Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1779

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1779/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine in seguito ai problemi di trasporto imputabili all' insorgenza dell' afta epizootica in Bulgaria

    GU L 162 del 3.7.1993, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1779/oj

    31993R1779

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1779/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine in seguito ai problemi di trasporto imputabili all' insorgenza dell' afta epizootica in Bulgaria

    Gazzetta ufficiale n. L 162 del 03/07/1993 pag. 0031 - 0031


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1779/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine in seguito ai problemi di trasporto imputabili all'insorgenza dell'afta epizootica in Bulgaria

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 23,

    considerando che i titoli di importazione per i giovani bovini maschi che possono essere importati nel secondo trimestre del 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 733/93 della Commissione (3), sono rilasciati il 30o giorno di questo trimestre, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92 (5); che la validità dei suddetti titoli è limitata a 90 giorni a norma dell'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80; che, vista la situazione delle importazioni conseguente all'insorgere dell'afta epizootica in Bulgaria, è opportuno permettere una proroga del periodo di validità dei suddetti titoli;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la validità dei titoli rilasciati per il secondo trimestre del 1993, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) dello stesso regolamento, è prorogato di 60 giorni a richiesta dell'operatore interessato.

    2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere accompagnata dall'originale del titolo di cui trattasi.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

    (3) GU n. L 75 del 30. 3. 1993, pag. 11.

    (4) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

    (5) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.

    Top