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Document 31993R1795

Regolamento (CEE) n. 1795/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di frumento duro detenute dell'organismo d'intervento italiano ai fini della loro trasformazione in alcuni Stati membri

GU L 163 del 6.7.1993, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/09/1997; abrogato da 397R1717

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1795/oj

31993R1795

Regolamento (CEE) n. 1795/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di frumento duro detenute dell'organismo d'intervento italiano ai fini della loro trasformazione in alcuni Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 06/07/1993 pag. 0026 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0232
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0232


REGOLAMENTO (CEE) N. 1795/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano ai fini della loro trasformazione in alcuni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (4), stipula che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organimi d'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/92 (6), prevede, all'articolo 4, la possibilità di limitare la gara ad utilizzazioni e/o destinazioni prestabilite;

considerando che, nella situazione attuale del mercato, caratterizzata da una grave penuria di frumento duro, è opportuno indire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano ai fini della loro trasformazione negli Stati membri settentrionali della Comunità;

considerando, inoltre, che in materia di controllo sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 642/93 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano procede ad una gara permanente per la messa in vendita sul mercato interno di 150 000 t di frumento duro ai fini della loro trasformazione in Belgio, nel Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Irlanda, in Francia, in Germania, nel Regno Unito e in Danimarca.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82, in particolare quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, alla presente gara si applicano le seguenti modalità particolari:

- gli offerenti si impegnano a trasformare i quantitativi di frumento duro negli Stati membri di cui al paragrafo 1,

- la trasformazione deve essere effettuata al più tardi il 31 ottobre 1993, salvo casi di forza maggiore,

- l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione pari a 50 ECU/t presso l'organismo d'intervento italiano, a garanzia del rispetto delle condizioni di cui al primo e al secondo trattino. Detta cauzione deve essere costituita al più tardi entro due giorni feriali successivi alla data in cui è stata loro notificata la dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicatario,

- il prezzo minimo di rivendita da rispettare è di 175 ECU/t.

Articolo 2

1. Gli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino, sono considerati esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (9) e sono considerati soddisfatti soltanto se l'aggiudicatario fornisce la prova di avervi ottemperato.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione dei cereali di cui al presente regolamento negli Stati membri menzionati all'articolo 1, deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera effettuata al momento della consegna del frumento duro in un magazzino situato in uno degli Stati membri menzionati all'articolo 1.

Articolo 3

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca una o più delle diciture seguenti:

Destinados a la transformación [Reglamento (CEE) no 1795/93]

Til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 1795/93)

Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 1795/93)

Proorizomeno gia metapoiisi [kanonismos (EOK) arith. 1795/93]

For processing (Regulation (EEC) No 1795/93)

Destinées à la transformation [règlement (CEE) no 1795/93]

Destinate alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 1795/93]

Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 1795/93)

Destinadas à transformaçao [Regulamento (CEE) no 1795/93].

Articolo 4

1. La data ultima per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissata al 1o luglio 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 luglio 1993.

3. Le offerte debbono essere depositate presso l'organismo d'intervento italiano:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

(AIMA)

Via Palestro 81

I-00100 Roma

(telex 620331; tel.: 47 49 91).

Articolo 5

L'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione, al più tardi il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(6) GU n. L 98 del 24. 4. 1992, pag. 25.

(7) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(8) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 14.

(9) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

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