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Document 31993R1738

REGOLAMENTO (CEE) N. 1738/93 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1993 relativo all' attuazione di un programma d' azione nel campo dell' infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti

GU L 161 del 2.7.1993, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1738/oj

31993R1738

REGOLAMENTO (CEE) N. 1738/93 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1993 relativo all' attuazione di un programma d' azione nel campo dell' infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 02/07/1993 pag. 0004 - 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 1738/93 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1993 relativo all'attuazione di un programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la realizzazione del mercato integrato dei trasporti comporta l'attuazione di un programma d'azione della Comunità mirante allo sviluppo armonioso delle infrastrutture di trasporto nella Comunità;

considerando che occorre prevedere un programma di una durata di due anni;

considerando che un importo di 325 milioni di ecu è stimato necessario per l'attuazione di questo programma;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore;

considerando che la creazione di collegamenti rapidi ed efficaci tra tutte le regioni della Comunità è una condizione fondamentale per il rafforzamento della sua coesione economica e sociale;

considerando che è opportuno tener conto, ad un tempo, degli interessi degli utenti e delle esigenze in materia di ambiente, di sicurezza e di utilizzazione razionale dell'energia;

considerando che l'azione condotta dalla Comunità tramite i fondi a finalità strutturale, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti può contribuire alla realizzazione dei lavori d'infrastruttura di interesse comunitario;

considerando che un sostegno finanziario specifico a favore di progetti d'infrastruttura può rappresentare un incentivo essenziale per la promozione e il lancio di progetti d'interesse comunitario;

considerando che l'intervento di capitali privati può favorire la realizzazione di progetti d'infrastruttura e che il ricorso ad una dichiarazione di utilità europea contribuirebbe ad orientare i capitali privati verso il finanziamento di grandi progetti d'interesse europeo;

considerando che è necessario garantire un buon coordinamento in sede di realizzazione dei diversi progetti, nonché un opportuno scaglionamento del loro finanziamento;

considerando che è necessario definire il campo d'applicazione del programma di azione, in particolare gli obiettivi che saranno direttamente perseguiti ed i progetti da realizzare;

considerando che è opportuno stabilire, ricorrendo a criteri obiettivi, l'interesse a livello della Comunità dei progetti che saranno oggetto dei suoi interventi;

considerando che è necessario un intervento della Comunità per la realizzazione dei progetti, segnatamente nella fase di avvio;

considerando che il primo programma d'azione pluriennale di sostegno finanziario si è concluso alla fine del 1992 e che è indispensabile l'adozione di un nuovo programma, dato che le varie reti comunitarie sono ancora incomplete;

considerando che la durata del nuovo programma non dovrebbe comunque superare i due anni per non pregiudicare le decisioni relative alle reti transeuropee;

considerando che, in attesa di misure più complete che dovranno essere adottate in base a decisioni successive nell'ambito delle reti transeuropee, il presente regolamento deve avere carattere transitorio;

considerando che occorre porre fine all'applicazione del presente regolamento qualora il Consiglio adotti, prima della sua scadenza, un nuovo strumento relativo al finanziamento delle reti di trasporto transeuropee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento è inteso a istituire un programma comunitario d'azione nel settore dell'infrastruttura dei trasporti, in appresso denominato « programma d'azione », applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il programma ha una durata di due anni.

2. L'importo stimato necessario dei mezzi finanziari comunitari per l'attuazione del programma d'azione è pari a 325 milioni di ecu e deve iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore.

3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili tenendo presenti i principi di una sana gestione previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4).

Articolo 2

La Comunità individua i progetti di infrastruttura dei trasporti d'interesse comunitario che rientrino nel quadro del programma d'azione e miranti a:

1) sopprimere i punti di strozzatura,

2) realizzare i tronchi mancanti,

3) inserire le zone geograficamente prive di sbocco diretto al mare o situate alla periferia della Comunità,

4) ridurre i costi inerenti al traffico di transito, in cooperazione con i paesi terzi eventualmente interessati,

5) migliorare i collegamenti nei corridoi terrestri-marittimi e nei corridoi di trasporto combinato,

6) sistemare collegamenti ad alto livello di servizio tra i principali centri urbani, compresi i collegamenti ferroviari a grande velocità,

7) garantire un alto livello di sicurezza per i modi di trasporto che rientrano nel presente regolamento.

Articolo 3

Il contributo della Comunità alla realizzazione dei progetti che rientrano nel quadro del programma d'azione può assumere, in particolare, la forma:

- di un sostegno finanziario mediante stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee, nel quadro delle prospettive finanziarie relative al periodo del programma d'azione;

- di un sostegno finanziario mediante altri strumenti finanziari, qualora applicabili;

- di una dichiarazione di utilità europea dei progetti rilasciati dalla Commissione, nell'osservanza delle condizioni di cui all'allegato, previa consultazione degli Stati membri direttamente interessati da tali progetti. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio. Le decisioni concernenti le dichiarazioni di utilità europea sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

L'azione comunitaria verte su tutti gli studi riguardanti le infrastrutture dei trasporti terrestri e sui grandi progetti elencati qui di seguito, restando inteso che i progetti individuali specifici ai quali si fa riferimento in altri articoli costituiscono parte di tali grandi progetti:

1) contributo alla rete ferroviaria ad alta velocità:

- collegamenti: Parigi - Londra - Bruxelles - Amsterdam - Colonia, e raccordi verso altri Stati membri;

- collegamenti:

a) Madrid - Barcellona - Lione - Torino - Milano - Venezia e da Venezia verso Tarvisio e Trieste;

b) Porto - Lisbona - Madrid;

2) asse di transito alpino (asse del Brennero);

3) contributo alla rete di trasporto combinato di interesse comunitario;

4) collegamenti stradali transpirenei;

5) collegamenti scandinavi;

6) rafforzamento dei collegamenti terrestri all'interno della Grecia, dell'Irlanda e del Portogallo, nonché con questi tre Stati membri.

Articolo 5

L'ammisibilità di un progetto d'infrastruttura ad un sostegno finanziario è valutata in funzione dei seguenti criteri:

a) interesse e maggiore utilità del progetto per il traffico internazionale della Comunità, valutati in funzione del loro contributo alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2. I fattori da prendere in considerazione sono i seguenti:

- il volume del traffico internazionale intracomunitario attuale o potenziale;

- il volume, sull'asse interessato dal progetto, degli scambi tra Comunità e paesi terzi;

- l'apporto del progetto alla creazione di una rete omogenea ed equilibrata nell'ambito comunitario, adeguata alle esigenze di trasporto esistenti e future;

b) redditività socioeconomica del progetto;

c) coerenza del progetto con le altre azioni comunitarie nell'ambito della politica comune dei trasporti o di altre politiche della Comunità e con le altre azioni nazionali definite prioritarie nei piani e programmi nazionali di infrastruttura di trasporto;

d) particolari difficoltà di mobilitazione finanziaria;

e) incapacità dei poteri nazionali o regionali di garantirne da soli la realizzazione.

Articolo 6

1. Il sostegno finanziario della Comunità può riguardare gli studi di fattibilità e i lavori preparatori concernenti progetti di infrastruttura, eventuali realizzazioni connesse e una parte o la totalità di un progetto.

2. Il sostegno finanziario specifico della Comunità all'infrastruttura di trasporto può assumere la forma di sovvenzioni o eccezionalmente, in casi debitamente giustificati, qualsiasi altra forma adeguata alle esigenze finanziarie dei progetti.

3. Qualora un progetto specifico, facente parte di uno dei grandi progetti previsti nell'articolo 4 benefici già di un sostegno di bilancio comunitario a fondo perduto, esso non potrà beneficiare di un altro sostegno a fondo perduto, ma soltanto di aiuti sotto forma di prestiti.

4. Il sostegno di bilancio comunitario a fondo perduto non può superare il 25 % del costo totale di un progetto o della parte di un progetto che fruisce del sostegno. Tale contributo può essere aumentato fino a non più del 50 % qualora si tratti di studi effettuati in preparazione a lavori di costruzione.

5. Un progetto può beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità solo ove siano rispettati tutti gli obblighi di diritto comunitario in materia di appalti pubblici nonché le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (5).

Articolo 7

1. Per il sostegno finanziario specifico di cui all'articolo 3, primo comma, primo trattino, le richieste sono trasmesse alla Commissione tramite gli Stati membri.

Ogni richiesta comporta i necessari elementi di valutazione, in particolare:

- una valutazione delle spese prevedibili, ripartite per voci;

- un calendario di previsione dei lavori e degli impegni finanziari;

- le informazioni necessarie alla valutazione dell'interesse comunitario del progetto;

- un riassunto di carattere generale dello studio sull'impatto ambientale, condotto nel rispetto della direttiva 85/337/CEE.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione qualsiasi informazione complementare da essa ritenuta utile agli effetti della valutazione del progetto.

2. Quando siano applicabili gli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, primo comma, secondo trattino, sono seguite le regole e procedure proprie a questi strumenti.

Articolo 8

1. Ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione recante la descrizione dei progetti che hanno costituito oggetto di una richiesta presentata a norma dell'articolo 7 e che potrebbero, nel quadro del programma d'azione e alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2, beneficiare di un sostegno finanziario mediante gli stanziamenti specifici di cui all'articolo 3.

2. La comunicazione prevista al paragrafo 1 comporta almeno i seguenti elementi di valutazione:

- i motivi principali dell'ammissibilità del progetto al contributo, a titolo degli articoli 1, 4 e 5;

- la consistenza e la natura del sostegno finanziario desiderato;

- gli elementi di valutazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 9

La Commissione decide in merito alla concessione del sostegno finanziario secondo la procedura prevista all'articolo 10. Il sostegno finanziario è accordato in conformità dell'articolo 6. Il suo importo dipenderà dalla valutazione dei progetti sulla base dei criteri enunciati all'articolo 5.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato per le infrastrutture dei trasporti istituito con l'articolo 4 della decisione 78/174/CEE (6).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

1. Qualora un progetto che ha ottenuto un sostegno finanziario non sia eseguito come previsto, o qualora le condizioni prescritte non siano soddisfatte, il sostegno finanziario può essere ridotto o soppresso con decisione della Commissione, adottata previo esame delle spiegazioni fornite dal beneficiario.

Le somme indebitamente versate sono restituite alla Comunità dal beneficiario, entro i dodici mesi successivi alla data di notifica della decisione della Commissione.

2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e fatto salvo il controllo finanziario effettuato dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 206 bis del Trattato, gli organismi competenti dello Stato membro interessato e agenti della Commissione oppure altre persone da quest'ultima delegate procedono a verifiche in loco o ad indagini relative ai progetti che fruiscono di un sostegno finanziario. La Commissione stabilisce i termini per l'esecuzione delle verifiche e ne informa preventivamente lo Stato membro per ottenere l'assistenza necessaria.

3. Le verifiche in loco o indagini di cui al paragrafo 2 hanno lo scopo di accertare:

a) la conformità delle prassi amministrative con le norme comunitarie;

b) l'esistenza di documenti giustificativi e la loro concordanza con i progetti che beneficiano di un sostegno finanziario;

c) le condizioni in cui sono realizzate e controllate le operazioni;

d) la conformità delle realizzazioni con le condizioni di concessione del sostegno finanziario.

4. La Commissione può sospendere il versamento del contributo relativo ad un'operazione qualora un controllo ponga in luce irregolarità oppure una modifica importante della natura o delle condizioni dell'operazione, che non sia stata sottoposta all'approvazione della Commissione.

5. La Commissione procede in tempo utile, dopo che i progetti che hanno fruito di un sostegno finanziaro sono stati realizzati, ad un'analisi approfondita del loro impatto sui trasporti e sull'economia in generale.

Articolo 12

Nel corso dell'esercizio 1994 il presente regolamento formerà oggetto di una menzione, alla luce delle decisioni prese in materia di finanziamento delle infrastrutture.

Articolo 13

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita in sede di esecuzione del presente regolamento nonché dei regolamenti (CEE) n. 3600/82 (7), (CEE) n. 3620/84 (8), (CEE) n. 4059/86 (9), (CEE) n. 4070/87 (10), (CEE) n. 4048/88 (11) e (CEE) n. 3359/90 (12).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1994 oppure, qualora prima di questa data il Consiglio adotti una normativa sul finanziamento delle reti di trasporto transeuropee, fino alla data di entrata in vigore di tale normativa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SJURSEN

(1) GU n. 236 del 15. 9. 1992, pag. 3.

(2) GU n. 337 del 21. 12. 1992, pag. 287 e GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

(3) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 32.

(4) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

(5) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(6) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

(7) Regolamento (CEE) n. 3600/82 del Consiglio, del 30 dicembre 1982, relativo ad un'azione limitata nel settore delle infrastrutture di trasporto (GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 10) (esercizio finanziario 1982).

(8) Regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto (GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58) (esercizi finanziari 1983 e 1984).

(9) Regolamento (CEE) n. 4059/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo ad un sostegno finanziario per progetti di infrastrutture di trasporto (GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 24) (esercizio finanziario 1985).

(10) Regolamento (CEE) n. 4070/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, relativo alla concessione di un sostegno per progetti di infrastrutture di trasporto (GU n. L 380 del 31. 12. 1987, pag. 33) (esercizi finanziari 1986 e 1987).

(11) Regolamento (CEE) n. 4048/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativo alla concessione di un sostegno finanziario per progetti di infrastrutture di trasporto (GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 5) (esercizi finanziari 1988 e 1989).

(12) Regolamento (CEE) n. 3359/90 del Consiglio, del 20 novembre 1990, relativo all'attuazione del programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti nel 1992 (GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 1).

ALLEGATO

Condizioni per il rilascio della dichiarazione di utilità europea Le condizioni per il rilascio della « dichiarazione di utilità europea » sono le seguenti:

- il progetto in questione deve essere studiato accuratamente: i risultati degli studi di fattibilità devono pertanto essere noti e mettere in evidenza la validità del progetto;

- il progetto è presentato alla Commissione o direttamente oppure tramite uno Stato membro. Gli Stati membri direttamente interessati al progetto sono consultati dalla Commissione;

- la Comissione studia il progetto per accertarsi che si inserisca bene nella politica comunitaria pertinente. La procedura di attuazione deve, in particolare, essere conforme alla legislazione comunitaria, segnatamente in materia di norme sulla concorrenza, sull'aggiudicazione degli appalti pubblici e sull'inserimento nell'ambiente. La Commissione verifica inoltre la conformità alle norme e alle politiche comunitarie dei settori di cui trattasi;

- il progetto deve basarsi in buona parte su un finanziamento privato e inserirsi negli obiettivi e criteri definiti nei programmi della Commissione per i settori in questione. La Commissione individua i vantaggi per la Comunità non soltanto sotto l'aspetto tecnico e finanziario, ma anche in funzione di criteri socioeconomici. Tra l'altro viene fornita una valutazione dell'impatto del progetto sulla competitività comunitaria, in particolare in termini di livello di occupazione e di produzione dei paesi e delle regioni interessati.

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