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Document 31993R2740
COMMISSION REGULATION (EEC) No 2740/93 of 4 October 1993 re-establishing the levying of customs duties on products falling within CN code 6911, originating in Sri Lanka, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/93 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6911 originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/93 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6911 originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
GU L 248 del 6.10.1993, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/93 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6911 originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 248 del 06/10/1993 pag. 0004 - 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/93 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6911 originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i prodotti del codice NC 6911 originari dello Sri Lanka il massimale individuale è fissato a 882 000 ECU; che in data 16 giugno 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dello Sri Lanka hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dello Sri Lanka, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 9 ottobre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dello Sri Lanka: Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.