Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1931

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1234/93 che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle ciliegie

    GU L 174 del 17.7.1993, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/08/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1931/oj

    31993R1931

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1234/93 che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle ciliegie

    Gazzetta ufficiale n. L 174 del 17/07/1993 pag. 0034 - 0034


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1234/93 che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle ciliegie

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1234/93 della Commissione (3) ha fissato, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento per le ciliegie di cui al codice NC 0809 20; che, in virtù della nomenclatura combinata, tale codice è suddiviso per tener conto dei due prodotti distinti contemplati in questa sottovoce, ossia delle « ciliegie acide » e delle « altre »; che quest'anno il mercato è caratterizato da una sovrabbondanza di tale prodotto; che si ritiene pertanto che l'applicazione del prezzo di riferimento delle ciliegie acide possa creare distorsioni; che è pertanto opportuno escludere tale prodotto, per la campagna 1993, dall'applicazione del prezzo di riferimento;

    considerando che il presente regolamento rientra in una serie di misure da adottare per le importazioni di ciliegie acide ed è pertanto necessario disporre che esso entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1234/93, i termini « codice NC 0809 20 » sono sostituiti dai termini « codice NC 0809 20 40 e 0809 20 80 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica per la campagna 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

    (3) GU n. L 124 del 20. 5. 1993, pag. 32.

    Top