Gasperi

    L-2920 Luxembourg

    Tel.: (352) 430 11

    PAESI BASSI

    Postbus 30465

    NL-2500 GL Den Haag

    Tel.: (31-70) 346 93 26

    PORTOGALLO

    Centro Europeu Jean Monnet

    Largo Jean Monnet, 1-10o.

    P-1200 Lisboa

    Tel.: (351-1) 54 11 44

    SPAGNA

    Calle de Serrano 41

    5a planta

    E-28001 Madrid

    Tel.: (34-1) 435 17 00

    Av. Diagonal, 407 bis

    18 planta

    E-08008 Barcelona

    Tel.: (34-3) 415 81 77

    GRECIA

    2 Vassilissis Sofias

    Case Postale 11002

    GR-10674 Athina

    Tel.: (30-1) 724 39 82/83/84

    IRLANDA

    39 Molesworth Street

    IRL-Dublin 2

    Tel.: (353-1) 71 22 44

    REGNO UNITO

    8 Storey's Gate

    UK-London SW1P 3AT

    Tel.: (44-71) 973 19 92

    Windsor House

    9/15 Bedford Street

    UK-Belfast BT2 7EG

    Tel.: (44-232) 24 07 08

    4 Cathedral Road

    UK-Cardiff CF1 9SG

    Tel.: (44-222) 37 16 31

    7 Alva Street

    UK-Edinburgh EH2 4PH

    Tel.: (44-31) 225 20 58

    Gli indirizzi degli uffici di informazione della Commissione negli Stati EFTA sono indicati qui di seguito:

    AUSTRIA

    Hoyosgasse 5

    A-1040 Wien

    Tel.: (43-1) 505 33 79

    NORVEGIA

    Postboks 1643

    Vika 0119 Oslo 1

    Haakon's VII Gate No 6

    0161 Oslo 1

    Tel.: (47-2) 83 35 83

    FINLANDIA

    31 Pohjoisesplanadi

    00100 Helsinki

    Tel.: (358-0) 65 64 20

    SVEZIA

    PO Box 16396

    Hamngatan 6

    11147 Stockholm

    Tel.: (46-8) 611 11 72

    I formulari per le notificazioni e le domande, oltre ad informazioni più dettagliate sulle norme di concorrenza SEE, si possono ottenere anche presso i seguenti uffici:

    AUSTRIA

    Ministero federale degli affari economici

    Tel.: (43-1) 71 100

    FINLANDIA

    Ufficio della libera concorrenza

    Tel.: (358-0) 73 141

    ISLANDA

    Direzione concorrenza e condizioni degli scambi

    Tel.: (354-1) 27 422

    LIECHTENSTEIN

    Ufficio dell'economia nazionale

    Direzione economia e statistica

    Tel.: (41-75) 61 11

    NORVEGIA

    Direzione prezzi

    Tel.: (47-22) 40 09 00

    SVEZIA

    Autorità responsabile della concorrenza

    Tel.: (46-8) 700 16 00

    Appendice 1a

    FORMULARIO C Denuncia Regolamento n. 17 FORMULARIO C Il presente formulario (1) e i suoi allegati devono essere presentati in 15 esemplari, unitamente alla prova del potere di rappresentanza.

    Se lo spazio disponibile a fianco di ogni domanda non è sufficiente, pregasi di utilizzare dei fogli supplementari, indicando esattamente il punto del formulario cui essi si riferiscono.

    ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Domanda di avvio della procedura mirante alla constatazione di infrazioni agli articoli 85 o 86 del trattato e/o agli articoli 53 o 54 dell'accordo sullo spazio economico europeo (2), presentata da persone fisiche o giuridiche ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio.

    I. Informazioni relative agli interessati

    1. Cognome, nome e indirizzo della persona che presenta la domanda. Se tale persona agisce in qualità di rappresentante, indicare anche il cognome, il nome e l'indirizzo del rappresentato: se il richiedente agisce per conto di imprese e associazioni di imprese o di persone, indicare cognome, nome e indirizzo dei proprietari o soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

    Deve essere prodotta la prova del potere di rappresentanza.

    Se la domanda viene presentata da più persone o per conto di più persone, devono essere forniti i dati per ciascuno dei richiedenti e mandanti.

    2. Cognome e indirizzo delle persone chiamate in causa.

    II. Descrizione della presunta infrazione

    Esporre dettagliatamente, in allegato, i fatti in base ai quali voi ritenete che esista un'infrazione agli articoli 85 o 86 del trattato e/o agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.

    Specificare in particolare:

    1. quali pratiche poste in essere dalle imprese o associazioni di imprese, nei confronti delle quali è presentata la denuncia, hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, o costituiscono uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune, nel territorio degli Stati EFTA o nel territorio SEE;

    2. in quale misura tali pratiche possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, tra la Comunità e uno o più Stati EFTA o tra Stati EFTA;

    3. la natura delle merci interessate dalla presunta infrazione (specificare il numero della tariffa secondo il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci).

    III. Esistenza di un legittimo interesse

    Esporre, eventualmente in allegato, i motivi dai quali risulti che voi avete un legittimo interesse all'apertura, da parte della Commissione, della procedura prevista dall'articolo 3 del regolamento n. 17.

    IV. Prove

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 393R3666.11. Indicare cognome, nome e indirizzo delle persone che possono testimoniare sui fatti esposti, in particolare delle persone pregiudicate dalla presunta infrazione o dal presunto abuso.

    2. Produrre tutti i documenti relativi ai fatti esposti o che abbiano attinenza diretta con i medesimi (per esempio, testi di accordi, verbali di trattative o di assemblee, condizioni di contratto, corrispondenza d'affari, circolari).

    3. Produrre statistiche o altri dati relativi ai fatti esposti (e riguardanti, per esempio, l'andamento e la formazione dei prezzi, le condizioni di contratto, le condizioni di offerta o di vendita, il boicottaggio, le discriminazioni).

    4. Fornire eventuali spiegazioni sulle caratteristiche tecniche in fatto di produzione, vendite, ecc., ovvero indicare esperti atti a fornirle.

    5. Indicare ogni altro mezzo di prova che permetta di constatare la presunta infrazione.

    V. Indicare tutte le iniziative e le misure che voi o qualsiasi altra persona danneggiata dalla pratica descritta avete preso anteriormente alla presentazione della domanda, allo scopo di far cessare la presunta infrazione (procedure promosse davanti alle autorità nazionali, giurisdizionali o amministrative; precisare il numero di fascicolo e i risultati delle procedure stesse).

    I sottoscritti dichiarano che le indicazioni che figurano nel presente formulario e nei suoi allegati sono state fornite in perfetta buona fede.

    . . . . . ., . . . . . .

    Firme:

    COMMISSIONE

    DELLE

    COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Bruxelles, . . . . . .

    A . . . . . . . . . . . .

    Avviso di ricevuta

    (Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione qualora la parte superiore venga compilata dal denunciante in unico esemplare)

    La vostra domanda in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mirante all'avvio di una procedura relativa alla constatazione di un'infrazione agli articoli 85 o 86 e/o agli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE

    a) Richiedente:

    b) Autore dell'infrazione:

    è stata ricevuta il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    e registrata sotto in n. IV/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Nella corrispondenza si prega di indicare sempre il numero di riferimento

    (1) Sono egualmente valide le domande inoltrate mediante il formulario C rilasciato dalla Commissione e mediante il formulario C rilasciato dalla parte EFTA.(2) Qui di seguito denominato in forma abbreviata «accordo SEE». Ogni riferimento agli Stati EFTA va inteso nel senso di indicare gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

    Appendice 2

    Formulari per i trasporti via terra Regolamento (CEE) n. 1017/68 FORMULARIO I (1) Il presente formulario e i suoi allegati devono essere presentati in 15 esemplari, la prova del potere di rappresentanza in un esemplare.

    Se lo spazio disponibile a fianco di ogni domanda non è sufficiente, pregasi di utilizzare dei fogli supplementari, indicando esattamente il punto del formulario cui essi si riferiscono.

    ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Denuncia presentata da persone fisiche o giuridiche o da associazioni sprovviste di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, avente ad oggetto l'avvio di una procedura mirante alla constatazione di infrazioni agli articoli 2 o 8 o all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 di detto regolamento (2).

    I. Informazioni relative agli interessati

    1. Cognome, nome e indirizzo della persona che presenta la denuncia. Se tale persona agisce in qualità di rappresentante, indicare anche il cognome, il nome e l'indirizzo del rappresentato: se il richiedente agisce per conto di imprese e associazioni di imprese o di persone, indicare cognome, nome e indirizzo dei proprietari o soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

    Deve essere prodotta la prova del potere di rappresentanza.

    Se la domanda viene presentata da più persone o per conto di più persone, devono essere forniti i dati per ciascuno dei denuncianti e mandanti.

    2. Cognome e indirizzo delle persone chiamate in causa.

    II. Oggetto della denuncia

    A. Descrizione della presunta infrazione agli articoli 2 o 8. Esporre dettagliatamente, in allegato, i fatti in base ai quali voi ritenete che esiste un'infrazione agli articoli 2 o 8.

    Specificare in particolare:

    1. quali pratiche poste in essere dalle imprese o associazioni di imprese nei confronti delle quali è presentata la denuncia, hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, o costituiscono uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune, nel territorio degli Stati EFTA e/o nel territorio coperto dall'accordo SEE, e

    2. in quale misura tali pratiche possono pregiudicare il commercio tra Stati membri o tra la Comunità e uno o più Stati EFTA o tra Stati EFTA.

    B. Descrizione del presunto abuso dell'esenzione dal divieto per i raggruppamenti di piccole e medie imprese (articolo 4, paragrafo 2).

    Esporre dettagliatamente, in allegato, i fatti in base ai quali voi ritenete che esiste un'infrazione all'articolo 4, paragrafo 2.

    Specificare in particolare:

    1. contro quali accordi, decisioni e pratiche concordate, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è diretta la denuncia,

    2. in quale misura l'esecuzione di tali accordi, decisioni e pratiche concordate produce effetti incompatibili con le condizioni previste all'articolo 5,

    3. in quale misura ciò rappresenti un abuso dell'esenzione dal divieto di cui all'articolo 2.

    III. Esistenza di un legittimo interesse

    Esporre, eventualmente in allegato, i motivi dai quali risulti che voi avete un legittimo interesse all'avvio, da parte della Commissione, della procedura prevista dall'articolo 10.

    IV. Prove

    1. Indicare cognome, nome e indirizzo delle persone che possono testimoniare sui fatti esposti, in particolare delle persone danneggiate dalla presunta infrazione o dal presunto abuso.

    2. Produrre tutti i documenti relativi ai fatti esposti o che abbiano attinenza diretta con i medesimi (per esempio, testi di accordi, verbali di trattative o di assemblee, condizioni di trasporto o di contratto, documenti relativi ai prezzi di trasporto, corrispondenza d'affari, circolari).

    3. Produrre statistiche o altri dati relativi ai fatti esposti (e riguardanti, per esempio, l'andamento e la formazione dei prezzi, le modificazioni dell'offerta o della domanda dei servizi di trasporto, le condizioni di trasporto o di contratto, il boicottaggio, le discriminazioni).

    4. Fornire eventuali spiegazioni sulle caratteristiche tecniche, ovvero indicare esperti atti a fornirle.

    5. Indicare ogni altro mezzo di prova che permetta di constatare la presunta infrazione o il presunto abuso.

    V. Indicare tutte le iniziative e le misure che voi o qualsiasi altra persona danneggiata dalla pratica descritta avete preso anteriormente alla presentazione della denuncia, allo scopo di far cessare la presunta infrazione o il presunto abuso (procedure promosse davanti alle autorità nazionali, giurisdizionali o amministrative; precisare il numero di fascicolo e i risultati delle procedure stesse).

    I sottoscritti dichiarano che le indicazioni che figurano nel presente formulario e nei suoi allegati sono state fornite in perfetta buona fede.

    . . . . . ., . . . . . .

    Firme:

    COMMISSIONE

    DELLE

    COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Bruxelles, . . . . . .

    A . . . . . . . . . . . .

    Avviso di ricevuta

    (Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora venga compilato dal richiedente in unico esemplare)

    La vostra denuncia in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    mirante all'avvio di una procedura relativa:

    - alla constatazione di un'infrazione agli articoli 2 o 8

    - all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2

    del regolamento (CEE) n. 1017/68

    a) Denunciante: .

    .

    b) Autore dell'infrazione o dell'abuso: .

    .

    è stata ricevuta il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    e registrata sotto il n. IV/TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Nella corrispondenza si prega di indicare sempre il numero di riferimento

    FORMULARIO II (3) Il presente formulario e i suoi allegati devono essere presentati in 15 esemplari, la prova del potere di rappresentanza in un esemplare.

    Se lo spazio disponibile a fianco di ogni domanda non è sufficiente, pregasi di utilizzare dei fogli supplementari, indicando esattamente il punto del formulario cui essi si riferiscono.

    ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Domanda ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio e relativa alla dichiarazione di non applicabilità del divieto dell'articolo 2 a accordi, decisioni e pratiche concordate in virtù dell'articolo 5 di detto regolamento (4).

    I. Informazioni relative agli interessati

    1. Cognome, nome e indirizzo della persona che presenta la domanda. Se tale persona agisce in qualità di rappresentante, indicare inoltre la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa o dell'associazione di imprese rappresentata, nonché cognome, nome e indirizzo dei proprietari o soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

    Deve essere prodotta la prova del potere di rappresentanza.

    Se la domanda viene inoltrata da più persone o per conto di più imprese, devono essere forniti i dati relativi a ciascuna di dette persone o imprese.

    2. Ragione sociale e indirizzo delle imprese partecipanti all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, nonché cognome, nome e indirizzo dei proprietari o soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali (salvo nel caso che dette indicazioni siano già state fornite sub I.1).

    Se non tutte le imprese partecipanti presentano la domanda, precisare in qual modo le altre imprese sono state informate della presentazione della stessa.

    Queste indicazioni non sono necessarie per i contratti tipo [cfr. sezione II, paragrafo 2, lettera b)].

    3. Se con l'accordo, la decisione o la pratica concordata è stata costituita una società o è stato istituito un servizio comune, indicarne la ragione sociale o il nome e l'indirizzo, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti.

    4. Se l'esecuzione dell'accordo è affidata a una società o ad un servizio comune, indicarne la ragione sociale o il nome e l'indirizzo, nonché cognome, nome e indirizzo dei loro rappresentanti.

    Allegare copia dello statuto.

    5. Se si tratta di decisioni di associazioni di imprese, indicare la ragione sociale e l'indirizzo dell'associazione, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti.

    Allegare copia dello statuto.

    6. Se si tratta di imprese stabilite o aventi sede fuori del territorio SEE, indicare nome e indirizzo di un rappresentante ovvero di una filiale stabiliti sul territorio SEE.

    II. Informazioni relative al contenuto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata

    1. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano i trasporti:

    - ferroviari

    - su strada

    - per vie navigabili

    o le operazioni corrispondenti degli ausiliari dei trasporti?

    2. Se il contenuto risulta da atto scritto, allegare copia del testo completo, salvo disposizione contraria sub a) e b).

    a) Trattasi unicamente di un accordo quadro o di una decisione quadro?

    In caso affermativo, allegare altresì copia del testo completo dei singoli accordi e provvedimenti di attuazione.

    b) Trattasi di un contratto tipo, cioè di un contratto che il notificante conclude regolarmente con determinate persone o gruppi di persone?

    In caso affermativo, è sufficiente allegare il testo del contratto tipo.

    3. Indicare qui a fianco il contenuto, o la parte di esso, che non risulta da atto scritto.

    4. Fornire in ogni caso le seguenti indicazioni supplementari:

    a) Data di conclusione dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

    b) Data di entrata in vigore e eventualmente durata prevista di validità.

    c) Oggetto: descrizione dettagliata del servizio (dei servizi) in causa e di ogni altro oggetto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

    d) Finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

    e) Condizioni di adesione, di risoluzione e di recesso.

    f) Misure che possono essere applicate contro le imprese partecipanti (penalità contrattuali esclusione, ecc.).

    III. Mezzi previsti per conseguire le finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata

    1. Indicare se e in quale misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardi:

    - l'osservanza di determinati prezzi o condizioni di trasporto o altre condizioni d'esercizio;

    - la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, dello sviluppo tecnico o degli investimenti;

    - la ripartizione dei mercati dei trasporti;

    - la restrizione alla libertà di concludere contratti di trasporto con terzi (contratti di esclusiva);

    - l'applicazione di differenti condizioni per prestazioni equivalenti.

    2. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano le prestazioni di servizi di trasporto

    a) soltanto all'interno di uno Stato membro o Stato EFTA?

    b) fra Stati membri?

    c) tra Stati EFTA?

    d) tra la Comunità e uno o più Stati EFTA?

    e) fra uno Stato membro o uno Stato EFTA e Stati terzi?

    f) fra Stati terzi relativamente al transito attraverso uno o più Stati membri e/o Stati EFTA?

    IV. Condizioni alle quali l'accordo, la decisione o la pratica concordata sono esentati dal divieto di cui all'articolo 2

    Esporre in quale misura:

    1. l'accordo, la decisione o la pratica concordata contribuiscono:

    - a migliorare la qualità dei servizi di trasporto, o

    - a promuovere, sui mercati soggetti a forti fluttuazioni dell'offerta e della domanda nel tempo, una migliore continuità e stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o

    - ad aumentare la produttività delle imprese, o

    - a promuovere il progresso tecnico o economico;

    2. gli interessi degli utenti dei trasporti sono presi in considerazione nella giusta misura;

    3. l'accordo, la decisione o la pratica concordata è indispensabile per raggiungere gli obiettivi di cui sub 1;

    4. l'accordo, la decisione o la pratica concordata non elimina la concorrenza su una parte sostanziale del mercato dei trasporti di cui trattasi.

    V. Indicare se, ed eventualmente in ordine a quali punti, intendete completare la giustificazione.

    I sottoscritti dichiarano che le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati rispondono a verità. Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenza di quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1017/68.

    . . . . . ., . . . . . .

    Firme:

    COMMISSIONE

    DELLE

    COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Bruxelles, . . . . . .

    A . . . . . . . . . . . .

    Avviso di ricevuta

    (Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora venga compilato dal richiedente in unico esemplare)

    La sua domanda del: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    a) Parti interessate:

    1. .

    2. . e altri

    (non è necessario indicare le altre imprese interessate)

    b) Oggetto: .

    .

    .

    (breve descrizione del tipo di restrizione della concorrenza)

    è stata ricevuta il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    e registrata sotto il n. IV/TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Nella corrispondenza si prega di indicare sempre il numero di riferimento

    FORMULARIO III (5) Il presente formulario e i suoi allegati devono essere presentati in 15 esemplari, la prova del potere di rappresentanza in un esemplare.

    Se lo spazio disponibile a fianco di ogni domanda non è sufficiente, pregasi di utilizzare dei fogli supplementari, indicando esattamente il punto del formulario cui essi si riferiscono.

    ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Notificazione di accordi, decisioni o pratiche concordate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, mirante a ottenere la dichiarazione di non applicabilità del divieto di cui all'articolo 2, qualora esista uno stato di crisi ai sensi dell'articolo 6 di detto regolamento (6).

    I. Informazioni relative agli interessati

    1. Cognome, nome e indirizzo della persona che presenta la notificazione. Se tale persona agisce in qualità di rappresentante, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa o dell'associazione di imprese rappresentata, nonché nome e indirizzo dei proprietari o soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

    Deve essere prodotta la prova del potere di rappresentanza.

    Se la notificazione viene inoltrata da più persone o per conto di più imprese, devono essere forniti i dati relativi a ciascuna di dette persone o imprese.

    2. Ragione sociale e indirizzo delle imprese partecipanti all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, nonché cognome, nome e indirizzo dei proprietari o soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali (salvo nel caso che dette indicazioni siano già state fornite sub I.1).

    Se non tutte le imprese partecipanti procedono alla notificazione, precisare in qual modo le altre imprese ne sono state informate.

    Queste indicazioni non sono necessarie per i contratti tipo [cfr. sezione II, paragrafo 2, lettera b)].

    3. Se con l'accordo, la decisione o la pratica concordata è stata costituita una società o è stato istituito un servizio comune, indicarne la ragione sociale o il nome e l'indirizzo, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti.

    4. Se l'esecuzione dell'accordo è affidata a una società o ad un servizio comune, indicarne la ragione sociale o il nome e l'indirizzo, nonché cognome, nome e indirizzo dei loro rappresentanti.

    Allegare copia dello statuto.

    5. Se si tratta di decisioni di associazioni di imprese, indicare la ragione sociale e l'indirizzo dell'associazione, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti.

    Allegare copia dello statuto.

    6. Se si tratta di imprese il cui stabilimento o la cui sede si trovino fuori del territorio SEE, indicare nome e indirizzo di un rappresentante ovvero la denominazione e l'indirizzo di una filiale stabiliti sul territorio SEE.

    II. Informazioni relative al contenuto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata

    1. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano i trasporti

    - ferroviari

    - su strada

    - per vie navigabili

    o le operazioni corrispondenti degli ausiliari dei trasporti?

    2. Se il contenuto risulta da atto scritto, allegare copia del testo completo, salvo disposizione contraria sub a) e b).

    a) Trattasi unicamente di un accordo quadro o di una decisione quadro?

    In caso affermativo, allegare altresì copia del testo completo dei singoli accordi e provvedimenti di attuazione.

    b) Trattasi di un contratto tipo, cioè di un contratto che il notificante conclude regolarmente con determinate persone o gruppi di persone?

    In caso affermativo, è sufficiente allegare il testo del contratto tipo.

    3. Indicare qui a fianco il contenuto, o la parte di esso, che non risulta da atto scritto.

    4. Fornire in ogni caso le seguenti indicazioni supplementari:

    a) Data di conclusione dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

    b) Data di entrata in vigore e eventualmente durata prevista di validità.

    c) Oggetto: descrizione dettagliata del servizio (dei servizi) di trasporto in causa o di ogni altro oggetto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

    d) Finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

    e) Condizioni di adesione, di risoluzione e di recesso.

    f) Misure che possono essere applicate contro le imprese partecipanti (penalità, esclusione, ecc.).

    III. Mezzi previsti per conseguire le finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata

    1. Indicare se e in qual misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardi:

    - l'osservanza di determinati prezzi o condizioni di trasporto o di altre condizioni d'esercizio;

    - la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, dello sviluppo tecnico o degli investimenti;

    - la ripartizione dei mercati dei trasporti, la restrizione alla libertà di concludere contratti di trasporto con terzi (contratti di esclusiva);

    - l'applicazione di differenti condizioni per prestazioni equivalenti.

    2. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano le prestazioni di servizi di trasporto

    a) soltanto all'interno di uno Stato membro o Stato EFTA?

    b) fra Stati membri?

    c) fra Stati EFTA?

    d) fra la Comunità e uno o più Stati EFTA?

    e) fra uno Stato membro o uno Stato EFTA e Stati terzi?

    f) fra Stati terzi relativamente al transito attraverso uno o più Stati membri e/o uno o più Stati EFTA?

    IV. Condizioni alle quali l'accordo, la decisione o la pratica concordata sono esentati dal divieto di cui all'articolo 2

    Esporre in quale misura:

    1. vi è perturbazione del mercato dei trasporti;

    2. l'accordo, la decisione o la pratica concordata è indispensabile per ridurre detta perturbazione;

    3. l'accordo, la decisione o la pratica concordata non elimina la concorrenza su una parte sostanziale del mercato dei trasporti in parola.

    V. Indicare se, ed eventualmente in ordine a quali punti, intendete completare la giustificazione.

    I sottoscritti dichiarano che le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati rispondono a verità. Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenza di quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1017/68.

    . . . . . ., . . . . . .

    Firme:

    COMMISSIONE

    DELLE

    COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Bruxelles, . . . . . .

    A . . . . . . . . . . . .

    Avviso di ricevuta

    (Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora la parte superiore venga compilata dal richiedente in unico esemplare)

    La sua domanda del: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    a) Parti interessate:

    1. .

    2. . e altri

    (non è necessario indicare le altre imprese interessate)

    b) Oggetto: .

    .

    .

    (breve descrizione del tipo di restrizione della concorrenza)

    è stata ricevuta il .

    e registrata sotto il n. IV/TR.

    Nella corrispondenza si prega di indicare sempre il numero di riferimento

    (1) Sono egualmente valide le domande inoltrate mediante il formulario I rilasciato dalla Commissione e il formulario I rilasciato dalla parte EFTA. Ogni riferimento agli Stati EFTA va inteso nel senso di indicare gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.(2) Cfr. anche lo stesso regolamento modificato a fini SEE (punto 10 dell'allegato XIV all'accordo sullo spazio economico europeo, qui di seguito denominato in forma abbreviata «accordo SEE»).(3) Sono egualmente valide le domande inoltrate mediante il formulario II rilasciato dalla Commissione e il formulario II rilasciato dalla parte EFTA. Ogni riferimento agli Stati EFTA va inteso nel senso di indicare gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.(4) Cfr. anche lo stesso regolamento modificato a fini SEE (punto 10 dell'allegato XIV all'accordo sullo spazio economico europeo, qui di seguito denominato in forma abbreviata «accordo SEE»).(5) Sono egualmente valide le domande inoltrate mediante il formulario III rilasciato dalla Commissione e il formulario III rilasciato dalla parte EFTA. Ogni riferimento agli Stati EFTA va inteso nel senso di indicare gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.(6) Cfr. anche lo stesso regolamento modificato a fini SEE (punto 10 dell'allegato XIV all'accordo sullo spazio economico europeo, qui di seguito denominato in forma abbreviata «accordo SEE»).

    Appendice 3

    FORMULARIO MAR Regolamento (CEE) n. 4260/88 FORMULARIO MAR Nota. Al presente formulario deve essere unito un allegato contenente le informazioni specificate nella «nota complementare» qui acclusa.

    Il formulario e l'allegato devono essere presentati in 15 esemplari (due per la Commissione, uno per ciascuno Stato membro e uno per l'Autorità di vigilanza EFTA).

    Devono essere presentate tre copie di ogni accordo di cui trattasi e una copia di altri eventuali documenti a sostegno della domanda.

    Si prega di completare l'accluso avviso di ricevimento.

    Se lo spazio è insufficiente, si prega di utilizzare fogli supplementari indicando esattamente il punto del formulario cui si riferiscono.

    ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Domanda in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, diretta ad ottenere una decisione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo sullo spazio economico europeo (1).

    Identità dei partecipanti

    1. Identità di chi effettua la domanda

    Denominazione e ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, telex e telefax e breve descrizione dell'impresa, delle imprese o dell'associazione di imprese che presentano la domanda.

    Per le società di persone, le imprese individuali e gli enti sprovvisti di personalità giuridica che operano sotto una ditta o ragione sociale, indicare altresì cognome, nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o dei soci.

    Se la domanda viene presentata in nome e per conto di terzi ovvero è presentata da più persone si devono fornire il nome, l'indirizzo e la funzione del rappresentante (o del rappresentante comune), unitamente alla prova del suo potere di rappresentanza. Se la domanda è presentata da o in nome di più persone si raccomanda la designazione di un rappresentante comune [regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, articolo 3, paragrafi 2 e 3].

    2. Identità degli altri partecipanti

    Ragione sociale completa, indirizzo e designazione di ogni altro partecipante all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata (qui appresso «l'intesa»).

    Indicare le modalità con cui gli altri partecipanti sono stati informati della presentazione della domanda.

    (Non è necessario fornire le suddette informazioni quando si tratti di contratti tipo che l'impresa che presenta la domanda ha concluso o intende concludere con una pluralità di controparti).

    Scopo della domanda

    (Cfr. la nota complementare)

    (Si prega di rispondere con sì o no ad ogni domanda)

    Potrebbe eventualmente bastare una semplice lettera amministrativa (cfr. la fine del capitolo VIII della nota complementare)?

    I sottoscritti dichiarano che, secondo scienza e coscienza, le informazioni fornite nel presente documento e nelle . . . pagine ad esso allegate corrispondono a verità, che tutte le informazioni costituite da stime sono indicate come tali e rappresentano valutazioni della massima accuratezza e che tutte le opinioni espresse sono veritiere.

    Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenza del disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4056/86 (cfr. l'allegata nota complementare).

    Luogo e data: . . . . . .

    Firme:

    COMMISSIONE

    DELLE

    COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Bruxelles, . . . . . .

    A . . . . . . . . . . . .

    AVVISO DI RICEVUTA

    (Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora la parte superiore venga compilata dal richiedente in unico esemplare)

    La sua domanda del: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Riguardante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Suo riferimento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Parti interessate:

    1. .

    2. . e altri

    (non è necessario indicare le altre imprese interessate)

    (Riservato alla Commissione)

    È stata ricevuta il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    e registrata sotto il n. IV/MAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Nella corrispondenza si prega di indicare sempre il numero di registrazione

    Indirizzo provvisorio:

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Telefono:

    Linea diretta: 29 . . . . . . . . . . . . . . .

    Centralino: 299 11 11

    Telefax: 29 . . . . . . . . . . . . . . .

    (1) Qui di seguito denominato in forma abbreviata «accordo SEE».

    Appendice 4

    FORMULARIO AER Regolamento (CEE) n. 4261/88 FORMULARIO AER Nota. Al presente formulario deve essere unito un allegato contenente le informazioni specificate nella «nota complementare» qui acclusa.

    Il formulario e l'allegato devono essere presentati in 15 esemplari (due per la Commissione, uno per ciascuno Stato membro e uno per l'Autorità di vigilanza EFTA).

    Devono essere presentate tre copie di ogni accordo di cui trattasi e una copia di altri eventuali documenti a sostegno della domanda.

    Si prega di completare l'accluso avviso di ricevimento.

    Se lo spazio è insufficiente, si prega di utilizzare fogli supplementari indicando esattamente il punto del formulario cui si riferiscono.

    ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    A. Domanda di attestazione negativa di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dell'articolo 53, paragrafo 1 o dell'articolo 54 dell'accordo sullo spazio economico europeo (1).

    B. Domanda in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, diretta ad ottenere una decisione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo sullo spazio economico europeo.

    Identità dei partecipanti

    1. Identità di chi effettua la domanda

    Denominazione e ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, telex, telefax e breve descrizione dell'impresa, delle imprese o delle associazioni di imprese che presentano la domanda.

    Per le società di persone, le imprese individuali e gli enti sprovvisti di personalità giuridica che operano sotto una ditta o ragione sociale, indicare altresì cognome, nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o dei soci.

    Se la domanda viene presentata in nome e per conto di terzi ovvero è presentata da più persone si devono fornire il nome, l'indirizzo e la funzione del rappresentante (o del rappresentante comune), unitamente alla prova del suo potere di rappresentanza. Se la domanda è presentata da o in nome di più persone si raccomanda la designazione di un rappresentante comune [regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, articolo 2, paragrafi 2 e 3].

    2. Identità degli altri partecipanti

    Ragione sociale completa, indirizzo e designazione di ogni altro partecipante all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata (qui appresso «l'intesa»).

    Indicare le modalità con cui gli altri partecipanti sono stati informati della presentazione della domanda.

    (Non è necessario fornire le suddette informazioni quando si tratti di contratti tipo che l'impresa che presenta la domanda ha concluso o intende concludere con una pluralità di controparti).

    Scopo della domanda

    (Cfr. la nota complementare)

    (Si prega di rispondere con sì o no ad ogni domanda)

    Si tratta unicamente di una domanda di attestazione negativa (cfr. la nota complementare - capitolo V, primo paragrafo in fine - per le conseguenze di tale domanda)?

    Si tratta di una domanda di attestazione negativa ed altresì di decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE qualora la Commissione non rilasci un'attestazione negativa?

    Si tratta unicamente di una decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE?

    Potrebbe eventualmente bastare una semplice lettera amministrativa (cfr. la fine del capitolo VIII della nota complementare)?

    I sottoscritti dichiarano che, secondo scienza e coscienza, le informazioni fornite nel presente documento e nelle . . . pagine ad esso allegate corrispondono a verità, che tutte le informazioni costituite da stime sono indicate come tali e rappresentano valutazioni della massima accuratezza e che tutte le opinioni espresse sono veritiere.

    Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenza del disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3975/87 (cfr. l'allegata nota complementare).

    Luogo e data: . . . . . .

    Firme:

    COMMISSIONE

    DELLE

    COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Bruxelles, . . . . . .

    A . . . . . . . . . . . .

    AVVISO DI RICEVUTA

    (Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora la parte superiore venga compilata dal richiedente in unico esemplare)

    La sua domanda del: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Riguardante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Suo riferimento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Parti interessate:

    1. .

    2. . e altri

    (non è necessario indicare le altre imprese interessate)

    (Riservato alla Commissione)

    È stata ricevuta il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    e registrata sotto il n. IV/AER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Nella corrispondenza si prega di indicare sempre il numero di registrazione

    Indirizzo provvisorio:

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Telefono:

    Linea diretta: 29 . . . . . . . . . . . . . . .

    Centralino: 299 11 11

    Telefax: 29 . . . . . . . . . . . . . . .

    NOTA COMPLEMENTARE Sommario I. Finalità della normativa comunitaria e della normativa SEE in materia di concorrenza

    II. Competenza della Commissione e dell'Autorità di vigilanza EFTA ad applicare la normativa SEE in materia di concorrenza

    III. Attestazione negativa

    IV. Decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE

    V. Scopo dei formulari

    VI. Natura dei formulari

    VII. Necessità di informazioni complete ed esatte

    VIII. Seguito della procedura

    IX. Segreto professionale

    X. Ulteriori informazioni e rubriche da usare nell'allegato ai formulari

    XI. Lingue

    Allegato I: Testo degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 56 dell'accordo SEE, degli articoli 2, 3 e 4 del protocollo 22 a tale accordo e degli articoli 1 e 2 del protocollo di adattamento dell'accordo SEE

    Allegato II: Elenco dei testi applicabili

    Allegato III: Elenco degli Stati membri e degli Stati EFTA, indirizzo della Commissione e dell'Autorità di vigilanza EFTA ed elenco degli uffici di informazione della Commissione all'interno della Comunità e negli Stati EFTA

    La Commissione pubblicherà periodicamente modifiche o complementi agli allegati.

    N.B. Ogni impresa che abbia dei dubbi su come presentare una domanda o che desideri chiarimenti ulteriori è pregata di entrare in contatto con la Direzione generale della concorrenza (DG IV) o la Direzione «concorrenza» dell'Autorità di vigilanza EFTA a Bruxelles. Ogni ufficio di informazione della Commissione (un elenco di quelli esistenti in seno alle Comunità e negli Stati EFTA è contenuto all'allegato III) è in grado di procurare l'assistenza richiesta o di fornire il nominativo di un funzionario a Bruxelles che si esprima nella lingua ufficiale della Comunità o di uno degli Stati EFTA a scelta degli interessati (2).

    I. FINALITÀ DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DELLA NORMATIVA SEE IN MATERIA DI CONCORRENZA 1. Finalità della normativa comunitaria in materia di concorrenza

    Scopo di questa normativa è di impedire che intese o abusi di posizione dominante provochino distorsioni della concorrenza nel mercato comune; essa si applica ad ogni impresa che operi direttamente o indirettamente nel mercato comune, qualunque sia il paese in cui si trova la sede.

    L'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea (il testo degli articoli 85 e 86 è riprodotto nell'allegato I alla presente nota) vieta gli accordi, le decisioni e le pratiche restrittive che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri; a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono nulli di pieno diritto gli accordi o decisioni che prevedono siffatte restrizioni (va peraltro notato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, se le clausole restrittive di un accordo sono separabili dalle altre, solo le clausole restrittive sono nulle); il paragrafo 3 dell'articolo 85 prevede d'altra parte l'esenzione delle intese restrittive che abbiano determinati effetti positivi, se vengono soddisfatte determinate condizioni. L'articolo 86 vieta l'abuso di posizione dominante che possa pregiudicare il commercio fra Stati membri. Le procedure originarie di applicazione di questi articoli, che prevedono la concessione di «attestazioni negative» e di decisioni in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, sono state stabilite per i trasporti marittimi dal regolamento (CEE) n. 4056/86 e per i trasporti aerei dal regolamento (CEE) n. 3975/87. (Nell'allegato II della presente nota vengono forniti gli estremi di tali regolamenti e degli altri atti richiamati nella nota stessa o rilevanti ai fini delle domande da compilare sui formulari).

    2. Finalità della normativa SEE in materia di concorrenza

    La normativa in materia di concorrenza dell'accordo sullo spazio economico europeo (3) concluso fra la Comunità, gli Stati membri e gli Stati EFTA (4) si basa su principi identici a quelli contenuti nella normativa comunitaria in materia di concorrenza e persegue lo stesso obiettivo, ossia quello di impedire che intese o posizioni dominanti provochino distorsioni della concorrenza nel territorio SEE. Essa si applica ad ogni impresa che operi direttamente o indirettamente nel territorio SEE, qualunque sia il paese in cui si trova la sede.

    L'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE (il testo degli articoli 53, 54 e 56 dell'accordo SEE è riprodotto nell'allegato I alla presente nota) vieta gli accordi restrittivi, le decisioni e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra la Comunità e uno o più Stati EFTA (o tra Stati EFTA), mentre l'articolo 53, paragrafo 2 dichiara nulli gli accordi o decisioni che contemplano tali restrizioni (va peraltro notato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se le clausole restrittive di un accordo sono separabili dalle altre, solo tali clausole sono nulle); l'articolo 53, paragrafo 3 prevede però l'esenzione delle intese che abbiano determinati effetti positivi, se vengono soddisfatte determinate condizioni. L'articolo 54 vieta l'abuso di posizione dominante che possa pregiudicare il commercio fra la Comunità e uno o più Stati EFTA (o tra Stati EFTA). Le procedure di applicazione di tali articoli, che prevedono il rilascio dell'«attestazione negativa» e l'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, sono fissate per il settore dei trasporti marittimi dal regolamento (CEE) n. 4056/86 e per il settore dei trasporti aerei dal regolamento (CEE) n. 3975/87, entrambi integrati ai fini del SEE dai protocolli da 21 a 23 all'accordo SEE.

    II. COMPETENZA DELLA COMMISSIONE E DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA AD APPLICARE LA NORMATIVA SEE IN MATERIA DI CONCORRENZA La competenza della Commissione e dell'Autorità di vigilanza EFTA ad applicare la normativa SEE in materia di concorrenza deriva dall'articolo 56 dell'accordo SEE. Le notifiche e le domande che si riferiscono ad accordi restrittivi, a decisioni o a pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri vanno indirizzate alla Commissione, a meno che tali accordi o pratiche incidano in misura trascurabile sul commercio fra gli Stati membri o sulla concorrenza all'interno della Comunità nel senso previsto dalla comunicazione della Commissione del 1986 sugli accordi di importanza minore (GU n. C 231 del 12. 9. 1986, pag. 2). Inoltre tutti gli accordi restrittivi, decisioni o pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra uno Stato membro della CE e uno o più Stati EFTA vanno notificati alla Commissione a condizione che le imprese interessate realizzino all'interno della Comunità più del 67 % del loro fatturato congiunto riguardante l'intero territorio SEE (5). Tuttavia se tali accordi, decisioni e pratiche concordate incidono in misura trascurabile sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza all'interno della Comunità, la notifica va indirizzata all'Autorità di vigilanza EFTA. Tutti gli altri accordi, decisioni e pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE vanno notificati all'Autorità di vigilanza EFTA (il cui indirizzo si trova nell'allegato III).

    Le domande di attestazione negativa relative all'articolo 54 dell'accordo SEE vanno presentate alla Commissione se la posizione dominante è riscontrata solo all'interno della Comunità; o all'Autorità di vigilanza EFTA se la posizione dominante è riscontrata solo all'interno del territorio EFTA o di una parte considerevole di esso. Solo nei casi in cui si constata l'esistenza di una posizione dominante all'interno di entrambi i territori vanno applicate le norme sopra specificate relativamente all'articolo 53.

    La Commissione applica come base di valutazione la normativa in materia di concorrenza prevista dal trattato. Quando il caso rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE ed è attribuito alla Commissione a norma dell'articolo 56 di tale accordo, la Commissione applica simultaneamente la normativa SEE.

    III. ATTESTAZIONE NEGATIVA La domanda di attestazione negativa è prevista solo nel settore dei trasporti aerei. Lo scopo della procedura di attestazione negativa è di consentire alle parti di accertarsi se la Commissione ritenga o no che le intese o i comportamenti da esse posti in essere sono vietati a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 1 o dell'articolo 54 dell'accordo SEE. L'attestazione negativa è disposta dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/85. L'attestazione negativa assume la forma di una decisione con la quale la Commissione attesta che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 1 o dell'articolo 54 dell'accordo SEE, nei riguardi delle intese o dei comportamenti di cui trattasi.

    Chiunque partecipi ad un'intesa più presentare domanda di attestazione negativa, anche senza il consenso delle altre parti dell'accordo, le quali devono esserne peraltro informate. Va tuttavia rilevato che sarebbe di scarsa utilità presentare la domanda in relazione ad accordi o comportamenti che manifestamente non ricadano nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato e/o, eventualmente, dell'articolo 53, paragrafo 1 o dell'articolo 54 dell'accordo SEE. La Commissione non è tenuta a rilasciare l'attestazione negativa: l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 dispone infatti che «. . . la Commissione può accertare . . .». In genere, la Commissione non adotta decisioni di attestazione negativa nei casi in cui, a suo giudizio, l'operato delle imprese manifestamente non incorre nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, talché non esiste alcun ragionevole dubbio da risolvere mediante una decisione di attestazione negativa.

    IV. DECISIONI DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO CE E/O DELL'ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3 DELL'ACCORDO SEE La domanda relativa ad una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE va presentata quando le imprese intendono concludere un'intesa che, nonostante sia restrittiva per la concorrenza, presenta certi vantaggi economici. [La procedura è disciplinata dagli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 4056/86 e 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3975/87; per quanto riguarda gli accordi vigenti che ricadono nell'ambito d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE in virtù dell'entrata in vigore dello stesso, la procedura è disciplinata dagli articoli da 5 a 13 del protocollo 21 all'accordo SEE]. A seguito della domanda la Commissione prende una decisione in forza della quale l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e/o l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE sono dichiarati inapplicabili all'intesa di cui alla decisione. La Commissione deve specificare la durata di validità della decisione ed ha la facoltà di imporre condizioni e oneri, di revocare o modificare la decisione o di vietare agli interessati in talune circostanze determinati comportamenti se la decisione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte o se è cambiata la situazione di fatto per quanto riguarda un elemento essenziale.

    Qualsiasi partecipante ad un'intesa può presentare una domanda anche senza il consenso degli altri partecipanti, che devono peraltro esserne informati.

    I regolamenti (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 comportano una «procedura di opposizione» che consente di accelerare l'istruttoria delle domande. Se la domanda può essere accolta in forza del regolamento invocato, se è completa e se l'intesa oggetto della domanda non ha dato luogo a denunce o a procedura d'ufficio, la Commissione pubblica il contenuto essenziale della domanda nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e invita i terzi interessati, gli Stati membri e gli Stati EFTA, quando le richieste riguardano l'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, a trasmetterle le loro osservazioni. Salvo il caso in cui la Commissione notifichi ai richiedenti, entro 90 giorni dalla pubblicazione, che sussistono seri dubbi circa l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, l'intesa è considerata esente per il periodo anteriore e per sei anni al massimo dopo la data di pubblicazione. In caso di segnalazione da parte della Commissione ai richiedenti dell'esistenza di seri dubbi, la procedura è quella descritta alla sezione VIII della presente nota.

    Nel settore dei trasporti aerei la Commissione ha adottato vari regolamenti di esenzione per talune categorie di accordi (cfr. l'allegato II per l'elenco più aggiornato). Tali esenzioni per categoria valgono altresì in relazione al SEE.

    Una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE può avere efficacia retroattiva. Se la Commissione accerta che le intese oggetto della domanda sono effettivamente vietate dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e/o dall'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE e non possono beneficiare dell'applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE e se di conseguenza adotta una decisione che condanni le intese, le parti sono tuttavia protette, a decorrere dalla data della domanda, contro l'imposizione di ammende per attività descritte nella domanda [articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4056/86 e articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87].

    V. SCOPO DEI FORMULARI Il formulario AER consente agli operatori economici («imprese o associazioni di imprese»), qualunque sia il paese nel quale si trovi la loro sede, di rivolgersi alla Commissione per ottenere un'attestazione negativa relativamente ad intese o comportamenti da esse posti in essere ovvero di chiedere, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, l'esenzione di tali intese dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 dello stesso e/o, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, l'esenzione di tali intese dal divieto sancito dall'articolo 53, paragrafo 1 dello stesso. Il formulario consente altresì alle imprese di abbinare la richiesta di attestazione negativa alla domanda diretta ad ottenere una decisione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE. Giova notare che è soltanto una domanda di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE che permette di ottenere l'immunità contro l'irrogazione di ammende. Il formulario MAR consente solo una domanda di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE.

    Per essere valide, le domande per i trasporti marittimi devono essere presentate facendo uso del formulario MAR come disposto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione e per i trasporti aerei impiegando il formulario AER [cfr. articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4621/88 della Commissione].

    Le domande inoltrate sui formulari MAR e AER rilasciati dalla parte EFTA sono egualmente valide. Tuttavia, se l'intesa o il comportamento in questione ricade unicamente nel campo d'applicazione degli articoli 85 o 86 del trattato, ossia non presenta alcun interesse dal punto di vista del SEE, è consigliabile utilizzare il presente formulario predisposto dalla Commissione.

    VI. NATURA DEL FORMULARIO Il formulario consiste in un unico foglio in cui occorre specificare l'identità di chi effettua la domanda/notificazione e di tutti gli altri partecipanti. Esso deve essere accompagnato da altre informazioni, classificate secondo le rubriche e singole voci indicate in appresso (punto X). Si raccomanda di usare preferibilmente carta del formato A4 (21 × 29,7 cm, lo stesso formato del formulario); non sono comunque ammessi formati piu grandi. Nella compilazione si dovrà lasciare un margine minimo di 25 mm sul lato sinistro della facciata e, se si usano entrambe le facciate, sul lato destro della seconda facciata.

    VII. NECESSITÀ DI INFORMAZIONI COMPLETE ED ESATTE È importante che i richiedenti forniscano tutti i fatti rilevanti. Per quanto la Commissione abbia il diritto di procurarsi ulteriori informazioni presso i richiedenti o presso terzi e sia tenuta a pubblicare il contenuto essenziale della richiesta prima di rilasciare un'attestazione negativa o una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, la sua decisione si basa in genere sulle informazioni fornite dai richiedenti. Ogni decisione assunta in base ad informazioni incomplete può essere priva di effetti in caso di attestazione negativa o annullabile in caso di decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE. Per lo stesso motivo è anche importante informare la Commissione di tutte le modifiche significative apportate all'intesa dopo la domanda o la notificazione.

    La completezza delle informazioni è particolarmente importante quando le imprese chiedono l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE mediante una procedura di opposizione. Tale procedura infatti è applicabile solo se la Commissione «è in possesso di tutti gli elementi di prova disponibili».

    Inoltre, chi sottoscrive la domanda deve essere a conoscenza del disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3975/87, a norma dei quali: «la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende varianti da 100 a 5 000 ECU (6) quando, intenzionalmente o per negligenza, esse forniscono indicazioni inesatte o alterate all'atto della domanda».

    Le parole chiave sono «indicazioni inesatte o alterate». Tuttavia, la quantità di informazioni pertinenti da fornire è spesso una questione di valutazione; per facilitare le notificazioni, la Commissione accetta la presentazione di stime quando un'informazione precisa non è facilmente disponibile, e in aggiunta essa vuol conoscere non soltanto dei fatti ma anche delle valutazioni.

    La Commissione si servirà di questo potere di infliggere ammende soltanto quando le imprese avranno intenzionalmente o per negligenza fornito informazioni false o stime grossolanemente inesatte o avranno soppresso informazioni o stime facilmente disponibili o avranno intenzionalmente espresso opinioni false per ottenere un'attestazione negativa o una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE.

    VIII. SEGUITO DELLA PROCEDURA La domanda viene registrata in un apposito registro della Direzione generale della concorrenza (DG IV). La data effettiva della presentazione è quella in cui la Commissione riceve la domanda (ovvero la data del timbro postale del luogo di spedizione se la richiesta è inoltrata con lettera raccomandata). La domanda può essere ritenuta invalida ove risulti incompleta o non compilata sul formulario obbligatorio.

    La Commissione può procurarsi ulteriori informazioni presso i richiedenti o presso terzi e può suggerire alle parti di modificare gli accordi in modo da renderli ammissibili.

    La Commissione può fare opposizione ad una domanda di decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, sia perché essa non ritiene che l'intesa debba beneficiare dell'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, sia per consentire di disporre di un complemento di informazioni.

    Quando, dopo aver esaminato la domanda, la Commissione intenda adottare una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, essa deve pubblicarne il contenuto essenziale e invitare i terzi interessati a presentare osservazioni. Successivamente il progetto preliminare di decisione deve essere presentato, per essere discusso, al comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei o dei trasporti marittimi. Se il caso rientra nell'ambito d'applicazione dell'accordo SEE saranno invitati a partecipare rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA e degli Stati EFTA. I membri del comitato consultivo e i rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA e degli Stati EFTA avranno già ricevuto una copia della domanda; solo allora, e purché non siano intervenuti fatti tali da indurla a modificare il proprio progetto, la Commissione adotterà la decisione.

    Talvolta le pratiche vengono archiviate senza che siano adottate decisioni formali, ad esempio, perché viene accertato che agli accordi si applica un'esenzione per categorie, o perché per i richiedenti è sufficiente la procedura meno formale di una lettera amministrativa emessa dai servizi della Commissione nella quale si dichiara che gli accordi non richiedono, nella situazione attuale, un'iniziativa della Commissione. Per quanto una lettera amministrativa non sia una decisione della Commissione, essa indica nondimeno il modo in cui i servizi della Commissione considerano il caso di specie in base ai fatti a loro conoscenza. Ciò significa che, ad esempio, qualora venisse fatta valere la nullità di un contratto in forza dell'articolo 85, paragrafo 2 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 2 dell'accordo SEE, la Commissione potrà adottare una decisione appropriata.

    IX. SEGRETO PROFESSIONALE La Commissione, gli Stati membri, l'Autorità di vigilanza EFTA e gli Stati EFTA sono tenuti a non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale. D'altra parte la Commissione, qualora decida di darvi seguito, deve pubblicare, prima di adottare la decisione in questione, il contenuto essenziale della domanda. Nell'effettuare tale pubblicazione la Commissione «deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non siano divulgati i segreti relativi ai loro affari». A questo riguardo le imprese richiedenti, qualora ritengano che i loro interessi sarebbero lesi se le informazioni richieste fossero pubblicate o comunque divulgate a terzi, sono pregate di fornire tali informazioni in un secondo allegato, contrassegnandone le pagine con l'indicazione «segreto professionale». Nell'allegato principale, per ogni rubrica attinente, si deve allora indicare «vedi secondo allegato» oppure «vedi anche secondo allegato»; nel secondo allegato, ripetere la (le) rubrica (rubriche) e il (i) numero(i) di riferimento e fornire le informazioni di cui non si desidera la pubblicazione, nonché i relativi motivi. Non si dimentichi che la Commissione potrebbe dover pubblicare un riassunto della domanda.

    Prima di pubblicare il contenuto essenziale della domanda, è prassi della Commissione comunicare alle imprese interessate una copia del testo proposto.

    X. ULTERIORI INFORMAZIONI E RUBRICHE DA USARE NELL'ALLEGATO AI FORMULARI Le ulteriori informazioni devono essere fornite in base alle rubriche e ai numeri di riferimento seguenti. È opportuno fornire, ogniqualvolta sia possibile, informazioni precise; qualora queste non siano disponibili, si ricorra a stime specificando che si tratta di stime. Qualora si ritenga che un'informazione richiesta non è disponibile o pertinente, si prega di precisare il motivo. Ciò può verificarsi in particolare nell'ipotesi in cui un partecipante notifica da solo un'intesa senza la cooperazione degli altri partecipanti. Si tenga presente il fatto che i funzionari della Commissione sono disponibili per discutere con gli interessati sulla pertinenza dei dettagli (cfr. il N.B. all'inizio di questa nota complementare).

    1. Descrizione delle intese

    Fornire una breve descrizione delle intese o del comportamento (natura, scopo, data/e e durata) - (le informazioni particolareggiate vanno fornite nelle rubriche che seguono).

    2. Mercato

    Natura dei beni o servizi cui si riferiscono le intese o il comportamento. Breve descrizione della struttura del mercato di questi servizi; ad esempio, chi sono i venditori, chi sono i compratori, la dimensione geografica, il fatturato, il grado di concorrenza, se sia di facile accesso per nuovi fornitori, se esistano servizi di sostituzione. Se viene notificato un contratto tipo (ad esempio, un contratto per la nomina di rivenditori) si prega di precisare quanti di questi contratti si prevede di concludere. Qualora le imprese interessate siano a conoscenza di studi di mercato, è utile farvi riferimento.

    3. Informazioni particolareggiate relative ai partecipanti

    3.1. Una delle imprese partecipanti fa parte di un gruppo di società? La relazione di gruppo sussiste quando un'impresa dispone:

    - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

    - di più della metà dei diritti di voto, o

    - del potere di designare oltre la metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, ovvero

    - del diritto di gestire gli affari di un'altra impresa.

    Occorre fornire:

    - la ragione sociale e l'indirizzo della società madre capogruppo;

    - una descrizione del ramo di attività del gruppo (e, ove possibile, una copia dell'ultimo bilancio del gruppo);

    - la ragione sociale e l'indirizzo di tutte le altre società del gruppo concorrenti nel mercato cui si riferiscono gli accordi o in un qualsivoglia mercato connesso, ossia di ogni altra società che faccia direttamente o indirettamente concorrenza ai partecipanti («società collegate»).

    3.2. Fornire il dato più recente disponibile sul fatturato totale, e su quello SEE, di ciascuno dei partecipanti e, se del caso, dei gruppi dei quali esso fa parte o di qualsiasi società collegata (può altresì essere utile una copia dell'ultimo bilancio). Indicare inoltre le cifre assolute e in percentuale del fatturato totale SEE realizzato rispettivamente nella Comunità e nel territorio degli Stati EFTA.

    3.3. Fornire i dati relativi alle vendite o al fatturato di ciascuno dei partecipanti per i servizi oggetto delle intese, nella Comunità, nel territorio degli Stati EFTA, nel territorio SEE e a livello mondiale. Se il fatturato nella Comunità o nel territorio degli Stati EFTA o nel territorio SEE è significativo (quota di mercato superiore al 5 %), precisare anche i dati per ciascuno Stato membro e per ciascuno Stato EFTA (7) e per gli esercizi precedenti (per evidenziare le tendenze significative), nonché gli obiettivi di vendita di ogni partecipante in futuro. Fornire gli stessi dati per ogni società collegata. (Probabilmente, i dati che sarà possibile fornire sollecitamente per questa rubrica saranno soltanto stime).

    3.4. Per ciascun dato relativo alle vendite o al fatturato di cui al precedente punto 3.3, precisare la quota parte stimata che esso rappresenta sul o sui mercati dei servizi di cui al precedente punto 2, all'interno della Comunità, del territorio degli Stati EFTA e all'interno del territorio SEE nel suo complesso.

    3.5. Qualora l'impresa richiedente possieda una consistente partecipazione ma non il controllo (più del 25 %, ma meno del 50 %) in un'altra società concorrente nel mercato oggetto delle intese, o se un'altra società possieda una consistente partecipazione nell'impresa richiedente, indicare la ragione sociale e l'indirizzo di tale società e fornirne una breve descrizione.

    4. Descrizione particolareggiata delle intese

    4.1. Se il contenuto delle intese risulta da atto scritto, si fornisca una breve descrizione dell'oggetto delle intese e si alleghino tre copie del testo. Possono essere omesse le descrizioni tecniche; in tal caso, tuttavia, indicare le parti omesse.

    Se il contenuto non risulta o risulta solo parzialmente da atto scritto, se ne fornisca una descrizione completa.

    4.2. Si descrivano le disposizioni contenute nelle intese che possano restringere la libertà dei partecipanti di adottare decisioni commerciali autonome, ad esempio in materia di:

    - prezzi di acquisto o di vendita, sconti o altre condizioni commerciali;

    - natura, frequenza o capacità dei servizi da offrire;

    - sviluppo tecnico degli investimenti;

    - scelta dei mercati o fonti di approvvigionamento;

    - acquisti da o vendite a terzi;

    - applicazione di condizioni corrispondenti per prestazioni di beni e servizi equivalenti;

    - offerta di servizi diversi separatamente o congiuntamente.

    4.3. Si indichi in quali Stati membri e/o Stati EFTA (8) gli scambi possono essere influenzati dall'intesa e se ne risente il commercio fra la Comunità o il territorio SEE e uno o più paesi terzi.

    5. Motivazione dell'attestazione negativa

    In caso di richiesta di attestazione negativa, indicare nella rubrica:

    5.1. i motivi, ossia quali clausole o effetti dell'intesa o del comportamento possono, a vostro avviso, sollevare problemi di compatibilità con le norme di concorrenza della Comunità e/o del SEE. Scopo di questa rubrica 5.1 è di fornire alla Commissione un quadro assolutamente chiaro dei dubbi che l'impresa richiedente nutre in merito alle intese e che desidera siano risolti da una decisione di attestazione negativa.

    Successivamente, nelle due rubriche seguenti, specificare i fatti e i motivi per cui l'impresa richiedente ritiene inapplicabili l'articolo 85, paragrafo 1 o l'articolo 86 del trattato e/o l'articolo 53, paragrafo 1 o l'articolo 54 dell'accordo SEE, ossia:

    5.2. il motivo per il quale le intese o il comportamento non hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in misura sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune o nel territorio degli Stati EFTA o il motivo per il quale l'impresa richiedente non detiene una posizione dominante o il comportamento da essa posto in essere non costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante; e/o

    5.3. il motivo per il quale le intese o il comportamento non hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in misura sensibile la concorrenza all'interno del territorio SEE o il motivo per il quale l'impresa richiedente non detiene una posizione dominante o il comportamento da essa posto in essere non costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante; e/o

    5.4. il motivo per il quale le intese o il comportamento non sono tali da incidere in misura apprezzabile sugli scambi fra Stati membri o fra la Comunità e uno o più Stati EFTA o tra Stati EFTA.

    6. Motivi per una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE

    Qualora venga presentata la domanda di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, sia pure soltanto a titolo cautelare, esporre in che misura:

    6.1. le intese contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione e/o a promuovere il progresso tecnico o economico;

    6.2. i consumatori traggono una congrua parte dell'utile derivante da questo miglioramento o progresso;

    6.3. tutte le disposizioni restrittive contenute nelle intese sono indispensabili per realizzare gli obiettivi indicati sub 6.1;

    6.4. le intese non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di cui trattasi.

    7. Altre informazioni

    7.1. Indicare le procedure precedenti o i contatti informali, di cui si abbia conoscenza, con la Commissione e/o con l'Autorità di vigilanza EFTA e le procedure precedenti con autorità nazionali amministrative o giudiziarie degli Stati della CE o dell'EFTA anche indirettamente riguardanti le intese o il comportamento in questione.

    7.2. Fornire ogni altra informazione disponibile che l'impresa richiedente ritenga utile per consentire alla Commissione di valutare se l'intesa contenga restrizioni o vantaggi che possano eventualmente giustificarla.

    7.3. Precisare se l'impresa richiedente intende presentare altri fatti o argomenti non ancora disponibili e, in caso affermativo, per quali punti.

    7.4. Specificare, esponendone i motivi, il grado di urgenza della domanda.

    XI. LINGUE È consentito notificare gli accordi stipulati in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea o di uno Stato EFTA. Al fine di assicurare una procedura sollecita è tuttavia opportuno utilizzare se possibile, in caso di notifica all'Autorità di vigilanza EFTA, una delle lingue ufficiali di uno Stato EFTA o la lingua di lavoro dell'Autorità di vigilanza EFTA, che è l'inglese; ovvero, in caso di notifica alla Commissione, una delle lingue ufficiali della Comunità europea o la lingua di lavoro dell'Autorità di vigilanza EFTA.

    (1) Qui di seguito denominato in forma abbreviata «accordo SEE».(2) Ai fini della presente nota ogni riferimento agli Stati EFTA va inteso nel senso di indicare gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Cfr. a tale proposito il testo del protocollo di adattamento dell'accordo sullo spazio economico europeo nell'allegato II dalla presente nota, nonché l'elenco contenuto nell'allegato III.(3) Qui di seguito denominato in forma abbreviata «accordo SEE».(4) Cfr. l'elenco nell'allegato III.(5) Per una definizione del termine «fatturato» in questo contesto cfr. gli articoli da 2 a 4 del protocollo 22 all'accordo SEE riprodotto all'allegato I.(6) Il valore dell'ECU (unità monetaria europea) è pubblicato giornalmente nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.(7) Cfr. l'elenco dell'allegato III.(8) Cfr. l'elenco dell'allegato III.

    ALLEGATO I

    TESTO DEGLI ARTICOLI 85 E 86 DEL TRATTATO CE, DEGLI ARTICOLI 53, 54 E 56 DELL'ACCORDO SEE, DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 DEL PROTOCOLLO 22 A TALE ACCORDO E DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL PROTOCOLLO DI ADATTAMENTO DELL'ACCORDO SEE ARTICOLO 85 DEL TRATTATO CE 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

    a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

    b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

    c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

    d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

    e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

    2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

    3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

    - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

    - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese, e

    - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

    che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

    a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

    b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

    ARTICOLO 86 DEL TRATTATO CE È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

    Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

    a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

    b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

    c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

    d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

    ARTICOLO 53 DELL'ACCORDO SEE 1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

    a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto e/o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

    b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

    c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

    d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

    e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

    2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

    3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

    - a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,

    - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

    - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

    che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 393R3666.2a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

    b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

    ARTICOLO 54 DELL'ACCORDO SEE È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

    Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

    a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;

    b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;

    c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

    d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

    ARTICOLO 56 DELL'ACCORDO SEE 1. Le decisioni in merito ai casi contemplati dall'articolo 53 spettano agli organi di vigilanza conformemente alle seguenti disposizioni:

    a) i casi che riguardano soltanto gli scambi fra Stati EFTA sono di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA;

    b) l'Autorità di vigilanza EFTA decide come previsto dalle disposizioni dell'articolo 58 del protocollo 21, e dalle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 33 % del loro fatturato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo;

    c) la Commissione CE decide negli altri casi, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58 del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.

    2. Le decisioni in merito ai casi contemplati dall'articolo 54 spettano all'organo di vigilanza sul cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.

    3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA.

    4. I termini «imprese» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

    ARTICOLI 2, 3 E 4 DEL PROTOCOLLO 22 ALL'ACCORDO SEE Articolo 2

    Il fatturato ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l'accordo, nell'ultimo esercizio, dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell'ambito delle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

    Articolo 3

    Il fatturato è sostituito:

    a) per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, dal loro stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti nel territorio in cui si applica l'accordo e l'importo totale di tali crediti;

    b) per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi corrisposti dai residenti nel territorio cui si applica l'accordo, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo.

    Articolo 4

    1. In deroga alla definizione di fatturato di cui all'articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 dell'accordo è costituito:

    a) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi di distribuzione e fornitura fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi che sono oggetto degli accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dalla vendita di altri beni o dalla prestazione di servizi agli utilizzatori da questi considerati equivalenti per caratteristiche, prezzo e destinazione;

    b) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazione di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi sul trasferimento di tecnologia fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi risultanti dalla tecnologia che è oggetto di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dagli importi ricavati dalla vendita dei beni o dalla prestazione dei servizi che la suddetta tecnologia è intesa a migliorare o sostituire.

    2. Tuttavia, se alla data in cui vengono posti in essere gli accordi contemplati al paragrafo 1, lettere a) e b) non si è ancora evidenziato un fatturato in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, si applica la disposizione generale di cui all'articolo 2.

    ARTICOLI 1 E 2 DEL PROTOCOLLO DI ADATTAMENTO DELL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Articolo 1

    1. L'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.

    2. Per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein, l'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal consiglio SEE e a condizione che quest'ultimo:

    - abbia deciso che è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 121, lettera b) dell'accordo SEE, e cioè che non sia ostacolato il buon funzionamento dell'accordo SEE; e

    - abbia adottato le opportune decisioni, in particolare per quanto riguarda l'applicazione al Liechtenstein delle misure già adottate dal consiglio SEE e dal comitato misto SEE.

    3. Il Liechtenstein è autorizzato a partecipare alle decisioni del consiglio SEE di cui al paragrafo 2.

    Articolo 2

    1. Dato che la Confederazione svizzera, in seguito alla mancata ratifica dell'accordo SEE, non è una delle parti contraenti, il riferimento del preambolo dell'accordo SEE a «LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA» quale una delle parti contraenti è soppresso.

    2. L'articolo 2, lettera b) dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

    «Stati AELS (EFTA): la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e, alle condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo che adegua l'accordo sullo spazio economico europeo, il Principato del Liechtenstein;».

    3. L'accordo SEE è ulteriormente adeguato conformemente agli articoli da 3 a 20 del presente protocollo.

    ALLEGATO II

    ELENCO DEI TESTI APPLICABILI (alla data del 1o gennaio 1993)

    (Anche qualora si ritenga che gli accordi di cui trattasi non hanno bisogno di essere notificati in base a nessuno dei regolamenti o comunicazioni in oggetto, può essere tuttavia opportuno procurarsene copia).

    REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE (1) Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4).

    Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1).

    Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 18).

    Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 10).

    REGOLAMENTI CHE PREVEDONO ESENZIONI PER CATEGORIA PER NUMEROSI TIPI DI ACCORDI Regolamento (CEE) n. 83/91 della Commissione, del 5 dicembre 1990, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo (GU n. L 10 del 15. 1. 1991, pag. 9), modificato dal regolamento (CEE) n. 3618/92 (GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 16).

    Regolamento (CEE) n. 84/91 della Commissione, del 5 dicembre 1990, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione in comune e il coordinamento della capacità, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. L 10 del 15. 1. 1991, pag. 14), modificato dal regolamento (CEE) n. 3618/92 (GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 16).

    COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE (2) Comunicazione della Commissione relativa ad accordi d'importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato (GU n. C 231 del 12. 9. 1986, pag. 1): si tratta in generale degli accordi in cui le parti detengono insieme meno del 5 % del mercato e realizzano un fatturato annuo cumulativo inferiore a 200 Mio di ECU.

    Una raccolta di questi testi (situazione al 31 dicembre 1989) è stata pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (rif. Vol. I: ISBN 92-826-1307-0, numero di catalogo: CV-42-90-001-IT-C). È in preparazione una versione aggiornata.

    Conformemente all'accordo SEE, tutti questi testi si applicheranno altresì allo spazio economico europeo.

    (1) Per quanto riguarda le norme procedurali applicate dall'Autorità di vigilanza EFTA, cfr. l'articolo 3 del protocollo 21 all'accordo SEE e le disposizioni in materia contenute nel protocollo 4 all'accordo tra gli Stati EFTA sulla costituzione di un organo di vigilanza e di una Corte di giustizia.(2) Cfr. altresì le corrispondenti comunicazioni pubblicate dall'Autorità di vigilanza EFTA.

    ALLEGATO III

    ELENCO DEGLI STATI MEMBRI E DEGLI STATI EFTA, INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE E DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA ED ELENCO DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ E NEGLI STATI EFTA Gli Stati membri, alla data di questo allegato, sono i seguenti: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna.

    Gli Stati EFTA che alla data di questo allegato saranno parti contraenti dell'accordo SEE sono i seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svezia.

    L'indirizzo della Direzione generale della concorrenza della Commissione delle Comunità europee è il seguente:

    Commissione delle Comunità europee

    Direzione generale della concorrenza

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Tel.: (32-2) 299 11 11

    L'indirizzo della Direzione concorrenza dell'Autorità di vigilanza EFTA è il seguente:

    Autorità di vigilanza EFTA

    Direzione concorrenza

    Rue Marie Thérèse 1-3

    B-1040 Bruxelles

    Tel.: (32-2) 286 17 11

    Gli indirizzi degli uffici di informazione della Commissione in seno alle Comunità sono indicati qui di seguito:

    BELGIO

    Rue Archimède 73

    B-1040 Bruxelles

    Tel.: (32-2) 299 11 11

    DANIMARCA

    Hoejbrohus

    OEstergade 61

    Postboks 144

    DK-1004 Koebenhavn K

    Tel.: (45-33) 14 41 40

    FRANCIA

    288, boulevard Saint-Germain

    F-75007 Paris

    Tel.: (33-1) 40 63 38 00

    CMCI

    2, rue Henri Barbusse

    F-13241 Marseille, Cedex 01

    Tel.: (33-91) 91 46 00

    REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

    Zitelmannstrasse 22

    D-53113 Bonn

    Tel.: (49-228) 53 00 90

    Kurfuerstendamm 102

    D-10711 Berlin 31

    Tel.: (49-30) 896 09 30

    Erhardtstrasse 27

    D-80331 Muenchen

    Tel.: (49-89) 202 10 11

    ITALIA

    Via Poli 29

    I-00187 Roma

    Tel.: (39-6) 699 11 60

    Corso Magenta 61

    I-20123 Milano

    Tel.: (39-2) 480 15 05

    LUSSEMBURGO

    Bâtiment Jean Monnet

    Rue Alcide de Gasperi

    L-2920 Luxembourg

    Tel.: (352) 430 11

    PAESI BASSI

    Postbus 30465

    NL-2500 GL Den Haag

    Tel.: (31-70) 346 93 26

    PORTOGALLO

    Centro Europeu Jean Monnet

    Largo Jean Monnet, 1-10o.

    P-1200 Lisboa

    Tel.: (351-1) 54 11 44

    SPAGNA

    Calle de Serrano 41

    5a planta

    E-28001 Madrid

    Tel.: (34-1) 435 17 00

    Av. Diagonal, 407 bis

    18 planta

    E-08008 Barcelona

    Tel.: (34-3) 415 81 77

    GRECIA

    2 Vassilissis Sofias

    Case Postale 11002

    GR-Athina 10674

    Tel.: (30-1) 724 39 82/83/84

    IRLANDA

    39 Molesworth Street

    IRL-Dublin 2

    Tel.: (353-1) 71 22 44

    REGNO UNITO

    8 Storey's Gate

    UK-London SW1P 3AT

    Tel.: (44-71) 973 19 92

    Windsor House

    9/15 Bedford Street

    UK-Belfast BT2 7EG

    Tel.: (44-232) 24 07 08

    4 Cathedral Road

    UK-Cardiff CF1 9SG

    Tel.: (44-222) 37 16 31

    9 Alva Street

    UK-Edinburgh EH2 4PH

    Tel.: (44-31) 225 20 58

    Gli indirizzi degli uffici di informazione della Commissione negli Stati EFTA sono indicati qui di seguito:

    AUSTRIA

    Hoyosgasse 5

    A-1040 Wien

    Tel.: (43-1) 505 33 79

    NORVEGIA

    Postboks 1643

    Vika 0119 Oslo 1

    Haakon's VII Gate No 6

    0161 Oslo 1

    Tel.: (47-2) 83 35 83

    FINLANDIA

    31 Pohjoisesplanadi

    00100 Helsinki

    Tel.: (358-0) 65 64 20

    SVEZIA

    PO Box 16396

    Hamngatan 6

    11147 Stockholm

    Tel.: (46-8) 611 11 72

    I formulari per le notificazioni e le domande, oltre ad informazioni più dettagliate sulle norme di concorrenza SEE, si possono ottenere anche presso i seguenti uffici:

    AUSTRIA

    Ministero federale degli affari economici

    Tel.: (43-1) 71 100

    FINLANDIA

    Ufficio della libera concorrenza

    Tel.: (358-0) 73 141

    ISLANDA

    Direzione concorrenza e condizioni degli scambi

    Tel.: (354-1) 27 422

    LIECHTENSTEIN

    Ufficio dell'economia nazionale

    Direzione economia e statistica

    Tel.: (41-75) 61 11

    NORVEGIA

    Direzione prezzi

    Tel.: (47-22) 40 09 00

    SVEZIA

    Autorità responsabile della concorrenza

    Tel.: (46-8) 700 16 00

    Appendice 5

    FORMULARIO CO RELATIVO ALLA NOTIFICAZIONE DI UN'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4064/89 DEL CONSIGLIO

    ALLEGATO

    FORMULARIO CO RELATIVO ALLA NOTIFICAZIONE DI UN'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4064/89 DEL CONSIGLIO A. Introduzione Il presente formulario specifica le informazioni che l'impresa o le imprese sono tenute a comunicare quando notificano alla Commissione un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria. L'«operazione di concentrazione» è definita all'articolo 3 e la «dimensione comunitaria» all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

    Si richiama l'attenzione, in particolare: sul regolamento (CEE) n. 4064/89, sull'articolo 57 dell'accordo sullo spazio economico europeo (1) (punto 1 dell'allegato XIV all'accordo SEE e protocollo 4 all'accordo tra gli Stati EFTA sulla costituzione di un organo di vigilanza e di una Corte di giustizia), sul regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, sui protocolli 21, 22 e 24 all'accordo SEE e sull'articolo 1, nonché sul verbale concordato del protocollo di adattamento dell'accordo SEE. In particolare va osservato quanto segue:

    a) si richiede una risposta a tutte le domande contenute nel presente formulario. Chi, tuttavia, in buona fede, non fosse in grado di rispondere ad una domanda ovvero potesse rispondervi solo parzialmente date le informazioni disponibili dovrà dichiararlo e spiegarne il motivo. Se una particolare informazione richiesta nel formulario è ritenuta non indispensabile per l'esame della Commissione, è data facoltà di chiedere alla Commissione dispensa dall'obbligo di fornire detta informazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2367/90;

    b) se taluni capitoli presentano omissioni e non si adducono motivi validi che giustificano l'impossibilità di rispondere a certe domande (ad esempio, per indisponibilità di informazioni su una società oggetto di un'offerta contestata), la notificazione risulterà incompleta e avrà effetto solo dalla data di ricezione di tutte le informazioni. La notificazione sarà considerata incompleta in caso di informazioni inesatte o alterate;

    c) è passibile di ammenda chi fornisca, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o alterate;

    d) sono egualmente valide le notificazioni effettuate mediante il formulario CO rilasciato dalla Commissione e mediante il formulario CO rilasciato dalla parte EFTA.

    B. Soggetti tenuti alla notificazione In caso di fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4064/89 o di un'acquisizione di controllo comune in un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89, la notificazione deve essere effettuata congiuntamente dai soggetti partecipanti alla fusione o da quelli che acquisiscono il controllo in comune, come di pertinenza.

    In caso di acquisizione di una partecipazione di controllo in un'impresa da parte di un'altra, l'obbligo della notificazione incombe a chi effettua l'acquisizione.

    In caso di offerta pubblica d'acquisto di un'impresa, l'obbligo della notificazione incombe a chi presenta l'offerta.

    Ciascuna parte che compila la notificazione è responsabile dell'esattezza delle informazioni ivi contenute.

    Ai fini del presente formulario, «i soggetti partecipanti ad un'operazione di concentrazione» («le parti») comprendono l'impresa in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che è oggetto di un'offerta pubblica d'acquisto.

    C. Documentazione richiesta La notificazione debitamente compilata dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

    a) copia della stesura definitiva o più aggiornata di tutti i documenti attinenti all'operazione di concentrazione, che essa avvenga per mezzo di accordi tra le parti interessate, di acquisizione di una participazione di controllo o di offerta pubblica di acquisto;

    b) in un'offerta pubblica di acquisto, copia del prospetto di offerta. Qualora questo non fosse disponibile all'atto della notificazione, dovrà essere presentato non appena possibile e comunque non oltre la data alla quale sarà spedito agli azionisti;

    c) copia delle ultime relazioni annuali e bilanci di tutte le parti che intervengono nell'operazione di concentrazione;

    d) copia di relazioni o analisi redatte ai fini dell'operazione di concentrazione e dalle quali sono state tratte informazioni onde comunicare i dati richiesti ai capitoli 5 e 6;

    e) elenco e breve descrizione del contenuto di tutte le analisi, relazioni, studi e indagini redatte dalle parti che procedono alla notificazione o per loro conto, allo scopo di valutare o analizzare l'operazione di concentrazione proposta per quanto riguarda le condizioni di concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali) e le condizioni di mercato. Tutte le voci dell'elenco dovranno recare il nome dell'autore e la sua qualifica.

    D. Modalità di notificazione La notificazione deve essere effettuata in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, che sarà la lingua della procedura per tutte le parti che procedono alla notificazione. Nei casi in cui le notificazioni sono effettuate, conformemente all'articolo 12 del protocollo 24 all'accordo SEE, nella lingua ufficiale di uno Stato EFTA che non è lingua ufficiale della Comunità, la notificazione e tutta la relativa documentazione vengono simultaneamente corredate della traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.

    Le informazioni richieste nel formulario vanno presentate negli appositi capitoli e seguendo la numerazione predisposta nel formulario.

    La documentazione deve essere presentata nella lingua d'origine; ove questa non sia una lingua ufficiale della Comunità, è richiesta la traduzione nella lingua della procedura [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2367/90].

    La documentazione allegata può essere presentata in originale o in copia dell'originale. In quest'ultimo caso la parte che effettua la notificazione è tenuta a confermarne l'autenticità e la completezza.

    I dati di carattere finanziario richiesti al successivo punto 2.4 dovranno essere espressi in ECU, ai tassi di conversione medi in vigore relativamente agli anni o al periodo in questione.

    La notificazione, che va presentata in ventuno copie, con la relativa documentazione in sedici copie, va inviata alla:

    Commissione delle Comunità europee

    Direzione generale della concorrenza (DG IV)

    Task Force Fusioni (Cort. 150)

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    oppure consegnata a mano nel normale orario d'ufficio al seguente indirizzo:

    Commissione delle Comunità europee

    Direzione generale della concorrenza (DG IV)

    Task Force Fusioni

    Avenue de Cortenberg 150

    B-1049 Bruxelles

    E. Segreto L'articolo 214 del trattato e l'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89, nonché l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 all'accordo SEE e l'articolo 17, paragrafo 2 del capitolo XIII del protocollo 4 all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (accordo ESA), fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma del regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Lo stesso principio deve valere anche a tutela della riservatezza fra le parti che effettuano la notificazione.

    Chi temesse di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che è tenuto a fornire, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la scritta «segreto professionale». Egli dovrà inoltre specificare perché a suo parere tale informazione non dovrebbe essere divulgata o pubblicata.

    Nel caso di fusioni o acquisizioni comuni o nei casi in cui la notificazione è compilata da più partecipanti, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, le parti coperte dal segreto professionale. In tali casi, la notificazione sarà considerata completa all'atto della ricezione di tutti gli allegati.

    F. Riferimenti Tutti i riferimenti contenuti nel presente formulario rinviano ai rispettivi articoli e paragrafi del regolamento (CEE) n. 4064/89.

    Capitolo 1 1.1. Informazioni relative al partecipante (ai partecipanti) che effettua (effettuano) la notificazione

    1.1.1. Ragione o denominazione sociale e indirizzo dell'impresa.

    1.1.2. Attività dell'impresa.

    1.1.3. Nome, indirizzo, telefono, telefax e/o telex della persona cui rivolgersi e sue funzioni.

    1.2. Informazioni relative agli altri partecipanti all'operazione di concentrazione (2)

    Per ciascun partecipante all'operazione di concentrazione (ad eccezione del partecipante che effettua la notificazione) fornire i dati seguenti:

    1.2.1. Ragione o denominazione sociale e indirizzo dell'impresa.

    1.2.2. Attività dell'impresa.

    1.2.3. Nome, indirizzo, telefono, telefax e/o telex della persona cui rivolgersi e sue funzioni.

    1.3. Indirizzo di contatto

    Fornire un recapito a Bruxelles al quale si possano indirizzare tutte le comunicazioni e consegnare i documenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2367/90.

    1.4. Rappresentanti

    A norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2367/90, nei casi in cui le notificazioni sono firmate dai rappresentanti di imprese, essi sono tenuti a fornire la prova scritta dei loro poteri. Copia del mandato scritto deve essere allegata alla notificazione comunicando nel contempo i dati riguardanti i rappresentanti del partecipante o dei partecipanti che effettuano la notificazione e degli altri partecipanti all'operazione di concentrazione:

    1.4.1. Specificare se si tratta di una notificazione congiunta.

    1.4.2. In caso di risposta affermativa, specificare se è stato nominato un rappresentante comune.

    In caso di risposta affermativa, fornire i relativi dati ai successivi paragrafi 1.4.3 e 1.4.6.

    In caso di risposta negativa, indicare i rappresentanti di ciascuno dei partecipanti all'operazione di concentrazione e il partecipante che rappresentano.

    1.4.3. Nome del rappresentante.

    1.4.4. Indirizzo del rappresentante.

    1.4.5. Nome della persona cui rivolgersi (e recapito, se diverso da quello di cui al punto 1.4.4).

    1.4.6. Telefono, telefax e/o telex.

    Capitolo 2 Informazioni sull'operazione di concentrazione 2.1. Descrivere in breve la natura dell'operazione di concentrazione notificata. Precisare in particolare:

    - se l'operazione di concentrazione progettata costituisce una fusione nel pieno senso giuridico del termine, un'acquisizione, un'impresa comune avente natura di concentrazione, un contratto, o altro mezzo volto a conferire un controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89;

    - se l'operazione di concentrazione riguarda tutte le parti o solo parte di esse;

    - se eventuali offerte pubbliche di acquisto fatte da un partecipante per le azioni o quote di un altro siano state approvate dagli organi di vigilanza o di amministrazione di quest'ultimo, o da altri organi che per legge rappresentano il partecipante stesso.

    2.2. Elencare i settori economici interessati dall'operazione di concentrazione.

    2.3. Illustrare brevemente i dati economici e finanziari dell'operazione di concentrazione, fornendo, ove di pertinenza, informazioni sui punti seguenti:

    - eventuali aiuti finanziari o d'altro genere, di qualsiasi origine (comprese le pubbliche autorità) ricevuti da uno qualsiasi dei partecipanti e, se del caso, natura e importo degli aiuti suddetti;

    - la data proposta o prevista di eventuali avvenimenti importanti in occasione dei quali portare a termine l'operazione di concentrazione;

    - l'assetto proprietario proposto e il controllo ad operazione di concentrazione ultimata.

    2.4. Per ognuna delle parti, il soggetto che effettua la notifica dovrà fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi:

    2.4.1. fatturato mondiale (3);

    2.4.2. fatturato realizzato nella Comunità (4) (5);

    2.4.3. fatturato realizzato nel territorio EFTA (6) (7);

    2.4.4. fatturato realizzato in ciascuno Stato membro (8) (9);

    2.4.5. fatturato realizzato in ciascuno Stato EFTA (10) (11);

    2.4.6. Stato membro in cui vengono eventualmente realizzati più dei due terzi del fatturato comunitario (12) (13);

    2.4.7. Stato EFTA in cui vengono eventualmente realizzati più dei due terzi del fatturato totale EFTA (14) (15);

    2.4.8. utili al lordo delle imposte a livello mondiale (16);

    2.4.9. numero di dipendenti a livello mondiale (17).

    2.5. Fornire le seguenti informazioni relative all'ultimo esercizio finanziario:

    2.5.1. precisare se il fatturato congiunto realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA equivalga al 25 % o più del fatturato totale da esse realizzato nel territorio SEE;

    2.5.2. precisare se, per almeno due delle imprese interessate, ciascuna realizzi un fatturato superiore a 250 Mio di ECU nel territorio degli Stati EFTA.

    Capitolo 3 Assetto proprietario e controllo (18) Per ognuno dei partecipanti è richiesto un elenco di tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo. Indicare nell'elenco:

    3.1. tutte le imprese controllate dai partecipanti, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;

    3.2. tutte le imprese o persone che controllano i partecipanti, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;

    3.3. per ciascuna impresa o persona di cui al punto 3.2, un elenco completo di tutte le imprese da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

    Per ciascuna voce dell'elenco precisare la natura e i mezzi del controllo:

    3.4. specificare le acquisizioni effettuate negli ultimi tre anni dai gruppi sopra citati di imprese in attività sui mercati interessati dalla concentrazione come definiti nel successivo capitolo 5.

    Le informazioni di cui al presente capitolo potranno essere corredate da grafici o diagrammi utili a chiarire l'assetto proprietario e il controllo delle imprese precedente all'operazione di concentrazione.

    Capitolo 4 Legami personali e finanziari Per ognuna delle imprese o persone indicate nel capitolo 3, trasmettere:

    4.1. un elenco di tutte le altre imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione (cfr. la loro definizione, capitolo 5) in cui le imprese del gruppo detengono a titolo individuale o collettivo il 10 % o più dei diritti di voto o del capitale sociale, specificando per ogni caso la percentuale detenuta;

    4.2. un elenco di tutte le altre imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione in cui le persone indicate a norma del capitolo 3 detengono il 10 % o più dei diritti di voto o del capitale sociale, specificando per ogni caso la percentuale detenuta;

    4.3. l'elenco distinto per ogni impresa dei membri del rispettivo organo di amministrazione che sono anche membri degli organi di amministrazione o di vigilanza di ciascuna altra impresa operante sui mercati interessati dalla concentrazione, nonché (se del caso) l'elenco distinto per ogni impresa dei membri del rispettivo organo di vigilanza che sono anche membri degli organi di amministrazione di qualsiasi altra impresa operante sui mercati interessati dalla concentrazione, specificando caso per caso la ragione sociale dell'altra impresa e la posizione ivi occupata.

    Le informazioni di cui sopra potranno essere corredate da grafici o diagrammi utili ad una migliore comprensione.

    Capitolo 5 Informazioni sui mercati interessati dalla concentrazione La parte che effettua la notificazione dovrà fornire i dati richiesti tenendo conto delle seguenti definizioni:

    Mercato del prodotto

    Il mercato del prodotto di cui trattasi comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.

    Il mercato del prodotto di cui trattasi può in certi casi essere composto di diversi singoli gruppi di prodotti. Un singolo gruppo di prodotti è un prodotto o piccolo gruppo di prodotti con caratteristiche materiali e tecniche in gran parte identiche e pienamente intercambiabili. Le differenze tra prodotti all'interno del gruppo sono esigue e si limitano di solito ad una questione di marca e/o di immagine. Il mercato del prodotto corrisponde in genere alla classificazione usata dall'impresa nelle sue operazioni di commercializzazione.

    Mercato geografico rilevante

    Il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in questione forniscono prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

    Tra gli elementi pertinenti per la determinazione del mercato geografico di cui trattasi rientrano la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, l'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree contigue o sostanziali differenze di prezzo.

    Mercati interessati dalla concentrazione

    I mercati interessati dalla concentrazione sono i mercati del prodotto di cui trattasi o i singoli gruppi di prodotti, nel territorio SEE, nel mercato comune, nel territorio degli Stati EFTA, in uno Stato membro o in uno Stato EFTA, o, se diverso, in un qualsiasi mercato geografico rilevante:

    a) in cui due o più dei partecipanti all'operazione di concentrazione (ivi incluse le imprese appartenenti allo stesso gruppo, come definite nel capitolo 3) svolgono attività economiche sullo stesso mercato del prodotto o singolo gruppo di prodotti e in cui, per effetto della concentrazione, la quota di mercato comune sarà pari o superiore al 10 %. Si parla in questo caso di rapporti orizzontali; o

    b) in cui uno qualsiasi dei partecipanti (ivi incluse le imprese appartenenti allo stesso gruppo, come definito nel capitolo 3) svolga attività economiche su un mercato del prodotto posto a monte o a valle del mercato del prodotto o del singolo gruppo di prodotti in cui opera un qualsiasi altro partecipante e nei quali una qualsiasi delle quote di mercato detenute dai partecipanti è pari o superiore al 10 %, a prescindere dall'esistenza di un rapporto fornitore/cliente tra le parti interessate. Si parla in questo caso di rapporti verticali.

    I. Mercati del prodotto interessati dalla concentrazione

    5.1. Descrivere ciascun mercato del prodotto interessato dalla concentrazione e spiegare perché i prodotti e/o servizi su tali mercati sono inclusi (e perché altri ne sono esclusi) in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.

    5.2. Elencare i singoli gruppi di prodotti definiti internamente dall'impresa a fini di commercializzazione rientranti in ciascun mercato del prodotto descritto al precedente punto 5.1.

    II. Dati relativi ai mercati interessati dalla concentrazione

    Per ciascun mercato del prodotto interessato dalla concentrazione e, se diverso, per ciascun singolo gruppo di prodotti, e per ognuno degli ultimi tre esercizi:

    a) per il territorio SEE,

    b) per la Comunità nel suo insieme,

    c) per il territorio degli Stati EFTA nel suo insieme,

    d) singolarmente per ogni Stato membro nel quale operano i partecipanti (comprese le imprese che appartengono allo stesso gruppo, come definito al capitolo 3),

    e) singolarmente per ogni Stato EFTA nel quale operano i partecipanti (comprese le imprese che appartengono allo stesso gruppo, come definito al capitolo 3),

    f) e, ove siano diversi, per i mercati geografici rilevanti, trasmettere:

    5.3. una stima del valore del mercato ed eventualmente del volume (ad esempio, in termini di unità spedite o consegnate) del mercato stesso (19). Comunicare, a conforto di detti elementi, le stime ottenute da altre fonti, se disponibili, nonché una previsione dell'evoluzione della domanda sul mercato interessato dalla concentrazione;

    5.4. il fatturato di ciascuno dei gruppi ai quali appartengono i partecipanti (come definito al capitolo 3);

    5.5. una stima della quota di mercato di ciascuno dei gruppi ai quali appartengono i partecipanti;

    5.6. una stima della quota di mercato (in valore ed eventualmente in volume) di tutti i concorrenti cui fa capo almeno il 10 % del mercato geografico in questione. Precisare la ragione sociale, l'indirizzo e il numero di telefono di tali imprese;

    5.7. un raffronto tra i prezzi praticati dai gruppi cui appartengono i partecipanti in ciascuno degli Stati membri e in ciascuno degli Stati EFTA e un analogo raffronto di tali livelli di prezzo tra la Comunità, gli Stati EFTA e i loro principali partner commerciali (ad esempio, Stati Uniti e Giappone);

    5.8. una stima del valore (ed eventualmente del volume) e provenienza delle importazioni destinate al mercato geografico di cui trattasi;

    5.9. la percentuale di tali importazioni provenienti dai gruppi cui appartengono le imprese;

    5.10. una stima della misura in cui le importazioni in questione sono soggette a dazi doganali o ad altre barriere.

    III. Dati di mercato relativi a casi di relazioni conglomerate

    In mancanza di relazioni orizzontali o verticali, qualora uno dei partecipanti (comprese le imprese che appartengono al medesimo gruppo come definito al capitolo 3) detenga una quota di mercato pari o superiore al 25 % per uno dei mercati del prodotto o singolo gruppo di prodotti, occorre:

    5.11. descrivere ciascun mercato del prodotto di cui trattasi e spiegare perché i prodotti e/o servizi su tali mercati sono inclusi (e perchè altri ne sono esclusi) in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;

    5.12. elencare i singoli gruppi di prodotti definiti internamente dall'impresa a fini di commercializzazione rientranti in ciascun mercato del prodotto che è stato descritto;

    5.13. stimare il valore del mercato e le quote di mercato di ciascuno dei gruppi cui appartengono i partecipanti per ciascun mercato di prodotti interessato dalla concentrazione e, se diverso, per ciascun gruppo di prodotti, relativamente all'ultimo esercizio:

    a) per il territorio SEE nel suo insieme,

    b) per la Comunità nel suo insieme,

    c) per il territorio degli Stati EFTA nel suo insieme,

    d) singolarmente per ogni Stato membro nel quale operano i gruppi ai quali appartengono i partecipanti,

    e) singolarmente per ogni Stato EFTA nel quale operano i gruppi ai quali appartengono i partecipanti,

    f) e, ove siano diversi, per i mercati geografici rilevanti.

    Precisare nelle singole risposte del capitolo 5 la base delle stime utilizzate o delle ipotesi formulate dal partecipante che effettua la notificazione.

    Capitolo 6 Condizioni generali dei mercati interessati dalla concentrazione Informazioni sui mercati dei prodotti interessati dalla concentrazione e, se diversi, sui singoli gruppi di prodotti.

    Precedenti in fatto di ingresso sui mercati

    6.1. Indicare per gli ultimi cinque anni (od eventualmente per un arco di tempo più lungo) l'eventuale ingresso di nuovi concorrenti di rilievo su tali mercati nella Comunità o nel territorio degli Stati EFTA. In caso di ingresso, fornire informazioni su questi nuovi concorrenti, valutandone le attuali quote di mercato.

    6.2. Precisare se a giudizio del partecipante che effettua la notificazione esistono imprese (comprese quelle operanti attualmente solo su mercati extracomunitari o extra-SEE) in grado di entrare sui mercati della Comunità o dell'EFTA. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali concorrenti potenziali.

    6.3. Valutare la probabilità, a giudizio del partecipante che effettua la notificazione, di qualche ingresso sul mercato avente importanza significativa nei prossimi cinque anni.

    Fattori che influenzano l'ingresso sui mercati

    6.4. Descrivere dettagliatamente i vari fattori che influenzano l'ingresso sui mercati interessati dalla concentrazione nel caso in esame, con un'analisi dell'eventuale ingresso sotto il profilo geografico e dei prodotti. A questo proposito tener conto, ove di pertinenza, dei seguenti elementi:

    - valutare i costi totali d'ingresso sul mercato (capitale, promozione, pubblicità, necessarie reti di distribuzione, assistenza) su scala equivalente ad un concorrente di dimensioni significative in grado di mantenersi sul mercato, specificando la quota di mercato di un concorrente con queste caratteristiche;

    - specificare in quale misura l'ingresso sui mercati è condizionato dal requisito di un'autorizzazione amministrativa o dal rispetto di eventuali norme minime; specificare altresì l'eventuale esistenza di controlli legali o amministrativi sull'ingresso su tali mercati;

    - chiarire in quale misura l'ingresso sui mercati è condizionato dalla disponibilità di materie prime;

    - precisare in quale misura l'accesso ai mercati è condizionato dalla durata dei contratti tra un'impresa e i suoi fornitori e/o clienti;

    - descrivere l'importanza delle licenze di brevetto, know-how e altri diritti su questi mercati.

    Integrazione verticale

    6.5. Descrivere la natura e la portata dell'integrazione verticale di ciascuna delle parti.

    Ricerca e sviluppo

    6.6. Descrivere in maniera particolareggiata l'importanza delle attività di ricerca e sviluppo nel determinare la capacità competitiva a lungo termine di un'impresa operante sul mercato di cui trattasi. Spiegare la natura delle attività di ricerca e sviluppo sui mercati interessati dalla concentrazione ad opera delle imprese partecipanti all'operazione.

    A tale proposito, tener conto, ove di pertinenza, dei seguenti elementi:

    - intensità delle attività di ricerca e sviluppo (20) per questi mercati e corrispondenti intensità di ricerca e sviluppo per i partecipanti;

    - andamento dello sviluppo tecnologico per questi mercati sull'arco di un periodo di tempo adeguato (compresi gli sviluppi relativi ai prodotti e/o ai servizi, ai processi produttivi, ai sistemi di distribuzione, ecc.);

    - principali innovazioni intervenute sui mercati in questione nello stesso arco di tempo e imprese cui sono dovute le innovazioni in questione;

    - ciclo dell'innovazione sui mercati in questione e posizione dei partecipanti all'interno di tale ciclo;

    - incidenza per le parti in causa della concessione o ottenimento di licenze di brevetto, know-how e altri diritti sui mercati interessati dalla concentrazione.

    Sistemi di distribuzione e di assistenza

    6.7. Spiegare quali sono i canali di distribuzione e le reti di assistenza disponibili sui mercati interessati. A tale proposito tenere conto, ove di pertinenza, dei seguenti elementi:

    - sistemi di distribuzione esistenti sul mercato e loro importanza. Incidenza delle reti di distribuzione di terzi e/o di imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti, come descritto nel capitolo 3;

    - reti di assistenza esistenti (ad esempio, di manutenzione e riparazione) e loro importanza sui mercati in questione. Incidenza delle reti gestite da terzi e/o da imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti, come descritto nel capitolo 3.

    Concorrenza

    6.8. Fornire informazioni (ragione sociale, indirizzo e persona cui rivolgersi) sui cinque maggiori fornitori dei partecipanti che effettuano la notificazione e la loro quota singola sugli acquisti effettuati dalle parti in questione.

    6.9. Fornire informazioni (ragione o denominazione sociale, indirizzo e persona cui rivolgersi) sui cinque maggiori clienti dei partecipanti che effettuano la notificazione e sulla loro quota singola sulle vendite effettuate dai partecipanti in questione.

    6.10. Descrivere la struttura della domanda e dell'offerta sui mercati interessati dalla concentrazione. Tale descrizione dovrebbe consentire inoltre alla Commissione di valutare le condizioni di concorrenza nelle quali operano i partecipanti. A tale proposito tenere conto, ove di pertinenza, dei seguenti elementi:

    - fasi dei mercati (ad esempio, decollo, espansione, maturità e declino) e fase specifica attraversata dai prodotti in questione, secondo l'opinione del partecipante che effettua la notificazione;

    - struttura dell'offerta: informazioni sulle varie categorie identificabili che costituiscono l'offerta stessa e descrizione del «fornitore tipico» di ciascuna categoria;

    - struttura della domanda: informazioni sui vari gruppi identificabili in cui si articola la domanda stessa e descrizione del «cliente tipico» di ciascun gruppo;

    - entità dell'incidenza della partecipazione di amministrazioni o enti pubblici o imprese statali od organismi analoghi nella domanda o nell'offerta: in caso di partecipazione importante, precisazioni in merito;

    - capacità produttiva totale per l'intera Comunità e l'intero territorio EFTA negli ultimi tre anni; incidenza dei partecipanti su tale capacità nel periodo in questione e relative percentuali di utilizzo della capacità.

    Accordi di cooperazione

    6.11. Specificare qual è il grado di diffusione degli accordi di cooperazione (orizzontali e/o verticali) nei mercati interessati dalla concentrazione.

    6.12. Fornire informazioni sugli accordi di cooperazione più importanti sottoscritti dai partecipanti sui mercati interessati dalla concentrazione, ad esempio: accordi di licenza, di ricerca e sviluppo, di specializzazione, di distribuzione, di fornitura a lungo termine e di scambio di informazioni.

    Associazioni commerciali

    6.13. Elencare i nomi e gli indirizzi delle principali associazioni commerciali sui mercati interessati dalla concentrazione.

    Contesto internazionale

    6.14. Descrivere il contesto internazionale dell'operazione di concentrazione proposta, specificando la posizione dei partecipanti su tale mercato.

    Capitolo 7 Questioni di ordine generale 7.1. Descrivere il modo in cui l'operazione di concentrazione progettata può ripercuotersi sugli interessi dei consumatori intermedi e finali, e sullo sviluppo del progresso tecnico.

    7.2. Precisare se, nel caso in cui la Commissione constati che l'operazione notificata non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89, il partecipante chiede di considerare come domanda ai sensi dell'articolo 2 o come notificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17, come domanda ai sensi dell'articolo 12 o come notificazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1017/68, come domanda ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 o come domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.

    Capitolo 8 Dichiarazione La notificazione deve concludersi con la seguente dichiarazione che deve essere firmata da o in nome di tutte le parti che effettuano la notificazione.

    I sottoscritti dichiarano che, secondo scienza e coscienza, le informazioni fornite nella presente notificazione sono esatte, che tutte le stime, indicate come tali, sono le loro valutazioni più accurate dei fatti e che tutte le opinioni espresso sono sincere.

    Dichiarano altresì di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89.

    Luogo e data: . . . . . .

    Firme:

    (1) In prosieguo: «accordo SEE»; in particolare per Stati EFTA s'intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE.(2) Compresa la società oggetto di un'offerta pubblica di acquisto contestata: in tal caso le informazioni richieste saranno completate nella misura del possibile.(3) Cfr. l'articolo 5 per la definizione del fatturato e segnatamente le disposizioni speciali relative agli istituti di credito e altri istituti finanziari, alle imprese di assicurazioni e alle imprese comuni. Per le imprese di assicurazioni, gli istituti di credito e altri istituti finanziari, i residenti della Comunità e i residenti di uno Stato membro sono definiti come persone fisiche o giuridiche aventi la loro sede o residenza in uno Stato membro, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali. Si considera che la sede di un cliente avente personalità giuridica si trova nel paese nel quale a termini di legge ha assunto personalità giuridica. Le stesse norme valgono per la nozione di residente nel territorio degli Stati EFTA. Per il calcolo del fatturato, la parte che effettua la notifica è invitata a conformarsi agli esempi di cui alle istruzioni I per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, alle istruzioni II per le imprese di assicurazioni, alle istruzioni III per le imprese comuni.(4) Cfr. le istruzioni IV per il calcolo del fatturato in uno Stato membro in relazione al fatturato realizzato nella Comunità.(5) Gli «utili al lordo delle imposte» comprendono gli utili sulle attività ordinarie al lordo delle imposte sugli utili.(6) Nel termine «dipendenti» sono comprese tutte le persone retribuite che lavorano per l'impresa in forza di un contratto di lavoro.(7) Cfr. l'articolo 3, paragrafi 3 da 3 a 5.(8) Il valore e il volume di un mercato dovrebbero corrispondere alla produzione, meno le esportazioni e più le importazioni destinate al mercato geografico in questione.(9) L'intensità dell'attività di ricerca e sviluppo è definita come la spesa, espressa in percentuale del fatturato, destinata a tali attività.

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