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Document 31993R1859

    Regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione, del 12 luglio 1993, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi

    GU L 170 del 13.7.1993, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2001; abrogato da 32001R1047

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1859/oj

    31993R1859

    Regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione, del 12 luglio 1993, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 170 del 13/07/1993 pag. 0010 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0259
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0259


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/93 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1993 relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 (2), in particolare l'articolo 22 ter,

    considerando che, a norma dell'articolo 22 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, è possibile istituire un regime di titoli di importazione per taluni prodotti che si rivelino sensibili e siano oggetto di flussi di importazione relativamente importanti;

    considerando che, per l'aglio, si assiste ad un forte incremento delle tradizionali correnti di importazione e che è pertanto opportuno adottare le misure atte a consentire una rigorosa sorveglianza delle importazioni;

    considerando che il sistema più idoneo per il raggiungimento di tale obiettivo è costituito dall'emissione di titoli di importazione il cui rilascio effettivo avvenga soltanto trascorso un determinato periodo di tempo dopo la presentazione della domanda e sia subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico degli operatori e il cui importo tenga conto del valore del prodotto; che la validità dei titoli deve tener conto delle caratteristiche del mercato del prodotto in oggetto;

    considerando che è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (4);

    considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'immissione in libera pratica, nella Comunità, di aglio di cui al codice NC 0703 20 00 è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato dagli Stati membri interessati a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità, secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3.

    Articolo 2

    1. Il rilascio dei titoli di importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di 1,5 ECU/100 kg netti. La cauzione è incamerata in tutto o in parte se, durante il periodo di validità del titolo, l'immissione in libera pratica dei quantitativi indicati nel titolo stesso non sia realizzata o lo sia soltanto parzialmente.

    2. I titoli di importazione sono validi per un periodo di quaranta giorni dalla data del rilascio prevista all'articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 3

    1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, il paese di origine del prodotto. Il titolo di importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

    2. I titoli di importazione sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano adottate altre misure.

    Tuttavia, i titoli di importazione richiesti nei tre giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciati immediatamente.

    Articolo 4

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    1) i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione indicando, il codice della Nomenclatura combinata e divisi per paesi d'origine.

    Detta comunicazione avviene con la seguente frequenza:

    - ogni mercoledì, per le domande presentate il lunedì e il martedì,

    - ogni venerdì, per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

    - ogni lunedì, per le domande presentate il venerdì della settimana precedente;

    2) i quantitativi relativi ai titoli di importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi iscritti a tergo dei titoli e i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati.

    Detta comunicazione avviene ogni mercoledì per i dati pervenuti la settimana precedente.

    Se non è stata presentata alcuna domanda di titolo di importazione nel corso di uno dei periodi di cui al punto 1 o se non rimangono quantitativi non utilizzati ai sensi del punto 2, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nei giorni indicati al presente articolo.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14.

    (3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (4) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

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