This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31993R1759
Commission Regulation (EEC) No 1759/93 of 1 July 1993 concerning the operative events determining the agricultural conversion rates to be applied in the beef and veal sector
Regolamento (CEE) n. 1759/93 della Commissione del 1o luglio 1993 recante adeguamento di talune disposizioni della normativa del settore delle carni bovine in seguito all'istituzione di nuove norme relative ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune
Regolamento (CEE) n. 1759/93 della Commissione del 1o luglio 1993 recante adeguamento di talune disposizioni della normativa del settore delle carni bovine in seguito all'istituzione di nuove norme relative ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune
GU L 161 del 2.7.1993, p. 59–61
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1913
Regolamento (CEE) n. 1759/93 della Commissione del 1o luglio 1993 recante adeguamento di talune disposizioni della normativa del settore delle carni bovine in seguito all'istituzione di nuove norme relative ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 02/07/1993 pag. 0059 - 0061
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0209
REGOLAMENTO (CEE) N. 1759/93 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1993 recante adeguamento di talune disposizioni della normativa del settore delle carni bovine in seguito all'istituzione di nuove norme relative ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario a partire dal 1o gennaio 1993; che, nel quadro di tale regime, il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (2), ha stabilito i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili allo scadere delle misure transitorie previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione (3), fatte salve eventuali precisazioni o deroghe previste dalla normativa dei settori interessati in base ai criteri indicati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che è pertanto opportuno precisare e raggruppare in un unico regolamento le modifiche dei fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili nel settore delle carni bovine allo scadere delle misure transitorie previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92; considerando che il fatto generatore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 comporta il rischio che gli operatori ritardino, per motivi speculativi, la fornitura dei quantitativi aggiudicati a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92 (5), che, in considerazione del fatto che le carni sono consegnate allo stato fresco, una simile prassi potrebbe avere conseguenze negative sulla qualità dei prodotti; che è pertanto opportuno stabilire un fatto generatore unico corrispondente al primo giorno in cui i prodotti aggiudicati possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento per la gara di cui trattasi; considerando che per evitare inutili operazioni di conversione, è opportuno disporre che i prezzi offerti nel quadro delle procedure di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (7), siano espressi in ecu; considerando che le gare disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2173/79 sono organizzate in modo che i prodotti venduti possano essere presi in consegna dall'acquirente soltanto dopo il pagamento del prezzo aggiudicato nel quadro del contratto pertinente; che, per precisare il fatto generatore applicabile a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 è opportuno disporre che esso corrisponde al tasso di conversione agricolo in vigore il giorno del primo pagamento; considerando che tutte le cauzioni previste dal regolamento (CEE) n. 2173/79 hanno lo scopo di garantire il rispetto degli obblighi relativi alla presentazione e all'esecuzione delle offerte; che in tal caso, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 si applicherebbe il tasso di conversione in vigore il giorno in cui acquista efficacia la cauzione; che per identificare senza ambiguità tale giorno, è opportuno fare riferimento al giorno in cui la cauzione è stata depositata o in cui ne è comprovata la costituzione; che, per motivi di semplificazione amministrativa, è opportuno assoggettare alla stessa regola le cauzioni specifiche previste dai regolamenti (CEE) n. 2182/77 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3807/92 (9), (CEE) n. 985/81 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3807/92, (CEE) n. 2539/84 della Commissione (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 e (CEE) n. 2848/89 della Commissione (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3807/92; considerando che non occorre adattare ai principi del nuovo regime agrimonetario gli altri fatti generatori in vigore nel settore delle carni bovine; che è opportuno pertanto confermarli in virtù all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il testo dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 859/89 è sostituito dal seguente: « Articolo 16 Il tasso di conversione da applicare agli importi di cui all'articolo 12 è il tasso di conversione agricolo vigente il giorno di entrata in vigore del regolamento che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la gara di cui trattasi. » 2. Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3445/90 è sostituito dal seguente: « Articolo 8 Il tasso di conversione da applicare: - agli importi degli aiuti è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno indicato all'articolo 9, paragrafo 2; - agli importi delle cauzioni è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui la cauzione è costituita o comprovata presso l'organismo d'intervento. » 3. Il regolamento (CEE) n. 2173/79 è modificato come segue: a) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) sono aggiunti i seguenti termini « ,espresso in ecu ». b) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: « Articolo 5 Il tasso di conversione da applicare ai prezzi di vendita fissati in anticipo è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui l'organismo d'intervento riceve il primo pagamento relativo al contratto considerato. » c) All'articolo 8, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: « c) il prezzo offerto per tonnellata, espresso in ecu; ». d) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: « Articolo 9 Tenuto conto delle offerte ricevute, i prezzi minimi di vendita espressi in ecu fissati per i prodotti considerati secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. » e) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: « Articolo 12 Il tasso di conversione da applicare per esprimere i prezzi aggiudicati in moneta nazionale è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui l'organismo d'intervento riceve il primo pagamento relativo al contratto considerato. » f) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo: « 5. Il tasso di conversione da applicare alle cauzioni di cui al paragrafo 1 è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui la cauzione è costituita o comprovata presso l'organismo d'intervento. » 4. Il regolamento (CEE) n. 2182/77 è modificato come segue: a) All'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: « Il tasso di conversione agricolo da applicare all'importo della cauzione di cui al presente paragrafo è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui la cauzione è costituita o comprovata presso l'organismo d'intervento. » b) L'articolo 8 è soppresso. 5. All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 985/81 è aggiunto il seguente comma: « Il tasso di conversione da applicare all'importo della cauzione è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui la cauzione è costituita o comprovata presso l'organismo d'intervento. » 6. All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è aggiunto il seguente paragrafo: « 4. Il tasso di conversione da applicare agli importi delle cauzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui la cauzione è costituita o comprovata presso l'organismo d'intervento. » 7. All'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2848/89 è aggiunto il seguente comma: « Il tasso di conversione da applicare all'importo della cauzione è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui la cauzione è costituita o comprovata presso l'organismo d'intervento. » Articolo 2 Le disposizioni relative ai fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore delle carni bovine non contemplate dall'articolo 1 restano di applicazione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1993. Il paragrafo 1 dell'articolo 1 si applica a decorrere dalla prima gara d'intervento indetta nel corso della campagna di commercializzazione 1993-94. I paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 1 si applicano alle operazioni connesse ai contratti conclusi a partire dal 5 luglio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22. (4) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5. (5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47. (6) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12. (7) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23. (8) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60. (9) GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 33. (10) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38. (11) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (12) GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 9.