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Document 31993R2740

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/93 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6911 originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

    GU L 248 del 6.10.1993, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2740/oj

    31993R2740

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/93 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6911 originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 248 del 06/10/1993 pag. 0004 - 0004


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/93 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6911 originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

    considerando che per i prodotti del codice NC 6911 originari dello Sri Lanka il massimale individuale è fissato a 882 000 ECU; che in data 16 giugno 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dello Sri Lanka hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dello Sri Lanka,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 9 ottobre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dello Sri Lanka:

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1993.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

    (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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