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Document 31993R1661

REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/93 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1993 relativo alla sospensione della pesca della passera canadese da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

GU L 158 del 30.6.1993, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1661/oj

31993R1661

REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/93 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1993 relativo alla sospensione della pesca della passera canadese da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 30/06/1993 pag. 0015 - 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/93 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1993 relativo alla sospensione della pesca della passera canadese da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3927/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per il 1993, la possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO (3), prevede dei contingenti di passera canadese per il 1993;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera canadese nelle acque della zona NAFO 3 LNO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera canadese nelle acque della zona NAFO 3 LNO eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1993.

La pesca della passera canadese nelle acque della zona NAFO 3 LNO eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 67.

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