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Document 31993R1723

    Regolamento (CEE) n. 1723/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992, del gennaio 1993 e del maggio 1993

    GU L 159 del 1.7.1993, p. 123–126 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1723/oj

    31993R1723

    Regolamento (CEE) n. 1723/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992, del gennaio 1993 e del maggio 1993

    Gazzetta ufficiale n. L 159 del 01/07/1993 pag. 0123 - 0126
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0162
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0162


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1723/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992, del gennaio 1993 e del maggio 1993

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 (3), in particolare l'articolo 2,

    considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (4), ha istituito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993 e quelle applicabili prima di tale data;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai quali si applica il coefficiente riduttore di 1,013088 fissto dal regolamento (CEE) n. 1331/93 della Commissione (5), a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore interessato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

    considerando che l'inclusione nell'elenco che figura nella parte 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3824/92 degli importi intesi a adeguare il prezzo d'entrata per i prodotti che rientrano nel gruppo n. 11 e previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91 (7), annullerebbe in maniera ingiustificata la diminuzione derivante dall'applicazione del coefficiente riduttore al prezzo di entrata per i prodotti in questione da utilizzare nel calcolo dei prelievi all'importazione; che è pertanto opportuno non applicare tale coefficiente ai suddetti importi di adeguamento;

    considerando che, per la campagna 1993/94, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1561/93 del Consiglio (8); che i prezzi di entrata di taluni prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1562/93 del Consiglio (9); che i valori franco frontiera per taluni formaggi importati da un paese terzo sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1317/93 (11); che il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese è fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3841/92 del Consiglio (12); che l'aiuto al latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 140/93 (14); che la forcella dell'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali è fissata all'articolo 2 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89 (16); che gli importi degli aiuti concessi per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali sono fissati all'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione (17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/92 (18); che l'importo dell'aiuto che consente ai beneficiari dell'assistenza sociale di acquistare burro a prezzo ridotto è fissato dal regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio (19), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3654/92 (20); che gli aiuti per i produttori di latte in Portogallo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio (21), sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1579/93 della Commissione (22); che gli importi dell'aiuto per il consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (23), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (24), e dai regolamenti (CEE) 2234/92 (25) e (CEE) n. 2235/92 della Commissione (26);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi e gli importi fissati in ecu e applicabili a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/94 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ridotti conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 sono riportati in allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

    (3) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.

    (4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

    (5) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

    (6) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

    (7) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

    (8) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 33.

    (9) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 34.

    (10) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

    (11) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 78.

    (12) GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (13) GU n. L 279 dell'11. 10. 1990, pag. 22.

    (14) GU n. L 19 del 28. 1. 1993, pag. 15.

    (15) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

    (16) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 7.

    (17) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.

    (18) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 18.

    (19) GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.

    (20) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 1.

    (21) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 4.

    (22) GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 12.

    (23) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

    (24) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

    (25) GU n. L 218 del 31. 7. 1992, pag. 102.

    (26) GU n. L 218 del 31. 7. 1992, pag. 105.

    ALLEGATO

    /* Tabelle: v. GUCE */

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