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Document 31993R3384
COUNCIL REGULATION (EC) No 3384/93 of 6 December 1993 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for fresh strawberries originating in the Occupied Territories and laying down the procedure applicable to certain agricultural products subject to reference quantities originating in the said territories (1993/94)
REGOLAMENTO (CE) N. 3384/93 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1993 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per fragole fresche originarie dei territori occupati nonché la procedura da applicare a taluni prodotti agricoli sottoposti a quantitativi di riferimento e originari di detti territori (1993/1994)
REGOLAMENTO (CE) N. 3384/93 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1993 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per fragole fresche originarie dei territori occupati nonché la procedura da applicare a taluni prodotti agricoli sottoposti a quantitativi di riferimento e originari di detti territori (1993/1994)
GU L 306 del 11.12.1993, p. 10–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
REGOLAMENTO (CE) N. 3384/93 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1993 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per fragole fresche originarie dei territori occupati nonché la procedura da applicare a taluni prodotti agricoli sottoposti a quantitativi di riferimento e originari di detti territori (1993/1994)
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 11/12/1993 pag. 0010 - 0013
REGOLAMENTO (CE) N. 3384/93 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1993 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per fragole fresche originarie dei territori occupati nonché la procedura da applicare a taluni prodotti agricoli sottoposti a quantitativi di riferimento e originari di detti territori (1993/1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, visto il regolamento (CEE) n. 1134/91 del Consiglio, del 29 aprile 1991, che concerne il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati e che abroga il regolamento (CEE) n. 3363/86 (1), in particolare gli articoli 2 e 3, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1134/91 prevede, per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II, originari dei territori occupati, che i dazi doganali all'importazione siano soppressi il 1o gennaio 1993, nei limiti dei periodi indicati; che occorre quindi aprire, a decorrere dal 1o novembre 1993, le misure tariffarie comunitarie previste per tali prodotti in funzione di volumi che, calcolati pro rata temporis, sono pari ai livelli indicati all'articolo 1 e nell'allegato del presente regolamento; considerando che per le fragole del codice NC 0810 10 90 questa soppressione dei dazi doganali si applica nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 200 tonnellate; considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso a detto contingente a tutti gli importatori della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; considerando che, in adempimento dei suoi impegni internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di un contingente tariffario; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detto contingente, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sul volume contingentale i quantitativi necessari che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione, tuttavia, richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri; considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri; considerando che, in adempimento dei suoi impegni internazionali, spetta alla Comunità aprire quantitativi di riferimento e stabilire un sistema di sorveglianza statistica relativo ai prodotti compresi nell'allegato; considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1134/91, i medesimi prodotti sono assoggettati al sistema di sorveglianza statistica, conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2658/87 (2) e (CEE) n. 1736/75 (3); considerando che, per assicurare l'efficacia del suddetto sistema di sorveglianza, gli Stati membri devono peraltro procedere alla imputazione ai quantitativi di riferimento delle importazioni dei prodotti in questione a mano a mano che i prodotti considerati vengano presentati in dogana a fronte di dichiarazioni di immissione in libera pratica; che occorre pertanto aprire per il periodo 1993/1994 i quantitativi di riferimento per i prodotti compresi nell'allegato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio doganale all'importazione nella Comunità delle fragole fresche originarie dei territori occupati è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato: "" ID="1" ASSV="04">09.1381> ID="2" ASSV="04">0810 10 90> ID="3">* 36> ID="4" ASSV="04">Fragole fresche, dal 1o novembre 1993 al 31 marzo 1994> ID="5" ASSV="04">1 200> ID="6" ASSV="04">0"> ID="3">* 39"> ID="3">* 41"> ID="3">* 49"> Articolo 2 Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace. Articolo 3 Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto di cui all'articolo 1 del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro in causa procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume del contingente tariffario, di un quantitativo corrispondente a tale fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in causa, nella misura in cui il saldo disponibile glielo consenta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li riversa non appena possibile nel volume contingentale. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del contingente, l'assegnazione viene fatta proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati. Articolo 4 1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari dei territori occupati sono sottoposte a quantitativi di riferimento e a sorveglianza statistica. La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici NC, i periodi di validità e i livelli dei quantitativi di riferimento sono indicati nell'allegato. 2. Le imputazioni ai quantitativi di riferimento vengono effettuate a mano a mano che i prodotti sono presentati in dogana a fronte di dichiarazioni di immissione in libera pratica e del certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione al quantitativo di riferimento corrispondente avviene all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Il grado di esaurimento dei quantitativi di riferimento è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le condizioni di cui al primo comma e comunicate all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75. Articolo 5 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1993.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente W. CLAES (1) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2976/93 (GU n. L 268 del 29. 10. 1993, pag. 21). (3) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1). ALLEGATO "" ID="1" ASSV="04">18.0310> ID="2" ASSV="04">ex 0702 00 10> ID="3">* 51> ID="4" ASSV="04">Pomodori, freschi o refrigerati> ID="5" ASSV="04">1. 12. 1993 - 31. 3. 1994> ID="6" ASSV="04">1 000"> ID="3">* 59"> ID="3">* 61"> ID="3">* 69"> ID="1" ASSV="02">18.0320> ID="2" ASSV="02">ex 0709 30 00> ID="3">* 20> ID="4" ASSV="02">Melanzane, fresche o refrigerate> ID="5" ASSV="02">15. 1. 1994 - 30. 4. 1994> ID="6" ASSV="02">3 000"> ID="3">* 30"> ID="1">18.0330> ID="2">ex 0709 60 10> ID="4">Peperoni> ID="5">1. 1. 1994 - 31. 12. 1994> ID="6">1 000"> ID="1">18.0340> ID="2">ex 0709 90 70> ID="3">* 20> ID="4">Zucchine, fresche o refrigerate> ID="5">1. 12. 1993 - 28. 2. 1994> ID="6">300"> ID="1" ASSV="0">18.0350> ID="2">0805 10 11> ID="4" ASSV="14">Arance, fresche> ID="5" ASSV="14">1. 1. 1994 - 31. 12. 1994> ID="6" ASSV="14">25 000"> ID="2">0805 10 15"> ID="2">0805 10 19"> ID="2">0805 10 21"> ID="2">0805 10 25"> ID="2">0805 10 29"> ID="2">0805 10 31"> ID="2">0805 10 35"> ID="2">0805 10 39"> ID="2">0805 10 41"> ID="2">0805 10 45"> ID="2">0805 10 49"> ID="2">ex 0805 10 70> ID="3">* 11"> ID="3">* 13"> ID="3">* 14"> ID="3">* 18"> ID="2">ex 0805 10 90> ID="3">* 11"> ID="3">* 19"> ID="1" ASSV="0">18.0360> ID="2">ex 0805 20 10> ID="4" ASSV="09">Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi> ID="5" ASSV="09">1. 1. 1994 - 31. 12. 1994> ID="6" ASSV="09">500"> ID="3">* 31"> ID="2">* 33"> ID="2">* 35"> ID="2">* 38"> ID="2">* 39"> ID="2">ex 0805 20 30> ID="3">* 31"> ID="3">* 33"> ID="3">* 35"> ID="3">* 38"> ID="3">* 39"> ID="2">ex 0805 20 50> ID="3">* 31"> ID="3">* 33"> ID="3">* 35"> ID="3">* 38"> ID="3">* 39"> ID="2">ex 0805 20 70> ID="3">* 31"> ID="3">* 33"> ID="3">* 35"> ID="3">* 38"> ID="3">* 39"> ID="2">ex 0805 20 90> ID="3">* 11"> ID="3">* 15"> ID="3">* 16"> ID="3">* 17"> ID="3">* 18"> ID="3">* 51"> ID="3">* 53"> ID="3">* 55"> ID="3">* 58"> ID="3">* 59"> ID="1">18.0370> ID="2">ex 0805 30 10> ID="3">* 10> ID="4">Limoni (citrus limon, citrus limonum), freschi> ID="5">1. 1. 1994 - 31. 12. 1994> ID="6">800"> ID="1" ASSV="06">18.0380> ID="2" ASSV="06">ex 0807 10 90> ID="3">* 13> ID="4" ASSV="06">Meloni, freschi> ID="5" ASSV="06">1. 11. 1993 - 31. 5. 1994> ID="6" ASSV="06">10 000"> ID="3">* 14"> ID="3">* 23"> ID="3">* 33"> ID="3">* 34"> ID="3">* 43">