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Document 31993R1917
COUNCIL REGULATION (EEC) No 1917/93 of 12 July 1993 amending Regulation (EEC) No 3742/92 fixing the guide prices for fishery products listed in Annex I (A), (D) and (E) to Regulation (EEC) No 3687/91 for the 1993 fishing year and Regulation (EEC) No 3725/92 fixing the guide prices for the fishery products listed in Annex II to Regulation (EEC) No 3687/91 for the 1993 fishing year
REGOLAMENTO (CEE) N. 1917/93 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3724/92 che fissa, per la campagna di pesca 1993, i prezzi d' orientamento dei prodotti della pesca di cui all' allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3687/91 e il regolamento (CEE) n. 3725/92 che fissa, per la campagna di pesca 1993, i prezzi d' orientamento dei prodotti della pesca di cui all' allegato II del regolamento (CEE) n. 3687/91
REGOLAMENTO (CEE) N. 1917/93 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3724/92 che fissa, per la campagna di pesca 1993, i prezzi d' orientamento dei prodotti della pesca di cui all' allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3687/91 e il regolamento (CEE) n. 3725/92 che fissa, per la campagna di pesca 1993, i prezzi d' orientamento dei prodotti della pesca di cui all' allegato II del regolamento (CEE) n. 3687/91
GU L 174 del 17.7.1993, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 1917/93 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3724/92 che fissa, per la campagna di pesca 1993, i prezzi d' orientamento dei prodotti della pesca di cui all' allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3687/91 e il regolamento (CEE) n. 3725/92 che fissa, per la campagna di pesca 1993, i prezzi d' orientamento dei prodotti della pesca di cui all' allegato II del regolamento (CEE) n. 3687/91
Gazzetta ufficiale n. L 174 del 17/07/1993 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CEE) N. 1917/93 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3724/92 che fissa, per la campagna di pesca 1993, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3687/91 e il regolamento (CEE) n. 3725/92 che fissa, per la campagna di pesca 1993, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3687/91 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92, modificando alcuni meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca, ha incluso nuovi prodotti ammissibili agli interventi previsti da tali meccanismi; che l'applicazione di questi ultimi richiede la fissazione, per i nuovi prodotti, di prezzi d'orientamento conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 di detto regolamento; considerando che i regolamenti (CEE) n. 3724/92 (2) e (CEE) n. 3725/92 (3) avevano fissato per la campagna di pesca 1993 i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca che figuravano nell'organizzazione comune dei mercati di tali prodotti prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3759/92; che questi devono quindi essere modificati, includendovi i prezzi d'orientamento fissati per i nuovi prodotti in questione; considerando che, con l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3759/92 al 1o gennaio 1993, le organizzazioni di produttori avranno diritto, a decorrere da tale data, alla partecipazione comunitaria per gli interventi effettuati sul mercato dei nuovi prodotti considerati; che è pertanto opportuno prevedere che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. All'allegato del regolamento (CEE) n. 3724/92 è aggiunto il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento. 2. L'allegato del regolamento (CEE) n. 3725/92 è così modificato: a) il punto 1 è soppresso; b) è aggiunto il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1993. Per il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12). (2) GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 4. ALLEGATO I /* Tabelle: v. GUCE */ ALLEGATO II /* Tabelle: v. GUCE */