This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31993R1787
Commission Regulation (EEC) No 1787/93 of 30 June 1993 amending Annex II to Regulation (EEC) No 3578/86 with regard to the conversion factors to be applied to the buying-in prices for fruit and vegetables with respect to tomatoes
Regolamento (CEE) n. 1787/93 della Commissione del 30 giugno 1993 che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 in ordine ai coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori
Regolamento (CEE) n. 1787/93 della Commissione del 30 giugno 1993 che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 in ordine ai coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori
GU L 163 del 6.7.1993, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1997
Regolamento (CEE) n. 1787/93 della Commissione del 30 giugno 1993 che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 in ordine ai coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 06/07/1993 pag. 0013 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0227
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0227
REGOLAMENTO (CEE) N. 1787/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 in ordine ai coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, considerando che l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/93 (4), fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto dei pomodori con caratteristiche diverse da quelle in funzione delle quali sono fissati i prezzi di base; considerando che nel suddetto allegato, per il calcolo dei prezzi di acquisto e di ritiro, sono previsti diversi coefficienti corrispondenti ai diversi pesi dei pomodori freschi dopo il condizionamento; che, in base all'attuale prassi di commercializzazione, si constata che i pomodori destinati al mercato dei prodotti freschi sono condizionati in imballaggi di peso generalmente pari a 7 kg; che è pertanto opportuno conservare il coefficiente 1 soltanto per questo tipo di imballaggio; che il condizionamento in imballaggi da 7 a 15 kg è meno costoso e più raramente utilizzato per la commercializzazione e che appare pertanto sufficiente applicarvi un coefficiente di 0,70; che, infine, gli imballaggi di peso superiore a 15 kg o il trasporto alla rinfusa rappresentano un costo nettamente inferiore a quello dei due tipi succitati e che appare quindi adeguata l'applicazione di un coefficiente di 0,45; considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1289/93 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1334/93 della Commissione (6), il regime d'intervento si applica a decorrere dall'11 giugno 1993; che occorre prevedere l'entrata in vigore dei nuovi coefficienti con la massima tempestività; considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue: Il testo della lettera « d) tipo di condizionamento » è sostituito dal seguente: « d) tipo di condizionamento: - in imballaggio di 7 kg netti al massimo 1,00, - in imballaggio di peso superiore a 7 kg ma uguale o inferiore a 15 kg netti 0,70. Esclusivamente per i mesi di agosto e settembre, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72: - in imballaggio di contenuto superiore a 15 kg netti oppure sfusi in un mezzo di trasporto 0,45. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7. (3) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 29. (5) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 3. (6) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 120.