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Document 31993R1580

Regolamento (CEE) n. 1580/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa la qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti

GU L 152 del 24.6.1993, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1580/oj

31993R1580

Regolamento (CEE) n. 1580/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che fissa la qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 24/06/1993 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0065
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0065


REGOLAMENTO (CEE) N. 1580/93 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1993 che fissa la qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2226/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1766/92, è stato abrogato; che le qualità tipo dei cereali non soggetti all'intervento, nonché le qualità tipo e i prezzi di entrata dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23 del medesimo regolamento;

considerando che i prezzi d'entrata dell'avena, delle farine, semole e semolini devono corrispondere a determinate qualità tipo; che tali qualità tipo corrispondono a loro volta, nella misura del possibile, alle qualità medie dei suddetti prodotti nella Comunità;

considerando che i prezzi d'entrata delle farine, semole e semolini devono essere fissati in modo da raggiungere i prezzi indicativi dei cereali di base e da assicurare una protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che questi obiettivi possono essere raggiunti mediante la fissazione di un prezzo d'entrata che tenga conto del costo di fabbricazione di tali prodotti e di un adeguato livello di protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che il costo di fabbricazione può essere determinato aggiungendo al valore del cereale un importo rappresentante in particolare il margine di macinazione e detraendo dal totale così calcolato, a seconda dei casi, il valore, stabilito forfettariamente, dei cascami, delle semole o delle farine di qualità inferiore ottenuti dalla macinazione;

considerando tuttavia che per la fissazione del prezzo di entrata delle semole e semolini di frumento occorre basarsi sul rapporto medio, stabilito forfettariamente, esistente fra il prezzo della farina di frumento ed i prezzi di tali prodotti sui mercati della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata dell'avena è definita nel modo seguente:

a) avena sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti vivi, del colore proprio del cereale e di qualità corrispondente alla qualità media dell'avena raccolta nella Comunità in condizioni normali;

b) tenore di umidità: 14 %;

c) percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 3 %, di cui:

- percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 %,

- percentuale di altre impurità: 1 %;

d) peso specifico: 49 chilogrammi per ettolitro.

Articolo 2

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del miglio è definita nel modo seguente:

a) miglio corrispondente alla qualità media del miglio prodotto in Argentina;

b) tenore di umidità: 13 %;

c) percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 17 %, di cui:

- percentuale di chicchi spezzati e chicchi decorticati: 15 %,

- percentuale di altre impurità: 2 %.

Articolo 3

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del grano saraceno corrisponde alla qualità del grano saraceno prodotto nella Repubblica sudafricana di grado 2 secondo la definizione commerciale corrente.

Articolo 4

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della scagliola è definita nel modo seguente:

a) scagliola sana, leale e mercantile;

b) tenore di umidità: 16 %;

c) percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 3 %, di cui:

- percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 %,

- percentuale di altre impurità: 1 %;

d) peso specifico: 70 chilogrammi per ettolitro.

Articolo 5

Per l'applicazione del presente regolamento:

a) gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio (3);

b) i metodi necessari per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e del tenore di umidità, sono quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (4);

c) per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali e i chicchi intaccati da parassiti;

d) per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti morti.

Articolo 6

1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della farina di frumento è definita nel modo seguente: farina di frumento che abbia un tenore di ceneri pari a 550 milligrammi per 100 grammi di farina e un tenore di umidità pari al 15,50 %, denominata « farina di frumento del tipo 550 ».

2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato addizionando gli elementi determinati secondo le disposizioni del paragrafo 3 e detraendo dalla somma così ottenuta l'elemento determinato secondo le disposizioni del paragrafo 4.

3. Gli elementi da addizionare sono i seguenti:

a) il valore del frumento tenero trasformato in farina, calcolato partendo dai dati seguenti:

- quantitativo di frumento tenero valutato forfettariamente a 1 400 chilogrammi per la produzione di una tonnellata di farina,

- prezzo d'entrata del frumento tenero, tenuto conto dello scaglionamento mensile di tale prezzo;

b) un importo rappresentante il margine di macinazione, fissato a 30,22 ECU per tonnellata di frumento tenero da trasformare;

c) un importo destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, fissato a 22,67 ECU per tonnellata di farina di frumento.

4. L'elemento da detrarre è il valore dei cascami, calcolato partendo dai dati seguenti:

- il quantitativo valutato forfettariamente a 372 chilogrammi di cascami per tonnellata di farina ottenuta,

- un prezzo stabilito forfettariamente per i cascami, suddivisi o non, a 73,53 ECU per tonnellata.

5. Il prezzo d'entrata della farina di frumento segalato è identico a quello della farina di frumento.

Articolo 7

1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della farina di segala è definita nel modo seguente: farina di segala che abbia un tenore di ceneri pari a 812 milligrammi per 100 grammi di farina e un tenore di umidità pari al 15,50 %.

2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, sostituendo il termine « segala » ai termini « frumento tenero ». Per i cascami, suddivisi o non, è preso in considerazione un prezzo forfettario stabilito a 70,98 ECU per tonnellata.

Articolo 8

1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata delle semole e semolini di frumento tenero corrisponde ad un prodotto avente un tenore di umidità pari al 15,50 %.

2. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata delle semole e semolini di frumento duro corrisponde ad un prodotto avente un tenore di umidità del 14,50 %.

3. I prezzi d'entrata di cui ai precedenti paragrafi sono uguali al prezzo d'entrata della farina di frumento maggiorato dell'8 %.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 23.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

(4) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

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