Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1560

    Regolamento (CEE) n. 1560/93 del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 154 del 25.6.1993, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1560/oj

    31993R1560

    Regolamento (CEE) n. 1560/93 del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 25/06/1993 pag. 0030 - 0032
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0081
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0081


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1560/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e al tasso di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3950/92 (4) prevede il proseguimento del regime del prelievo supplementare e stabilisce le norme di base del regime prorogato; che il regolamento (CEE) n. 748/93 ha fissato i quantitativi globali garantiti di ciascuno Stato membro, sia per le consegne che per le vendite dirette, fatto salvo un eventuale adeguamento al momento del riesame dei problemi connessi alla fissazione dei prezzi per la campagna 1993/1994; che il presente regolamento ha come oggetto l'adeguamento suddetto;

    considerando che la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento a decorrere dal quarto periodo di dodici mesi, ai termini del regolamento (CEE) n. 775/87 (5), è divenuta necessaria per la situazione del mercato; che durante cinque anni una indennità scalare è stata concessa ai produttori per i quantitativi in tal modo sospesi; che il regolamento (CEE) n. 816/92 (6), che ha prorogato il regime del prelievo supplementare istituito dall'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 in attesa di una decisione nel quadro della riforma della politica agricola comune, non ha considerato nei quantitativi globali garantiti per il nono periodo i quantitativi precedentemente sospesi tenuto conto della persistente situazione eccedentaria, la quale richiedeva che la sospensione del 4,5 % dei quantitativi di riferimento consegne fosse consolidata in riduzione definitiva dei quantitativi globali garantiti; che nei regolamenti infine adottati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per attuare la riforma della politica agricola comune, in particolare il regolamento (CEE) n. 2071/92 (7) ed il regolamento (CEE) n. 2074/92 (8) i quantitativi in questione non sono stati più mantenuti;

    considerando che, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, il Consiglio ha deciso, in linea di principio, di prorogare il prelievo supplementare e riesaminare i quantitativi globali garantiti, alla luce della situazione generale del mercato nonché delle situazioni particolari esistenti in taluni Stati membri;

    considerando che l'analisi del mercato effettuata dalla Commissione evidenzia una situazione assai più preoccupante per le materie grasse del latte che non per le proteine del latte; che pertanto il Consiglio ha deciso di cercare di porre direttamente rimedio allo squilibrio del mercato delle materie grasse del latte e di applicare dal 1o luglio 1993 una riduzione del 3 % del prezzo d'intervento del burro, modificando conseguentemente il regolamento (CEE) n. 2072/92 (9);

    considerando che l'esame delle rispettive situazioni di ciascuno degli Stati membri, quanto all'attuazione del regime del prelievo suplementare, ha evidenziato taluni problemi di diversa origine di cui occorre tener conto con un aumento differenziato dei quantitativi globali garantiti; che l'aumento forfettario è accordato al Belgio, alla Danimarca, alla Germania, alla Francia, all'Irlanda, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e al Portogallo per consentire loro di rispettare talune priorità nell'assegnazione ai produttori; che l'aumento dei quantitativi per la Spagna, la Grecia e l'Italia è già concesso per il periodo 1993/1994; che anteriormente all'inizio del periodo 1994/1995 esso sarà riesaminato se le condizioni cui è subordinato l'aumento definitivo del quantitativo globale garantito di tali tre Stati membri sono effettivamente soddisfatte;

    considerando che in tale occasione si è ritenuto opportuno modificare la ripartizione dei quantitativi per i nuovi Laender tedeschi e per il Portogallo tra le vendite dirette e le consegne a beneficio di queste ultime;

    considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3950/92 prevede la possibilità di adottare diversi provvedimenti di ristrutturazione della produzione lattiero-casearia; che tra tali misure figurano i programmi di abbandono totale o parziale dell'attività lattiero-casearia; che l'attuale situazione rende necessario, sotto vari profili, alimentare la riserva nazionale; che è pertanto opportuno sostenere lo sforzo da parte di ciascuno Stato membro mediante un contributo comunitario, comunque nel complesso limitato a 40 milioni di ecu; che occorre dare alla Commissione la competenza di precisare le condizioni alle quali deve essere soggetto l'uso del contributo comunitario in tal modo accordato;

    considerando che, per motivi di controllo, occorre precisare che l'azienda, ai sensi del presente regolamento, è intesa per Stato membro,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:

    1) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 3

    1. La somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non può superare i quantitativi globali corrispondenti da fissare per ciascuno Stato membro.

    2. Sono fissati i quantitativi globali sotto riportati, fatta salva la possibilità di una loro revisione in base alla situazione generale del mercato e alle situazioni particolari esistenti in taluni Stati membri:

    (tonnelati)

    Stati membri Consegna Vendite dirette Belgio 2 937 238 373 193 Danimarca 4 454 397 951 Germania (10) 27 764 778 100 038 Grecia 625 985 4 528 Spagna 5 200 000 366 950 Francia 23 502 974 732 824 Irlanda 5 230 554 15 210 Italia 9 212 190 717 870 Lussemburgo 268 098 951 Paesi Bassi 10 972 104 102 588 Portogallo 1 804 881 67 580 Regno Unito 14 197 179 392 868 (1) Di cui 6 244 566 t per consegne ad acquirenti stabiliti nel territorio dei nuovi Laender e 8 801 t per vendite dirette nei nuovi Laender.

    L'aumento dei quantitativi globali per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito è concesso per consentire l'attribuzione di quantitativi supplementari di riferimento:

    - ai produttori che, a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84 (*) erano stati esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico;

    - ai produttori delle zone di montagna definite all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE (**) o ai produttori di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

    L'aumento del quantitativo globale per il Portogallo è concesso in via prioritaria per contribuire a soddisfare le richieste di quantitativi supplementari di riferimento dei produttori la cui produzione durante l'anno di riferimento 1990 è stata sensibilmente influenzata da avvenimenti eccezionali verificati durante il periodo 1988-1990 o ai produttori di cui all'articolo 5.

    L'aumento dei quantitativi globali per la Grecia, la Spagna e l'Italia è concesso per il periodo 1993/1994. Nel marzo 1994 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione, corredata da proposte, per accertare se le quote aumentate debbano essere mantenute nel 1994/1995 e negli anni successivi.

    3. Se il Consiglio decide di adeguare i quantitativi globali di cui sopra alla situazione del mercato, gli adeguamenti sono espressi sotto forma di percentuale dei quantitativi globali da rispettare per il periodo precedente.

    (*) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. Abrogato dal regolamento (CEE) n. 3950/92 (GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1).

    (**) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/91 (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1).»

    2) L'articolo 5, primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 5

    All'interno dei quantitativi di cui all'articolo 3 lo Stato membro può alimentare la riserva nazionale, in seguito a una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di referimento individuali, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma.»

    3) Alla fine dell'articolo 8 è aggiunto il testo seguente:

    «Per l'attuazione durante il periodo 1993/1994 in ciascuno degli Stati membri di un programma di ristrutturazione della produzione lattiera e, se necessario, per alimentare la riserva nazionale in vista dell'attribuzione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, è concesso un finanziamento comunitario limitato agli importi in ecu indicati qui di seguito, le cui modalità di applicazione, e segnatamente l'importo massimo dell'indennità, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 11:

    (ECU)

    Belgio 1 106 613 Danimarca 1 678 207 Germania 10 460 461 Grecia 235 842 Spagna 1 959 115 Francia 8 854 814 Irlanda 1 970 627 Italia 3 470 719 Lussemburgo 101 007 Paesi Bassi 4 133 772 Portogallo 679 994 Regno Unito 5 348 829

    Tali importi sono convertiti in moneta nazionale sulla base del tasso di conversione applicabile per la contabilizzazione delle spese del bilancio generale delle Comunità europee valido alla data del 20 luglio 1993.

    Il finanziamento dei pagamenti effettuati in virtù di tale programma è considerato un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 (*).

    L'impegno della spesa deve essere effettuato a titolo degli stanziamenti dell'esercizio 1993, su richiesta degli Stati membri e non oltre il 30 settembre 1993. I pagamenti effettuati dagli organismi pagatori devono aver luogo entro il 15 ottobre 1994.

    (*) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.»

    4) All'articolo 9, lettere c) e d) i termini «sul territorio geografico della Comunità» sono sostituiti dai termini «sul territorio geografico di uno Stato membro».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. WESTH

    (1) GU n. C 112 del 22. 4. 1993, pag. 10.(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.(4) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 748/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 16).(5) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/90 (GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 9).(6) GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83.(7) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.(8) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 69.(9) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65.

    Top