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Document 31993R2791

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2791/93 DELLA COMMISSIONE dell' 11 ottobre 1993 che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, gli importi dei contributi alla produzione

    GU L 254 del 12.10.1993, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2791/oj

    31993R2791

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2791/93 DELLA COMMISSIONE dell' 11 ottobre 1993 che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, gli importi dei contributi alla produzione

    Gazzetta ufficiale n. L 254 del 12/10/1993 pag. 0007 - 0007


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2791/93 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1993 che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, gli importi dei contributi alla produzione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 8 e l'articolo 28 bis, paragrafo 5,

    considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/91 (4), prevede che gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per lo zucchero e per l'isoglucosio devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente;

    considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2593/92 della Commissione (5), l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1785/81, è stato portato per la campagna di commercializzazione 1992/1993 al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

    considerando che la perdita globale previsibile constatata conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la presa in considerazione degli importi massimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento stesso, per quanto riguarda il contributo alla produzione di base, nonché la presa in considerazione per il calcolo del contributo B, in conformità dell'articolo 28, paragrafi 4 e 5 del regolamento sopra ricordato, di un importo pari al 35,062 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

    considerando che la perdita globale constatata in base ai dati disponibili e in applicazione dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, risulta interamente coperta dai ricavi dei contributi alla produzione di base e dei contributi B; che, in conseguenza di ciò, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 non si deve fissare il coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 di detto regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1992/1993, sono fissati a:

    a) 1,0602 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

    b) 18,5864 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

    c) 0,4448 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

    d) 7,7981 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

    (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

    (3) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

    (4) GU n. L 90 dell'11. 4. 1991, pag. 15.

    (5) GU n. L 259 del 5. 9. 1992, pag. 19.

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