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Document 31993R1707

    Regolamento (CEE) n. 1707/93 della Commissione del 30 giugno 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1695/92 e (CEE) n. 1696/92 per quanto riguarda il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile nell'ambito dei regimi d'approvvigionamento specifici dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle isole Canarie e delle Azzorre e Madera

    GU L 159 del 1.7.1993, p. 75–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1707/oj

    31993R1707

    Regolamento (CEE) n. 1707/93 della Commissione del 30 giugno 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1695/92 e (CEE) n. 1696/92 per quanto riguarda il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile nell'ambito dei regimi d'approvvigionamento specifici dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle isole Canarie e delle Azzorre e Madera

    Gazzetta ufficiale n. L 159 del 01/07/1993 pag. 0075 - 0076
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0131
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0131


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1707/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1695/92 e (CEE) n. 1696/92 per quanto riguarda il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile nell'ambito dei regimi d'approvvigionamento specifici dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle isole Canarie e delle Azzorre e Madera

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare gli articoli 6 e 12,

    considerando che l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (2), ha previsto un fatto generatore del tasso di conversione agricolo che occorre precisare per gli aiuti di cui:

    - al regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione, del 21 gennaio 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 (4),

    - al regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92, e

    - al regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92;

    considerando che lo scopo economico delle operazioni per le quali sono concessi gli aiuti suddetti, tenuto conto dei loro rapporti con le altre misure del regime di approvvigionamento, è conseguito al momento dell'arrivo dei prodotti nelle zone di destinazione;

    considerando che l'importo degli aiuti è fissato, e quindi modificato, in base soprattutto alla situazione del mercato; che l'importo da versare è determinato dalla data di presentazione della domanda del « certificato di aiuto », il cui rilascio è subordinato alla costituzione di una cauzione; che tali condizioni hanno effetti equivalenti ad una fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto in ecu, consentendo perciò l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92;

    considerando che occorre sopprimere le disposizioni concernenti il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per gli aiuti in oggetto, che sono state definite in base al regime agrimonetario applicabile anteriormente al 1° gennaio 1993 e che figurano:

    - nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2025/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per le isole Canarie e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3183/92 (8),

    - nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 3184/92 (10),

    - nell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2253/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie (11),

    - nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2826/92 della Commissione, del 29 settembre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle uova, della carne di pollame e dei conigli nei dipartimenti francesi d'oltremare (12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (13),

    - nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2900/92 della Commissione, del 5 ottobre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di conigli riproduttori per le isole Canarie (14), e

    - nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2989/92 della Commissione, del 15 ottobre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni suine (15);

    considerando che queste misure debbono essere applicate a partire dal 1° luglio 1993, data di entrata in vigore di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1068/93;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 131/92, è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

    « 8. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è l'imputazione del "certificato di aiuto" da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione.

    Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo alle condizioni stabilite dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (*).

    (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. »

    2. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1695/92, è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

    « 9. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è l'imputazione del "certificato di aiuto" da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione.

    Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo alle condizioni stabilite dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (*).

    (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. »

    3. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1696/92, è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

    « 9. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è l'imputazione del "certificato di aiuto" da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione.

    Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo alle condizioni stabilite dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (*).

    (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. »

    Articolo 2

    Sono soppressi:

    - l'ultima frase dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2025/92,

    - l'ultima frase dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2026/92,

    - l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2253/92,

    - il secondo comma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2826/92,

    - il secondo comma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2900/92,

    - il secondo comma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2989/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

    (3) GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

    (4) GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.

    (5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

    (6) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

    (7) GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 15.

    (8) GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 68.

    (9) GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 18.

    (10) GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 70.

    (11) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 30.

    (12) GU n. L 285 del 30. 9. 1992, pag. 10.

    (13) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

    (14) GU n. L 290 del 6. 10. 1992, pag. 6.

    (15) GU n. L 300 del 16. 10. 1992, pag. 12.

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