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Document 31993R2604

REGOLAMENTO (CEE) N. 2604/93 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1993 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari del Marocco, della Giordania, di Israele e di Cipro (1993/1994)

GU L 239 del 24.9.1993, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2604/oj

31993R2604

REGOLAMENTO (CEE) N. 2604/93 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1993 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari del Marocco, della Giordania, di Israele e di Cipro (1993/1994)

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 24/09/1993 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 2604/93 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1993 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari del Marocco, della Giordania, di Israele e di Cipro (1993/1994)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco (1), il Regno di Giordania (2) e lo Stato Israele (3), dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo (4), prevedono nei rispettivi articoli che i fiori ed i boccioli di fiori freschi, recisi, dei codici NC specificati all'articolo 1, originari di detti paesi, beneficino all'importazione nella Comunità, di dazi doganali ridotti nei limiti di contingenti tariffari comunitari annuali, rispettivamente di 300, 50, 17 000 e 50 tonnellate; che tuttavia il contingente tariffario relativo a Cipro deve essere maggiorato annualmente del 5 % a partire dall'entrata in vigore del predetto protocollo, in virtù dell'articolo 18 del medesimo;

considerando che i volumi dei contingenti tariffari relativi agli altri paesi interessati devono essere aumentati in parti uguali del 3 %, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, del Libano, d'Israele, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia (5);

considerando che le rose a fiore grande e piccolo e i garofani uniflori e multiflori sono ammessi al beneficio di tali contingenti solo alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania (6); che l'applicazione di questo regolamento è stata estesa agli stessi prodotti originari del Marocco con il regolamento (CEE) n. 3551/88 (7); che i vantaggi tariffari in questione sono applicabili soltanto alle importazioni per le quali talune condizioni di prezzo sono rispettate;

considerando che è opportuno aprire i contingenti comunitari in questione per il periodo dal 1o novembre 1993 al 31 ottobre 1994;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o novembre 1993 al 31 ottobre 1994 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti descritti in appresso, originari del Marocco, della Giordania, d'Israele e di Cipro, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato.

/* Tabelle: v. GUCE */

i garofani uniflori e multiflori, qualora si constati a livello della Comunità che le condizioni di prezzo stabilite nel regolamento (CEE) n. 4088/87 non sono rispettate.

In tal caso, la Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti in causa e rimette eventualmente in applicazione il presente regolamento alle date e per i prodotti e i periodi indicati nei regolamenti in questione.

Tuttavia, le quantità dei prodotti in questione che hanno formato oggetto del ripristino dei dazi doganali importate nella Comunità nel periodo nel quale è ancora in vigore detto ripristino, vanno escluse dalle quantità oggetto di prelievo sul volume contingentale tariffario in questione.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

(1) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

(2) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.

(3) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

(4) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(5) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.

(6) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

(7) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

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