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Document 31993R1727

Regolamento (CEE) n. 1727/93 della Commissione del 30 giugno 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e ai bilanci previsionali di approvvigionamento

GU L 160 del 1.7.1993, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrog. impl. da 32006R0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1727/oj

31993R1727

Regolamento (CEE) n. 1727/93 della Commissione del 30 giugno 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e ai bilanci previsionali di approvvigionamento

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 01/07/1993 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0166
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0166


REGOLAMENTO (CEE) N. 1727/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e ai bilanci previsionali di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in consideraione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1497/93 (6), ha stabilito il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo per i DOM; che tale bilancio consente l'interscambiabilità dei quantitativi previsti per taluni prodotti nonché, se del caso, l'aumento in corso di esercizio del quantitativo globale fissato; che, per soddisfare il fabbisogno dei DOM è risultato necessario modificare il bilancio di previsione; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 388/92;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 1727/92 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1497/93, ha stabilito, per la campagna 1992-93, il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera; che occorre pertanto stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CEE) n. 1728/92 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1497/93, ha stabilito, per la campagna 1992-93, il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie; che occorre pertanto stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che il termine per la presentazione delle domande di titoli di aiuto e l'importo della cauzione da costituire, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, rispettivamente dei regolamenti (CEE) n. 388/92 e (CEE) n. 1727/92, sono fissati, per quanto riguarda il termine, ai primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, e per quanto riguarda l'importo della garanzia a 25 ECU/t; che all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1728/92 detto termine e detta cauzione sono fissati rispettivamente ai primi dieci giorni lavorativi di ogni mese a 25 ECU/t; che per tener conto delle pratiche commerciali specifiche del commercio di taluni prodotti a base di cereali occorre prevedere la possibilità di presentare le domande in un giorno qualunque del mese e di ridurre l'importo della cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Salvo un aumento eventuale in corso di esercizio del quantitativo globale fissato per i cereali, i rispettivi quantitativi fissati per i vari cereali considerati possono essere superati nella misura massima del 20 %, purché sia rispettato il quantitativo complessivo. Nell'ambito del presente regolamento il sorgo è assimilato al granturco. »

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1727/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1728/92 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

1. Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 388/92 è sostituito dal testo seguente:

« Le domande di titoli sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Tuttavia le domande di titoli di aiuto per la fornitura di prodotti a base di cereali dei codici NC 1103 e 1107, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, di origine comunitaria, nonché le domande di titoli di aiuto per l'approvvigionamento cerealicolo del dipartimento della Guiana francese, possono essere presentate in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. Le domande di titoli sono ammissibili solo se:

a) non superano il quantitativo massimo disponibile per ciascun termine di presentazione delle domande;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione è di 23 ECU/t. »

2. Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1727/92 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le domande di titoli sono presentate all'autorità competente nei primi dieci giorni lavorativi di ogni mese. Tuttavia le domande di titoli di aiuto per la fornitura di prodotti a base di cereali del codice NC 1107 di origine comunitaria possono essere presentate in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. Le domande di titoli sono ammissibili solo se:

a) non superano il quantitativo massimo disponibile per ciascun termine di presentazione delle domande;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione è di 23 ECU/t. »

3. Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1728/92 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le domande di titoli sono presentate all'autorità competente nei primi dieci giorni lavorativi di ogni mese. Tuttavia le domande di titoli di aiuto per la fornitura di prodotti a base di cereali del codice NC 1103 e 1107 di origine comunitaria possono essere presentate in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. Le domande di titoli sono ammissibili solo se:

a) non superano il quantitativo massimo disponibile per ciascun termine di presentazione delle domande;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione è di 23 ECU/t. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(5) GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

(6) GU n. L 148 del 18. 6. 1993, pag. 13.

(7) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 101.

(8) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 104.

ALLEGATO I

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO CEREALICOLO DEI DOM NEL SECONDO SEMESTRE 1993

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO II

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO CEREALICOLO DELLE AZZORRE E DI MADERA PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1993-94

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO III

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO CEREALICOLO DELLE ISOLE CANARIE PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1993-94

/* Tabelle: v. GUCE */

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