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Document 31993R1931
COMMISSION REGULATION (EEC) No 1931/93 of 16 July 1993 amending Regulation (EEC) No 1234/93 fixing for the 1993 marketing year the reference price for cherries
REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1234/93 che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle ciliegie
REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1234/93 che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle ciliegie
GU L 174 del 17.7.1993, p. 34–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 10/08/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1234/93 che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle ciliegie
Gazzetta ufficiale n. L 174 del 17/07/1993 pag. 0034 - 0034
REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1234/93 che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle ciliegie LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 1234/93 della Commissione (3) ha fissato, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento per le ciliegie di cui al codice NC 0809 20; che, in virtù della nomenclatura combinata, tale codice è suddiviso per tener conto dei due prodotti distinti contemplati in questa sottovoce, ossia delle « ciliegie acide » e delle « altre »; che quest'anno il mercato è caratterizato da una sovrabbondanza di tale prodotto; che si ritiene pertanto che l'applicazione del prezzo di riferimento delle ciliegie acide possa creare distorsioni; che è pertanto opportuno escludere tale prodotto, per la campagna 1993, dall'applicazione del prezzo di riferimento; considerando che il presente regolamento rientra in una serie di misure da adottare per le importazioni di ciliegie acide ed è pertanto necessario disporre che esso entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1234/93, i termini « codice NC 0809 20 » sono sostituiti dai termini « codice NC 0809 20 40 e 0809 20 80 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per la campagna 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7. (3) GU n. L 124 del 20. 5. 1993, pag. 32.